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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30804/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VENEZIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Celestino responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) D.Lvo 30 Aprile 1992 n.285, aggravato ai sensi del comma 2 bis per avere provocato un sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di arresto e di euro 2.000,00 di ammenda.

2. Il giudice distrettuale ha rigettato i motivi di impugnazione concernenti la inidoneità dello strumento di rilevazione utilizzato per la misurazione dello stato alcolemico. evidenziando da un lato che l'esame strumentale non costituisce una prova legale potendo essere surrogata da una rilevazione sintomatica della condizione di ebbrezza, che nel caso in esame era stata accertata dai verbalizzanti, e comunque era desumibile dalla condotta di guida in occasione del sinistro, nonché dall'esame mediante precursore e che comunque l'apparecchio etilo-metrico risultava regolarmente omologato e sottoposto alle periodiche revisioni e in particolare ad una, in data 13 Ottobre 2015, eseguita entro l'anno dalla sua utilizzazione, a nulla rilevando eventuali ritardi o omissioni nelle verifiche intermedie, qualora lo strumento non sia stato utilizzato nel frattempo. 2.1 In relazione alla circostanza aggravante rilevava che, a prescindere dalla eventuale colpa concorrente a carico del conducente del veicolo antagonista/ che si assume avere sopravanzato il segnale di stop, una condotta più lucida e presente del [OSCURATO:PERSONA] in fase di incrocio avrebbe consentito di evitare la collisione con l'altro veicolo che si era arrestato.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha formulato tre motivi di ricorso. 3.1 Con il primo deduce violazione di legge in relazione a profili di assenza di motivazione ovvero per motivazione contraddittoria con riferimento alla mancanza di "verifica primitiva" dell'etilometro utilizzato per l'accertamento della violazione di cui all'art.186, comma 2 lett.c) del Codice della Strada e in relazione ad altre irregolarità dell'accertamento etilo-metrico.

Assume che, a fronte delle contestazioni svolte nei motivi di appello, il giudice distrettuale aveva del tutto omesso di motivare in relazione all'assenza della "verifica primitiva di funzionalità dell'etilonnetro" e aveva eluso le ulteriori contestazioni concernenti il ritardo e la saltuarietà delle verifiche periodiche dell'apparecchio, la dicitura "volume insufficiente" e la incoerenza dei dati rilevati (superiori a 2 g/l) a dispetto delle condizioni di apparente lucidità del [OSCURATO:PERSONA].

Pone in rilievo la illogicità di una motivazione che faceva leva sugli indici sintomatici dell'ebbrezza riscontrati dai verbalizzanti e sulla pericolosità della condotta di guida che aveva dato luogo al sinistro, elementi assolutamente controversi ed equivoci da cui mai avrebbe potuto trarsi l'inferenza di un superamento così rilevante della soglia legale, in assenza dell'accertamento tramite etilometro che nella specie era viziato dalla mancata sottoposizione del macchinario alla verifica iniziale, preliminare all'immissione sul mercato, pure prevista dall'art.379 Reg.C.d.S. comma 7. 3.2 Con una seconda articolazione deduce inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in quanto il reato contestato, alla stregua degli stessi argomenti utilizzati dal giudice distrettuale sulla rilevanza degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, andava riqualificato ai sensi dell'art.186, comma 2 lett.a),, C.d.S. e pertanto quale illecito amministrativo in assenza di una verifica idonea a dimostrare la concentrazione di alcol nel sangue del conducente sottoposto ad alcol test. 3.3 Con una terza articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato, in violazione degli art.40, 41, 43 e 59 cod.pen., l'aggravante di cui all'art.186 C.d.S. che richiede un nesso di necessaria strumentalità- occasionalità tra la condotta del conducente ed il sinistro in assenza della verifica di una situazione di colpa del [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione del sinistro e dell'accertamento di un rapporto di necessaria strumentalità della condizione di ebbrezza rispetto al sinistro stesso, atteso che al momento in cui erano sopravvenuti i verbalizzanti i veicoli erano stati rimossi e che, sulla base delle informazioni assunte, il sinistro era stato determinato da un mancato arresto ad uno stop del veicolo antagonista e che nessuna ricostruzione alternativa era stata compiuta successivamente.

Ne conseguiva che la valutazione del giudice distrettuale su una possibile manovra errata del [OSCURATO:PERSONA] determinata da una condizione di scarsa lucidità in ragione dello stato di ebbrezza in cui sarebbe versato costituiva una mera affermazione congetturale e indimostrata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo ed il secondo motivo di ricorso, tra di loro intimamente connessi, sono infondati e privi di confronto con gli argomenti assunti dal giudice di appello in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione in ordine all'asserito difetto di funzionamento dell'apparecchio etilo-metrico con il quale era stato verificato il tasso alcolico del [OSCURATO:PERSONA].

2. Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Tale onere non è stato assolto in alcun modo in quanto il ricorrente non ha neppure posto in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilo-metrico, ma si è limitato a porre in dubbio che lo strumento rilevatore, pure dotato di regolare certificato di omologazione e delle revisioni periodiche, fosse stato sottoposto alla verifica preventiva, pure prevista dall'art.379 comma 7 Reg.

Cod.Strada, rappresentando come i valori riscontrati all'esito del test (circa 2 g/l) non fossero coerenti con le riconosciute condizioni di lucidità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva attivamente partecipato alle operazioni di disimpegno del veicolo dopo il sinistro e alle successive fasi amministrative, nonché con la dicitura "volume insufficiente" comparsa sugli scontrini emessi dall'apparecchio, a seguito della misurazione. 2.1 In relazione a questa ultima prospettazione la giurisprudenza di legittimità ha invero precisato che qualora, nonostante l'insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test, con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v'è alcuna logica ragione per negarne l'attendibilità.

Invero, nonostante l'insufficienza dell'aria introdotta lo spirometro è stato, evidentemente, in grado di procedere all'analisi, che, in difetto, avrebbe ricusato con l'indicazione di non validità (sez.

IV, 29.1.2014, Politanò, 259214; in senso conforme si vedano Cass., Sez. 4^, n. 30231 del 4/6/2013, Rv. 255870; 4^, n. 11499 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Più recentemente a una siffatta conclusione è stato fornito un ulteriore riscontro di carattere tecnico normativo, ove la Corte ha precisato che nella disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, è presente un esplicito riferimento interpretativo.

Nel testo è previsto che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria (sez.4, n.40709 del 15.7.2016, Cantagalli, Rv.267779; n.22604 del 4 Aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269978). 2.2 Quanto poi alla incoerenza dei dati rilevati dall'etilometro con le condizioni psicofisiche del [OSCURATO:PERSONA] all'esito del sinistro, la Corte di Appello ha avuto modo di precisare che, a parte la valutazione della condotta di guida del ricorrente che aveva contribuito al determinismo del sinistro, di cui più oltre, la condizione di ebbrezza in cui versava il [OSCURATO:PERSONA] era riscontrata da una serie di elementi sintomatici rilevati dai verbalizzanti nelle operazioni conseguenti al sinistro e in particolare dall'annotazione in cui risultavano i seguenti sintomi "alito vinoso, difficoltà di espressione verbale, difficoltà di coordinamento dei movimenti e occhi lucidi chiaramente arrossati", che appaiono descrivere una condizione del tutto compatibile con una non trascurabile condizione di alterazione psicofisica, determinata da ebbrezza alcolica come confermata dai risultati forniti dal precursore. 2.3 Rimane il dato, su cui fa leva il motivo di ricorso, che dalla documentazione acquisita del libretto metrologico non risulterebbe la prova della verifica preventiva dell'apparecchio, ma tale dato appare superato in primo luogo dalla conseguita omologazione ad opera della M.C.T.C. che viene riconosciuta solo se l'apparecchio risulti sottoposto alle verifiche e alle prove effettuate dall'ente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Dispositivi - CSRPAD) deputato alla visita preventiva prima dell'immissione all'uso (art.379 comma 7) e alle verifiche periodiche (art.379 comma 8), la cui esecuzione costituisce condizione di ammissione all'uso in quanto, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro deve essere ritirato dall'uso (art.379 comma 8 ultima parte).

Appare pertanto evidente che il riconoscimento dell'omologazione dell'etilometro da parte della motorizzazione all'esito delle prove tecniche eseguite dal CSRPAD e la certa esecuzione delle visite successive alla prima, con cadenza che ne giustifica l'impiego nell'attualità e l'assenza di elementi che ne ponessero in dubbio la regolare calibratura e il corretto aggiornamento, rendono coerenza e linearità alla motivazione della sentenza impugnata che ha escluso che, sulla base del contenuto degli accertamenti compiuti sul [OSCURATO:PERSONA] e della documentazione prodotta dal ricorrente, potesse desumersi il non corretto funzionamento dell'apparecchio etilometrico impiegato.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità assume che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa fornire la prova contraria a tale accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli (sez.4, n.46841 del 17 Dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282659; n.46146 del 13 Ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282550), laddove l'onere probatorio in capo a chi contesta la funzionalità dell'apparecchio non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé valore probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (sez.4, n.33978 del 17 Marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828).

Risultando pertanto corretta la valutazione del giudice di appello in relazione alle modalità di accertamento della condizione di ebbrezza alcolica e della legittimità dei valori riscontrati tramite etilonnetro, i primi due motivi di ricorso devono essere disattesi.

3. Infondato è il terzo motivo di ricorso.

In materia di circolazione stradale è stato affermato che la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.186 comma 2 bis Codice della Strada ricorre in presenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica. 3.1 Va peraltro evidenziato che nella specie i giudici di merito hanno fornito adeguata contezza sulla sussistenza della relazione di necessaria strumentalità-occasionalità tra la condizione di ebbrezza, accertata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e l'incidente stradale, laddove pure a fronte di un profilo di colpa in capo al conducente del veicolo antagonista, che aveva arrestato la marcia dopo avere oltrepassato la linea di incrocio gravata da segnale di stop, al [OSCURATO:PERSONA] è stato comunque riconosciuto un addebito di responsabilità per non essere stato in grado di governare il proprio veicolo così da evitare la collisione contro il mezzo antagonista, che pure si trovava fermo in prossimità della intersezione e di avere eseguito la manovra di svolta finendo per collidere con l'altro automezzo, manifestando pertanto una evidente incapacità di regolare la propria marcia in conformità alle esigenze della circolazione.

