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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29282/2026

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ADO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti in relazione al reato di tentato furto aggravato e violazione degli obblighi connessi all'applicazione di misure di prevenzione.

Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da un unico motivo con il quale si contesta l'idoneità della condotta ad integrare un tentativo punibile (per essersi la stessa svolta sotto la vigilanza della persona dell'esercizio commerciale) ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato perché in netto contrasto con principi del tutto consolidati in ordine all'interpretazione degli istituti richiamati.

La Corte di appello di Bologna, con motivazione esaustiva e logica, ha valutato le doglianze difensive e fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente espressi da questa Corte di legittimità sia in materia di tentativo che di riconoscimento della circostanza attenuante invocata, richiamando coerentemente pronunce espressione di orientamenti del tutto consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Il ricorrente non prospetta alcuna ricostruzione interpretativa fondata e si limita a contestare in modo del tutto generico la motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore »denteMaridiMorra I [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 FVN.7»"..1) Sinumeiki LA Fabio 04

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ADO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti in relazione al reato di tentato furto aggravato e violazione degli obblighi connessi all'applicazione di misure di prevenzione. Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da un unico motivo con il quale si contesta l'idoneità della condotta ad integrare un tentativo punibile (per essersi la stessa svolta sotto la vigilanza della persona dell'esercizio commerciale) ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato perché in netto contrasto con principi del tutto consolidati in ordine all'interpretazione degli istituti richiamati. La Corte di appello di Bologna, con motivazione esaustiva e logica, ha valutato le doglianze difensive e fatto corretta applicazione dei principi ripetutamente espressi da questa Corte di legittimità sia in materia di tentativo che di riconoscimento della circostanza attenuante invocata, richiamando coerentemente pronunce espressione di orientamenti del tutto consolidati della giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente non prospetta alcuna ricostruzione interpretativa fondata e si limita a contestare in modo del tutto generico la motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore »denteMaridiMorra I [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 FVN.7»"..1) Sinumeiki LA Fabio 04
Sentenza Cassazione n. 29282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris