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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21666/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7173/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’ASSICURAZIONI S.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al Oggetto: tributi -estinzione N.7173/14 R.G.

Est.

F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 27 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Lombardia, n. 126/14/13, depositata in data 16 dicembre 2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] D’ASSICURAZIONI S.A. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2004 per omessa indicazione di operazioni imponibili IVA, oltre sanzioni, emesso a seguito di PVC, per avere la società contribuente stipulato un contratto di coassicurazione con la [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale l’Ufficio riteneva trattarsi di prestazioni di servizi imponibili; che la CTP di Milano ha rigettato il ricorso; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 16 dicembre 2013, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che la prestazione di coassicurazione costituisca prestazione accessoria a quella assicurativa, per cui beneficia dell’esenzione IVA ex art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente, odierna controricorrente, con istanza in data 16 dicembre 2019, ha dato atto di avere proposto domande di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; che il ricorrente, con istanza in data 9 marzo 2023, ha dato atto che la società contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizionee ha fatto istanza per la declaratoria N.7173/14 R.G.

Est.

F. D’Aquino di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; che va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. Dichiara estinto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7173/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’ASSICURAZIONI S.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al Oggetto: tributi -estinzione N.7173/14 R.G. Est. F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 27 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Lombardia, n. 126/14/13, depositata in data 16 dicembre 2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] D’ASSICURAZIONI S.A. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2004 per omessa indicazione di operazioni imponibili IVA, oltre sanzioni, emesso a seguito di PVC, per avere la società contribuente stipulato un contratto di coassicurazione con la [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale l’Ufficio riteneva trattarsi di prestazioni di servizi imponibili; che la CTP di Milano ha rigettato il ricorso; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 16 dicembre 2013, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che la prestazione di coassicurazione costituisca prestazione accessoria a quella assicurativa, per cui beneficia dell’esenzione IVA ex art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente, odierna controricorrente, con istanza in data 16 dicembre 2019, ha dato atto di avere proposto domande di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; che il ricorrente, con istanza in data 9 marzo 2023, ha dato atto che la società contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizionee ha fatto istanza per la declaratoria N.7173/14 R.G. Est. F. D’Aquino di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; che va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. Dichiara estinto il
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