CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11574/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio limitatamente alle distrazioni giustificate come spese gestionali edichiararsi inammissibile nel resto il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 21864 del 26/03/2024, dep. il 31/05/2024 la Quinta Sezione penaledi questa Corte annullava con rinvio la sentenza di condanna emessa in data 20/04/2023dalla Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari in accoglimento dei quattromotivi di ricorso, relativi alla denunciata carenza, illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in ordine:- all’affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la condotta dibancarotta fraudolenta distrattiva attuata mediante gli addebiti sulla carta di credito intestataalla società fallita;- all’affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di bancarottafraudolenta distrattiva attuata mediante bonifico in proprio favore a titolo di compenso qualeamministratore;- all’affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla bancarottafraudolenta documentale;- alla condanna dell’imputato alle pene accessorie fallimentare, non applicate in primogrado e applicate in appello in violazione del divieto di reformatio in peius, in assenza digravame del pubblico ministero.2. Con la sentenza in epigrafe n. 193 del 4/03/2025 la Corte di appello di Cagliari,Prima Sezione penale, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza delTribunale di Sassari in data 21/03/2018, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarottadocumentale perché il fatto non sussiste e riduceva la pena a lui inflitta a un anno e quattromesi di reclusione; confermava nel resto la sentenza di primo grado.La Corte ribadiva la sussistenza di tutti gli elementi della contestata bancarottapatrimoniale per distrazione a carico dell’imputato, nella sua veste di amministratore unicodal 27 marzo 2007 al 27 novembre 2008, della società +[OSCURATO:SOCIETA]., fallita il 16/04/2014, nelrilievo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse “disposto di denaro nella società in un momento storico in cui iricavi derivanti dall’attività svolta da quest’ultima non erano nemmeno sufficienti a coprire icosti” e che “tali atti dispositivi non avessero alcun titolo”, conclusione “d’intuitiva evidenza inrelazione ai prelevamenti allo sportello di danaro contante, che sono finiti direttamente nelletasche dell’imputato, il quale non ha saputo offrire una giustificazione ineccepibile del loroimpiego, ma soltanto ipotesi inverosimili” (pag. 6 sent. imp.).Anche rispetto alle somme che il [OSCURATO:PERSONA] “ha versato a sé stesso, asseritamente atitolo di compenso per la sua attività di amministratore” (pag. 6), la Corte territoriale harilevato come “non consta che nell’atto costitutivo o nello statuto fosse previsto un compensoper l’amministratore e non risulta (né l’appellante l’ha invocata) una delibera assemblearecon la quale era stato riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] l’emolumento in questione, né tanto meno,quantificato il suo ammontare” (pag. 7).3. Avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata in sede di rinvio, l’imputato ha propostoricorso per cassazione, con il ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.3.1. Con il primo motivo di ricorso (intitolato “spese di gestione sostenute dalricorrente”) si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione dell’art. 627cod. proc. pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla sentenza della Corte dicassazione Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024 resa nel giudizio rescindente che ha espressonitide censure rispetto a due temi relativi alle giustificazioni offerte dal ricorrente in ordineagli esborsi contestati effettuati con la carta di credito intestata alla società:- il primo, afferente alla verifica della riconducibilità al fine societario dei prelievieffettuati dall’imputato;- il secondo, afferente alle ragioni per le quali tali prelievi avrebbero costituito unpregiudizio per il ceto creditorio.Il percorso argomentativo della Corte d’appello si è invece esaurito sull’asseritamancanza di riscontro circa le giustificazioni addotte dall’imputato (pag. 6 sent. app.) e ciònonostante il fatto che la sentenza rescindente avesse ritenuto le spiegazioni offerte dal3.2. Con il secondo motivo di ricorso (intitolato “spese di gestione sostenute dalricorrente”) si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. permancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alle spese di gestionesostenute dall’imputato.La Corte d’appello ha erroneamente affermato la responsabilità a carico del Frustaciper la asserita mancanza di pezze d’appoggio idonee a giustificare i prelievi effettuati,perché tale impostazione si disallinea dalle premesse logiche e giuridiche scaturite dalgiudizio rescindente e collide apertamente con l’assoluzione dall’imputazione di bancarottadocumentale, in cui la Corte ha escluso che il mancato rinvenimento delle scritture contabile,comprensive delle pezze d’appoggio, sia ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA].È illogico affermare simultaneamente: che il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito le provedocumentali dei pagamenti; che la contabilità che conteneva tali prove non è mai statarinvenuta; che il [OSCURATO:PERSONA] non l’ha sottratta; che in mancanza di tali prove documentali deipagamenti il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato.La Corte di merito ha equivocato plurimi e rilevanti passaggi delle giustificazioni deltraccia nel patrimonio processuale (cfr. pagg. 4 e 6 sent. imp.); inoltre, sempre discostandosidalla sentenza rescindente, i giudici di merito hanno violato notorie regole d’esperienza peraver ritenuto inverosimile la giustificazione relativa ai pagamenti che il ricorrente haaffermato di avere effettuato a favore dal notaio Pettinacci, trascurando di considerare che inotai, collettori d’imposta, non redigono atti in assenza del relativo pagamento, tant’è che lastessa Corte d’appello non afferma – e non poteva affermare – che il notaio suindicato hapresentato insinuazione al passivo per rivendicare crediti insoddisfatti, visto che tale istanzanon c’è mai stata (v. elenco creditori insinuati a pag. 7 relazione ex art. 33 legge fall. in all.Parimenti la Corte territoriale ha oggettivamente frainteso la natura dei pagamenti percomplessivi euro 2.007,20 che a pag. 6 della sentenza impugnata vengono erroneamenteimputati a prelievi in contanti allo sportello, trattandosi in vece di costi gestionali percarburante, ristoranti, voli aerei, assistenza stradale, ecc. pagati a mezzo carta di credito econ puntuale indicazione dei destinatari e della natura dei costi di gestione, comeanaliticamente annotati nei relativi estratti conto presenti nel fascicolo e ritenuti fondati dallasentenza rescindente.3.3. Con i l terzo motivo di r icorso ( int i tolato “congruità del compensodell’amministratore”) si deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. violazione dell’art. 627cod. proc. pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla sentenza della Corte dicassazione Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024 resa nel giudizio rescindente che avevaespressamente demandato di accertare l’effettiva prestazione del [OSCURATO:PERSONA] e la congruità delcompenso da lui percepito rispetto all’impegno profuso; invito totalmente disatteso dallaCorte territoriale che non si è confrontata minimamente con tali tematiche di cui non si hatraccia nel testo del provvedimento impugnato.Si censura il percorso argomentativo della Corte d’appello che, per risolverel’antagonismo tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale, non ha applicato icriteri enunciati dalla Cassazione volti a verificare se la prestazione dell’amministratore siastata effettiva e se il compenso sia stato proporzionato, ma ha reputato decisivo verificare sesussistano fonti negoziali o giudiziari idonee a giustificare il diritto al compenso, in assenzadelle quali si verte sempre nel reato di bancarotta per distrazione. Trattasi di itinerario logico-giuridico errato perché viola il principio di diritto fissato nel giudizio rescindente.4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, TomasoEpidendio, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alle distrazioni giustificate come spese gestionali e per la declaratoria diinammissibilità del ricorso nel resto.5. Con memoria depositata in data 18 marzo 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato,ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e deve essere accolto.1. Secondo principi pacifici, nel caso di annullamento della sentenza di merito, da partedella Corte di cassazione, per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero dideterminare il proprio apprezzamento mediante autonoma e rinnovata valutazione dellasituazione di fatto concernente il capo o il punto annullato, restando vincolato al compimentodi una determinata indagine, in precedenza omessa, solo se, secondo lo schemaimplicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, di decisiva rilevanzaai fini della decisione, fermo il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nelprovvedimento annullato (Sez. 1, n. 6138 del 14/01/2026, Massaro, non mass.; Sez. 6, n.19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122-01; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007,Pitullo, Rv. 238694-01; Sez. 6, n. 4614 del 07/02/1995, Grande, Rv. 201266-01).Il medesimo giudice del rinvio - fermo tale limite, nonché quello di conformarsiall’interpretazione data in sede di legittimità su eventuali connessi temi di diritto - non èneppure obbligato ad esaminare solo le questioni specificate nella sentenza rescindente,isolandole dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpitodall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nellavalutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi primatrascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e leincongruenze già censurate in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine,Rv. 248738-01).Né viola l’obbligo di uniformarsi alla pronuncia della Corte regolatrice il giudice di rinvioche, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione diresponsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso e in parte arricchitorispetto a quello pregresso (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660-01, che precisache eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento nonsono vincolanti per il giudice del rescissorio, rilevando esclusivamente come punti diriferimento al fine dell'individuazione del vizio, o dei vizi, riscontrati, anziché come dati che siimpongono per la decisione a lui demandata).2. Ciò precisato, i primi due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente in quantoegualmente riguardanti il capo di condanna afferente le spese di gestione sostenute (egiustificate) dal ricorrente – sono fondati.2.1. Invero, in sede rescindente questa Corte con Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024, inmotivazione § 2, aveva testualmente stabilito che:«Il ricorrente, con l’atto di appello, ha fornito giustificazioni specifiche in ordine agliesborsi effettuati con la carta di credito intestata alla società, evidenziando le ragioni per lequali diversi di essi erano sicuramente riconducibili a spese sostenute nell’interesse dellasocietà e comunque pertinenti all’oggetto sociale, come le spese sostenute per lavidimazione delle scritture contabili ad opera di un notaio, le spese per rifornire elicarburante le autovetture della società, svolgente attività di autonoleggio senza conducente,o le spese, per voli aerei e biglietto di ingresso, sostenute per partecipare alla [OSCURATO:PERSONA].Sul punto la Corte di merito non fornisce una risposta specifica, limitandosi adaffermare apoditticamente che trattasi di esborsi ingiustificati perché «non hanno alcunaaffermazione chiarendo perché tali spese sarebbero estranee alla gestione dell’impresa, eperché pregiudizievoli per il ceto creditorio.Anche in questo caso la Corte territoriale non ha assolto il suo dovere motivazionale».2.2. A fronte di tale netta censura, la Corte di merito, in sede di rinvio, ha esaurito il suoragionamento nell’asserita mancanza di riscontro circa le giustificazioni di spesa addottedall’imputato, ritenendole “manifestamente inverosimili” (“quando mai le commissioni allabanca per le operazioni sul conto corrente si pagano in contanti previo prelevamento dicontante allo sportello; quando mai il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe aver pagato il compensoall’amministratore a lui subentrato, specie se, come nel caso, costui nega di aver ricevutoalcunchè”: pag. 6 sent. imp.) ovvero “del tutto generiche” e in ogni caso “rimaste prive diqualsiasi significativo riscontro”, con conseguente ritenuta responsabilità dell’imputato atitolo di bancarotta per distrazione.In questi termini, la sentenza impugnata ha, in primo luogo, violato i limiti impostigli insede di giudizio rescissorio perché ha oltrepassato lo schema esplicitamente enunciato nellasentenza rescindente, che aveva ritenuto le spiegazioni offerte dal [OSCURATO:PERSONA] specifiche eai principi giurisprudenziali sopra richiamati (v. supra § 2).Come rileva condivisibilmente il Procuratore generale, sul punto la sentenza impugnatasembra avere sviluppato una critica inammissibile alla sentenza di annullamento, senzafornire puntuale motivazione relativa alla valutazione delle specifiche risultanze allegate dalricorrente idonee a dimostrare il pagamento del notaio e le spese gestionali pagate a mezzodi carta di credito con indicazione dei destinatari e della natura dei relativi pagamenti.D’altra parte, l’intervenuta, e ormai irrevocabile, assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], in sede dirinvio, dal capo relativo alla bancarotta documentale evidenzia, per quel che qui rileva –come fondatamente denunciato nel secondo motivo di ricorso – la contraddittorietà el’illogicità manifesta della coeva statuizione di condanna per la bancarotta per distrazioneperché, mentre a questi fini la Corte imputa al [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità di non aver fornito leprove documentali dei pagamenti (in particolare al notaio Pettinacci e allo Stangoni), alcontempo, nel proscioglierlo dall’altro reato, riconosce che non era lui, nel momento delfallimento, il responsabile delle incompletezze documentali in quanto ormai cessato dallacarica di amministratore (pag. 7 sent. imp., peraltro qui a sua volta sovrapponendo,confusamente, all’assenza di prova del fatto materiale la considerazione sull’assenza deldolo specifico).Tra giustificazioni addotte dal prevenuto sui prelevamenti allo sportello v’è quellarelativa alla destinazione a pagamento delle fatture emesse dal notaio Pettinacci che ladifesa ricorrente deduce non essere nell’elenco dei creditori insinuati nel passivofallimentare, ciò evincendosi dalla relazione ex art. 33 legge fall. (pag. 7) allegata perautosufficienza al ricorso per cassazione (all. 1): tema che doveva necessariamente essereconsiderato al fine di verificare la verosimiglianza o non della versione offerta dal prevenuto,tanto più se – come pure dedotto – dall’estratto di conto corrente e dall’estratto delle carte dicredito della società non risultano pagamenti sostenuti in favore del suddetto professionistache dalla sentenza rescindente risulta aver effettuato la «vidimazione delle scritturecontabili» (cfr. ancora Sez. 5, n. 21864 del 2024, cit., in motiv. § 2, pag. 5).Del pari posto che, al momento dei pagamenti in questione, il [OSCURATO:PERSONA] era l’unicoamministratore in carica, la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con la possibilità diriferire il compenso pagato allo Stangoni – ritenuto invece “manifestamente inverosimile”nell’impugnata sentenza (pag. 6) – non all’attività di amministratore, bensì a quella dicollaboratore della società, ruolo che lo Stangoni stesso ha riconosciuto di avere svoltodavanti al curatore fallimentare (vedi verbale allegato alla relazione ex art. 33 legge fall.).Da ultimo mette conto segnalare che, nonostante in sede rescindente si fosseroapprezzate le giustificazioni specifiche offerte dal ricorrente in ordine agli esborsi effettuati«con la carta di credito intestata alla società» evidenziandosi le ragioni per le quali diversi ditali spese erano «sicuramente sostenutenell’interesse della società o comunque pertinentiall’oggetto sociale» (Sez. 5, n. 21864 del 2024, cit., in motiv. § 2, pag. 5), la Corte territoriale,in sede di rinvio, ha ricompreso entro la somma di euro 7.920,00 prelevata in contanti da varisportelli (cfr. pag. 6 sent. imp.) la somma di euro 2.007,20 corrispondente, invece, aipagamenti effettuati a mezzo carta di credito (relativi alle spese per rifornire di carburante leautovetture della società, svolgente attività di autonoleggio senza conducente, e spese pervoli aerei e biglietto di ingresso, sostenute per partecipare alla [OSCURATO:PERSONA] Italiana del [OSCURATO:PERSONA]).3. è fondato anche il terzo motivo di ricorso relativo alla dedotta congruità delcompenso all’amministratore.3.1. Sul punto in sede rescindente Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024, in motivazione § 3,aveva testualmente stabilito che:«Come osservato dal ricorrente, compete al giudice di merito verificare se, in assenzadi una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attivitàsvolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore diuna società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse dellasocietà in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello dibancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato omeno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegnoprofuso (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto riferimento a criteri diversi da quellisopra indicati, come lo stadio iniziale dell'attività imprenditoriale, gli scarsi profitti e ladebolezza patrimoniale della società».3.2. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha ravvisato il contestato delitto di bancarottafraudolenta per distrazione (e non quello, meno grave, di bancarotta preferenziale)nell’assunto che - nella fattispecie in disamina - “non consta che nell’atto costitutivo o nellostatuto fosse previsto un compenso per l’amministratore e non risulta (né l’appellante l’hainvocata) una delibera assembleare con la quale era stato riconosciuto al Frustacil’emolumento in questione, né, tanto meno, quantificato il suo ammontare”; la Corteterritoriale ammette, ma soltanto “per ipotesi di lavoro”, che l’imputato “avesse diritto ad uncongruo compenso, ma esso avrebbe dovuto essere quantificato dal Giudice civilecompetente nel contraddittorio della società, con la conseguenza che, in difetto, il suopagamento ha integrato tutti gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per ilquale si procede” (pag. 7 sent. imp.).3.3. Orbene, rispetto alla direzione dell’indagine imposta in sede rescindente ed alcriterio ermeneutico ivi dettato, la Corte territoriale, in sede di rinvio, ne ha oltrepassato ilimiti sotto due profili.In primo luogo, non avrebbe potuto porsi il problema dell’assenza di deliberaassembleare o di previsione statutaria, avendo questa Corte già affermato, in sederescindente, l’irrilevanza del tema ai fini dell’antagonismo tra bancarotta fraudolenta ebancarotta preferenziale.In secondo luogo, la Corte territoriale osserva che tale profilo avrebbe dovuto essereverificato in sede civile, ma se tale principio fosse giuridicamente esatto la sentenzarescindente avrebbe rigettato il precedente ricorso per cassazione sul punto, dal che sideduce che, in sede di rinvio, la Corte medesima ha disatteso il principio di diritto enunciatoda Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024, in motiv. § 3, che imponeva di accertare se il diritto alcompenso fosse correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo fosse o menocongruo rispetto all’impegno profuso, in conformità alla consolidata giurisprudenza sul punto(cfr. Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Cirri, Rv. 285115-01; conf. da ultimo Sez. 5, n. 25183del 13/05/2025, Arlandi, Rv. 288204-01).In definitiva, le considerazioni espresse nella sentenza impugnata sulla qualificazione dibancarotta per distrazione dei prelievi effettuati dal ricorrente a titolo di compensodell’amministratore, basandosi sui diversi criteri della mancata previsione del compensodell’amministratore nello statuto, in delibere assembleari oppure all’interno di provvedimentidel giudice civile, contrastano con i criteri dettati dalla sentenza di annullamentoa fini diqualificazione giuridica, che sono stati del tutto trascurati.4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata conrinvio ex art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Cagliari (cfr. Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018, Pelle, Rv. 272615-01; Sez.1, n. 12995 del 29/01/2014, Calabrò, Rv. 259028-01: in tema di annullamento con rinvio,l’art. 623, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione ai criteri d’individuazione del giudicead quem, prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto daquella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezionedella medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimoprocesso).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11574/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1208/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANTONINO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio limitatamente alle distrazioni giustificate come spese gestionali edichiararsi inammissibile nel resto il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 21864 del 26/03/2024, dep. il 31/05/2024 la Quinta Sezione penaledi questa Corte annullava con rinvio la sentenza di condanna emessa in data 20/04/2023dalla Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari in accoglimento dei quattromotivi di ricorso, relativi alla denunciata carenza, illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in ordine:- all’affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la condotta dibancarotta fraudolenta distrattiva attuata mediante gli addebiti sulla carta di credito intestataalla società fallita;- all’affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di bancarottafraudolenta distrattiva attuata mediante bonifico in proprio favore a titolo di compenso qualeamministratore;- all’affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla bancarottafraudolenta documentale;- alla condanna dell’imputato alle pene accessorie fallimentare, non applicate in primogrado e applicate in appello in violazione del divieto di reformatio in peius, in assenza digravame del pubblico ministero.2. Con la sentenza in epigrafe n. 193 del 4/03/2025 la Corte di appello di Cagliari,Prima Sezione penale, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza delTribunale di Sassari in data 21/03/2018, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarottadocumentale perché il fatto non sussiste e riduceva la pena a lui inflitta a un anno e quattromesi di reclusione; confermava nel resto la sentenza di primo grado.La Corte ribadiva la sussistenza di tutti gli elementi della contestata bancarottapatrimoniale per distrazione a carico dell’imputato, nella sua veste di amministratore unicodal 27 marzo 2007 al 27 novembre 2008, della società +[OSCURATO:SOCIETA]., fallita il 16/04/2014, nelrilievo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse “disposto di denaro nella società in un momento storico in cui iricavi derivanti dall’attività svolta da quest’ultima non erano nemmeno sufficienti a coprire icosti” e che “tali atti dispositivi non avessero alcun titolo”, conclusione “d’intuitiva evidenza inrelazione ai prelevamenti allo sportello di danaro contante, che sono finiti direttamente nelletasche dell’imputato, il quale non ha saputo offrire una giustificazione ineccepibile del loroimpiego, ma soltanto ipotesi inverosimili” (pag. 6 sent. imp.).Anche rispetto alle somme che il [OSCURATO:PERSONA] “ha versato a sé stesso, asseritamente atitolo di compenso per la sua attività di amministratore” (pag. 6), la Corte territoriale harilevato come “non consta che nell’atto costitutivo o nello statuto fosse previsto un compensoper l’amministratore e non risulta (né l’appellante l’ha invocata) una delibera assemblearecon la quale era stato riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] l’emolumento in questione, né tanto meno,quantificato il suo ammontare” (pag. 7).3. Avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata in sede di rinvio, l’imputato ha propostoricorso per cassazione, con il ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.3.1. Con il primo motivo di ricorso (intitolato “spese di gestione sostenute dalricorrente”) si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione dell’art. 627cod. proc. pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla sentenza della Corte dicassazione Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024 resa nel giudizio rescindente che ha espressonitide censure rispetto a due temi relativi alle giustificazioni offerte dal ricorrente in ordineagli esborsi contestati effettuati con la carta di credito intestata alla società:- il primo, afferente alla verifica della riconducibilità al fine societario dei prelievieffettuati dall’imputato;- il secondo, afferente alle ragioni per le quali tali prelievi avrebbero costituito unpregiudizio per il ceto creditorio.Il percorso argomentativo della Corte d’appello si è invece esaurito sull’asseritamancanza di riscontro circa le giustificazioni addotte dall’imputato (pag. 6 sent. app.) e ciònonostante il fatto che la sentenza rescindente avesse ritenuto le spiegazioni offerte dal3.2. Con il secondo motivo di ricorso (intitolato “spese di gestione sostenute dalricorrente”) si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. permancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alle spese di gestionesostenute dall’imputato.La Corte d’appello ha erroneamente affermato la responsabilità a carico del Frustaciper la asserita mancanza di pezze d’appoggio idonee a giustificare i prelievi effettuati,perché tale impostazione si disallinea dalle premesse logiche e giuridiche scaturite dalgiudizio rescindente e collide apertamente con l’assoluzione dall’imputazione di bancarottadocumentale, in cui la Corte ha escluso che il mancato rinvenimento delle scritture contabile,comprensive delle pezze d’appoggio, sia ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA].È illogico affermare simultaneamente: che il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito le provedocumentali dei pagamenti; che la contabilità che conteneva tali prove non è mai statarinvenuta; che il [OSCURATO:PERSONA] non l’ha sottratta; che in mancanza di tali prove documentali deipagamenti il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato.La Corte di merito ha equivocato plurimi e rilevanti passaggi delle giustificazioni deltraccia nel patrimonio processuale (cfr. pagg. 4 e 6 sent. imp.); inoltre, sempre discostandosidalla sentenza rescindente, i giudici di merito hanno violato notorie regole d’esperienza peraver ritenuto inverosimile la giustificazione relativa ai pagamenti che il ricorrente haaffermato di avere effettuato a favore dal notaio Pettinacci, trascurando di considerare che inotai, collettori d’imposta, non redigono atti in assenza del relativo pagamento, tant’è che lastessa Corte d’appello non afferma – e non poteva affermare – che il notaio suindicato hapresentato insinuazione al passivo per rivendicare crediti insoddisfatti, visto che tale istanzanon c’è mai stata (v. elenco creditori insinuati a pag. 7 relazione ex art. 33 legge fall. in all.Parimenti la Corte territoriale ha oggettivamente frainteso la natura dei pagamenti percomplessivi euro 2.007,20 che a pag. 6 della sentenza impugnata vengono erroneamenteimputati a prelievi in contanti allo sportello, trattandosi in vece di costi gestionali percarburante, ristoranti, voli aerei, assistenza stradale, ecc. pagati a mezzo carta di credito econ puntuale indicazione dei destinatari e della natura dei costi di gestione, comeanaliticamente annotati nei relativi estratti conto presenti nel fascicolo e ritenuti fondati dallasentenza rescindente.3.3. Con i l terzo motivo di r icorso ( int i tolato “congruità del compensodell’amministratore”) si deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. violazione dell’art. 627cod. proc. pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla sentenza della Corte dicassazione Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024 resa nel giudizio rescindente che avevaespressamente demandato di accertare l’effettiva prestazione del [OSCURATO:PERSONA] e la congruità delcompenso da lui percepito rispetto all’impegno profuso; invito totalmente disatteso dallaCorte territoriale che non si è confrontata minimamente con tali tematiche di cui non si hatraccia nel testo del provvedimento impugnato.Si censura il percorso argomentativo della Corte d’appello che, per risolverel’antagonismo tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale, non ha applicato icriteri enunciati dalla Cassazione volti a verificare se la prestazione dell’amministratore siastata effettiva e se il compenso sia stato proporzionato, ma ha reputato decisivo verificare sesussistano fonti negoziali o giudiziari idonee a giustificare il diritto al compenso, in assenzadelle quali si verte sempre nel reato di bancarotta per distrazione. Trattasi di itinerario logico-giuridico errato perché viola il principio di diritto fissato nel giudizio rescindente.4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, TomasoEpidendio, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alle distrazioni giustificate come spese gestionali e per la declaratoria diinammissibilità del ricorso nel resto.5. Con memoria depositata in data 18 marzo 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato,ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e deve essere accolto.1. Secondo principi pacifici, nel caso di annullamento della sentenza di merito, da partedella Corte di cassazione, per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero dideterminare il proprio apprezzamento mediante autonoma e rinnovata valutazione dellasituazione di fatto concernente il capo o il punto annullato, restando vincolato al compimentodi una determinata indagine, in precedenza omessa, solo se, secondo lo schemaimplicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, di decisiva rilevanzaai fini della decisione, fermo il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nelprovvedimento annullato (Sez. 1, n. 6138 del 14/01/2026, Massaro, non mass.; Sez. 6, n.19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122-01; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007,Pitullo, Rv. 238694-01; Sez. 6, n. 4614 del 07/02/1995, Grande, Rv. 201266-01).Il medesimo giudice del rinvio - fermo tale limite, nonché quello di conformarsiall’interpretazione data in sede di legittimità su eventuali connessi temi di diritto - non èneppure obbligato ad esaminare solo le questioni specificate nella sentenza rescindente,isolandole dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpitodall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nellavalutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi primatrascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e leincongruenze già censurate in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine,Rv. 248738-01).Né viola l’obbligo di uniformarsi alla pronuncia della Corte regolatrice il giudice di rinvioche, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione diresponsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso e in parte arricchitorispetto a quello pregresso (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660-01, che precisache eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento nonsono vincolanti per il giudice del rescissorio, rilevando esclusivamente come punti diriferimento al fine dell'individuazione del vizio, o dei vizi, riscontrati, anziché come dati che siimpongono per la decisione a lui demandata).2. Ciò precisato, i primi due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente in quantoegualmente riguardanti il capo di condanna afferente le spese di gestione sostenute (egiustificate) dal ricorrente – sono fondati.2.1. Invero, in sede rescindente questa Corte con Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024, inmotivazione § 2, aveva testualmente stabilito che:«Il ricorrente, con l’atto di appello, ha fornito giustificazioni specifiche in ordine agliesborsi effettuati con la carta di credito intestata alla società, evidenziando le ragioni per lequali diversi di essi erano sicuramente riconducibili a spese sostenute nell’interesse dellasocietà e comunque pertinenti all’oggetto sociale, come le spese sostenute per lavidimazione delle scritture contabili ad opera di un notaio, le spese per rifornire elicarburante le autovetture della società, svolgente attività di autonoleggio senza conducente,o le spese, per voli aerei e biglietto di ingresso, sostenute per partecipare alla [OSCURATO:PERSONA].Sul punto la Corte di merito non fornisce una risposta specifica, limitandosi adaffermare apoditticamente che trattasi di esborsi ingiustificati perché «non hanno alcunaaffermazione chiarendo perché tali spese sarebbero estranee alla gestione dell’impresa, eperché pregiudizievoli per il ceto creditorio.Anche in questo caso la Corte territoriale non ha assolto il suo dovere motivazionale».2.2. A fronte di tale netta censura, la Corte di merito, in sede di rinvio, ha esaurito il suoragionamento nell’asserita mancanza di riscontro circa le giustificazioni di spesa addottedall’imputato, ritenendole “manifestamente inverosimili” (“quando mai le commissioni allabanca per le operazioni sul conto corrente si pagano in contanti previo prelevamento dicontante allo sportello; quando mai il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe aver pagato il compensoall’amministratore a lui subentrato, specie se, come nel caso, costui nega di aver ricevutoalcunchè”: pag. 6 sent. imp.) ovvero “del tutto generiche” e in ogni caso “rimaste prive diqualsiasi significativo riscontro”, con conseguente ritenuta responsabilità dell’imputato atitolo di bancarotta per distrazione.In questi termini, la sentenza impugnata ha, in primo luogo, violato i limiti impostigli insede di giudizio rescissorio perché ha oltrepassato lo schema esplicitamente enunciato nellasentenza rescindente, che aveva ritenuto le spiegazioni offerte dal [OSCURATO:PERSONA] specifiche eai principi giurisprudenziali sopra richiamati (v. supra § 2).Come rileva condivisibilmente il Procuratore generale, sul punto la sentenza impugnatasembra avere sviluppato una critica inammissibile alla sentenza di annullamento, senzafornire puntuale motivazione relativa alla valutazione delle specifiche risultanze allegate dalricorrente idonee a dimostrare il pagamento del notaio e le spese gestionali pagate a mezzodi carta di credito con indicazione dei destinatari e della natura dei relativi pagamenti.D’altra parte, l’intervenuta, e ormai irrevocabile, assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], in sede dirinvio, dal capo relativo alla bancarotta documentale evidenzia, per quel che qui rileva –come fondatamente denunciato nel secondo motivo di ricorso – la contraddittorietà el’illogicità manifesta della coeva statuizione di condanna per la bancarotta per distrazioneperché, mentre a questi fini la Corte imputa al [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità di non aver fornito leprove documentali dei pagamenti (in particolare al notaio Pettinacci e allo Stangoni), alcontempo, nel proscioglierlo dall’altro reato, riconosce che non era lui, nel momento delfallimento, il responsabile delle incompletezze documentali in quanto ormai cessato dallacarica di amministratore (pag. 7 sent. imp., peraltro qui a sua volta sovrapponendo,confusamente, all’assenza di prova del fatto materiale la considerazione sull’assenza deldolo specifico).Tra giustificazioni addotte dal prevenuto sui prelevamenti allo sportello v’è quellarelativa alla destinazione a pagamento delle fatture emesse dal notaio Pettinacci che ladifesa ricorrente deduce non essere nell’elenco dei creditori insinuati nel passivofallimentare, ciò evincendosi dalla relazione ex art. 33 legge fall. (pag. 7) allegata perautosufficienza al ricorso per cassazione (all. 1): tema che doveva necessariamente essereconsiderato al fine di verificare la verosimiglianza o non della versione offerta dal prevenuto,tanto più se – come pure dedotto – dall’estratto di conto corrente e dall’estratto delle carte dicredito della società non risultano pagamenti sostenuti in favore del suddetto professionistache dalla sentenza rescindente risulta aver effettuato la «vidimazione delle scritturecontabili» (cfr. ancora Sez. 5, n. 21864 del 2024, cit., in motiv. § 2, pag. 5).Del pari posto che, al momento dei pagamenti in questione, il [OSCURATO:PERSONA] era l’unicoamministratore in carica, la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con la possibilità diriferire il compenso pagato allo Stangoni – ritenuto invece “manifestamente inverosimile”nell’impugnata sentenza (pag. 6) – non all’attività di amministratore, bensì a quella dicollaboratore della società, ruolo che lo Stangoni stesso ha riconosciuto di avere svoltodavanti al curatore fallimentare (vedi verbale allegato alla relazione ex art. 33 legge fall.).Da ultimo mette conto segnalare che, nonostante in sede rescindente si fosseroapprezzate le giustificazioni specifiche offerte dal ricorrente in ordine agli esborsi effettuati«con la carta di credito intestata alla società» evidenziandosi le ragioni per le quali diversi ditali spese erano «sicuramente sostenutenell’interesse della società o comunque pertinentiall’oggetto sociale» (Sez. 5, n. 21864 del 2024, cit., in motiv. § 2, pag. 5), la Corte territoriale,in sede di rinvio, ha ricompreso entro la somma di euro 7.920,00 prelevata in contanti da varisportelli (cfr. pag. 6 sent. imp.) la somma di euro 2.007,20 corrispondente, invece, aipagamenti effettuati a mezzo carta di credito (relativi alle spese per rifornire di carburante leautovetture della società, svolgente attività di autonoleggio senza conducente, e spese pervoli aerei e biglietto di ingresso, sostenute per partecipare alla [OSCURATO:PERSONA] Italiana del [OSCURATO:PERSONA]).3. è fondato anche il terzo motivo di ricorso relativo alla dedotta congruità delcompenso all’amministratore.3.1. Sul punto in sede rescindente Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024, in motivazione § 3,aveva testualmente stabilito che:«Come osservato dal ricorrente, compete al giudice di merito verificare se, in assenzadi una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attivitàsvolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore diuna società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse dellasocietà in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello dibancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato omeno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegnoprofuso (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115-01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto riferimento a criteri diversi da quellisopra indicati, come lo stadio iniziale dell'attività imprenditoriale, gli scarsi profitti e ladebolezza patrimoniale della società».3.2. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha ravvisato il contestato delitto di bancarottafraudolenta per distrazione (e non quello, meno grave, di bancarotta preferenziale)nell’assunto che - nella fattispecie in disamina - “non consta che nell’atto costitutivo o nellostatuto fosse previsto un compenso per l’amministratore e non risulta (né l’appellante l’hainvocata) una delibera assembleare con la quale era stato riconosciuto al Frustacil’emolumento in questione, né, tanto meno, quantificato il suo ammontare”; la Corteterritoriale ammette, ma soltanto “per ipotesi di lavoro”, che l’imputato “avesse diritto ad uncongruo compenso, ma esso avrebbe dovuto essere quantificato dal Giudice civilecompetente nel contraddittorio della società, con la conseguenza che, in difetto, il suopagamento ha integrato tutti gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per ilquale si procede” (pag. 7 sent. imp.).3.3. Orbene, rispetto alla direzione dell’indagine imposta in sede rescindente ed alcriterio ermeneutico ivi dettato, la Corte territoriale, in sede di rinvio, ne ha oltrepassato ilimiti sotto due profili.In primo luogo, non avrebbe potuto porsi il problema dell’assenza di deliberaassembleare o di previsione statutaria, avendo questa Corte già affermato, in sederescindente, l’irrilevanza del tema ai fini dell’antagonismo tra bancarotta fraudolenta ebancarotta preferenziale.In secondo luogo, la Corte territoriale osserva che tale profilo avrebbe dovuto essereverificato in sede civile, ma se tale principio fosse giuridicamente esatto la sentenzarescindente avrebbe rigettato il precedente ricorso per cassazione sul punto, dal che sideduce che, in sede di rinvio, la Corte medesima ha disatteso il principio di diritto enunciatoda Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024, in motiv. § 3, che imponeva di accertare se il diritto alcompenso fosse correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo fosse o menocongruo rispetto all’impegno profuso, in conformità alla consolidata giurisprudenza sul punto(cfr. Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Cirri, Rv. 285115-01; conf. da ultimo Sez. 5, n. 25183del 13/05/2025, Arlandi, Rv. 288204-01).In definitiva, le considerazioni espresse nella sentenza impugnata sulla qualificazione dibancarotta per distrazione dei prelievi effettuati dal ricorrente a titolo di compensodell’amministratore, basandosi sui diversi criteri della mancata previsione del compensodell’amministratore nello statuto, in delibere assembleari oppure all’interno di provvedimentidel giudice civile, contrastano con i criteri dettati dalla sentenza di annullamentoa fini diqualificazione giuridica, che sono stati del tutto trascurati.4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata conrinvio ex art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Cagliari (cfr. Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018, Pelle, Rv. 272615-01; Sez.1, n. 12995 del 29/01/2014, Calabrò, Rv. 259028-01: in tema di annullamento con rinvio,l’art. 623, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione ai criteri d’individuazione del giudicead quem, prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto daquella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezionedella medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimoprocesso). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corted'appello di Cagliari.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corted'appello di Cagliari.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]