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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06606/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] idkg,,)y3,n1.0^A_ Rilevato che ~%:ir: [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine al fondamento della responsabilità penale dell'imputata - il secondo motivo - che assume il vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi di un guasto del misuratore - e il terzo motivo - con il quale si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., segnatamente in relazione all'onere della prova - che possono essere trattati congiuntamente, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito, senza dedurre il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione che ha dato conto della constatazione della manomissione del misuratore dell'energia (che ne impedito la misurazione dei consumi effettivi: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il quarto motivo - che adduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi e versato in fatto, inidonei a censurare il provvedimento impugnato, considerato peraltro che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01); considerato che il quinto motivo - con cui si denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto- è manifestamente infondato, atteso che l'imputata è stata condannata per il delitto di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, commi 2 e 7, cod. pen.), la cui pena detentiva minima (cfr. art. 625, ultimo comma, cod. pen.) non consente l'applicazione dell'istituto (cfr. art. 131-bis, comma 1, cod. pen.); il che esime dal dilungarsi per osservare che la sentenza impugnata ha disatteso anche in parte qua il gravame richiamando tra l'altro l'entità del danno cagionato, profilo questo non oggetto di specifica censura; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm- ide.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] idkg,,)y3,n1.0^A_ Rilevato che ~%:ir: [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine al fondamento della responsabilità penale dell'imputata - il secondo motivo - che assume il vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi di un guasto del misuratore - e il terzo motivo - con il quale si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., segnatamente in relazione all'onere della prova - che possono essere trattati congiuntamente, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito, senza dedurre il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione che ha dato conto della constatazione della manomissione del misuratore dell'energia (che ne impedito la misurazione dei consumi effettivi: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il quarto motivo - che adduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi e versato in fatto, inidonei a censurare il provvedimento impugnato, considerato peraltro che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01); considerato che il quinto motivo - con cui si denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto- è manifestamente infondato, atteso che l'imputata è stata condannata per il delitto di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, commi 2 e 7, cod. pen.), la cui pena detentiva minima (cfr. art. 625, ultimo comma, cod. pen.) non consente l'applicazione dell'istituto (cfr. art. 131-bis, comma 1, cod. pen.); il che esime dal dilungarsi per osservare che la sentenza impugnata ha disatteso anche in parte qua il gravame richiamando tra l'altro l'entità del danno cagionato, profilo questo non oggetto di specifica censura; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm- ide.
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