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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09157/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non doversi procedere per tenuità del fatto; udito ri difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni e nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritta la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., per aver recato disturbo a [OSCURATO:PERSONA], scattandole, senza consenso, più foto, fatto commesso in Patti il 20 ottobre 2015.

Con sentenza in data 14 novembre 2018 il Tribunale di Patti aveva pronunciato assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il fatto era accertato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confermate dal teste Donzi, ma smentite, quanto all'individuazione del responsabile, dalla teste de relato Tramontana; veniva anche evidenziata la non sicura attendibilità della vittima, animata da forte rancore verso l'imputata.

Inoltre, insussistente era l'elemento della continuità nel tempo della condotta molesta.

Con sentenza in data 9 novembre 2020 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la penale responsabilità dell'imputata, condannandola alla pena di C 300 di ammenda, oltre alle statuizioni civili.

Il secondo giudice ha ritenuto l'attendibilità della persona offesa, il cui racconto era stato confermato dal teste Donzi e riscontrato dall'accesso al pronto soccorso compiuto quel giorno per lo stato di agitazione.

La fattispecie non richiede necessariamente una condotta abituale.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, in quanto la condanna era stata fondata su elementi che non si confrontavano con la alternativa ricostruzione, già indicata dalla sentenza di primo grado, secondo la quale le foto erano state scattate da una nipote dell'imputata.

Inoltre, la persona offesa si era contraddetta nelle diverse sedi (atto di denuncia, esame a dibattimento); il teste Donzi era solo de relato dalla persona offesa.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, atteso che dalle parole della persona offesa non si desume la prova del fatto né l'elemento soggettivo del reato.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., risultando negata l'esimente pur a fronte di una condotta isolata e di minima offensività.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata per essere il reato non punibile per la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con le precisazioni di seguito indicate.

1. I tre motivi di ricorso convergono nel denunciare l'inadeguatezza motivazionale della sentenza di appello che, nel pronunciare condanna dell'imputata in riforma della pronuncia assolutoria del primo giudice, non avrebbe giustificato la decisione con motivazione idonea a disarticolare pienamente le argomentazioni poste dal primo giudice a giustificazione dell'assoluzione.

In particolare, a fronte di un giudizio di non attendibilità della testimonianza della persona offesa, vuoi sotto il profilo soggettivo per essere la teste soggetto animato da ragioni di contrasto con l'accusata, vuoi in relazione al contenuto delle dichiarazioni, siccome contrastante con quanto emerge dalla testimonianza Tremontana, il secondo giudice, cui il giudizio era stato devoluto dall'impugnazione del Procuratore della Repubblica e della parte civile, ha ritenuto attendibile la persona offesa Falcone, siccome riscontrata positivamente dal teste Donzì, senza peraltro confrontarsi con la testimonianza Tremontana, posta dal primo giudice a fondamento della valutazione di non attendibilità della teste di accusa.

Omissione che incide sull'adeguatezza della motivazione della sentenza che riforma in pejus la pronuncia assolutoria del primo giudice.

Ne segue che, in assenza di cause di inammissibilità del ricorso, si deve prendere atto della sussistenza della causa di estinzione del reato ascritto dipendente dal decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data di consumazione del reato, che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., va dichiarata anche nel giudizio di legittimità.

2. Va dunque pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

Con riguardo alle statuizioni civili della sentenza di appello, va disposto annullamento con rinvio al giudicCedf appello per nuovo giudizio sul punto (Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, MILANESI, Rv. 278943).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per il presente grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non doversi procedere per tenuità del fatto; udito ri difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni e nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritta la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., per aver recato disturbo a [OSCURATO:PERSONA], scattandole, senza consenso, più foto, fatto commesso in Patti il 20 ottobre 2015. Con sentenza in data 14 novembre 2018 il Tribunale di Patti aveva pronunciato assoluzione perché il fatto non sussiste. Il fatto era accertato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confermate dal teste Donzi, ma smentite, quanto all'individuazione del responsabile, dalla teste de relato Tramontana; veniva anche evidenziata la non sicura attendibilità della vittima, animata da forte rancore verso l'imputata. Inoltre, insussistente era l'elemento della continuità nel tempo della condotta molesta. Con sentenza in data 9 novembre 2020 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la penale responsabilità dell'imputata, condannandola alla pena di C 300 di ammenda, oltre alle statuizioni civili. Il secondo giudice ha ritenuto l'attendibilità della persona offesa, il cui racconto era stato confermato dal teste Donzi e riscontrato dall'accesso al pronto soccorso compiuto quel giorno per lo stato di agitazione. La fattispecie non richiede necessariamente una condotta abituale. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, in quanto la condanna era stata fondata su elementi che non si confrontavano con la alternativa ricostruzione, già indicata dalla sentenza di primo grado, secondo la quale le foto erano state scattate da una nipote dell'imputata. Inoltre, la persona offesa si era contraddetta nelle diverse sedi (atto di denuncia, esame a dibattimento); il teste Donzi era solo de relato dalla persona offesa. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione, atteso che dalle parole della persona offesa non si desume la prova del fatto né l'elemento soggettivo del reato. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., risultando negata l'esimente pur a fronte di una condotta isolata e di minima offensività.3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata per essere il reato non punibile per la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con le precisazioni di seguito indicate. 1. I tre motivi di ricorso convergono nel denunciare l'inadeguatezza motivazionale della sentenza di appello che, nel pronunciare condanna dell'imputata in riforma della pronuncia assolutoria del primo giudice, non avrebbe giustificato la decisione con motivazione idonea a disarticolare pienamente le argomentazioni poste dal primo giudice a giustificazione dell'assoluzione. In particolare, a fronte di un giudizio di non attendibilità della testimonianza della persona offesa, vuoi sotto il profilo soggettivo per essere la teste soggetto animato da ragioni di contrasto con l'accusata, vuoi in relazione al contenuto delle dichiarazioni, siccome contrastante con quanto emerge dalla testimonianza Tremontana, il secondo giudice, cui il giudizio era stato devoluto dall'impugnazione del Procuratore della Repubblica e della parte civile, ha ritenuto attendibile la persona offesa Falcone, siccome riscontrata positivamente dal teste Donzì, senza peraltro confrontarsi con la testimonianza Tremontana, posta dal primo giudice a fondamento della valutazione di non attendibilità della teste di accusa. Omissione che incide sull'adeguatezza della motivazione della sentenza che riforma in pejus la pronuncia assolutoria del primo giudice. Ne segue che, in assenza di cause di inammissibilità del ricorso, si deve prendere atto della sussistenza della causa di estinzione del reato ascritto dipendente dal decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data di consumazione del reato, che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., va dichiarata anche nel giudizio di legittimità. 2. Va dunque pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Con riguardo alle statuizioni civili della sentenza di appello, va disposto annullamento con rinvio al giudicCedf appello per nuovo giudizio sul punto (Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, MILANESI, Rv. 278943). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per il presente grado