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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 10595/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3085-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe dife so d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 267 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1095/20 18 del la CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 15/11/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 3.11.2006 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brindisi per sentir dichiarare l’usucapione di un appartamento.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al rilascio del bene dallo stesso occupato ed al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 1854/2014 il Tribunale accoglieva la domanda principale.

Con la sentenza impugnata, n. 1095/2018, la Corte di Appello di Lecce riformava la decisione di prime cure, accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], custode giudiziario della Fondazione convenuta, e rigettando la domanda di usucapione formulata dal Lomartire.

Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado, affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).

Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il cons. [OSCURATO:PERSONA], autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.

Con il primomotivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1141 e 1164c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamenteapplicato alla fattispecie l’art. 1164 c.c., ritenendo non conseguita la prova certa dell’uso esclusivo del bene oggetto della domanda di usucapione.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di applicare il principio di presunzione del possesso, ritenendo, erroneamente, che la relazione con la res fosse iniziata a titolo di detenzione.

Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 1158c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione del bene di cui è causa.

Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe travisato le risultanzeistruttorie, omettendo di considerare le dichiarazioni, a contenuto asseritamente confessorio, rese dal custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale.

Con il quinto ed ultimo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p. c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare la prova documentale allegata dall’odierno ricorrente agli atti del giudizio di merito.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorsoavverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione di un appartamento.

Primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto con essi il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia: 1) erroneamente valutato le risultanze delle prove testimoniali, ritenendo non conseguita la prova certa dell’uso esclusivo del bene oggetto di causa; 2) omesso di applicare il principio di presunzione del possesso, ritenendo, in difetto di prova sul punto, che la relazione con la res fosse iniziata a mero titolo di detenzione; 3) erroneamente escluso il raggiungimento della prova dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione; 4) erroneamente apprezzato le risultanze istruttorie, omettendo in particolare di valutare le dichiarazioni a contenuto confessorio rese dal custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale; 5) omesso di considerare una serie di documenti, tempestivamente allegati dall’odierno ricorrente in atti del giudizio di merito.

La Corte distrettuale ha esaminato le risultanze della prova testimoniale escussa in corso di causa, ritenendo che i testi avessero solo dichiarato di aver visto l’odierno ricorrente entrare ed uscire dall’immobile ed eseguirvi opere di manutenzione, senzaperò riferire circostanze coincidenti o collocabili con certezza in un determinato momento temporale, ed ha dunque escluso che fosse stata conseguita la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione, aggiungendo che tale conclusione rendeva superflua ogni ulteriore considerazione, anche con riferimento all’esame degli altri elementi istruttori (cfr. pag. 5 della sentenza).

Tutte le censure proposte dal ricorrente si risolvono in una diversa lettura del fatto e delle risultanze istruttorie, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)“. [OSCURATO:PERSONA] osservache i primi tre motivi di ricorso non considerano che la Corte di Appelloha rigettato la domanda di usucapione ritenendo carente la prova dei fatti storici idonei ad integrare il possesso esclusivo del cespite di cui è causa e dei riferimenti temporali del suo preteso esercizio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata): ebbene, l’infondatezza delle censure proposte avverso tale autonoma ratio decidendi , contenute nel solo terzo motivo, rende inammissibili le doglianze, contenute invece nel primo e secondo motivo, concernenti l’inizio della relazione con la res a titolo di detenzione e la sussistenza, o meno, di atti di interversione del possesso.

Infatti,qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( tra le varie, Cass. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012).

In relazione alquarto e quinto motivo, invece, il Collegio osserva che non sussiste né la violazione dell’art. 115 c.p.c., deducibile in sede di legittimità soltanto quando il giudice di merito in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (Cass. Sez.

U , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 , Rv. 659037 -01), né la violazione dell’art. 116 c.p.c. ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez.

U , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02).

Né si verte nell’ipotesi dell’omesso esame di fatto decisivo, così come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, SSUU n. 8053/2014).

Insomma, le censure investono la motivazione (lo si afferma espressamente a pagg. 38 e 39 del ricorso)e la valutazione delle prove senza considerare il principio che esonera il giudice di merito dal dover discutere su ogni singolo elemento probatorio.

La memoria depositata dalla parte ricorrente, che si diffonde nel richiamo di precedenti giurisprudenziali,non offre però, ad avviso della Corte,argomenti idonei a confutare la proposta di decisione, né a porre in discussione le esposte considerazioni e pertanto ilricorso va respinto con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass. Sez.

U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023,Rv. 668909) .