In termini del tutto congrui ed aderenti alla giurisprudenza di legittimità la Corte di Appello di Venezia ha pertanto ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso a provocare l'incidente stradale per non essere stato in grado di attuare alcuna manovra diversiva per evitare l'ostacolo costituito dal veicolo antagonista, fermo in coincidenza dell'intersezione, desumendo una minorata capacità di reazione in ragione della grave alterazione riscontrata tramite precursore ed alcol-test (sez.4, n.40269, del 23.5.2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv.277620; n.17183 del 11 Gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275712).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VENEZIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Celestino responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) D.Lvo 30 Aprile 1992 n.285, aggravato ai sensi del comma 2 bis per avere provocato un sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di arresto e di euro 2.000,00 di ammenda. 2. Il giudice distrettuale ha rigettato i motivi di impugnazione concernenti la inidoneità dello strumento di rilevazione utilizzato per la misurazione dello stato alcolemico. evidenziando da un lato che l'esame strumentale non costituisce una prova legale potendo essere surrogata da una rilevazione sintomatica della condizione di ebbrezza, che nel caso in esame era stata accertata dai verbalizzanti, e comunque era desumibile dalla condotta di guida in occasione del sinistro, nonché dall'esame mediante precursore e che comunque l'apparecchio etilo-metrico risultava regolarmente omologato e sottoposto alle periodiche revisioni e in particolare ad una, in data 13 Ottobre 2015, eseguita entro l'anno dalla sua utilizzazione, a nulla rilevando eventuali ritardi o omissioni nelle verifiche intermedie, qualora lo strumento non sia stato utilizzato nel frattempo. 2.1 In relazione alla circostanza aggravante rilevava che, a prescindere dalla eventuale colpa concorrente a carico del conducente del veicolo antagonista/ che si assume avere sopravanzato il segnale di stop, una condotta più lucida e presente del [OSCURATO:PERSONA] in fase di incrocio avrebbe consentito di evitare la collisione con l'altro veicolo che si era arrestato. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha formulato tre motivi di ricorso. 3.1 Con il primo deduce violazione di legge in relazione a profili di assenza di motivazione ovvero per motivazione contraddittoria con riferimento alla mancanza di "verifica primitiva" dell'etilometro utilizzato per l'accertamento della violazione di cui all'art.186, comma 2 lett.c) del Codice della Strada e in relazione ad altre irregolarità dell'accertamento etilo-metrico. Assume che, a fronte delle contestazioni svolte nei motivi di appello, il giudice distrettuale aveva del tutto omesso di motivare in relazione all'assenza della "verifica primitiva di funzionalità dell'etilonnetro" e aveva eluso le ulteriori contestazioni concernenti il ritardo e la saltuarietà delle verifiche periodiche dell'apparecchio, la dicitura "volume insufficiente" e la incoerenza dei dati rilevati (superiori a 2 g/l) a dispetto delle condizioni di apparente lucidità del [OSCURATO:PERSONA]. Pone in rilievo la illogicità di una motivazione che faceva leva sugli indici sintomatici dell'ebbrezza riscontrati dai verbalizzanti e sulla pericolosità della condotta di guida che aveva dato luogo al sinistro, elementi assolutamente controversi ed equivoci da cui mai avrebbe potuto trarsi l'inferenza di un superamento così rilevante della soglia legale, in assenza dell'accertamento tramite etilometro che nella specie era viziato dalla mancata sottoposizione del macchinario alla verifica iniziale, preliminare all'immissione sul mercato, pure prevista dall'art.379 Reg.C.d.S. comma 7. 3.2 Con una seconda articolazione deduce inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in quanto il reato contestato, alla stregua degli stessi argomenti utilizzati dal giudice distrettuale sulla rilevanza degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, andava riqualificato ai sensi dell'art.186, comma 2 lett.a),, C.d.S. e pertanto quale illecito amministrativo in assenza di una verifica idonea a dimostrare la concentrazione di alcol nel sangue del conducente sottoposto ad alcol test. 3.3 Con una terza articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato, in violazione degli art.40, 41, 43 e 59 cod.pen., l'aggravante di cui all'art.186 C.d.S. che richiede un nesso di necessaria strumentalità- occasionalità tra la condotta del conducente ed il sinistro in assenza della verifica di una situazione di colpa del [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione del sinistro e dell'accertamento di un rapporto di necessaria strumentalità della condizione di ebbrezza rispetto al sinistro stesso, atteso che al momento in cui erano sopravvenuti i verbalizzanti i veicoli erano stati rimossi e che, sulla base delle informazioni assunte, il sinistro era stato determinato da un mancato arresto ad uno stop del veicolo antagonista e che nessuna ricostruzione alternativa era stata compiuta successivamente. Ne conseguiva che la valutazione del giudice distrettuale su una possibile manovra errata del [OSCURATO:PERSONA] determinata da una condizione di scarsa lucidità in ragione dello stato di ebbrezza in cui sarebbe versato costituiva una mera affermazione congetturale e indimostrata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo ed il secondo motivo di ricorso, tra di loro intimamente connessi, sono infondati e privi di confronto con gli argomenti assunti dal giudice di appello in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione in ordine all'asserito difetto di funzionamento dell'apparecchio etilo-metrico con il quale era stato verificato il tasso alcolico del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). Tale onere non è stato assolto in alcun modo in quanto il ricorrente non ha neppure posto in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilo-metrico, ma si è limitato a porre in dubbio che lo strumento rilevatore, pure dotato di regolare certificato di omologazione e delle revisioni periodiche, fosse stato sottoposto alla verifica preventiva, pure prevista dall'art.379 comma 7 Reg. Cod.Strada, rappresentando come i valori riscontrati all'esito del test (circa 2 g/l) non fossero coerenti con le riconosciute condizioni di lucidità del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva attivamente partecipato alle operazioni di disimpegno del veicolo dopo il sinistro e alle successive fasi amministrative, nonché con la dicitura "volume insufficiente" comparsa sugli scontrini emessi dall'apparecchio, a seguito della misurazione. 2.1 In relazione a questa ultima prospettazione la giurisprudenza di legittimità ha invero precisato che qualora, nonostante l'insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test, con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v'è alcuna logica ragione per negarne l'attendibilità. Invero, nonostante l'insufficienza dell'aria introdotta lo spirometro è stato, evidentemente, in grado di procedere all'analisi, che, in difetto, avrebbe ricusato con l'indicazione di non validità (sez. IV, 29.1.2014, Politanò, 259214; in senso conforme si vedano Cass., Sez. 4^, n. 30231 del 4/6/2013, Rv. 255870; 4^, n. 11499 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Più recentemente a una siffatta conclusione è stato fornito un ulteriore riscontro di carattere tecnico normativo, ove la Corte ha precisato che nella disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, è presente un esplicito riferimento interpretativo. Nel testo è previsto che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria (sez.4, n.40709 del 15.7.2016, Cantagalli, Rv.267779; n.22604 del 4 Aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269978). 2.2 Quanto poi alla incoerenza dei dati rilevati dall'etilometro con le condizioni psicofisiche del [OSCURATO:PERSONA] all'esito del sinistro, la Corte di Appello ha avuto modo di precisare che, a parte la valutazione della condotta di guida del ricorrente che aveva contribuito al determinismo del sinistro, di cui più oltre, la condizione di ebbrezza in cui versava il [OSCURATO:PERSONA] era riscontrata da una serie di elementi sintomatici rilevati dai verbalizzanti nelle operazioni conseguenti al sinistro e in particolare dall'annotazione in cui risultavano i seguenti sintomi "alito vinoso, difficoltà di espressione verbale, difficoltà di coordinamento dei movimenti e occhi lucidi chiaramente arrossati", che appaiono descrivere una condizione del tutto compatibile con una non trascurabile condizione di alterazione psicofisica, determinata da ebbrezza alcolica come confermata dai risultati forniti dal precursore. 2.3 Rimane il dato, su cui fa leva il motivo di ricorso, che dalla documentazione acquisita del libretto metrologico non risulterebbe la prova della verifica preventiva dell'apparecchio, ma tale dato appare superato in primo luogo dalla conseguita omologazione ad opera della M.C.T.C. che viene riconosciuta solo se l'apparecchio risulti sottoposto alle verifiche e alle prove effettuate dall'ente ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Dispositivi - CSRPAD) deputato alla visita preventiva prima dell'immissione all'uso (art.379 comma 7) e alle verifiche periodiche (art.379 comma 8), la cui esecuzione costituisce condizione di ammissione all'uso in quanto, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro deve essere ritirato dall'uso (art.379 comma 8 ultima parte). Appare pertanto evidente che il riconoscimento dell'omologazione dell'etilometro da parte della motorizzazione all'esito delle prove tecniche eseguite dal CSRPAD e la certa esecuzione delle visite successive alla prima, con cadenza che ne giustifica l'impiego nell'attualità e l'assenza di elementi che ne ponessero in dubbio la regolare calibratura e il corretto aggiornamento, rendono coerenza e linearità alla motivazione della sentenza impugnata che ha escluso che, sulla base del contenuto degli accertamenti compiuti sul [OSCURATO:PERSONA] e della documentazione prodotta dal ricorrente, potesse desumersi il non corretto funzionamento dell'apparecchio etilometrico impiegato. Sul punto la giurisprudenza di legittimità assume che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa fornire la prova contraria a tale accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli (sez.4, n.46841 del 17 Dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282659; n.46146 del 13 Ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282550), laddove l'onere probatorio in capo a chi contesta la funzionalità dell'apparecchio non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé valore probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (sez.4, n.33978 del 17 Marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828). Risultando pertanto corretta la valutazione del giudice di appello in relazione alle modalità di accertamento della condizione di ebbrezza alcolica e della legittimità dei valori riscontrati tramite etilonnetro, i primi due motivi di ricorso devono essere disattesi. 3. Infondato è il terzo motivo di ricorso. In materia di circolazione stradale è stato affermato che la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art.186 comma 2 bis Codice della Strada ricorre in presenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica. 3.1 Va peraltro evidenziato che nella specie i giudici di merito hanno fornito adeguata contezza sulla sussistenza della relazione di necessaria strumentalità-occasionalità tra la condizione di ebbrezza, accertata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e l'incidente stradale, laddove pure a fronte di un profilo di colpa in capo al conducente del veicolo antagonista, che aveva arrestato la marcia dopo avere oltrepassato la linea di incrocio gravata da segnale di stop, al [OSCURATO:PERSONA] è stato comunque riconosciuto un addebito di responsabilità per non essere stato in grado di governare il proprio veicolo così da evitare la collisione contro il mezzo antagonista, che pure si trovava fermo in prossimità della intersezione e di avere eseguito la manovra di svolta finendo per collidere con l'altro automezzo, manifestando pertanto una evidente incapacità di regolare la propria marcia in conformità alle esigenze della circolazione. In termini del tutto congrui ed aderenti alla giurisprudenza di legittimità la Corte di Appello di Venezia ha pertanto ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso a provocare l'incidente stradale per non essere stato in grado di attuare alcuna manovra diversiva per evitare l'ostacolo costituito dal veicolo antagonista, fermo in coincidenza dell'intersezione, desumendo una minorata capacità di reazione in ragione della grave alterazione riscontrata tramite precursore ed alcol-test (sez.4, n.40269, del 23.5.2019 [OSCURATO:PERSONA], Rv.277620; n.17183 del 11 Gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275712). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget
Sentenza Cassazione n. 30804/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris