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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22780/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, pronunciata in data 10 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 3 sull'attendibilità della individuazione fotografica, anche riscontrata dalla corrispondenza dei dati personali indicati in calce alla copia fotostatica dei titoli di credito nonché sulla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno, anche in ragione dell'omessa indicazione dell'origine del possesso); ritenuto che anche la seconda censura, con la quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'ipotesi attenuata della ricettazione, oltre a non essere specifica, è anche manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, in conformità ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (cfr., Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911) ed ampiamente motivando sul punto (si veda pag. 4 sulla non particolare tenuità della ricettazione alla luce non solo del valore non irrisorio del bene ricettato ma anche degli ulteriori elementi indicati e, in particolare, della capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, pronunciata in data 10 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 3 sull'attendibilità della individuazione fotografica, anche riscontrata dalla corrispondenza dei dati personali indicati in calce alla copia fotostatica dei titoli di credito nonché sulla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno, anche in ragione dell'omessa indicazione dell'origine del possesso); ritenuto che anche la seconda censura, con la quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'ipotesi attenuata della ricettazione, oltre a non essere specifica, è anche manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, in conformità ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (cfr., Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911) ed ampiamente motivando sul punto (si veda pag. 4 sulla non particolare tenuità della ricettazione alla luce non solo del valore non irrisorio del bene ricettato ma anche degli ulteriori elementi indicati e, in particolare, della capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 mar
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