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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36134/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato il fatto di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice documentale - dichiarato estinto per intervenuta' prescrizione - ha rideterminato la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva in anni due di reclusione.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si c:ensura la violazione di legge in relazione alla sussistenza della qualifica giuridica soggettiva idonea alla configurabilità, nei confronti dell'imputato, di una responsabilità gestoria, è manifestamente infondato.

La difesa ritiene insussistente la qualità di amministratore di diritto in capo al ricorrente, non essendo ancora intervenuta l'iscrizione della nomina ad amministratore della fallita nell'apposito registro delle imprese, al momento della declaratoria fallimentare.

Il motivo è meramente riproduttivo della doglianza esposta con l'atto di gravame, generico e comunque manifestamente infondato.

La difesa, infatti, omette il confronto con la motivazione della sentenza di appello, la quale ha chiarito come le formalità pubblicitarie previste dal codice civile abbiano riguardo unicamente ai profili societari e di rapporti con i terzi, non rilevando, invece, ad altri fini, in particolare rispetto alla qualità di amministratore di fatto che si assume nell'ambito del diritto penale.

L'argomento dirimente, nel caso di specie, è quello che, muovendo dalla giurisprudenza civile di legittimità e dalle disposizioni del codice civile, evidenzia come, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile, anche formalmente, della gestione di una società, ciò che conti sia l'atto di conferimento della nomina ad amministratore di diritto e non l'iscrizione della stessa nomina nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2383, comma quarto, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva, anche per l'ordinamento civile e societario (cfr. Sez. 3, n. 13319 del 7/:3/2023, Albanese, Rv. 284282, che ha stabilito: "ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA, la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non con l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2383, comma quatto, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva").

E', pertanto, corretto affermare - come in sostanza ha fatto la Corte d'Appello - che la qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società ed il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa con l'iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2383, comma 4, cod. civ., la quale ha efficacia clichiarativa e non costitutiva.

Tale principio, invero, si trae direttamente dal disposto dell'art. 2193 cod. civ., che testualmente prevede l'efficacia dichiarativa dell'iscrizione, nonché dalla disciplina di cui all'art. 2384, comma 2, cod. civ., secondo cui l'iscrizione è funzionale non all'acquisto dei poteri di rappresentanza, ma a garantire la limitata opponibilità delle limitazioni ai poteri in questione, altrimenti inopponibili ai terzi.

La giurisprudenza civile, coerentemente, ritiene che il potere di rappresentanza degli amministratori derivi esclusivamente dall'atto di conferimento dei relativi poteri gestori attraverso la nomina e non dal regime di pubblicità della nomina stessa, poiché, appunto, l'iscrizione degli atti riguardanti la società nell'apposito Registro ha efficacia dichiarativa e non costitutiva (Sez. 3 civile, n. 4173 del 12/04/1995, Rv. 491759-01).

Ancora sulla natura dichiarativa e non costitutiva dell'iscrizione al Registro delle Imprese degli atti relativi alla posizione degli amministratori si è espressa la giurisprudenza civile elaborata in tema di atto di revoca dell'amministratore di una società a responsabilità limitata e contestuale nomina di un nuovo amministratore (cfr Sez. 1 civile, ord. n. 30542 del 26/11/2018, Rv. 651881 - 01; Sez. 1 civile, n. 14592 del 09/05/2022, Rv. 664767-01, che, in particolare, ha chiarito come il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, nasce con la sola accettazione della nomina, la quale «può essere anche tacita, né dipende in sé dall'adempimento degli oneri pubblicitari, previsti dall'art. 2383, comma 4, c.c. »; cfr. anche Sez. 1 civile, n. 6928 del 22/5/2001, Rv. 546854).

Deve concludersi, pertanto, affermando che, in presenza delle condizioni di configurabilità previste dall'art. 216, comma primo,

I. fall. risponde del reato di bancarotta fraudolenta distratti va l'amministratore di diritto nominato con atto non ancora iscritto nel Registro delle Imprese poiché la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza e gestione si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina, perfezionato con l'accettazione, e non con l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2383, comma quarto, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.

Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non contesta la mancanza dei poteri di fatto ma dubita del profilo di responsabilità formale, ritenendo che la contestazione abbia ad oggetto esclusivo il suo ruolo nominale e non i poteri di fatto ed inoltre che i profili di inopponibilità previsti dalla disciplina civilistica, in caso di mancata iscrizione della nomina nel registro delle imprese, valgano anche nei riguardi dello Stato, ''terzo" a tutti gli effetti.

L'argomento è privo di pregio, per le ragioni oggettive già esposte, radicate nella stessa disciplina civilista alla quale si richiama il ricorrente: l'iscrizione nel Registro delle Imprese non ha efficacia costitutiva rispetto alla nomina ad amministratore di diritto, già perfezionata con l'atto di investitura, ma riveste solo efficacia dichiarativa; dunque, non può valere per escludere la responsabilità penale, come già ha ril:enuto la Terza Sezione nella diversa fattispecie di reato di omesso versamento dell'IVA.

3. Considerato che il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione di legge in riferimento alla valutazione di fallibilità della società, è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui è insindacabile in sede penale la sentenza dichiarativa di fallimento, rilevando unicamente quale provvedimento giurisdizionale che condiziona l'esistenza stessa del reato.

In termini v.

Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398, per cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore.

