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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20480/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LAURA CONDEMIche ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 5 novembre 2025, in parzialeriforma della pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 5 novembre 2025 riduceva la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di truffa allo stesso contestata a mesi 6 direclusione ed €200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,avv.to Caselenuovo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc. pen.:- difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione del ruolo e della qualifica diagente della ditta New time s.r.l.ricoperta dall'imputato con assunzione di pieni poteri di agirein veste di agente commerciale della stessa; circostanza, questa, risultante da vari atti qualila querela presentata dalla persona offesa, il verbale dell'udienza del 7 Febbraio 2024 nelcorso della quale veniva escussa la presunta p.o., il verbale dell'udienza dibattimentale del 3maggio 2024 in cui era escusso l’ispettore Cafasso, la missiva del 18 luglio 2019 inviata allap.o.; tutti i detti elementi non erano stati correttamente valutati dall'impugnata pronuncia edagli stessi, invece, risultava che l'imputato, dopo essere stato assunto nel maggio 2019, eramunito di materiale per pubblicizzare i prodotti della ditta per conto della quale prestavaservizio ed anche per concludere contratti in nome e per conto della stessa.

Doveva pertantoritenersi assente l'elemento materiale del reato contestato in quanto il ricorrente non era unsemplice agente di fatto bensì un agente commerciale avente lo specifico compito dipromuovere la sottoscrizione di contratti di appalto;- motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto ai medesimicodice penale e delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis codice penale; le stesseragioni di avere prestato attività quale agente commerciale avrebbero giustificatol'applicazione degli invocati benefici che erano stati esclusi dalla Corte di appello sulla basedi una supposta reiterazione delle condotte emergente dalle sole dichiarazioni della vittima,costituente una mera deduzione, che non poteva porsi a fondamento dell'esclusione deipredetti benefici; analogamente doveva ritenersi quanto all'esclusione delle attenuantigeneriche posto che il ricorrente aveva sempre agito in nome e per conto della società;- motivazione mancante in relazione alla mancata concessione del beneficio della nonmenzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario che era stato richiesto conl'atto d'appello con argomentazione specifica.2.1 Con memoria di replica alle conclusioni del P.G. si sottolineava come nella missivaspedita all’imputato e datata 18 luglio 2019 si attribuiva allo stesso la specifica qualifica dipromotore la sottoscrizione di contratti di appalto riconoscendo, quindi, il potere diconcludere egli stesso direttamente il contratto e di conseguenza la legittimità della condotta.Si contestava poi l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuantigeneriche ovvero per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e reiterativo; al proposito varammentato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso percassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo esecondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critichecontenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primogiudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamentodelle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza daimporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni dientrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittoriodelle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837).

Inoltre ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello diconferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpoargomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure propostedall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequentiriferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

Nel caso in esame non si ravvisa né il presuppostodella valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorioutilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né,tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso percassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione atutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fattoosservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente risulta costituito da plurimielementi conformemente valutati in sede di merito e dai quali risulta che lo stesso, puravendo assunto la qualifica di agente commerciale della società, aveva indotto in errore ilcliente non avendo la potestà di concludere personalmente contratti per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., e, soprattutto, di incassare somme che peraltro non risulta avere mai restituito.

Intal modo, ad avviso dei giudici di merito, mediante raggiri, il ricorrente induceva nel cliente lafalsa rappresentazione di essere autorizzato alla stipula e soprattutto alla riscossione disomme, circostanze sempre escluse dal rappresentante legale della società.Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamentegiustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che haconsentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo ilcontrollo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dalgiudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi esia nel complesso esauriente e plausibile.2.

Anche il secondo motivo è meramente reiterativo posto che con le considerazionisvolte a pagina 4 della motivazione, il giudice di appello ha adeguatamente argomentato leragioni per le quali non potere ritenere sussistente l'ipotesi della speciale tenuità del fatto,avuto un riguardo ad una condotta che, comunque, ha determinato un danno patrimoniale didiverse centinaia di euro non qualificabile come tenue; incensurabile appare altresì laconclusione circa la negazione delle attenuanti generiche motivata sulla base delcomportamento processuale.3.

Fondato è invece il terzo motivo in tema di non menzione della condanna, posto chea fronte di un motivo di appello con il quale si sottoponeva all’esame del giudice di secondogrado la questione specifica della concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.,alcuna argomentazione si rinviene nella sentenza impugnata; conseguentemente vadisposto l’annullamento sul punto con rinvio al giudice di merito per valutare l’eventualesussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della non menzione dellacondanna ritualmente richiesta dall’imputato al giudice di appello.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento delbeneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Catanzaro.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabilel'affermazione di responsabilita'.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LAURA CONDEMIche ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 5 novembre 2025, in parzialeriforma della pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 5 novembre 2025 riduceva la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di truffa allo stesso contestata a mesi 6 direclusione ed €200,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,avv.to Caselenuovo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc. pen.:- difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione del ruolo e della qualifica diagente della ditta New time s.r.l.ricoperta dall'imputato con assunzione di pieni poteri di agirein veste di agente commerciale della stessa; circostanza, questa, risultante da vari atti qualila querela presentata dalla persona offesa, il verbale dell'udienza del 7 Febbraio 2024 nelcorso della quale veniva escussa la presunta p.o., il verbale dell'udienza dibattimentale del 3maggio 2024 in cui era escusso l’ispettore Cafasso, la missiva del 18 luglio 2019 inviata allap.o.; tutti i detti elementi non erano stati correttamente valutati dall'impugnata pronuncia edagli stessi, invece, risultava che l'imputato, dopo essere stato assunto nel maggio 2019, eramunito di materiale per pubblicizzare i prodotti della ditta per conto della quale prestavaservizio ed anche per concludere contratti in nome e per conto della stessa. Doveva pertantoritenersi assente l'elemento materiale del reato contestato in quanto il ricorrente non era unsemplice agente di fatto bensì un agente commerciale avente lo specifico compito dipromuovere la sottoscrizione di contratti di appalto;- motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto ai medesimicodice penale e delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis codice penale; le stesseragioni di avere prestato attività quale agente commerciale avrebbero giustificatol'applicazione degli invocati benefici che erano stati esclusi dalla Corte di appello sulla basedi una supposta reiterazione delle condotte emergente dalle sole dichiarazioni della vittima,costituente una mera deduzione, che non poteva porsi a fondamento dell'esclusione deipredetti benefici; analogamente doveva ritenersi quanto all'esclusione delle attenuantigeneriche posto che il ricorrente aveva sempre agito in nome e per conto della società;- motivazione mancante in relazione alla mancata concessione del beneficio della nonmenzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario che era stato richiesto conl'atto d'appello con argomentazione specifica.2.1 Con memoria di replica alle conclusioni del P.G. si sottolineava come nella missivaspedita all’imputato e datata 18 luglio 2019 si attribuiva allo stesso la specifica qualifica dipromotore la sottoscrizione di contratti di appalto riconoscendo, quindi, il potere diconcludere egli stesso direttamente il contratto e di conseguenza la legittimità della condotta.Si contestava poi l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuantigeneriche ovvero per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e reiterativo; al proposito varammentato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso percassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo esecondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critichecontenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primogiudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamentodelle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza daimporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni dientrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittoriodelle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello diconferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpoargomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure propostedall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequentiriferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presuppostodella valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorioutilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né,tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso percassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione atutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fattoosservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente risulta costituito da plurimielementi conformemente valutati in sede di merito e dai quali risulta che lo stesso, puravendo assunto la qualifica di agente commerciale della società, aveva indotto in errore ilcliente non avendo la potestà di concludere personalmente contratti per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., e, soprattutto, di incassare somme che peraltro non risulta avere mai restituito. Intal modo, ad avviso dei giudici di merito, mediante raggiri, il ricorrente induceva nel cliente lafalsa rappresentazione di essere autorizzato alla stipula e soprattutto alla riscossione disomme, circostanze sempre escluse dal rappresentante legale della società.Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamentegiustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che haconsentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo ilcontrollo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dalgiudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi esia nel complesso esauriente e plausibile.2. Anche il secondo motivo è meramente reiterativo posto che con le considerazionisvolte a pagina 4 della motivazione, il giudice di appello ha adeguatamente argomentato leragioni per le quali non potere ritenere sussistente l'ipotesi della speciale tenuità del fatto,avuto un riguardo ad una condotta che, comunque, ha determinato un danno patrimoniale didiverse centinaia di euro non qualificabile come tenue; incensurabile appare altresì laconclusione circa la negazione delle attenuanti generiche motivata sulla base delcomportamento processuale.3. Fondato è invece il terzo motivo in tema di non menzione della condanna, posto chea fronte di un motivo di appello con il quale si sottoponeva all’esame del giudice di secondogrado la questione specifica della concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.,alcuna argomentazione si rinviene nella sentenza impugnata; conseguentemente vadisposto l’annullamento sul punto con rinvio al giudice di merito per valutare l’eventualesussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della non menzione dellacondanna ritualmente richiesta dall’imputato al giudice di appello. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento delbeneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabilel'affermazione di responsabilita'.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
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