CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite/lette le conclusioni del Procuratore generale, Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. I. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato, de plano, inammissibile, perché tardiva e manifestamente infondata, la dichiarazione di ricusazione formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], giudice del tribunale di Roma, per avere anticipato il giudizio sull'esistenza dell'associazione per delinquere, contestata nel proc. R.G.N.R n. 22148/12 — R.G. DIB n. 12474/18, nella sentenza emessa, nell'ambito del procedimento n. 11780/2004, in data 14/11/2008, contenente — a dire dei ricorrenti - elementi pregiudicanti rispetto alla futura decisione e per trovarsi in situazione di incompatibilità generica e specifica di cui agli artt. 34 co. 2 e 37 cod. proc. pen.. 1.1. In particolare, il magistrato ricusato, invitato dagli imputati, aveva dichiarato di non astenersi non ravvisandone i presupposti di legge. 1.2. La Corte di appello ha premesso che erano state presentate già altre due istanze di ricusazione nei confronti dell'intero collegio giudicante e che il dr. Marocchi aveva deciso il procedimento n. 11780/2004 RGNR nei confronti dei coniugi avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ganci, definito con sentenza del 14/11/2008 di non doversi procedere per difetto di querela; ha, quindi, ritenuto tardiva l'istanza di ricusazione, facendo riferimento al principio di diritto espresso da sez. 2 n. 25281 del 2023; e, nel merito, ha rilevato che il dr. Marocchi non aveva espresso alcun giudizio di disvalore sui fatti oggetto della sentenza del 14/11/2008, in quanto di mero rito; che, in ogni caso, si trattava di fatti diversi da quelli sub judice; ha ritenuto insussistente entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 37 cod. proc. pen. 2. Il ricorso per cassazione, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo, è denunciata la nullità dell'ordinanza impugnata perché corredata da motivazione apparente, dal momento che la Corte di appello si sarebbe limitata a ripetere gli argomenti espressi dal Giudice dr. Marocchi, nel declinare l'invito all'astensione, senza fornire una propria autonoma valutazione e, soprattutto, senza confrontarsi con le censure difensive. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata la nullità della ordinanza perché redatta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], componente anche del Collegio che aveva deciso su una misura di prevenzione applicata ai coniugi Staniscia — Tralicci, e relatrice in plurimi incidenti di esecuzione che avevano riguardato i medesimi ricorrenti, circostanze che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso solo alla data del presente ricorso, mentre il giudice Amadori ha omesso di astenersi pur avendone l'obbligo. In tal senso, il provvedimento impugnato è nullo per difetto di valida costituzione del Giudice di primo grado ai sensi degli artt. 33 e 34 cod. proc. pen., in considerazione della mancata allegazione degli atti del procedimento RGNR 22148/12 acquisiti come prova a carico degli imputati nel procedimento oggetto dell'istanza di ricusazione. 2.3. Con il terzo motivo, è denunciata violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., perché mancherebbe nel provvedimento impugnato la data certa del deposito del provvedimento impugnato, e vizi della motivazione, in parte mancante, in parte illogica e contraddittoria. L'ordinanza non ha motivato in merito alla circostanza che il dr. Marocchi avesse anticipato il proprio convincimento sull'esistenza sia dell'associazione per delinquere costituta all'interno dello studio Staniscia che dei reati fine. D'altro canto, illogicamente, non ha preso in considerazione i motivi a sostegno dell'autonoma istanza di ricusazione; illogica l'ordinanza anche laddove ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione formulata da Mastropaolo giacchè il delitto associativo è contestato anche a tale ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato motivi aggiunti, con cui ha fatto leva sul principio del ne bis in idem, secondo la declinazione di 'medesimo fatto storico' che ne hanno dato la Corte costituzionale e la seguente giurisprudenza di legittimità, per sostenere le proprie ragioni con riguardo al pregiudizio da cui sarebbero afflitti i magistrati giudicanti nella vicenda che vede imputati i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi risultano inammissibili. 1.1. Per giurisprudenza consolidata, manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti ( Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv. 272448-01; sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv. 250971). I ricorrenti, invero, omettono di censurare la ratio decidendi principale alla base della decisione impugnata, rappresentata dalla tardività dell'istanza di ricusazione (pagg 4-5 dell'ordinanza). 1.2. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di dedurre motivi aggiunti, che vengono travolti dalla inammissibilità originaria, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria ( Sez. 5 n. 8439 del 24/01/2020, Rv. 278387 , in una fattispecie di nullità della sentenza dovuta alla partecipazione di un giudice onorario al collegio giudicante, dedotta con motivi aggiunti giudicati inammissibili in conseguenza dell'inammissibilità di quelli principali). 2. In ogni caso, i ricorsi risultano manifestamente infondati. 2.1. Lo sono i motivi che si concentrano sul pre-giudizio che affliggerebbe il dr. Marocchi, dal momento che la Corte di appello ha deciso sulla base di una autonoma valutazione della vicenda, né la motivazione si profila meramente apparente, risultando effettuato uno specifico scrutinio della denunciata situazione di incompatibilità del magistrato, esclusa dal Giudice a quo con puntuale e razionale argomentazione correlata alla natura della statuizione assunta nel giudizio 'pregiudicante'. 2.2. Con riguardo alla denunciata incompatibilità della dottoressa Amadori, non risulta in alcun modo dimostrata la allegata avvenuta conoscenza da parte dei ricorrenti, solo in un momento successivo, della sua partecipazione a collegi giudicanti che avrebbero deciso misure di prevenzione nei confronti degli imputati, soprattutto ove si consideri che sono gli stessi ricorrenti ad affermare che i provvedimenti di prevenzione sono stati versati agli atti di questo j -1:7— procedimento penale dal pubblico ministero (pag. 5 del ricorso). E, comunque, neppure è /// allegato che in quelle sedi siano state espresse valutazioni in merito alla responsabilità penale , / • degli imputati per i fatti per i quali l'autorità giudiziaria procede, così da fondare concretamente la dedotta incompatibilità che, invece, risulta solo genericamente denunciata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa