CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43354/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI067LZ9D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge processuale in ordine alla prova posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito - per rispondere alle medesime doglianze proposte in appello - con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sulla coerente ricostruzione dei fatti fornita dalla p.o. - che supera quella riassuntiva e atecnica del teste - dalla quale emerge con evidenza come l'azione violenta fosse indirizzata verso la persona al fine di sottrarle il telefono) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ti- Così deciso, in data n ottobre 2024 La Consigliera est. I