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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 22776/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4527/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

EMILIA-ROMAGNA n. 2529/2016 depositata il 12/10/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per quanto ancora qui rileva, l’Agenzia delle entrate accertava, in relazione all’anno di imposta 1995, maggiori redditi nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., conseguentemente rettificando il reddito da partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], socio per la quota del 50%.

1.1. Gli avvisi di accertamento traevano origine dal recupero a tassazione del maggior reddito a carico di Co.pro.zoo. soc. coop. a r.l., della quale l’Erario aveva disconosciuto lo scopo mutualistico, con le connesse agevolazioni fiscali.

L’Ufficio qualificava la Co.pro.zoo. soc. coop. a r.l. come società a ristretta base societaria e, quindi, applicava la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai suoi soci, tra i quali la [OSCURATO:SOCIETA]., infine imputando il relativo maggiore reddito di partecipazione in capo ai soci di quest’ultima.

Gli atti impositivi erano vittoriosamente impugnati dalla società e dal socio innanzi alla CTP di Ferrara.

2. Proposti separati appelli da parte dell’Amministrazione finanziaria, nelle more del giudizio inerente alla società quest’ultima provvedeva a definire il contenzioso ai sensi dell’art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente declaratoria di estinzione da parte della CTR dell’Emilia-Romagna; il giudizio, proseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si concludeva con sentenza favorevole all’Ufficio, che il contribuente impugnava con ricorso per cassazione.

Questa Corte, con ordinanza n. 27058/2009, dichiarava la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio, non essendo mai stato convenuto in lite l’altro socio [OSCURATO:PERSONA], e rimetteva la causa innanzi al primo giudice.

3. Il giudizio, riassunto da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla CTP di Ferrara nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle entrate, si concludeva con l’accoglimento della domanda del contribuente.

Ritenevano i giudici di prossimità, richiamando a conforto la sentenza n. 25941/2008 delle Sezioni Unite di questa Corte, che il condono usufruito dalla società, avente carattere unitario, andasse imputato pro quota anche ai soci, quantunque estranei alla procedura di condono, con conseguente modifica degli atti impositivi emessi nei loro confronti.

4. L’appello proposto dall’Amministrazione innanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna veniva respinto.

5. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi.

L’intimato resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va rilevata la violazione del litisconsorzio necessario.

1.1. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità (Cass. Sez. 6- 5, n. 1472 del 22/01/2018; Cass. Sez.

U, n. 14815 del 04/06/2008).

2. Nel caso di specie, a seguito della dichiarazione di nullità dell’intero processo, il giudizio è stato correttamente riassunto da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli altri litisconsorti.

Il ricorso di appello, invece, è stato notificato dalla Agenzia delle entrate nei confronti del solo socio [OSCURATO:PERSONA].

3. L'accertato difetto di integrità del contradditorio verificatosi in appello, rilevabile d'ufficio da questa Corte, comporta la declaratoria di nullità del relativo grado di giudizio, con cassazione della sentenza impugnate e rimessione degli atti alla Corte di giustizia di secondo grado della Emilia-Romagna, per nuovo esame dei ricorsi riuniti e per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Emilia-Romag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4527/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 2529/2016 depositata il 12/10/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto ancora qui rileva, l’Agenzia delle entrate accertava, in relazione all’anno di imposta 1995, maggiori redditi nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., conseguentemente rettificando il reddito da partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], socio per la quota del 50%. 1.1. Gli avvisi di accertamento traevano origine dal recupero a tassazione del maggior reddito a carico di Co.pro.zoo. soc. coop. a r.l., della quale l’Erario aveva disconosciuto lo scopo mutualistico, con le connesse agevolazioni fiscali. L’Ufficio qualificava la Co.pro.zoo. soc. coop. a r.l. come società a ristretta base societaria e, quindi, applicava la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai suoi soci, tra i quali la [OSCURATO:SOCIETA]., infine imputando il relativo maggiore reddito di partecipazione in capo ai soci di quest’ultima. Gli atti impositivi erano vittoriosamente impugnati dalla società e dal socio innanzi alla CTP di Ferrara. 2. Proposti separati appelli da parte dell’Amministrazione finanziaria, nelle more del giudizio inerente alla società quest’ultima provvedeva a definire il contenzioso ai sensi dell’art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente declaratoria di estinzione da parte della CTR dell’Emilia-Romagna; il giudizio, proseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si concludeva con sentenza favorevole all’Ufficio, che il contribuente impugnava con ricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza n. 27058/2009, dichiarava la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio, non essendo mai stato convenuto in lite l’altro socio [OSCURATO:PERSONA], e rimetteva la causa innanzi al primo giudice. 3. Il giudizio, riassunto da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla CTP di Ferrara nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle entrate, si concludeva con l’accoglimento della domanda del contribuente. Ritenevano i giudici di prossimità, richiamando a conforto la sentenza n. 25941/2008 delle Sezioni Unite di questa Corte, che il condono usufruito dalla società, avente carattere unitario, andasse imputato pro quota anche ai soci, quantunque estranei alla procedura di condono, con conseguente modifica degli atti impositivi emessi nei loro confronti. 4. L’appello proposto dall’Amministrazione innanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna veniva respinto. 5. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi. L’intimato resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va rilevata la violazione del litisconsorzio necessario. 1.1. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità (Cass. Sez. 6- 5, n. 1472 del 22/01/2018; Cass. Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008). 2. Nel caso di specie, a seguito della dichiarazione di nullità dell’intero processo, il giudizio è stato correttamente riassunto da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli altri litisconsorti. Il ricorso di appello, invece, è stato notificato dalla Agenzia delle entrate nei confronti del solo socio [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'accertato difetto di integrità del contradditorio verificatosi in appello, rilevabile d'ufficio da questa Corte, comporta la declaratoria di nullità del relativo grado di giudizio, con cassazione della sentenza impugnate e rimessione degli atti alla Corte di giustizia di secondo grado della Emilia-Romagna, per nuovo esame dei ricorsi riuniti e per provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Emilia-Romag
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