CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 16919/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello Roma che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta; - che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza confrontarsi con la motivazione offerta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano pag. 3- 4 della sentenza impugnata); - che l'ultimo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è indeducibile in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]