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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12805/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE DI VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, il Tribunale di Varese, quale giudice di appello, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di più fatti di minaccia - ha dichiarato non doversi procedere in relazione all'episodio del 23 ottobre 2013, per tardività della querela e, conseguentemente, ha rideterminato la pena.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi.

2.1. Violazione dell'art. 178 lett.

C) cod. proc. pen.

La sentenza di primo grado è nulla per difetto della notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato con atto depositato presso la Procura della Repubblica di Varese il 29 maggio 2014, mentre il decreto è stato notificato, il 17 agosto 2015, esclusivamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore del ricorrente, revocato contestualmente alla nuova nomina.

2.2. Violazione dell'art. 523 cod. proc. pen.

Si lamenta che, all'udienza del 23 giugno 2020, avanti al Tribunale, è stato ribaltato l'ordine legale di discussione delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato in modo assorbente il primo motivo, imponendosi l'annullamento di entrambe le sentenze di merito. 2.Come premesso, si discute della validità della citazione a giudizio del difensore fiduciario, per il Giudizio di primo grado celebratosi dinanzi al Giudice di pace di Varese, senza la partecipazione del difensore.

Trattandosi della prospettazione di un error in judicando la Corte di cassazione accede all'incarto processuale.

3. Il Tribunale lombardo - al quale la questione della nullità della notifica era stata già prospettata - ha motivato l'ordinanza di rigetto sul rilievo che, nell'atto di nomina in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], depositato presso la Procura della Repubblica, non vi è alcuna indicazione del numero del procedimento penale al quale la nomina si riferisce, né esso è altrimenti desumibile; ha, altresì, rilevato la anomalia di una nomina difensiva depositata nello stesso giorno in cui il fascicolo a carico dell'imputato venne iscritto nel Registro delle notizie di reato, ovvero il 29 maggio 2014.

Da tanto, il Tribunale ha tratto il convincimento che "non è quindi possibile affermare che l'atto di nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (..) si riferisca al procedimento penale de quo ( di cui peraltro l'imputato non poteva ancora avere conoscenza, dal momento che lo stesso non era ancora iscritto nel registro delle notizie di reato), e non è quindi ravvisabile alcuna concreta lesione del diritto di difesa dello SCANDEROGLIO" ( pg. 3 della sentenza impugnata).

3.1. Nel proprio ricorso, la Difesa ha rappresentato, a confutazione di quanto affermato dal Tribunale, che il ricorrente era già a conoscenza del procedimento penale a suo carico, come si evince dal verbale di identificazione ( allegato in copia al ricorso) del 02/02/2014; inoltre, egli non aveva alcun altro procedimento in corso, tale da potersi ingenerare una confusione in ordine al procedimento al quale riferire la nomina in questione; ancora, la mancata indicazione del numero di R.G.N.R. fu dovuta alla circostanza che, all'atto del deposito della nomina, non essendo ancora intervenuta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, non esisteva ancora il numero di iscrizione.

4. Con riferimento alle formalità della nomina, l'art. 96 cod. proc. pen. prescrive che la nomina venga fatta "con dichiarazione resa all'autorità giudiziaria procedente, ovvero consegnata dalla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata", e, nella giurisprudenza di questa Corte, si afferma la necessità che "l'atto di nomina del difensore e la eventuale contestuale elezione di domicilio debbono riferirsi a un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161 c.p.p., risultando altrimenti inefficaci in quanto prive di oggetto e di causa (Sez. 6, n. 34671 del 23/04/2007, Rv. 237426; conf.

Sez. 5, n. 17061 del 27/03/2014, Rv. 262876).

4.1. Posto, dunque, che la nomina difensiva deve avere un contenuto specifico (individuazione di oggetto e causa), tale da consentire di riferirla a un determinato procedimento, a prescindere dalla (non richiesta) indicazione del numero di iscrizione, ritiene il Collegio che detto parametro risulti rispettato nel caso in scrutinio, come si evince pacificamente da alcuni elementi oggettivamente deponenti nel senso della riconducibilità della nomina difensiva all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Invero, il Tribunale, che ha adottato una decisione fondata su argomentazioni congetturali, non si è confrontato con la circostanza che la nomina difensiva - con contestuale revoca di quella precedentemente effettuata dall'imputato, all'atto della identificazione da parte della polizia giudiziaria - recava il depositato della Procura della Repubblica (e, quindi, dell'Ufficio procedente, dinanzi al quale l'atto venne depositato, come richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen.); essa, inoltre, era stata inserita proprio tra gli atti del fascicolo relativo al processo di cui si discute.

Né tiene conto, il Tribunale, di un'altra, illuminante, circostanza di fatto, ragionevolmente significativa della riferibilità della nomina proprio a questo procedimento, ovvero che, nella nomina in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], l'imputato, contestualmente, revocava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ovvero proprio quel difensore che egli stesso aveva inizialmente nominato nel verbale di identificazione di polizia giudiziaria relativo agli stessi fatti per cui si procede.

Cosicchè, non v'era ragione di prescindere dalla nomina in questione, risultando pienamente plausibile la tesi sostenuta dal ricorrente, ovvero che la mancata indicazione del numero del procedimento fu la conseguenza della non ancora avvenuta registrazione del fascicolo.

5. Discende da tanto che la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, al quale il difensore fiduciario non ha partecipato per non avere ricevuto la citazione, risulta affetta da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al precedente difensore revocato e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen., giacchè, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, ove il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo 3 // lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ( Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015 Cc. (dep. 10/06/2015 ), Maritan, Rv. 263598).

6. La nullità assoluta e insanabile della sentenza di primo grado travolge anche la sentenza di appello e comporta la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui venne compiuto l'atto nullo ( art. 185 cod. proc. pen. ).

Nel caso di specie, devono, pertanto, essere annullate, senza rinvio, entrambe le sentenze di merito.

Gli atti devono essere trasmessi al Giudice di pace di Varese, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Varese per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 41 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - (-A 7( ) CO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE DI VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, il Tribunale di Varese, quale giudice di appello, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di più fatti di minaccia - ha dichiarato non doversi procedere in relazione all'episodio del 23 ottobre 2013, per tardività della querela e, conseguentemente, ha rideterminato la pena. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Violazione dell'art. 178 lett. C) cod. proc. pen. La sentenza di primo grado è nulla per difetto della notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato con atto depositato presso la Procura della Repubblica di Varese il 29 maggio 2014, mentre il decreto è stato notificato, il 17 agosto 2015, esclusivamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore del ricorrente, revocato contestualmente alla nuova nomina. 2.2. Violazione dell'art. 523 cod. proc. pen. Si lamenta che, all'udienza del 23 giugno 2020, avanti al Tribunale, è stato ribaltato l'ordine legale di discussione delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato in modo assorbente il primo motivo, imponendosi l'annullamento di entrambe le sentenze di merito. 2.Come premesso, si discute della validità della citazione a giudizio del difensore fiduciario, per il Giudizio di primo grado celebratosi dinanzi al Giudice di pace di Varese, senza la partecipazione del difensore. Trattandosi della prospettazione di un error in judicando la Corte di cassazione accede all'incarto processuale. 3. Il Tribunale lombardo - al quale la questione della nullità della notifica era stata già prospettata - ha motivato l'ordinanza di rigetto sul rilievo che, nell'atto di nomina in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], depositato presso la Procura della Repubblica, non vi è alcuna indicazione del numero del procedimento penale al quale la nomina si riferisce, né esso è altrimenti desumibile; ha, altresì, rilevato la anomalia di una nomina difensiva depositata nello stesso giorno in cui il fascicolo a carico dell'imputato venne iscritto nel Registro delle notizie di reato, ovvero il 29 maggio 2014. Da tanto, il Tribunale ha tratto il convincimento che "non è quindi possibile affermare che l'atto di nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (..) si riferisca al procedimento penale de quo ( di cui peraltro l'imputato non poteva ancora avere conoscenza, dal momento che lo stesso non era ancora iscritto nel registro delle notizie di reato), e non è quindi ravvisabile alcuna concreta lesione del diritto di difesa dello SCANDEROGLIO" ( pg. 3 della sentenza impugnata). 3.1. Nel proprio ricorso, la Difesa ha rappresentato, a confutazione di quanto affermato dal Tribunale, che il ricorrente era già a conoscenza del procedimento penale a suo carico, come si evince dal verbale di identificazione ( allegato in copia al ricorso) del 02/02/2014; inoltre, egli non aveva alcun altro procedimento in corso, tale da potersi ingenerare una confusione in ordine al procedimento al quale riferire la nomina in questione; ancora, la mancata indicazione del numero di R.G.N.R. fu dovuta alla circostanza che, all'atto del deposito della nomina, non essendo ancora intervenuta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, non esisteva ancora il numero di iscrizione. 4. Con riferimento alle formalità della nomina, l'art. 96 cod. proc. pen. prescrive che la nomina venga fatta "con dichiarazione resa all'autorità giudiziaria procedente, ovvero consegnata dalla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata", e, nella giurisprudenza di questa Corte, si afferma la necessità che "l'atto di nomina del difensore e la eventuale contestuale elezione di domicilio debbono riferirsi a un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161 c.p.p., risultando altrimenti inefficaci in quanto prive di oggetto e di causa (Sez. 6, n. 34671 del 23/04/2007, Rv. 237426; conf. Sez. 5, n. 17061 del 27/03/2014, Rv. 262876). 4.1. Posto, dunque, che la nomina difensiva deve avere un contenuto specifico (individuazione di oggetto e causa), tale da consentire di riferirla a un determinato procedimento, a prescindere dalla (non richiesta) indicazione del numero di iscrizione, ritiene il Collegio che detto parametro risulti rispettato nel caso in scrutinio, come si evince pacificamente da alcuni elementi oggettivamente deponenti nel senso della riconducibilità della nomina difensiva all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Invero, il Tribunale, che ha adottato una decisione fondata su argomentazioni congetturali, non si è confrontato con la circostanza che la nomina difensiva - con contestuale revoca di quella precedentemente effettuata dall'imputato, all'atto della identificazione da parte della polizia giudiziaria - recava il depositato della Procura della Repubblica (e, quindi, dell'Ufficio procedente, dinanzi al quale l'atto venne depositato, come richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen.); essa, inoltre, era stata inserita proprio tra gli atti del fascicolo relativo al processo di cui si discute. Né tiene conto, il Tribunale, di un'altra, illuminante, circostanza di fatto, ragionevolmente significativa della riferibilità della nomina proprio a questo procedimento, ovvero che, nella nomina in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], l'imputato, contestualmente, revocava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ovvero proprio quel difensore che egli stesso aveva inizialmente nominato nel verbale di identificazione di polizia giudiziaria relativo agli stessi fatti per cui si procede. Cosicchè, non v'era ragione di prescindere dalla nomina in questione, risultando pienamente plausibile la tesi sostenuta dal ricorrente, ovvero che la mancata indicazione del numero del procedimento fu la conseguenza della non ancora avvenuta registrazione del fascicolo. 5. Discende da tanto che la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, al quale il difensore fiduciario non ha partecipato per non avere ricevuto la citazione, risulta affetta da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al precedente difensore revocato e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen., giacchè, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, ove il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo 3 // lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ( Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 Cc. (dep. 10/06/2015 ), Maritan, Rv. 263598). 6. La nullità assoluta e insanabile della sentenza di primo grado travolge anche la sentenza di appello e comporta la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui venne compiuto l'atto nullo ( art. 185 cod. proc. pen. ). Nel caso di specie, devono, pertanto, essere annullate, senza rinvio, entrambe le sentenze di merito. Gli atti devono essere trasmessi al Giudice di pace di Varese, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Varese per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 41 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - (-A 7( ) CO
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