CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 06926/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato atteso che, come evidenziato dalla sentenza, il ricorrente, oltre allei accertata abitualità ostativa ( tra le altre, annovera anche due condanne per evasione da sommare a quella oggettOdella regiudicanda), è stato ritenuto dalla decisione di primo grado recidivo reiterato ex art 99, comma 4, cp il che, coerentemente, rende il fatt-olTdr-grUdizio sintomatico di una maggiore riprovevolezza coerentemente ritenuta incompatibile con la rivendicata applicazione dell'art 131 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.