Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2017
ECLI:EU:C:2017:406
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0122
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 30 maggio 2017 (
1
)
Causa C‑122/16 P
[OSCURATO:PERSONA] plc
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Ricevibilità dell’impugnazione dinanzi alla Corte – Articolo 21, secondo comma, e articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Nozione di “soccombenza” – Articolo 169, paragrafo 1, e articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte – Principio ne ultra petita – Motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio – Vizio di motivazione – Limiti del potere di annullamento del giudice dell’Unione europea – Principio della tutela giurisdizionale effettiva»
1.
Quando il giudice dell’Unione europea rileva d’ufficio un motivo di ordine pubblico, il suo potere di annullamento è limitato dal principio ne ultra petita? Oppure, in un’ipotesi del genere, tale giudice può, e anzi deve, in deroga a tale principio, trarre tutte le conseguenze di diritto derivanti dall’accoglimento del motivo di ordine pubblico e, pertanto, se del caso, andare anche oltre le conclusioni delle parti?
2.
È questa, in sostanza, la questione fondamentale sollevata nella presente causa, che riguarda un’impugnazione mediante la quale la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «BA») domanda l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
2
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
3.
Il contesto della presente causa è abbastanza particolare. Dinanzi al Tribunale, la BA ha proposto un ricorso per l’annullamento parziale della decisione C(2010) 7694 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 9 novembre 2010, che ha sanzionato la sua partecipazione ad un’intesa anticoncorrenziale nel settore del trasporto aereo di merci (in prosieguo: la «decisione controversa») (
3
). Tuttavia, il Tribunale non ha esaminato nessuno dei motivi dedotti dalla BA nel suo ricorso, ma ha rilevato d’ufficio un vizio di motivazione che inficiava la decisione controversa nella sua interezza. Nondimeno, ritenendosi vincolato dal principio ne ultra petita, il Tribunale ha annullato detta decisione nei confronti della BA soltanto nei limiti della sua domanda di annullamento parziale. Nella sua impugnazione, la BA contesta tale approccio e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto annullare integralmente la decisione controversa.
4.
La presente causa offre alla Corte l’opportunità di fornire precisazioni sulla portata del potere del giudice dell’Unione segnatamente qualora, nell’ambito del contenzioso di legittimità, quest’ultimo abbia rilevato d’ufficio un motivo di ordine pubblico.
5.
Essa rivela la tensione esistente tra esigenze fondamentali, ma talvolta contrastanti, che ciascun ordinamento giuridico deve soddisfare ossia, da una parte, l’esigenza di legalità, che sottende il potere/dovere del giudice dell’Unione di rilevare d’ufficio i motivi di ordine pubblico, e, dall’altra, l’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici, considerata nel contesto particolare della presente fattispecie, in relazione alla delimitazione dei poteri del giudice derivante dal principio dispositivo, di cui il principio ne ultra petita costituisce un corollario.
6.
Al fine di rispondere alla questione fondamentale sollevata nella presente causa, la quale, peraltro, è preceduta da questioni non semplici riguardanti la ricevibilità dell’impugnazione della BA, la Corte sarà chiamata a trovare un giusto equilibrio tra dette esigenze, bilanciando i diversi principi coinvolti.
I.
Fatti e decisione controversa
7.
A seguito di una domanda di immunità (
4
) presentata nel 2005 da alcune società appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato un’indagine sull’esistenza di comportamenti anticoncorrenziali nel mercato del trasporto aereo di merci.
8.
Tale indagine si è conclusa con l’adozione, il 9 novembre 2010, della decisione controversa che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a 21 vettori, tra i quali la BA.
9.
In detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, partecipando al coordinamento di taluni elementi del prezzo da considerare per servizi di trasporto aereo di merci (
5
), la BA e altre compagnie aeree avevano violato l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (
GU 1994, L 1, pag. 3
) e l’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, siglato il 21 giugno 1999 a Lussemburgo, approvato a nome della Comunità con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], riguardante l’Accordo sulla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (
GU 2002, L 114, pag. 1
). Per tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla BA un’ammenda di EUR 104040000.
II.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
10.
Il 24 gennaio 2011 la BA ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione controversa (
6
). A sostegno del suo ricorso, la BA ha dedotto sette motivi. Tutti i destinatari della decisione controversa, ad eccezione della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA], hanno parimenti impugnato la decisione controversa dinanzi al Tribunale.
11.
Nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sull’esistenza di un’eventuale contraddizione tra la motivazione della decisione controversa e i primi quattro articoli del dispositivo della decisione stessa.
12.
Il 16 dicembre 2015 il Tribunale ha emesso la sentenza impugnata (
7
).
13.
In tale sentenza, il Tribunale ha anzitutto ricordato che, secondo giurisprudenza costante, il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (
8
).
14.
Poi, senza esaminare nessuno dei sette motivi dedotti dalla BA, il Tribunale ha constatato, da una parte, l’esistenza di una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della decisione controversa (
9
) e, dall’altra, l’esistenza di notevoli contraddizioni interne nell’ambito della stessa motivazione di detta decisione (
10
).
15.
Infine, il Tribunale ha rilevato che le contraddizioni interne alla decisione controversa avevano pregiudicato i diritti della difesa della BA, in quanto non le avevano consentito di comprendere la natura e la portata dell’infrazione o delle infrazioni constatate e avevano impedito al Tribunale di esercitare il suo controllo (
11
).
16.
A seguito di tale analisi, il Tribunale ha concluso che la decisione controversa era inficiata da un vizio di motivazione.
17.
Il Tribunale ha tuttavia giudicato che, poiché il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita e l’annullamento da esso disposto non può eccedere quello chiesto dal ricorrente, la conclusione riguardante l’esistenza del vizio di motivazione non poteva condurre, nel caso di specie, all’annullamento integrale della decisione controversa nella parte in cui essa riguarda la BA (
12
).
18.
Al punto 90 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che era pur vero che, nel corso dell’udienza, la BA aveva sostenuto che quest’ultimo avrebbe potuto annullare la decisione controversa nella sua interezza, in quanto il dispositivo non rifletteva la motivazione di detta decisione. Tuttavia, il Tribunale ha giudicato che, anche supponendo che fosse possibile ritenere che la BA avesse espresso implicitamente la volontà di modificare le proprie conclusioni e di chiedere, in udienza, l’annullamento integrale di detta decisione nella parte in cui essa la riguardava, da un lato, una modifica delle conclusioni è soggetta ai requisiti più rigorosi quanto alla sua precisione e alla sua portata e deve essere effettuata in modo formale e, dall’altro, il difetto di motivazione da cui la decisione controversa era viziata risultava dalla stessa lettura di tale decisione e non poteva essere considerato un elemento di diritto e di fatto che fosse emerso durante la fase scritta del procedimento.
19.
Ciò premesso, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nei limiti circoscritti dalle conclusioni contenute nell’atto introduttivo presentato dalla BA (
13
).
20.
Il 17 marzo 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una nuova decisione riguardante l’intesa anticoncorrenziale sanzionata nella decisione controversa. Per quanto concerne la BA, tale decisione ristabilisce gli aspetti della decisione controversa annullati nella sentenza impugnata.
III.
Conclusioni delle parti
21.
Con la sua impugnazione, la BA chiede alla Corte, in primo luogo, di annullare la sentenza impugnata nella misura in cui essa limita la portata dell’annullamento della decisione controversa alle conclusioni da essa formulate nel suo ricorso in primo grado, in secondo luogo, di annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, in terzo luogo, di annullare la decisione controversa nella sua interezza e, in quarto luogo, di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese della presente impugnazione.
22.
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la BA alle spese.
IV.
Valutazione
23.
A sostegno della sua impugnazione, la BA deduce due motivi. Con il primo motivo, essa sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel considerarsi limitato dal principio ne ultra petita. Secondo la BA, poiché il Tribunale ha rilevato d’ufficio un motivo di ordine pubblico e ha constatato l’esistenza di un vizio che inficiava la decisione controversa nella sua interezza, esso avrebbe dovuto annullare integralmente tale decisione. Il secondo motivo, dedotto in subordine, verte sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva previsto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
24.
[OSCURATO:PERSONA] solleva, in via preliminare, alcune eccezioni di irricevibilità dell’impugnazione, che occorre esaminate in primo luogo.
A.
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
1.
Sulla violazione dell’obbligo di allegare all’impugnazione la sentenza impugnata
25.
In primo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’impugnazione sarebbe irricevibile in quanto la BA non ha allegato al ricorso d’impugnazione la sentenza impugnata, il che costituirebbe una violazione dell’articolo 168, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte (
14
).
26.
A tale riguardo, va rilevato che il vecchio regolamento di procedura prevedeva esplicitamente che «[l]a decisione del Tribunale che costituisce oggetto di gravame deve essere allegata all’atto d’impugnazione» (
15
). Tuttavia, tale obbligo non è più espressamente previsto nel regolamento di procedura entrato in vigore il 1
o
novembre 2012. Quest’ultimo regolamento richiede soltanto, all’articolo 168, paragrafo 1, lettera b), che l’atto di impugnazione contenga «l’indicazione della decisione del Tribunale impugnata», cosicché la Corte possa individuare tale decisione in modo inequivocabile.
27.
L’articolo 168, paragrafo 2, di detto regolamento di procedura rinvia all’articolo 122, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il quale rinvia, a sua volta, all’articolo 21, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Da queste due ultime disposizioni risulta che al ricorso d’impugnazione deve essere allegato l’atto di cui è richiesto l’annullamento «ove occorra». Orbene, a mio avviso, l’espressione «ove occorra» deve essere intesa nel senso che non è necessario allegare all’impugnazione l’atto impugnato qualora la Corte possa agevolmente disporre di tale atto, il che, tenuto conto dello sviluppo tecnologico, avviene ormai sempre per le sentenze e le ordinanze del Tribunale.
28.
Ne deriva che l’articolo 168, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte non impone di allegare all’atto di impugnazione la sentenza impugnata e che, di conseguenza, la prima eccezione di irricevibilità della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.
2.
Sulla violazione dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli articoli 169 e 170 del regolamento di procedura della Corte
29.
In secondo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’impugnazione sarebbe irricevibile in quanto non rispetterebbe i requisiti previsti dall’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dagli articoli 169 e 170 del regolamento di procedura della Corte. Prima di analizzare tali eccezioni, occorre tuttavia esaminare l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la replica, che la BA è stata autorizzata a depositare per rispondere a dette eccezioni, sarebbe integralmente irricevibile.
a)
Sulla ricevibilità della replica
30.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti addotti dalla BA nella sua replica in risposta alle eccezioni di irricevibilità da essa formulate costituiscono un motivo nuovo dedotto in corso di causa e che, in ragione di tale qualificazione, la replica sarebbe integralmente irricevibile (
16
). Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], mentre, nella sua impugnazione, la BA sosterrebbe che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo tratto le conseguenze di diritto che derivavano dall’accoglimento del motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio, nella sua replica, la BA censurerebbe, per la prima volta, il rigetto della sua domanda, proposta durante l’udienza dinanzi al Tribunale, di annullare la decisione controversa nella sua interezza.
31.
A tale riguardo, va ricordato che, nel corso del procedimento, nell’ambito della necessaria instaurazione del contraddittorio rispetto al motivo che intendeva rilevare d’ufficio, il Tribunale ha invitato le parti a prendere posizione su tale motivo.
32.
Dal punto 90 della sentenza impugnata risulta che, in udienza, nell’ambito della sua argomentazione relativa a tale motivo, la BA ha espressamente fatto valere che il Tribunale avrebbe potuto annullare la decisione controversa nella sua interezza.
33.
Al medesimo punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha esplicitamente respinto tale domanda della BA, considerandola così, in sostanza, come una domanda «implicita» (secondo lo stesso termine utilizzato dal Tribunale) di modifica delle sue conclusioni. Il Tribunale ha quindi annullato parzialmente la decisione controversa nei limiti delle conclusioni formulate dalla BA nel suo atto introduttivo.
34.
Nella sua impugnazione, la BA sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel considerarsi, nella fattispecie, limitato dal principio ne ultra petita. Secondo la tesi della BA, quando il giudice rileva d’ufficio un motivo di ordine pubblico, esso dovrebbe avere il potere di trarre le conseguenze di diritto che derivano dall’accoglimento di tale motivo, vale a dire, nel caso di specie, l’annullamento integrale della decisione controversa. Secondo la BA, il giudice sarebbe libero di esercitare un siffatto potere indipendentemente dalle conclusioni delle parti cosicché, nel caso di specie, la presentazione di una domanda di modifica delle conclusioni non sarebbe neanche stata necessaria per consentire al Tribunale di annullare integralmente la decisione controversa (
17
).
35.
Da tale tesi consegue logicamente che, dal punto di vista della BA, poiché il Tribunale, accogliendo il motivo da esso rilevato d’ufficio, avrebbe dovuto in ogni caso annullare integralmente la decisione controversa, il ragionamento esposto al punto 90 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha respinto la sua domanda volta all’annullamento totale della decisione controversa, sarebbe errato.
36.
Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere validamente che la BA, affermando nella sua replica che la sua impugnazione mira al rigetto di tale domanda, dedurrebbe un motivo nuovo rispetto a quello dedotto nel ricorso di impugnazione, vertente su un errore di diritto nell’applicazione del principio ne ultra petita. A mio avviso, l’eccezione di irricevibilità della replica deve pertanto essere respinta.
b)
Sulla conformità dell’impugnazione all’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
37.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che l’impugnazione non sia conforme all’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, poiché la BA non sarebbe rimasta soccombente nelle sue conclusioni ai sensi di tale disposizione. Infatti, poiché il Tribunale ha accolto le conclusioni della BA quali definite nel suo ricorso, quest’ultima sarebbe risultata interamente vittoriosa in primo grado.
38.
La BA obietta di essere rimasta soccombente nelle sue conclusioni. In effetti, all’udienza essa avrebbe sostenuto, nell’ambito della propria argomentazione relativa al motivo rilevato d’ufficio dal Tribunale, che occorreva annullare integralmente la decisione controversa e il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe respinto tale domanda. L’interpretazione delle norme di procedura sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] priverebbe una parte pregiudicata da una sentenza emessa dal Tribunale sulla base di un motivo rilevato d’ufficio della possibilità di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi alla Corte.
39.
In via preliminare, rammento che, a termini dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, «[un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia] può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. (…)».
40.
Orbene, va rilevato che esiste una divergenza linguistica tra la versione in lingua francese dell’articolo 56, secondo comma, di detto Statuto e la versione in lingua inglese, lingua processuale della presente causa. Infatti, affinché un ricorrente possa proporre un’impugnazione, a termini della versione in lingua francese, occorre che quest’ultimo abbia «succombé en ses conclusions» mentre, a termini della versione in lingua inglese, è necessario che il ricorrente sia stato «unsuccessful (…) in its submissions». La versione in lingua francese utilizza quindi il termine «conclusions», che corrisponde al termine utilizzato nell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), nell’articolo 169, paragrafo 1, e nell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, mentre la versione in lingua inglese impiega il termine «submissions», che non corrisponde all’espressione «form of order» utilizzata in dette disposizioni, e che può comprendere non solo le conclusioni (il petitum), ma anche gli argomenti di diritto addotti dinanzi al Tribunale. Differenze sussistono anche in altre versioni linguistiche dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto alcune di tali versioni non si riferiscono alla nozione corrispondente al termine francese «conclusions» utilizzato nel regolamento di procedura della Corte (
18
).
41.
Ciò premesso, poiché a nessuna di tali versioni linguistiche può essere attribuito un carattere prioritario, l’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea deve essere interpretato in funzione del sistema e della finalità delle disposizioni in materia di impugnazione (
19
).
42.
In particolare, occorre verificare se, come lo sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la nozione di «soccomben[za] nelle (…) conclusioni» ai sensi di tale disposizione debba essere intesa nel senso che essa fa riferimento solo alle conclusioni formulate nel ricorso iniziale o, quanto meno, in una domanda formale di modifica delle conclusioni.
43.
A tale riguardo, va rilevato anzitutto che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, le conclusioni delle parti sono caratterizzate da una particolare esigenza di chiarezza (
20
) e, in linea di principio, dalla loro immutabilità (
21
). Tale immutabilità di principio è strettamente connessa all’obbligo del rispetto dei termini di ricorso (
22
).
44.
Tuttavia, l’immutabilità delle conclusioni non è assoluta. Esistono alcune eccezioni, che sono comunque estremamente circoscritte.
45.
Infatti, la Corte ha talvolta ammesso una modifica delle conclusioni dell’atto introduttivo in corso di causa quando essa si fondava su elementi di diritto e di fatto che erano emersi durante la fase scritta del procedimento (
23
). Inoltre, una modifica delle conclusioni è ormai possibile, ai sensi dell’articolo 86 del nuovo regolamento di procedura del Tribunale, il quale ha codificato una giurisprudenza preesistente (
24
), quando l’atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto. Ancora, la Corte ha ammesso, in alcuni casi particolari, la possibilità di precisare le conclusioni in corso di causa (
25
). La modifica delle conclusioni è, tuttavia, soggetta a requisiti assai rigorosi quanto alla sua chiarezza e al suo tenore e deve essere effettuata in modo formale (
26
), pur essendo possibile, tuttavia, nel corso dell’udienza (
27
).
46.
Orbene, quando un ricorrente presenta una domanda di modifica delle proprie conclusioni e il Tribunale respinge espressamente tale domanda nella sua sentenza, detto ricorrente non può essere privato della possibilità di contestare la legittimità di tale rigetto per la semplice ragione che sono state accolte le sue conclusioni originarie, quali contenute nell’atto introduttivo.
47.
Infatti, è evidente che un tale ricorrente è rimasto soccombente nella sua domanda di modifica delle sue conclusioni. Qualora la Corte dovesse constatare che il Tribunale ha erroneamente respinto tale domanda, detto ricorrente potrebbe potenzialmente ottenere più di quanto abbia ottenuto con l’accoglimento delle proprie conclusioni originarie. Ad un tale ricorrente deve essere quindi consentito di contestare la legittimità del rigetto della sua domanda di modifica delle conclusioni.
48.
D’altronde, la questione se il Tribunale abbia o meno respinto a buon diritto la domanda di modifica delle conclusioni di una parte rientra nel merito della causa, indipendentemente dal fatto che il Tribunale abbia respinto una tale domanda per violazione dei requisiti di forma.
49.
Ne consegue, a mio avviso, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la nozione di «soccombenza» ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non può essere limitata strettamente alle conclusioni formulate nel ricorso iniziale o a quelle modificate rispettando i requisiti di forma. Essa deve, invece, includere il fatto di soccombere in qualsiasi domanda presentata dinanzi al Tribunale nel corso del procedimento, sulla quale il Tribunale abbia statuito nella sentenza impugnata.
50.
Una siffatta interpretazione di detto articolo 56, secondo comma, sembra d’altronde coerente con le diverse versioni linguistiche di tale disposizione, le quali si riferiscono tutte alla nozione di «soccombenza», ma non collegano tale nozione necessariamente alle conclusioni formulate formalmente nel ricorso iniziale (
28
).
51.
Ne consegue che, nel caso di specie, poiché il Tribunale ha statuito, al punto 90 della sentenza impugnata, sulla domanda «implicita» della BA di annullare la decisione controversa nella sua interezza, pur respingendola, si deve considerare che la BA sia rimasta soccombente su tale punto ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Pertanto, la sua impugnazione deve essere considerata ricevibile da tale punto di vista.
c)
Sulla conformità dell’impugnazione all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
52.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che l’impugnazione non sia conforme all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, in quanto essa tenderebbe non all’annullamento del dispositivo della sentenza impugnata, bensì a che tale dispositivo sia completato trasformando l’annullamento parziale, chiesto in primo grado dalla BA e accordato dal Tribunale, in un annullamento totale.
53.
Ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, «[l]e conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa».
54.
Tale disposizione riguarda le conclusioni del ricorso di impugnazione relative all’impugnazione (mentre l’articolo 170 del medesimo regolamento concerne le conclusioni per il caso di accoglimento dell’impugnazione). Essa riguarda, in particolare, il principio fondamentale in materia di impugnazione secondo cui quest’ultima deve essere diretta avverso il dispositivo della decisione impugnata del Tribunale e non può mirare esclusivamente alla modifica di alcuni motivi di tale decisione (
29
).
55.
Nel caso di specie, come risulta dal paragrafo 21 delle presenti conclusioni, per quanto riguarda le conclusioni relative all’impugnazione, la BA ha presentato due capi di conclusioni: nel primo capo, essa chiede l’annullamento della sentenza impugnata «nella misura in cui [tale sentenza] limita la portata dell’annullamento della decisione controversa alle conclusioni da essa formulate nel suo ricorso in primo grado»; nel secondo capo, essa domanda l’annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata.
56.
Con il primo capo delle sue conclusioni, la BA chiede quindi l’annullamento dei motivi della sentenza impugnata che fondano il punto 1 del dispositivo in quanto quest’ultimo accorda soltanto un annullamento parziale della decisione controversa. Si tratta, in particolare, da un lato, della decisione del Tribunale di considerarsi limitato, nella fattispecie, dal principio ne ultra petita e, dall’altro, della decisione di respingere la domanda «implicita» di modifica delle conclusioni che la BA sostiene di aver formulato nel corso dell’udienza (
30
). A tale riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione della sentenza impugnata, che costituisce il necessario fondamento del suo dispositivo, ne è inscindibile (
31
) e il dispositivo di una sentenza deve essere inteso alla luce di tale motivazione (
32
).
57.
Sulla base di tale premessa, nel secondo capo delle sue conclusioni, la BA chiede inoltre l’annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata.
58.
A questo proposito, va rilevato parimenti che la Corte ha già dichiarato che, se è vero che essa è competente a valutare la soluzione in diritto fornita ai motivi discussi dinanzi al Tribunale, essa deve anche, per non privare il procedimento di impugnazione di una parte importante del suo senso, essere competente quanto alla valutazione delle conseguenze giuridiche tratte dal Tribunale da siffatta soluzione, che costituiscono parimenti una questione di diritto (
33
).
59.
Orbene, nella sua impugnazione, la BA contesta la portata dell’annullamento che il Tribunale ha pronunciato in conseguenza dell’accoglimento del motivo che quest’ultimo ha rilevato d’ufficio. La BA contesta quindi le conseguenze giuridiche che il Tribunale ha tratto dall’accoglimento di tale motivo.
60.
Da tutto quanto precede, risulta che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente sostenere che l’impugnazione della BA non tenda all’annullamento del dispositivo della sentenza impugnata, come richiesto dall’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
d)
Sulla conformità dell’impugnazione all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
61.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’impugnazione non sia conforme neanche all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Tale articolo non consentirebbe ad un ricorrente di presentare in sede di impugnazione conclusioni che vadano al di là di quelle presentate in primo grado e di chiedere una misura più ampia di quella chiesta dinanzi al Tribunale. La domanda formulata dalla BA all’udienza dinanzi al Tribunale riguardo alla portata dell’annullamento (punto 90 della sentenza impugnata) non potrebbe essere considerata come facente parte dell’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.
62.
L’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte dispone che «[l]e conclusioni dell’impugnazione devono tendere, nell’ipotesi in cui questa sia dichiarata fondata, all’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione», e che «[l]’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale».
63.
L’introduzione di un articolo specifico dedicato alle conclusioni per il caso di accoglimento dell’impugnazione costituisce una novità del regolamento di procedura della Corte entrato in vigore il 1
o
novembre 2012. Tale disposizione riguarda le conseguenze che la Corte dovrebbe trarre dall’eventuale riconoscimento della fondatezza dell’impugnazione. Essa viene logicamente dopo l’articolo 169, paragrafo 1, del medesimo regolamento e mira ad evitare che un ricorrente in impugnazione possa presentare alla Corte domande che non ha presentato dinanzi al Tribunale (
34
).
64.
Nel caso di specie, le conclusioni per il caso di accoglimento dell’impugnazione della BA sono contenute nel terzo capo delle sue conclusioni, con il quale essa chiede alla Corte di annullare integralmente la decisione controversa.
65.
Occorre verificare se tale domanda debba essere qualificata come «nuova conclusione» e se essa sia tale da modificare l’oggetto della controversia ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
66.
A questo proposito, occorre, in primo luogo, rilevare che la domanda contenuta nel terzo capo delle conclusioni corrisponde esattamente alla domanda «implicita» di modifica delle conclusioni che il Tribunale ha respinto al punto 90 della sentenza impugnata. Essa riguarda, inoltre, una questione ‐ quella dell’eventuale annullamento integrale della decisione controversa in conseguenza dell’accoglimento del motivo rilevato d’ufficio ‐ che, come risulta dal punto 90 della sentenza impugnata, è stata discussa dinanzi al Tribunale nell’ambito della discussione riguardante tale motivo.
67.
In secondo luogo, se, come risulta dalle considerazioni formulate ai paragrafi 58 e 59 delle presenti conclusioni, ad un ricorrente è consentito contestare nell’impugnazione le conseguenze giuridiche che il Tribunale ha tratto dall’accoglimento di un motivo (nella fattispecie, quello rilevato d’ufficio), tale ricorrente deve logicamente essere autorizzato a chiedere alla Corte, per il caso di accoglimento della sua impugnazione, di trarre essa stessa le conseguenze di diritto derivanti dall’accoglimento di detto motivo.
68.
A tale riguardo, non vi è dubbio che, se la Corte dovesse accogliere l’impugnazione della BA considerando che il Tribunale è incorso nell’errore di diritto che quest’ultima gli addebita, ne conseguirebbe necessariamente che la decisione controversa debba essere annullata integralmente (
35
).
69.
Pertanto, nella fattispecie, l’annullamento integrale della decisione controversa non costituisce altro che la conseguenza giuridica necessaria dell’eventuale accoglimento delle conclusioni della BA sull’impugnazione (menzionate ai paragrafi da 21 a 55 delle presenti conclusioni) e quindi dell’eventuale annullamento della sentenza impugnata.
70.
Ciò posto, nell’ambito delle circostanze estremamente particolari che caratterizzano la presente causa, non ritengo che l’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte osti alla ricevibilità dell’impugnazione.
71.
Ne consegue che l’impugnazione della BA è, a mio avviso, ricevibile.
B.
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto risultante dall’erronea applicazione del principio ne ultra petita
1.
Breve sintesi degli argomenti delle parti
72.
Con il primo motivo, la BA sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel ritenersi limitato dal principio ne ultra petita quando ha constatato d’ufficio l’esistenza di vizi essenziali di ordine pubblico che inficiavano la decisione controversa nella sua interezza.
73.
Secondo la BA, quando il giudice dell’Unione rileva d’ufficio una questione di ordine pubblico, le limitazioni inter partes collegate al principio ne ultra petita cesserebbero di applicarsi. In un caso del genere, detto giudice dovrebbe disporre della competenza di formulare il dispositivo della sentenza nel modo che esso ritenga opportuno e non dovrebbe essere limitato, nell’esercizio di tale competenza, dalle conclusioni di una parte.
74.
Secondo la BA, se, in una causa vertente su una questione di ordine pubblico, il giudice dell’Unione ha la libertà di discostarsi dai motivi dedotti dalle parti, esso deve, per estensione, essere libero, allo stesso modo, di discostarsi dalle loro conclusioni. È soltanto in tal modo che esso sarebbe in grado di formulare un dispositivo adeguato nella sua sentenza e di rettificare effettivamente le infrazioni constatate all’ordine pubblico.
75.
Le conseguenze del rilievo d’ufficio dei motivi di ordine pubblico da parte del Tribunale non potrebbero essere subordinate agli interessi individuali delle parti della controversia. Esse non potrebbero neanche dipendere da un’eventuale modifica, da parte loro, delle loro conclusioni durante il procedimento. Una soluzione del genere equivarrebbe parimenti a mettere nelle mani delle parti le questioni di ordine pubblico.
76.
Inoltre, nell’ambito della sua presa in considerazione, nella sentenza impugnata, dei successivi procedimenti nazionali di risarcimento, il Tribunale avrebbe creato una distinzione arbitraria tra la situazione della BA (la quale ha beneficiato soltanto di un annullamento parziale della decisione controversa) e quella delle altre compagnie aeree che avevano parimenti impugnato tale decisione (le quali hanno beneficiato dell’annullamento integrale di quest’ultima), mentre tutti i ricorrenti si trovavano nella medesima situazione rispetto al vizio essenziale di motivazione individuato d’ufficio dal Tribunale.
77.
Infine, l’approccio del Tribunale susciterebbe preoccupazioni per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia, poiché esso incoraggerebbe i ricorrenti a formulare sistematicamente, senza giustificazione, le loro conclusioni in modo ampio al fine di poter ottenere un annullamento di portata più ampia nel caso in cui il giudice dell’Unione rilevasse d’ufficio un motivo di ordine pubblico.
78.
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della BA. In particolare, essa ritiene che la tesi della BA equivalga a negare i principi espressi nella giurisprudenza risultante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (in prosieguo: la «causa AssiDomän») (
36
). La differenza tra la causa AssiDomän e la presente causa consisterebbe semplicemente in una questione di grado. Mentre nella causa AssiDomän alcuni destinatari di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] non l’avevano impugnata, nel caso di specie la BA avrebbe contestato dinanzi al Tribunale soltanto alcuni aspetti della decisione controversa.
2.
Analisi
79.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerarsi limitato, nel caso di specie, dal principio ne ultra petita? Esso poteva, e anzi doveva, traendo tutte le conseguenze di diritto derivanti dal vizio di motivazione di ordine pubblico rilevato d’ufficio che inficiava l’intera decisione controversa, annullare integralmente tale decisione, nonostante il fatto che le conclusioni della BA mirassero soltanto all’annullamento parziale?
80.
Come ho rilevato ai paragrafi 5 e 6 delle presenti conclusioni, tali questioni rivelano una tensione tra esigenze giuridiche diverse e talvolta contrastanti. La risposta a queste ultime dipende quindi dal rapporto tra tali esigenze nonché dal bilanciamento tra i principi ad esse sottesi.
81.
Ciò premesso, partirò da un’analisi della portata e della ratio di tali principi ed esigenze, per poi proporre una risposta a dette questioni.
a)
Sul principio ne ultra petita, corollario del principio dispositivo
82.
Occorre anzitutto precisare la portata del principio ne ultra petita invocato dal Tribunale come limite, nella fattispecie, al suo potere di annullamento.
83.
Derivante dal brocardo «ne eat iudex ultra petita partium», il principio ne ultra petita vieta al giudice, chiamato a statuire su un ricorso di annullamento, di andare oltre le conclusioni delle parti (
37
). Secondo una formula giurisprudenziale costante, posto che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita, l’annullamento che esso pronuncia non può essere più ampio di quello richiesto dal ricorrente (
38
).
84.
Il principio ne ultra petita è un corollario del principio dispositivo, che è un principio cardine del contenzioso di legittimità dinanzi al giudice dell’Unione. Secondo il principio dispositivo, sono le parti che hanno l’iniziativa del processo e che circoscrivono l’oggetto della controversia, mentre il giudice deve, di conseguenza, pronunciarsi su tutto ciò che gli viene chiesto e soltanto su ciò che gli viene chiesto (e, quindi, ne ultra petita) (
39
).
85.
Generalmente, il principio dispositivo e il suo corollario, il principio ne ultra petita, sono considerati l’espressione dell’autonomia privata delle persone. Infatti, la questione se e in che misura un soggetto faccia valere dinanzi al giudice i propri diritti dipende, in definitiva, dalla sua volontà. Una tale concezione vale, tuttavia, soprattutto nell’ambito del processo civile (
40
).
86.
Nei procedimenti di diritto pubblico, il principio dispositivo e il principio ne ultra petita – e i limiti al potere del giudice che ne derivano – acquisiscono tuttavia una portata diversa (
41
). In particolare, tali principi devono essere visti in relazione alla scelta di strutturare il contenzioso di legittimità nel diritto dell’Unione come un contenzioso dipendente dalla proposizione di un ricorso.
87.
Infatti, dall’articolo 263, secondo, terzo e quarto comma, TFUE risulta che il giudice dell’Unione è competente ad esercitare un controllo di legittimità sugli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione soltanto se – e nella misura in cui – esso sia investito di un ricorso proposto da uno dei soggetti autorizzati a presentarlo ai sensi di tali disposizioni.
88.
In assenza di un tale ricorso, il giudice dell’Unione non dispone affatto della competenza di verificare ex officio la legittimità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione (
42
).
89.
In altri termini, il potere del giudice dell’Unione di esercitare un controllo di legittimità sull’attività delle istituzioni dell’Unione dipende dall’esistenza e dalla portata di un ricorso di annullamento proposto da uno dei soggetti indicati dall’articolo 263 TFUE. Se il giudice non è investito di un tale ricorso, esso non può, ingerendosi nel campo di attività delle altre istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione, rimettere in discussione la legittimità degli atti adottati da questi ultimi (
43
).
90.
In tale prospettiva, i limiti al potere del giudice derivanti dal principio ne ultra petita, in quanto espressione del principio dispositivo, sono riconducibili non solo all’autonomia privata, ma anche al principio della separazione dei poteri, che caratterizza il funzionamento di ogni Stato di diritto e che, nell’ambito dell’Unione, si traduce nel principio dell’equilibrio istituzionale, il quale comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni (
44
).
91.
Per quanto riguarda il principio ne ultra petita, va rilevato inoltre che, come risulta dal suo nome (ne ultra
petita
), tale principio riguarda il petitum e quindi le domande delle parti quali formulate nelle loro conclusioni. Tuttavia, la Corte si riferisce talvolta a tale principio anche in relazione ai motivi dedotti dalle parti a sostegno delle loro pretese. Essa lo fa, specificamente, a proposito del divieto per il giudice di esaminare motivi che non siano stati dedotti dalle parti, eccezion fatta – precisamente – per i motivi che il giudice può, o anche deve, rilevare d’ufficio (
45
).
92.
In tale prospettiva, il rilievo d’ufficio di un motivo di ordine pubblico può essere considerato un’eccezione al principio ne ultra petita inteso in senso lato (vale a dire, come riferentesi non solo al petitum, ma anche ai motivi dedotti per sostenerlo). Tuttavia, l’esistenza del potere di rilevare d’ufficio tali motivi non implica necessariamente che, qualora il giudice dell’Unione eserciti tale potere, esso possa adottare una decisione che vada oltre le conclusioni delle parti. Le due questioni sono infatti distinte (
46
).
b)
Sul rispetto del termine di ricorso in quanto esigenza di ordine pubblico
93.
La possibilità, per uno dei soggetti indicati dall’articolo 263 TFUE, di investire il giudice dell’Unione di una domanda di controllo della legittimità di un atto dell’Unione è soggetta ad un limite temporale: il ricorso deve essere proposto entro il termine stabilito dal sesto comma di detto articolo.
94.
A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro il termine stabilito da tale disposizione diviene definitiva nei suoi confronti (
47
).
95.
La Corte ha inoltre dichiarato che tale termine e la conseguenza del suo decorso, vale a dire l’acquisizione del carattere definitivo, mirano a tutelare interessi pubblici e che, di conseguenza, detto termine è di ordine pubblico e non è, pertanto, a disposizione né delle parti né tanto meno del giudice, e il suo rispetto dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione (
48
).
96.
Tale giurisprudenza è basata, in particolare, sulla considerazione che i termini di impugnazione sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito, nonché sulle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale (
49
).
97.
Orbene, i principi espressi in tale giurisprudenza non si applicano soltanto nei casi di ricorso volto all’annullamento integrale di un atto, ma valgono anche in caso di domanda di annullamento parziale. Pertanto, in caso di proposizione di un ricorso volto all’annullamento parziale di un atto, le parti dissociabili (
50
) di tale atto che non sono state impugnate entro il termine di ricorso acquistano carattere definitivo, segnatamente nei confronti del suo destinatario.
98.
Inoltre, come ho rilevato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, le esigenze di ordine pubblico connesse al rispetto del termine di ricorso costituiscono il fondamento dell’immutabilità di principio delle conclusioni delle parti nel contenzioso di annullamento. È la scadenza di tale termine che ha l’effetto di cristallizzare, in linea di principio, le conclusioni e quindi di definire l’oggetto della controversia in modo definitivo. Infatti, consentire ad un ricorrente di ampliare la portata delle sue conclusioni dopo la scadenza del termine di ricorso equivarrebbe, in sostanza, a consentirgli di eludere tale termine e di chiedere l’annullamento di un altro atto (o di un’altra parte di un atto) laddove il termine per contestarne la legittimità è scaduto e tale atto (o tale parte dell’atto) ha acquisito un carattere definitivo nei suoi confronti (
51
).
99.
Infine, si deve ancora rilevare che, in ragione delle esigenze di certezza del diritto che sottendono le norme riguardanti i termini di procedura, la Corte ne ha fatto un’applicazione estremamente restrittiva, ammettendo deroghe soltanto in circostanze del tutto eccezionali (
52
).
c)
Sull’esigenza di tutela della legalità che sottende il rilievo d’ufficio dei motivi di ordine pubblico
100.
L’esigenza di tutela della legalità richiede che, nell’adempimento del suo compito fondamentale di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione conferitogli dall’articolo 19 TUE, il giudice dell’Unione non sia confinato a interpretare un ruolo esclusivamente passivo, a meno di vedersi costretto, se del caso, a fondare la propria decisione su considerazioni giuridiche errate. Pertanto, alcune norme di procedura e la giurisprudenza gli hanno attribuito la competenza di rilevare d’ufficio motivi di diritto, qualificati come motivi di ordine pubblico, che gli consentono di andare oltre i motivi e gli argomenti dedotti dalle parti. Si tratta di fattispecie riguardanti sia questioni relative al procedimento che si svolge dinanzi a esso (
53
), sia questioni concernenti la legittimità dell’atto impugnato (
54
).
101.
In generale, spetta al giudice dell’Unione rilevare d’ufficio la violazione di una norma dell’ordinamento giuridico dell’Unione che appare sufficientemente importante da essere qualificata di ordine pubblico e da giustificare che la sua violazione sia sanzionata ex officio. Qualora sia constatata la violazione di una norma di tal genere, infatti, è irrilevante accertare se tale atto sia altresì inficiato dai vizi esposti dal ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento, poiché la tutela dell’ordinamento giuridico dell’Unione consente, e anzi impone, al giudice di legittimità di accertare che l’atto in questione è inficiato da un vizio che ne comporta, in ogni caso, l’annullamento (
55
).
102.