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3 . 0 00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi,liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3085-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe dife so d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 267 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1095/20 18 del la CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 15/11/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 3.11.2006 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brindisi per sentir dichiarare l’usucapione di un appartamento. Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al rilascio del bene dallo stesso occupato ed al risarcimento del danno. Con sentenza n. 1854/2014 il Tribunale accoglieva la domanda principale. Con la sentenza impugnata, n. 1095/2018, la Corte di Appello di Lecce riformava la decisione di prime cure, accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], custode giudiziario della Fondazione convenuta, e rigettando la domanda di usucapione formulata dal Lomartire. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il cons. [OSCURATO:PERSONA], autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità. Con il primomotivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1141 e 1164c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamenteapplicato alla fattispecie l’art. 1164 c.c., ritenendo non conseguita la prova certa dell’uso esclusivo del bene oggetto della domanda di usucapione. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di applicare il principio di presunzione del possesso, ritenendo, erroneamente, che la relazione con la res fosse iniziata a titolo di detenzione. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 1158c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione del bene di cui è causa. Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe travisato le risultanzeistruttorie, omettendo di considerare le dichiarazioni, a contenuto asseritamente confessorio, rese dal custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale. Con il quinto ed ultimo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p. c. e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare la prova documentale allegata dall’odierno ricorrente agli atti del giudizio di merito. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorsoavverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione di un appartamento. Primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto con essi il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia: 1) erroneamente valutato le risultanze delle prove testimoniali, ritenendo non conseguita la prova certa dell’uso esclusivo del bene oggetto di causa; 2) omesso di applicare il principio di presunzione del possesso, ritenendo, in difetto di prova sul punto, che la relazione con la res fosse iniziata a mero titolo di detenzione; 3) erroneamente escluso il raggiungimento della prova dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione; 4) erroneamente apprezzato le risultanze istruttorie, omettendo in particolare di valutare le dichiarazioni a contenuto confessorio rese dal custode giudiziario [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale; 5) omesso di considerare una serie di documenti, tempestivamente allegati dall’odierno ricorrente in atti del giudizio di merito. La Corte distrettuale ha esaminato le risultanze della prova testimoniale escussa in corso di causa, ritenendo che i testi avessero solo dichiarato di aver visto l’odierno ricorrente entrare ed uscire dall’immobile ed eseguirvi opere di manutenzione, senzaperò riferire circostanze coincidenti o collocabili con certezza in un determinato momento temporale, ed ha dunque escluso che fosse stata conseguita la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione, aggiungendo che tale conclusione rendeva superflua ogni ulteriore considerazione, anche con riferimento all’esame degli altri elementi istruttori (cfr. pag. 5 della sentenza). Tutte le censure proposte dal ricorrente si risolvono in una diversa lettura del fatto e delle risultanze istruttorie, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)“. [OSCURATO:PERSONA] osservache i primi tre motivi di ricorso non considerano che la Corte di Appelloha rigettato la domanda di usucapione ritenendo carente la prova dei fatti storici idonei ad integrare il possesso esclusivo del cespite di cui è causa e dei riferimenti temporali del suo preteso esercizio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata): ebbene, l’infondatezza delle censure proposte avverso tale autonoma ratio decidendi , contenute nel solo terzo motivo, rende inammissibili le doglianze, contenute invece nel primo e secondo motivo, concernenti l’inizio della relazione con la res a titolo di detenzione e la sussistenza, o meno, di atti di interversione del possesso. Infatti,qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( tra le varie, Cass. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012). In relazione alquarto e quinto motivo, invece, il Collegio osserva che non sussiste né la violazione dell’art. 115 c.p.c., deducibile in sede di legittimità soltanto quando il giudice di merito in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (Cass. Sez. U , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 , Rv. 659037 -01), né la violazione dell’art. 116 c.p.c. ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02). Né si verte nell’ipotesi dell’omesso esame di fatto decisivo, così come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, SSUU n. 8053/2014). Insomma, le censure investono la motivazione (lo si afferma espressamente a pagg. 38 e 39 del ricorso)e la valutazione delle prove senza considerare il principio che esonera il giudice di merito dal dover discutere su ogni singolo elemento probatorio. La memoria depositata dalla parte ricorrente, che si diffonde nel richiamo di precedenti giurisprudenziali,non offre però, ad avviso della Corte,argomenti idonei a confutare la proposta di decisione, né a porre in discussione le esposte considerazioni e pertanto ilricorso va respinto con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass. Sez. U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023,Rv. 668909) . Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3 . 0 00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi,liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a t
Sentenza Cassazione n. 10595/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris