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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18105/2026

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on domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], come da procuraspeciale in calce al ricorsoricorrentecontroLegni e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio [OSCURATO:EMAIL], come da procura speciale in calce alcontroricorsocontroricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1515/2023,pubblicata il 29 dicembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi avverso la sentenza n. 1515/2023 della Corte d’appello diSalerno.Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione.È stata formulata proposta di definizione anticipata, a seguito della cuicomunicazione la ricorrente ha chiesto la decisione.Presidente: R.G.A.

FrascaEstensore: G. StanoNumero registro generale 16384/2024Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 18105/2026Data pubblicazione 05/06/2026Successivamente a conseguente fissazione della decisione in camera diconsiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, secondo comma, c.p.c.,entrambe le parti hanno depositato memoria.Anteriormente all’odierna adunanza camerale la ricorrente ha poidepositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.La sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione, che è rituale ai sensidell’art. 390 c.p.c., assume effetto decisivo e risolve la situazioneprocessuale anteriore quale determinata dalla richiesta di decisione sulricorso a seguito della P.D.A., come pure l’effetto della memoria di partericorrente.

La rinuncia, dunque, determina l’estinzione del processo dicassazione anche in assenza dell’accettazione della controparte, nonrisultante agli atti di causa.Il giudizio di cassazione deve essere quindi dichiarato estinto.La mancata accettazione della rinuncia della parte resistente determina, anorma del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., il potere di questa Corte diprovvedere sulle spese processuali.Ritiene il Collegio, tanto più in ragione dell’atteggiamento processuale diparte ricorrente, che prima ha chiesto la decisione non condividendo laproposta di definizione accelerata, ha poi depositato memoria in vistadell’odierna adunanza, e solo nell’imminenza di essa ha rinunciato algiudizio, che le spese del giudizio di legittimità debbano essere liquidate infavore della controricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo e quartocomma, c.p.c., con distrazione in favore del difensore dellacontroricorrente che si è dichiarato antistatario.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cuieuro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dellacontroricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele G.A.

FrascaPresidente: R.G.A.

FrascaEstensore: G. Stano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], come da procuraspeciale in calce al ricorsoricorrentecontroLegni e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio [OSCURATO:EMAIL], come da procura speciale in calce alcontroricorsocontroricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1515/2023,pubblicata il 29 dicembre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi avverso la sentenza n. 1515/2023 della Corte d’appello diSalerno.Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione.È stata formulata proposta di definizione anticipata, a seguito della cuicomunicazione la ricorrente ha chiesto la decisione.Presidente: R.G.A. FrascaEstensore: G. StanoNumero registro generale 16384/2024Numero sezionale 1037/2026Numero di raccolta generale 18105/2026Data pubblicazione 05/06/2026Successivamente a conseguente fissazione della decisione in camera diconsiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, secondo comma, c.p.c.,entrambe le parti hanno depositato memoria.Anteriormente all’odierna adunanza camerale la ricorrente ha poidepositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.La sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione, che è rituale ai sensidell’art. 390 c.p.c., assume effetto decisivo e risolve la situazioneprocessuale anteriore quale determinata dalla richiesta di decisione sulricorso a seguito della P.D.A., come pure l’effetto della memoria di partericorrente. La rinuncia, dunque, determina l’estinzione del processo dicassazione anche in assenza dell’accettazione della controparte, nonrisultante agli atti di causa.Il giudizio di cassazione deve essere quindi dichiarato estinto.La mancata accettazione della rinuncia della parte resistente determina, anorma del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., il potere di questa Corte diprovvedere sulle spese processuali.Ritiene il Collegio, tanto più in ragione dell’atteggiamento processuale diparte ricorrente, che prima ha chiesto la decisione non condividendo laproposta di definizione accelerata, ha poi depositato memoria in vistadell’odierna adunanza, e solo nell’imminenza di essa ha rinunciato algiudizio, che le spese del giudizio di legittimità debbano essere liquidate infavore della controricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo e quartocomma, c.p.c., con distrazione in favore del difensore dellacontroricorrente che si è dichiarato antistatario. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cuieuro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dellacontroricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele G.A. FrascaPresidente: R.G.A. FrascaEstensore: G. Stano
Sentenza Cassazione n. 18105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris