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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19132/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del G.u.p. del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.u.p. del Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 20 ottobre 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 30 e 44, lett. c) d.p.r. 380/2001; 633 e 639 bis cod. pen.; 44, lett. c) 64, 65, 93, 94 e 95 d.p.r. 380/2001; 181 d.

Igs. 42/2004; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che i motivi di ricorso, che contestano il difetto di motivazione (sollecitando in realtà una rivalutazione degli atti di indagine), la mancata declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., per l'insussistenza del fatto di reato e per l'esistenza di cause estintive, correlate all'intervenuta prescrizione, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), essendo peraltro palese l'insussistenza delle condizioni richieste per l'immediata declaratoria di proscioglimento (non potendosi in questa sede procedersi ad accertamenti in fatto, quale quello relativo all'esatta data di realizzazione delle condotte, diversa da quella indicata nelle contestazioni), deducendosi anche l'insussistenza dell'elemento psicologico (peraltro in termini dubitativi); egualmente non consentita la censura riguardante la qualificazione giuridica dei fatti contestati, trattandosi ancora una vola di sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti accertati nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del G.u.p. del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.u.p. del Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 20 ottobre 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art.444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 30 e 44, lett. c) d.p.r. 380/2001; 633 e 639 bis cod. pen.; 44, lett. c) 64, 65, 93, 94 e 95 d.p.r. 380/2001; 181 d. Igs. 42/2004; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che i motivi di ricorso, che contestano il difetto di motivazione (sollecitando in realtà una rivalutazione degli atti di indagine), la mancata declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., per l'insussistenza del fatto di reato e per l'esistenza di cause estintive, correlate all'intervenuta prescrizione, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), essendo peraltro palese l'insussistenza delle condizioni richieste per l'immediata declaratoria di proscioglimento (non potendosi in questa sede procedersi ad accertamenti in fatto, quale quello relativo all'esatta data di realizzazione delle condotte, diversa da quella indicata nelle contestazioni), deducendosi anche l'insussistenza dell'elemento psicologico (peraltro in termini dubitativi); egualmente non consentita la censura riguardante la qualificazione giuridica dei fatti contestati, trattandosi ancora una vola di sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti accertati nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 0); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend