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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 33491/2022

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guente Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 19996-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1124/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/05/2021;84 R.G.N. 19996/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - depositato telematicamente in data 07 novembre 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal difensore della controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno 4o' 447øZ2_ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 19996-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1124/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/05/2021;84 R.G.N. 19996/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - depositato telematicamente in data 07 novembre 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal difensore della controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 4o' 447øZ2_ [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 33491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris