CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 41527/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n.1869/2025 sez. [OSCURATO:PERSONA] UP– [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 27924/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 27/01/2025 del tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41527/2025 Roma, lì, 29/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Teramo, con sentenza del 27 gennaio 2025 condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ex art. 659 cod. pen., avvinti dalla continuazione, per avere recato disturbo, quale amministratore unico di una società titolare di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, al riposo degli inquilini di taluni stabili vicini. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al profilo inerente la speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Il tribunale non si sarebbe pronunziato in ordine alla intervenuta richiesta di applicare la fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in ordine al profilo afferente la concessione dei benefici di legge, quali la sospensione condizionale della pena e la non menzione. Benefici che sarebbero stati espressamente richiesti dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è fondato. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che in sede di conclusioni la difesa ha inteso chiedere l’assoluzione “quantomeno ai sensi del secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen, “ e “in subordine ex art.131 bis cod. pen.” . Su tale ultimo profilo manca del tutto ogni motivata risposta. La fondatezza del motivo assorbe l’ulteriore censura di cui al secondo motivo. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata limitatamente all’applicabilità dell’art.131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Teramo in altra composizione fisica. Va evidenziato che il predetto tribunale in tale sede non potrà rilevare l’eventuale decorso della prescrizione. Infatti, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità (oltre alle eventuali questioni assorbite dal motivo fondato, se non già decise, diversamente da quanto sostenuto in ricorso dalla difesa), ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 – 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 Rv. 264796 – 01). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Teramo, in diversa composizione fisica. Così deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]