4. Ritenuto che il terzo motivo, di denuncia delia ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva (quanto alla scomparsa del miniescavatore Bobcat e di un'auto AUDI A6, dati in comodato fittizio), è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, non confrontandosi con le ragioni della decisione impugnata, avuto particolare riguardo alla portata distrattiva del contratto di comodato con cui è stata attuata la spoliazione patrimoniale della società;

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato il fatto di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice documentale - dichiarato estinto per intervenuta' prescrizione - ha rideterminato la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva in anni due di reclusione. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si c:ensura la violazione di legge in relazione alla sussistenza della qualifica giuridica soggettiva idonea alla configurabilità, nei confronti dell'imputato, di una responsabilità gestoria, è manifestamente infondato. La difesa ritiene insussistente la qualità di amministratore di diritto in capo al ricorrente, non essendo ancora intervenuta l'iscrizione della nomina ad amministratore della fallita nell'apposito registro delle imprese, al momento della declaratoria fallimentare. Il motivo è meramente riproduttivo della doglianza esposta con l'atto di gravame, generico e comunque manifestamente infondato. La difesa, infatti, omette il confronto con la motivazione della sentenza di appello, la quale ha chiarito come le formalità pubblicitarie previste dal codice civile abbiano riguardo unicamente ai profili societari e di rapporti con i terzi, non rilevando, invece, ad altri fini, in particolare rispetto alla qualità di amministratore di fatto che si assume nell'ambito del diritto penale. L'argomento dirimente, nel caso di specie, è quello che, muovendo dalla giurisprudenza civile di legittimità e dalle disposizioni del codice civile, evidenzia come, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile, anche formalmente, della gestione di una società, ciò che conti sia l'atto di conferimento della nomina ad amministratore di diritto e non l'iscrizione della stessa nomina nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2383, comma quarto, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva, anche per l'ordinamento civile e societario (cfr. Sez. 3, n. 13319 del 7/:3/2023, Albanese, Rv. 284282, che ha stabilito: "ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA, la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non con l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2383, comma quatto, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva"). E', pertanto, corretto affermare - come in sostanza ha fatto la Corte d'Appello - che la qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società ed il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa con l'iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2383, comma 4, cod. civ., la quale ha efficacia clichiarativa e non costitutiva. Tale principio, invero, si trae direttamente dal disposto dell'art. 2193 cod. civ., che testualmente prevede l'efficacia dichiarativa dell'iscrizione, nonché dalla disciplina di cui all'art. 2384, comma 2, cod. civ., secondo cui l'iscrizione è funzionale non all'acquisto dei poteri di rappresentanza, ma a garantire la limitata opponibilità delle limitazioni ai poteri in questione, altrimenti inopponibili ai terzi. La giurisprudenza civile, coerentemente, ritiene che il potere di rappresentanza degli amministratori derivi esclusivamente dall'atto di conferimento dei relativi poteri gestori attraverso la nomina e non dal regime di pubblicità della nomina stessa, poiché, appunto, l'iscrizione degli atti riguardanti la società nell'apposito Registro ha efficacia dichiarativa e non costitutiva (Sez. 3 civile, n. 4173 del 12/04/1995, Rv. 491759-01). Ancora sulla natura dichiarativa e non costitutiva dell'iscrizione al Registro delle Imprese degli atti relativi alla posizione degli amministratori si è espressa la giurisprudenza civile elaborata in tema di atto di revoca dell'amministratore di una società a responsabilità limitata e contestuale nomina di un nuovo amministratore (cfr Sez. 1 civile, ord. n. 30542 del 26/11/2018, Rv. 651881 - 01; Sez. 1 civile, n. 14592 del 09/05/2022, Rv. 664767-01, che, in particolare, ha chiarito come il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, nasce con la sola accettazione della nomina, la quale «può essere anche tacita, né dipende in sé dall'adempimento degli oneri pubblicitari, previsti dall'art. 2383, comma 4, c.c. »; cfr. anche Sez. 1 civile, n. 6928 del 22/5/2001, Rv. 546854). Deve concludersi, pertanto, affermando che, in presenza delle condizioni di configurabilità previste dall'art. 216, comma primo, I. fall. risponde del reato di bancarotta fraudolenta distratti va l'amministratore di diritto nominato con atto non ancora iscritto nel Registro delle Imprese poiché la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza e gestione si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina, perfezionato con l'accettazione, e non con l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2383, comma quarto, cod. civ., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non contesta la mancanza dei poteri di fatto ma dubita del profilo di responsabilità formale, ritenendo che la contestazione abbia ad oggetto esclusivo il suo ruolo nominale e non i poteri di fatto ed inoltre che i profili di inopponibilità previsti dalla disciplina civilistica, in caso di mancata iscrizione della nomina nel registro delle imprese, valgano anche nei riguardi dello Stato, ''terzo" a tutti gli effetti. L'argomento è privo di pregio, per le ragioni oggettive già esposte, radicate nella stessa disciplina civilista alla quale si richiama il ricorrente: l'iscrizione nel Registro delle Imprese non ha efficacia costitutiva rispetto alla nomina ad amministratore di diritto, già perfezionata con l'atto di investitura, ma riveste solo efficacia dichiarativa; dunque, non può valere per escludere la responsabilità penale, come già ha ril:enuto la Terza Sezione nella diversa fattispecie di reato di omesso versamento dell'IVA. 3. Considerato che il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione di legge in riferimento alla valutazione di fallibilità della società, è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui è insindacabile in sede penale la sentenza dichiarativa di fallimento, rilevando unicamente quale provvedimento giurisdizionale che condiziona l'esistenza stessa del reato. In termini v. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398, per cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore. 4. Ritenuto che il terzo motivo, di denuncia delia ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva (quanto alla scomparsa del miniescavatore Bobcat e di un'auto AUDI A6, dati in comodato fittizio), è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, non confrontandosi con le ragioni della decisione impugnata, avuto particolare riguardo alla portata distrattiva del contratto di comodato con cui è stata attuata la spoliazione patrimoniale della società; 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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