CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 1964
Cassazione n. 11002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1964 avverso la sentenza del 18/02/2020 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Lette le conclusioni depositate, unitamente alla nota spese, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto delle stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Catania con la sentenza del 7 ottobre 2014, per il reato di estorsione. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale dei presupposti per escludere che alla teste Mangano fosse dovuto l'avviso della facoltà di astenersi dal testimoniare, in ragione della distanza temporale tra la convivenza con l'imputato e il momento dell'assunzione della prova, oltre a non considerare che comunque la testimone aveva deposto pur dopo aver ricevuto l'avviso della facoltà di astenersi. 2.1. Con il secondo motivo si censura il provvedimento di diniego della richiesta rinnovazione istruttoria, mediante l'escussione della teste Mangano, prova da ritenersi decisiva. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione all'omessa valutazione delle discrasie emerse nelle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, che incidevano in modo evidente sul giudizio di attendibilità della persona offesa. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente va rilevato che la modalità di articolazione dei motivi, privi di indicazioni quanto alle norme violate o ai vizi della motivazione censurati, costituisce causa di inammissibilità del ricorso, per l'omessa indicazione dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen., atteso che in mancanza di puntuale e chiara specificazione delle ragioni di diritto a sostegno del motivo, tale omissione si traduce nella genericità dei motivi (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01). Pur volendo prescindere da tale carenza di specificità, i motivi sono comunque proposti con modalità e per ragioni non consentite. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che generico. Al di là del giudizio, condiviso dalla Corte d'appello ed espresso dal Tribunale, sulla facoltà spettante alla testimone di astenersi, da cui è scaturita la lamentata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a seguito dell'esame condotto, il ricorrente non spiega quale contributo probatorio, a sé favorevole, sarebbe derivato dalla prova testimoniale oggetto dell'erronea dichiarazione di inutilizzabilità; in tal modo, non assolve all'onere correlato alla cd. "prova di resistenza" che è richiesta quante volte si censuri l'utilizzazione (ovvero la mancata considerazione, nell'ipotesi in cui si lamenti l'erronea statuizione di inutilizzabilità di una prova legittimamente acquisita) di un dato probatorio, dovendo il ricorrente dimostrare - in entrambi i casi - la decisività dell'elemento in discussione (in senso favorevole per il ricorrente, o perché espunto quel dato viene meno la logicità e persuasività della motivazione ovvero, all'inverso, perché la considerazione del dato illegittimamente escluso dal compendio probatorio, avrebbe scardinato il ragionamento posto a base della decisione assunta). 1.2. Il secondo motivo è anch'esso, conseguentemente, generico in quanto a fronte del diniego della Corte territoriale fondato sulla non decisività della prova sollecitata dall'imputato, non specifica le ragioni che giustificherebbero il giudizio di assoluta necessità della rinnovazione della prova attraverso l'esame della teste Mangano, la cui deposizione è stata ritenuta inutilizzabile. 1.3. Il terzo motivo è del tutto reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha fornito giustificazione circa il giudizio di attendibilità della persona offesa, anche attraverso i riscontri forniti da altri testimoni, elementi invece del tutto pretermessi dal ricorrente nell'articolazione della censura. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; inoltre, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 9/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] re Este