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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30331/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUlLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 43273/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente ,con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. I giudici del gravame del merito, pur dando atto di aver tenuto conto del comportamento collaborativo nei confronti degli operanti e della giovane età hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, le molteplici condanne da cui è gravato, tra cui guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi ad alcooltest e guida senza patente, e la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del rico- noscimento delle stesse.

Il provvedimento impugnato, pertanto appare collocarsi nell'alveo del co- stante dicturn di questa Corte di legittimità, che ha più volte ctiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché ai suo negativo comportamento processuale).

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il di. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2.008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al aiudice un adeguamento„ in 43273/2092 R.G. senso più favorevole &l'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto dei sog- getto che di esso si è reso responsabile, ia rneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo al:'obl -Agò„ per i giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne soaa:-) possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo ial.a denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevoiezza che neces- sita esse stessa, quando se ne affermi l'esstenzaa di apposita MO, ianc. quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giatnn la mitigazione del trattamento sanzionatorio: trattamento la cui esciu .ione per converso, adeguatamente motivata alla soia condizione che ii giudice_ di specifica richiesta dell imputato volta all'ottenimento dehe attenn stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno de: ridetto di detta richiesi'e che c_c.) comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invia zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sae;a 79579 dei 1 2/6/201 1 , Chiofaic ed aitri, Re, 219891; Sei.. 1, o. 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez.

I n. 12496 dei 21/9)1999, Guoliel ed Ry. 214570; Sez. 6, n, 13048 de! 20/6/2000.

Occhipinti ed altri, Rv, 4, Essendo i ricorso inammissibile e, a norma aeil'art. 616 cod. pa -oc.. per non ravvisandosi assenza dí colpa nella determinazione dela causa di inarni biità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ocoemrre ai pagamento delle spese del procedimento consegue quelL5 ai pagamento 7Je:; zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento celle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUlLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A N. 43273/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente ,con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. I giudici del gravame del merito, pur dando atto di aver tenuto conto del comportamento collaborativo nei confronti degli operanti e della giovane età hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, le molteplici condanne da cui è gravato, tra cui guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi ad alcooltest e guida senza patente, e la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del rico- noscimento delle stesse. Il provvedimento impugnato, pertanto appare collocarsi nell'alveo del co- stante dicturn di questa Corte di legittimità, che ha più volte ctiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché ai suo negativo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il di. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2.008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al aiudice un adeguamento„ in 43273/2092 R.G. senso più favorevole &l'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto dei sog- getto che di esso si è reso responsabile, ia rneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo al:'obl -Agò„ per i giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne soaa:-) possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo ial.a denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevoiezza che neces- sita esse stessa, quando se ne affermi l'esstenzaa di apposita MO, ianc. quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giatnn la mitigazione del trattamento sanzionatorio: trattamento la cui esciu .ione per converso, adeguatamente motivata alla soia condizione che ii giudice_ di specifica richiesta dell imputato volta all'ottenimento dehe attenn stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno de: ridetto di detta richiesi'e che c_c.) comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invia zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sae;a 79579 dei 1 2/6/201 1 , Chiofaic ed aitri, Re, 219891; Sei.. 1, o. 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. I n. 12496 dei 21/9)1999, Guoliel ed Ry. 214570; Sez. 6, n, 13048 de! 20/6/2000. Occhipinti ed altri, Rv, 4, Essendo i ricorso inammissibile e, a norma aeil'art. 616 cod. pa -oc.. per non ravvisandosi assenza dí colpa nella determinazione dela causa di inarni biità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ocoemrre ai pagamento delle spese del procedimento consegue quelL5 ai pagamento 7Je:; zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento celle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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