La Corte non ha mai fornito una definizione precisa della nozione di motivo di ordine pubblico, né individuato in modo astratto i criteri che consentano di stabilire se un motivo sia o meno di ordine pubblico. Tuttavia, alcuni elementi tratti dalla giurisprudenza consentono di delineare con una certa precisione tali criteri, per quanto riguarda l’ordinamento giuridico dell’Unione.
103.
A questo proposito, come ho già avuto l’opportunità di sottolineare più volte (
56
), condivido l’approccio proposto dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑210/98 P
,
EU:C:2000:172
) (
57
). Pertanto, a mio avviso, un motivo è di ordine pubblico quando, da un lato, la norma violata è diretta a realizzare un obiettivo fondamentale o un valore fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione e riveste un ruolo significativo ai fini della realizzazione di tale obiettivo o di tale valore, e, dall’altro, quando tale norma è stata stabilita nell’interesse dei terzi o in quello della collettività in generale, e non soltanto nell’interesse dei soggetti direttamente implicati.
104.
È pertanto un’esigenza di legalità che si potrebbe definire «rafforzata», poiché riguarda la tutela dell’«ordine pubblico», vale a dire la tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione nell’interesse dei terzi o della collettività in generale, che giustifica il potere/dovere del giudice dell’Unione di rilevare d’ufficio i motivi di ordine pubblico, anche al di là dei motivi che le parti hanno dedotto dinanzi ad esso a sostegno delle proprie domande.
d)
Sulla portata del potere di annullamento del giudice dell’Unione quando rileva d’ufficio un motivo di ordine pubblico
105.
Una siffatta esigenza di legalità «rafforzata», collegata alla tutela dell’ordine pubblico, che fonda il potere del giudice dell’Unione di rilevare d’ufficio un motivo di diritto, giustifica anche l’estensione del suo potere di annullamento al di là delle domande del ricorrente? Tale esigenza consente al giudice di rimettere in discussione parti di una decisione che, non avendo costituito oggetto di ricorso, hanno acquisito un carattere definitivo nei confronti del ricorrente?
106.
La risposta a tali domande dipende, in definitiva, dalla scelta di quale, tra le esigenze coinvolte prima descritte, occorra far prevalere.
107.
Orbene, per quanto riguarda tale scelta, mi sembra che la Corte si trovi di fronte essenzialmente a tre opzioni, tra le quali, per le ragioni che esporrò in prosieguo, mi convince soltanto la terza.
108.
La prima opzione è quella che consisterebbe nel seguire la tesi proposta dalla BA e nel far prevalere l’esigenza di legalità «rafforzata», riconoscendo al giudice il potere di andare oltre le conclusioni delle parti quando esso rilevi un motivo di ordine pubblico. Non si può negare che un siffatto approccio possieda una logica. Infatti, dal momento che la norma violata è talmente importante da essere qualificata di ordine pubblico e da poterne rilevare d’ufficio la violazione, il giudice deve essere in grado, indipendentemente dalle conclusioni delle parti, di correggere l’illegalità derivante dalla sua violazione. Tale approccio è coerente con il potere del giudice di rilevare d’ufficio i motivi di ordine pubblico che, come ho osservato ai paragrafi 91 e 92 delle presenti conclusioni, costituisce un’eccezione al principio ne ultra petita inteso in senso lato. Sebbene detto approccio trovi qualche sostegno nella giurisprudenza, tale giurisprudenza è implicita, isolata, risalente e limitata, sembra, al contenzioso della funzione pubblica (
58
).
109.
Una seconda possibilità sarebbe quella di consentire alle parti, nell’ambito delle loro prese di posizione (necessarie per il rispetto del contraddittorio (
59
)) sul motivo che il giudice dell’Unione intende rilevare d’ufficio, di adeguare la portata delle loro conclusioni alla luce di tale motivo.
110.
Una terza opzione, quella scelta dal Tribunale, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e che tendo anch’io a privilegiare, consiste nel far prevalere le esigenze legate al principio ne ultra petita e alla certezza del diritto (in relazione al rispetto del termine di ricorso), limitando il potere di annullamento del giudice alle conclusioni delle parti.
111.
A tale riguardo, ritengo che siano rilevanti le seguenti considerazioni.
112.
In primo luogo, occorre considerare la causa AssiDomän, la cui rilevanza è stata discussa tra le parti. Nella sentenza emessa in tale causa, che riguardava parimenti la legittimità di una decisione in materia di intese anticoncorrenziali, la Corte ha dichiarato che l’annullamento di una decisione pronunciato da una sentenza nei confronti di un ricorrente non incide sulla validità di un’altra decisione, identica o simile, viziata dalla medesima irregolarità e indirizzata ad un altro destinatario che non l’abbia impugnata entro il termine di ricorso (
60
). Per fondare tale soluzione, la Corte ha fatto riferimento al principio ne ultra petita e alle esigenze di certezza del diritto sottese al rispetto dei termini di ricorso.
113.
È pur vero che la presente causa presenta alcune differenze rispetto alla causa AssiDomän. In primo luogo, nella causa AssiDomän, l’illegittimità che inficiava la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non derivava, come nel caso di specie, dalla violazione di una norma di ordine pubblico (
61
). In secondo luogo, la causa AssiDomän riguardava una situazione nella quale alcune società non avevano proposto alcun ricorso avverso la decisione di cui erano destinatarie e di cui chiedevano la revisione, dopo la scadenza del termine di ricorso, reclamando l’estensione in loro favore della constatazione di illegittimità effettuata dalla Corte nell’ambito di un ricorso proposto da un altro destinatario di tale decisione. Al contrario, nella presente causa, la BA ha effettivamente contestato dinanzi al giudice – ed entro il termine di ricorso stabilito – la legittimità della decisione controversa, anzi, più precisamente, soltanto di una parte di quest’ultima.
114.
Tuttavia, nonostante tali differenze, ritengo che la causa AssiDomän sia rilevante per la valutazione della presente causa, in quanto la Corte vi ha operato una scelta chiara: nel bilanciare l’esigenza di tutela della legalità con quella di certezza del diritto, essa ha privilegiato la seconda (
62
).
115.
Orbene, gli interessi in gioco nella presente causa hanno punti di convergenza con quelli nella causa AssiDomän. Anche qui esiste una contrapposizione tra, da un lato, l’esigenza di tutela della legalità (che, nell’ambito della presente causa, è legata all’ordine pubblico) e, dall’altro, l’esigenza (anch’essa di ordine pubblico) di certezza del diritto, connessa all’acquisizione del carattere definitivo nei confronti della BA delle parti della decisione controversa che essa non ha impugnato entro il termine di ricorso. Tuttavia, nella presente causa, a quest’ultima esigenza si aggiunge, a differenza della causa AssiDomän, quella del limite al potere di annullamento del giudice che deriva dal principio ne ultra petita, quale da me descritto ai paragrafi da 82 a 90 delle presenti conclusioni.
116.
In secondo luogo, nella sua giurisprudenza, la Corte ha individuato una situazione nella quale le esigenze di legalità di ordine pubblico devono prevalere su quelle di certezza del diritto (nonché su quelle connesse al principio ne ultra petita).
117.
Si tratta del caso in cui un atto è viziato da una irregolarità la cui gravità è così evidente da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione, cosicché tale atto deve essere qualificato come inesistente. In un caso del genere, la Corte ha riconosciuto che il giudice dell’Unione è autorizzato a constatare che tale atto non produce alcun effetto giuridico anche qualora esso sia stato impugnato dopo la scadenza del termine di ricorso (
63
). Benché la Corte non abbia ancora avuto l’opportunità di precisarlo esplicitamente, si deve considerare che, in un caso talmente eccezionale, il giudice sia autorizzato a constatare l’inesistenza dell’atto impugnato, anche andando oltre le conclusioni delle parti, in deroga al principio ne ultra petita.
118.
La Corte ha tuttavia affermato espressamente che la gravità delle conseguenze che si ricollegano all’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi (
64
), nei quali l’atto di cui trattasi è inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti (
65
).
119.
È quindi soltanto in tali ipotesi estreme che, contrariamente all’approccio adottato nella causa AssiDomän, l’esigenza di tutela della legalità può giustificare che il giudice dell’Unione possa superare i limiti stabiliti dalle norme che circoscrivono l’esercizio della sua funzione di controllo della legittimità, imposti, in particolare, dall’esigenza di rispetto della stabilità delle situazioni giuridiche menzionata ai paragrafi da 94 a 98 delle presenti conclusioni, nonché da quella dell’equilibrio istituzionale menzionata al paragrafo 90 delle medesime.
120.
Orbene, a mio avviso, la constatazione di un vizio di motivazione che inficia una decisione indirizzata ad un destinatario, ancorché tale vizio costituisca una illegittimità grave e tale da inficiare integralmente l’atto impugnato, non può rientrare, in assenza delle condizioni richieste per accertare l’inesistenza di tale atto (
66
), tra le ipotesi estreme che la Corte ha riconosciuto idonee a giustificare un superamento di detti limiti.
121.
È pur vero che l’esigenza di legalità che ho qualificato come «rafforzata», in quanto inerente al carattere di ordine pubblico della norma violata, giustifica che il giudice constati ex officio una siffatta illegittimità. Tuttavia, tale esigenza non giustifica, a mio avviso, che il giudice possa oltrepassare i confini del proprio potere, quali delimitati in concreto dalla domanda di tutela giurisdizionale proposta da un ricorrente e quale specificata nelle sue conclusioni, rimettendo così in discussione il carattere definitivo acquisito nei confronti di quest’ultimo dalle parti della decisione che non sono state impugnate.
122.
A questo proposito, va rilevato che è il destinatario stesso della decisione oggetto del ricorso che, specificando nelle proprie domande la portata della sua esigenza di tutela giurisdizionale, ha determinato in concreto i limiti dell’intervento del giudice.
123.
In tale prospettiva, neanche il fatto che il giudice abbia rilevato d’ufficio un motivo di ordine pubblico mi sembra idoneo a giustificare una modifica di tali limiti in corso di causa. Da una parte, dalla giurisprudenza richiamata al paragrafo 95 delle presenti conclusioni risulta che il giudice non può disporre dei termini di ricorso. Dall’altra, un motivo che avrebbe potuto certamente essere dedotto dallo stesso ricorrente non costituisce un elemento nuovo che possa giustificare una modifica delle conclusioni (
67
). Per queste ragioni, la seconda opzione, che ho menzionato al paragrafo 109 delle presenti conclusioni, non mi convince.
124.
A tale riguardo, va rilevato che, in ogni caso, come risulta dal paragrafo 45 delle presenti conclusioni e dal punto 90 della sentenza impugnata, un’eventuale modifica delle conclusioni è soggetta a requisiti di forma molto rigorosi, che la BA, nella fattispecie, come ha constatato il Tribunale, non ha rispettato.
125.
Ne consegue che, a mio avviso, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel considerare i propri poteri limitati dalle conclusioni presentate dalla BA nel suo ricorso, quando ha tratto le conseguenze del vizio di motivazione della decisione controversa da esso constatato.
126.
È pur vero che, in un caso in cui, come nella presente causa, si contrappongono principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e in cui è necessario farne prevalere uno sull’altro, nessuna soluzione risulterà del tutto soddisfacente. Così, nella causa AssiDomän, l’approccio adottato dalla Corte ha fatto sì che una decisione viziata da illegittimità, ma divenuta definitiva, abbia continuato a produrre effetti giuridici. Un risultato analogo si produrrà nella presente causa: la parte della decisione controversa che non è stata oggetto di ricorso continuerà a produrre effetti giuridici malgrado la sua illegittimità. Tuttavia, proprio come nella causa AssiDomän, tale risultato non sarà altro che la conseguenza della scelta della BA di non impugnare detta parte della decisione controversa.
127.
Occorre infine, ancora, analizzare brevemente gli altri argomenti addotti dalla BA, i quali non possono rimettere in discussione la soluzione da me proposta.
128.
In primo luogo, non ritengo che l’approccio adottato dal Tribunale abbia comportato una violazione del principio della parità di trattamento. Infatti, non vi è dubbio che la BA non si trovava nella medesima situazione in cui si trovavano gli altri vettori che hanno impugnato la decisione controversa e nei confronti dei quali il Tribunale ha pronunciato l’annullamento integrale di tale decisione. A differenza della BA, infatti, questi ultimi avevano tutti chiesto, nelle loro conclusioni, l’annullamento integrale della decisione controversa.
129.
Per quanto riguarda, poi, i procedimenti di risarcimento dinanzi ai giudici nazionali, che il Tribunale ha menzionato ai punti da 39 a 42 della sentenza impugnata, non ritengo che essi possano in qualche modo giustificare il fatto che il giudice dell’Unione possa statuire ultra petita. Infatti, l’eventuale insorgenza della responsabilità di diritto civile per i danni causati dal comportamento anticoncorrenziale di un ricorrente non può incidere, in linea di principio, sull’esercizio delle competenze che il giudice dell’Unione trae dall’articolo 263 TFUE.
130.
Infine, neanche l’argomento della BA, menzionato al paragrafo 77 delle presenti conclusioni, riguardante eventuali preoccupazioni per quanto concerne la buona amministrazione della giustizia, può essere addotto per giustificare un’eccezione alla limitazione del potere del giudice di statuire ultra petita. A tale riguardo, da un lato, se una parte presenta domande che non sono affatto supportate dai motivi dedotti nel proprio ricorso, tali domande saranno semplicemente respinte. Dall’altro, è la portata della domanda (e, quindi, la portata dell’annullamento richiesto) che definisce il petitum, e ciò indipendentemente dalla questione se i motivi dedotti a sostegno delle conclusioni siano o meno fondati. Pertanto, anche se i motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento non fossero fondati, il giudice potrebbe certamente annullare l’atto impugnato, nei limiti del petitum, qualora rilevasse d’ufficio un motivo di ordine pubblico che comporti l’annullamento dell’atto in questione.
131.
Ne deriva che, a mio avviso, il primo motivo della BA deve essere respinto.
C.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva previsto dall’articolo 47 della Carta
1.
Breve sintesi degli argomenti delle parti
132.
Con il secondo motivo, la BA sostiene che, quand’anche si dovesse constatare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto per il fatto di essersi basato sul principio ne ultra petita, quest’ultimo, limitando la portata dell’annullamento alle conclusioni formulate nel ricorso, avrebbe comunque violato il principio, gerarchicamente superiore, della tutela giurisdizionale effettiva previsto dall’articolo 47 della Carta.
133.
Secondo la BA, dalla giurisprudenza sia della Corte europea dei diritti dell’uomo (
68
) sia della Corte di giustizia (
69
) risulta che detto principio esige un controllo pieno e completo, in diritto e in fatto, di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che sanziona comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza. Tale controllo deve comprendere anche il potere di annullare detta decisione.
134.
La BA osserva che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato incoerenze che inficiavano la decisione controversa e ha riconosciuto che tali incoerenze avevano pregiudicato i suoi diritti della difesa e avevano impedito al giudice di esercitare il suo controllo. Tuttavia, il Tribunale avrebbe omesso di trarre le conseguenze necessarie da tali constatazioni nel dispositivo della sentenza impugnata. In tal modo, esso avrebbe violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Dette incoerenze porrebbero problemi particolarmente spinosi nei procedimenti nazionali di risarcimento relativi alle constatazioni contenute nella decisione controversa.
135.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo della BA sia infondato.
2.
Analisi
136.
La Corte ha dichiarato che il controllo giurisdizionale previsto dai Trattati sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che sanzionano comportamenti anticoncorrenziali – controllo che consiste in un controllo di legittimità previsto dall’articolo 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, previsto dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 (
70
)– non è contrario ai dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva che figura all’articolo 47 della Carta (
71
).
137.
Essa ha tuttavia rilevato che tale principio presuppone che il giudice dell’Unione eserciti un controllo, pieno e completo, tanto in diritto quanto in fatto, sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] e che esso disponga del potere, in particolare, di annullare tale decisione (
72
).
138.
Nel medesimo contesto, la Corte ha inoltre rilevato che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione ha natura contraddittoria e che, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare motivi contro tale decisione e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi (
73
).
139.
La Corte ha dichiarato inoltre che la mancanza di un controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, non è indispensabile al rispetto di tale principio che il giudice dell’Unione, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, sia tenuto a procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo (
74
).
140.
Infine, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non è affatto pregiudicato dall’applicazione rigorosa delle norme dell’Unione relative ai termini processuali, le quali rispondono all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (
75
). Infatti, dette ragioni di certezza del diritto giustificano il fatto che il termine di ricorso costituisca una limitazione relativa al diritto di accesso al giudice (
76
).
141.
Orbene, dalla giurisprudenza che ho appena richiamato risulta che, sebbene il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta esiga che il giudice dell’Unione eserciti un controllo pieno e completo, tanto in diritto quanto in fatto, sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che sanzionano un comportamento anticoncorrenziale la cui legittimità è contestata dinanzi ad esso, l’effettività di tale controllo giurisdizionale non osta a che il suo esercizio sia inquadrato da talune norme di procedura che rispondono a varie esigenze di principio.
142.
Così, da una parte, dal carattere contraddittorio del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione e dalla non indispensabilità dell’esistenza di un controllo d’ufficio dell’intera decisione impugnata ai fini del rispetto del diritto sancito dall’articolo 47 della Carta risulta che è compatibile con tale diritto un sistema di controllo giurisdizionale fondato sul principio dispositivo, secondo il quale spetti alle parti determinare l’oggetto della controversia senza che il giudice possa superare i limiti tracciati da queste ultime. Pertanto, non è contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva il fatto che il controllo pieno e completo, che il giudice dell’Unione è tenuto ad effettuare e che implica il potere di annullare la decisione impugnata, sia limitato dalle domande delle parti quali formulate nelle loro conclusioni.
143.
Dall’altra, poiché il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non è pregiudicato dall’applicazione rigorosa delle norme in materia di termini di ricorso, il rispetto di tale diritto non implica affatto che, per garantire alle parti l’effettività della loro tutela giurisdizionale, il giudice dell’Unione sia tenuto, in deroga a dette norme (
77
), ad estendere la portata delle loro domande al di là delle loro conclusioni, ampliando così la portata del suo controllo al di là della causa che gli è stata sottoposta, e ciò anche nel caso in cui detto giudice rilevi d’ufficio un motivo di ordine pubblico e/o constati una violazione dei diritti della difesa.
144.
Ne consegue che, nel caso di specie, il rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva non imponeva al Tribunale di andare al di là delle conclusioni formulate dalla BA e che, dunque, il secondo motivo della BA deve essere respinto.
145.
Tutto ciò premesso, ritengo che l’impugnazione della BA debba essere integralmente respinta.
V.
Sulle spese
146.
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
147.
Qualora la Corte accolga le mie valutazioni riguardo all’impugnazione della BA, quest’ultima soccomberà nella sua impugnazione. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, propongo alla Corte di condannare la BA alle spese della presente impugnazione.
VI.
Conclusione
148.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
–
l’impugnazione è respinta;
–
la [OSCURATO:PERSONA] plc è condannata alle spese.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
T‑48/11
, non pubblicata,
EU:T:2015:988
.
(
3
) Decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 – Trasporto aereo).
(
4
) La domanda di immunità è stata presentata ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla remissione delle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (
GU 2002, C 45, pag. 3
).
(
5
) I comportamenti sanzionati consistevano in contatti anticoncorrenziali riguardanti un «sovrapprezzo carburante», un «sovrapprezzo sicurezza» e il pagamento di una commissione sui sovrapprezzi (v. punto 5 della sentenza impugnata).
(
6
) Più precisamente, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale la BA ha chiesto l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui quest’ultima constatava la sua partecipazione al rifiuto del pagamento di commissioni, la sua partecipazione alla violazione delle norme in materia di concorrenza tra il 22 gennaio 2001 e il 1
o
ottobre 2001 e la sussistenza di detta violazione per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], il Giappone, l’India, la Thailandia, Singapore, la Corea del Sud e il Brasile, nonché nella parte in cui essa le infliggeva un’ammenda.
(
7
) Lo stesso giorno della pronuncia della sentenza impugnata, il Tribunale ha emesso decisioni nell’ambito di ricorsi proposti dagli altri vettori incriminati, anch’essi volti a contestare la decisione controversa. In ciascuna di tali sentenze, il Tribunale ha annullato integralmente la decisione per quanto riguardava la compagnia aerea che aveva proposto il ricorso in questione (v., segnatamente, sentenza del 16 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑9/11
, non pubblicata,
EU:T:2015:994
).
(
8
) Punto 29 della sentenza impugnata.
(
9
) V. punti da 41 a 70 della sentenza impugnata. In particolare, il Tribunale ha rilevato che, mentre la motivazione della decisione controversa descriveva una sola infrazione unica e continuata, relativa a tutti i collegamenti coperti dall’intesa, alla quale tutti i vettori incriminati avrebbero partecipato, il dispositivo di detta decisione poteva essere interpretato in due modi diversi (v., più precisamente, punto 61 della sentenza impugnata).
(
10
) Punti da 71 a 74 della sentenza impugnata.
(
11
) Punti da 76 a 85 della sentenza impugnata.
(
12
) Punti 87 e 88 della sentenza impugnata.
(
13
) Punto 92 della motivazione e punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata.
(
14
) L’articolo 168, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte dispone, in particolare, che l’articolo 122, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica all’impugnazione. A termini di quest’ultima disposizione, «[a]l ricorso sono allegati, ove occorra, i documenti indicati dall’articolo 21, secondo comma, dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea]». L’articolo 21, secondo comma, di detto Statuto prevede che «all’istanza deve essere allegato, ove occorra, l’atto di cui è richiesto l’annullamento».
(
15
) V. articolo 112, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte del 19 giugno 1991, in vigore fino al 31 ottobre 2012.
(
16
) Articolo 190, paragrafo 1, e articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
(
17
) V. paragrafi da 72 a 75 delle presenti conclusioni.
(
18
) Così, a titolo di esempio e senza pretese di esaustività, esiste, in alcune lingue, al pari della lingua francese, una corrispondenza terminologica tra l’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e le disposizioni pertinenti del regolamento di procedura della Corte. Infatti, tali disposizioni utilizzano tutte il medesimo termine, ossia «Anträgen» in lingua tedesca, «conclusioni» in lingua italiana, «pretensiones» in lingua spagnola, «nõue» in lingua estone e «prasījumi» in lingua lettone. In altre versioni linguistiche, tuttavia, non vi è una tale corrispondenza linguistica e il testo dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto non contiene alcun riferimento espresso al termine equivalente al termine francese «conclusions» utilizzato nel regolamento di procedura. Infatti, per tradurre la nozione di «soccombenza», la versione in lingua neerlandese di detto articolo 56, secondo comma, non si riferisce alle «conclusies», quella in lingua danese non si riferisce alle «påstande», quella in lingua greca non si riferisce alle «αιτήματα», quella in lingua svedese non si riferisce alle «yrkanden» e quella in lingua portoghese non si riferisce ai «pedidos».
(
19
) V., in tal senso, inter alia, sentenza del 25 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑451/08
,
EU:C:2010:168
, punto
38
e giurisprudenza ivi citata).
(
20
) Secondo una giurisprudenza costante, le conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso devono essere formulate in modo inequivocabile al fine di evitare che il giudice dell’Unione statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura. V., in particolare, sentenza del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑619/13 P
,
EU:C:2017:50
, punto
31
e giurisprudenza ivi citata).
(
21
) Pertanto, da una giurisprudenza costante risulta che, in linea di principio, una parte non può, nel corso del procedimento, modificare l’oggetto della controversia e che la fondatezza del ricorso deve essere valutata soltanto rispetto alle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del procedimento. V., inter alia, sentenza dell’11 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (
C‑543/08
,
EU:C:2010:669
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata). V. anche, in tal senso, sentenza del 18 ottobre 1979, GEMA/[OSCURATO:PERSONA] (
125/78
,
EU:C:1979:237
, punto
26
).
(
22
) A tale riguardo, v. paragrafo 98 delle presenti conclusioni.
(
23
) V. sentenze del 3 marzo 1982, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
14/81
,
EU:C:1982:76
, punto
8
); dell’8 luglio 1965, Krawczynski/[OSCURATO:PERSONA] (
83/63
,
EU:C:1965:70
punto
2
), e del 14 luglio 1988, [OSCURATO:PERSONA]Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA] (
103/85
,
EU:C:1988:398
, punto
11
). La pronuncia di una sentenza della Corte può costituire un tale elemento nuovo (v. sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, punti da
15
a
20
).
(
24
) La giurisprudenza considerava un atto, adottato successivamente alla proposizione di un ricorso, e avente lo stesso oggetto dell’atto impugnato, come un elemento nuovo che consentiva alla ricorrente di adeguare le proprie conclusioni e le proprie difese (v. sentenze del 3 marzo 1982, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
14/81
,
EU:C:1982:76
, punto
8
, e del 14 luglio 1988, [OSCURATO:PERSONA]Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA],
103/85
,
EU:C:1988:398
, punto
11
).
(
25
) Così, ad esempio, nella sentenza del 2 giugno 1976, Kampffmeyer e a./CEE (
da 56/74 a 60/74
,
EU:C:1976:78
, punti da
6
a
9
), la Corte ha ammesso la presentazione di conclusioni successive per determinare l’entità del danno subito.
(
26
) V. sentenze del 14 dicembre 1962, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/[OSCURATO:PERSONA] (
33/59
,
EU:C:1962:43
, pag. 713), e del 14 dicembre 1962, Meroni/[OSCURATO:PERSONA] (
46/59 e 47/59
,
EU:C:1962:44
, pag. 781). V., inoltre, punto 90 della sentenza impugnata.
(
27
) V., ad esempio, sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, punti da
15
a
20
).
(
28
) V. paragrafo 40 e nota a piè di pagina 18 delle presenti conclusioni.
(
29
) V., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2012, Al‑Aqsa/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/Al‑Aqsa (
C‑539/10 P e C‑550/10 P
,
EU:C:2012:711
, punti da
43
a
45
).
(
30
) Decisioni contenute, rispettivamente, nei punti 87, 88, 90 e 91 della sentenza impugnata. A questo proposito, è indiscutibile che, poiché il vizio di motivazione constatato inficiava l’intera decisione controversa (il che è dimostrato dalla circostanza che, nei confronti delle altre compagnie aeree che avevano impugnato la decisione controversa, il Tribunale ha pronunciato un annullamento totale, fondato sul medesimo vizio di motivazione constatato riguardo alla BA), se il Tribunale non si fosse ritenuto limitato dal principio ne ultra petita e non avesse respinto la domanda di modifica delle conclusioni della BA, esso avrebbe annullato la decisione nella sua interezza, il che avrebbe inficiato il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata.
(
31
) V. sentenze del 1o giugno 2006, P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑442/03 P e C‑471/03 P
,
EU:C:2006:356
, punto
44
), e del 15 novembre 2012, Al‑Aqsa/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/Al‑Aqsa (
C‑539/10 P e C‑550/10 P
,
EU:C:2012:711
, punto
49
e giurisprudenza ivi citata).
(
32
) V., in tal senso, sentenze del 16 marzo 1978, Bosch (
135/77
,
EU:C:1978:75
, punto
4
), e del 26 aprile 1988, Asteris e a./[OSCURATO:PERSONA] (
97/86, 99/86, 193/86 e 215/86
,
EU:C:1988:199
, punto
27
).
(
33
) Sentenza dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Département du Loiret (
C‑295/07 P
,
EU:C:2008:707
, punti
97
e
98
).
(
34
) Come una nuova domanda di risarcimento dei danni (v., ad esempio, sentenza del 18 marzo 1993, Parlamento/Frederiksen,
C‑35/92 P
,
EU:C:1993:104
, punti da
34
a
36
), o una domanda di annullamento riguardante atti diversi dall’atto impugnato (v., ad esempio, sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/[OSCURATO:PERSONA],
C‑273/99 P
,
EU:C:2001:126
, punti da
18
a
20
).
(
35
) V. nota a piè di pagina 30 delle presenti conclusioni.
(
36
) Sentenza del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:407
)
(
37
) V. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑603/13 P
,
EU:C:2015:482
, paragrafo
35
).
(
38
) V., ex multis, sentenza del 19 gennaio 2006, Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑240/03 P
,
EU:C:2006:44
, punto
43
e giurisprudenza ivi citata).
(
39
) V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Alrosa (
C‑441/07 P
,
EU:C:2009:555
, paragrafo
146
) e conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Total/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑597/13 P
,
EU:C:2015:207
, paragrafi
58
e
59
). Il principio dispositivo trova espressione in varie disposizioni che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, e segnatamente nell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte e nell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, a termini dei quali i giudici dell’Unione sono aditi con un ricorso che deve indicare, tra l’altro, l’oggetto della controversia, le conclusioni e un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.
(
40
) V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Vedial/UAMI (
C‑106/03 P
,
EU:C:2004:457
, paragrafo
28
). V., anche, sentenza del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen (
C‑430/93 e C‑431/93
,
EU:C:1995:441
, punti
20
e
21
). Si è inoltre rilevato che il principio dispositivo mira anche a tutelare i diritti della difesa e a garantire il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione di nuove deduzioni (v. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA],
C‑32/12
,
EU:C:2013:128
, paragrafo
32
e giurisprudenza ivi citata).
(
41
) È già stato osservato che il principio dispositivo e la regola ne ultra petita possono avere una portata diversa nei procedimenti di diritto civile e in quelli di diritto pubblico. V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑603/13 P
,
EU:C:2015:482
, paragrafo
36
).
(
42
) Il giudice dell’Unione può verificare la legittimità di un atto dell’Unione anche nell’ambito di un rinvio pregiudiziale di validità o di un’eccezione di illegittimità. Tali procedimenti non possono affatto essere avviati d’ufficio da detto giudice.
(
43
) Coerentemente con tale approccio, la giurisprudenza riconosce che gli atti dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, ancorché siano viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati a seguito dell’accoglimento di un ricorso per annullamento, ritirati ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità. V., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems (
C‑362/14
,
EU:C:2015:650
, punto
52
e giurisprudenza ivi citata).
(
44
) V. articolo 13, paragrafo 2, TUE. V., inoltre, sentenza del 28 luglio 2016, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑660/13
,
EU:C:2016:616
, punto
32
e giurisprudenza ivi citata).
(
45
) V. sentenza del 10 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. (
C‑272/12 P
,
EU:C:2013:812
, punti
27
e
28
nonché giurisprudenza ivi citata).
(
46
) V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑210/98 P
,
EU:C:2000:172
, paragrafo
150
).
(
47
) Sentenza del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:407
, punto
57
e giurisprudenza ivi citata).
(
48
) V., ex multis, sentenza dell’8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑469/11 P
,
EU:C:2012:705
, punto
50
e giurisprudenza ivi citata).
(
49
) Sentenza del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:407
, punto
61
).
(
50
) L’annullamento parziale delle parti di un atto che sono indissociabili dal resto dell’atto è impossibile e quindi una domanda in tal senso è irricevibile. V. sentenza del 24 maggio 2005, Francia/Parlamento e Consiglio (
C‑244/03
,
EU:C:2005:299
, punti
20
e
21
).
(
51
) Tali principi non possono tuttavia rimettere in discussione la ricevibilità, nella fattispecie, delle conclusioni della BA per il caso di accoglimento dell’impugnazione che corrispondono alla domanda di modifica delle conclusioni respinta esplicitamente dal Tribunale nella sentenza impugnata, e che costituiscono la conseguenza giuridica necessaria di un eventuale accoglimento della sua impugnazione (v. paragrafi da 66 a 70 delle presenti conclusioni).
(
52
) Quali il caso fortuito o la forza maggiore, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. V. a tale riguardo, ex multis, ordinanza del 12 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (
C‑399/15 P
, non pubblicata,
EU:C:2016:546
, punto
23
e giurisprudenza ivi citata).
(
53
) Così, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il giudice dell’Unione può rilevare d’ufficio la propria manifesta incompetenza o il carattere manifestamente irricevibile di un ricorso (v. anche articolo 181 di tale regolamento). A norma dell’articolo 150 del medesimo regolamento, detto giudice può rilevare d’ufficio i motivi di irricevibilità di ordine pubblico.
(
54
) In tal senso, secondo la giurisprudenza della Corte, il giudice dell’Unione può rilevare d’ufficio l’incompetenza dell’autore dell’atto (v. sentenza del 13 luglio 2000, Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA],
C‑210/98 P
,
EU:C:2000:397
, punto
56
), la violazione di una forma sostanziale, vale a dire le irregolarità che inficiano la forma dell’atto o il procedimento seguito, e che pregiudicano i diritti dei terzi o delle persone interessate da tale atto o che possono incidere sul contenuto di detto atto quali l’assenza di autenticazione regolare (sentenza del 6 aprile 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Solvay,
C‑287/95 P e C‑288/95 P
,
EU:C:2000:189
, punto
55
), l’assenza di notifica (sentenza dell’8 luglio 1999, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA],
C‑227/92 P
,
EU:C:1999:360
, punto
72
), nonché il difetto di motivazione dell’atto (v., ex multis, sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a.,
C‑89/08 P
,
EU:C:2009:742
, punti
34
e
35
).
(
55
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. (
C‑89/08 P
,
EU:C:2009:298
, paragrafo
64
). A questo proposito, va tuttavia osservato che, nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Bot aveva precisato, alcuni paragrafi prima, che, poiché l’ambito della controversia è determinato e circoscritto dalle parti, il giudice dell’Unione «non può pronunciarsi se non nei limiti delle domande formulate nelle relative conclusioni» (paragrafo 59).
(
56
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑161/15
,
EU:C:2016:3
, paragrafi
67
e segg. nonché giurisprudenza ivi citata).
(
57
) V. paragrafi 141 e 142.
(
58
) Così, in una sentenza in materia di funzione pubblica, la Corte, pronunciandosi sulla ricevibilità di un ricorso per annullamento parziale, ha dichiarato che, «(…) annullando interamente l’atto impugnato, la Corte statuirebbe ultra petita in un caso in cui non è in gioco l’ordine pubblico» (sentenza del 28 giugno 1972, Jamet/[OSCURATO:PERSONA],
37/71
,
EU:C:1972:57
, punto
12
); basandosi su tale sentenza, l’avvocato generale Tesauro, nelle sue conclusioni nella causa TWD/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑355/95 P
,
EU:C:1996:483
, paragrafo
24
), ha considerato che se la Corte, in tale causa, avesse rilevato d’ufficio un motivo di ordine pubblico vertente sul difetto di motivazione delle decisioni controverse, essa avrebbe potuto annullarle anche andando oltre la domanda di annullamento parziale proposta dalla ricorrente.
(
59
) Sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. (
C‑89/08 P
,
EU:C:2009:742
, punti da
50
a
62
).
(
60
) V., in particolare, punti da 52 a 62 della sentenza del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:407
).
(
61
) Infatti, l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di cui si trattava nella causa AssiDomän si fondava su diverse violazioni dei diritti della difesa, nonché su un difetto di prova di taluni comportamenti anticoncorrenziali (v. sentenza del 31 marzo 1993, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85
,
EU:C:1993:120
, punti
52
,
127
,
138
,
147
,
154
e
167
). Sull’assenza del carattere di ordine pubblico del rispetto dei diritti della difesa, v. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑161/15
,
EU:C:2016:3
, paragrafi
60
e segg., specialmente paragrafo 93).
(
62
) O, per citare l’espressione «colorita» utilizzata dall’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni del 28 gennaio 1999 nella causa [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:36
), la Corte ha preferito l’«ingiustizia» al «disordine» (paragrafo 1).
(
63
) V., a tale riguardo, sentenze del 26 febbraio 1987, [OSCURATO:PERSONA] d’Abruzzo/[OSCURATO:PERSONA] (
15/85
,
EU:C:1987:111
, punto
10
), e del 15 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a. (
C‑137/92 P
,
EU:C:1994:247
, punto
49
). Per un’applicazione in concreto di tali principi, v. sentenza del 10 dicembre 1969, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (
6/69 e 11/69
, non pubblicata,
EU:C:1969:68
, punti da
11
a
13
), nella quale la Corte ha analizzato l’eventuale inesistenza dell’atto impugnato anche dopo la scadenza del termine di ricorso.
(
64
) Sentenza del 15 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a. (
C‑137/92 P
,
EU:C:1994:247
, punto
50
).
(
65
) V., ex multis, sentenza dell’11 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (
C‑601/14
,
EU:C:2016:759
, punto
33
e giurisprudenza ivi citata).
(
66
) In particolare, nel caso di specie, non è soddisfatta la condizione dell’evidenza, il che è dimostrato dal fatto che la BA non ha individuato tale vizio e non l’ha dedotto nel proprio ricorso dinanzi al Tribunale. La situazione sarebbe diversa se l’atto fosse totalmente privo di motivazione; v., a questo proposito, sentenza del 10 dicembre 1957, Societé des usines à tubes de la Sarre/[OSCURATO:PERSONA] (
1/57 e 14/57
,
EU:C:1957:13
, pag. 220).
(
67
) V. paragrafo 45 delle presenti conclusioni e giurisprudenza ivi citata.
(
68
) Corte EDU, 27 settembre 2011, [OSCURATO:SOCIETA] c. Italia, n. 43509/08.
(
69
) Sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑386/10 P
,
EU:C:2011:815
), e dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑389/10 P
,
EU:C:2011:816
).
(
70
) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE e 102 TFUE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
).
(
71
) Sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑386/10 P
,
EU:C:2011:815
, punto
67
), e del 6 novembre 2012, Otis e a. (
C‑199/11
,
EU:C:2012:684
, punto
63
).
(
72
) Sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑386/10 P
,
EU:C:2011:815
, punto
67
), e dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑389/10 P
,
EU:C:2011:816
, punti
133
e
136
).
(
73
) Sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑386/10 P
,
EU:C:2011:815
, punto
64
), e dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑389/10 P
,
EU:C:2011:816
, punto
131
). V., inoltre, sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a. (
C‑199/11
,
EU:C:2012:684
, punto
61
).
(
74
) Sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑386/10 P
,
EU:C:2011:815
, punto
66
).
(
75
) Ordinanza del 22 ottobre 2010, Seacid/Parlamento e Consiglio (
C‑266/10 P
,
EU:C:2010:629
, punto
30
e giurisprudenza ivi citata).
(
76
) V., in tal senso, ordinanza del 12 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e 2. Hoern/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑616/12
, non pubblicata,
EU:C:2013:884
, punto
31
).
(
77
) V. paragrafi 43 e 98 delle presenti conclusioni.