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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 08519/2024

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ricorso n. 15634/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania , n. 8638 / 11 /20 21 , depositata il 13 dicembre2021.

Visto l’atto depositato in cancelleria il 13 dicembre2023 con il quale la ricorrente h a rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 15634/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania , n. 8638 / 11 /20 21 , depositata il 13 dicembre2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 13 dicembre2023 con il quale la ricorrente h a rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]