CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 12 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Mantova il 30 gennaio 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 1, cod. pen. ed in ordine alla mancata esclusione sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per l'ipotesi in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Il ricorso è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Esso, inoltre, è palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata): quanto alla circostanza attenuante dei motivi di particolare valore moralé o sociale, si esclude che la volontà di assecondare la richiesta di un'amica corrisponda a un valore etico effettivamente apprezzabile ai sensi dell'art. 62 n.1 cod. pen.; quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, si evidenzia l'impossibilità di compiere una valutazione in termini di maggiore o minore gravità del fatto, atteso che la conseguenza deriva dal solo dato formale dell'intestazione del veicolo a soggetto diverso dall'autore del reato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così