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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22147/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 dalla Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale NicolaLettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, decidendo insede di rinvio, ha rideterminato l'importo delle confische, anche per equivalente,disposte nei confronti degli imputati in euro 41.428,52 per [OSCURATO:PERSONA] e incomplessivi euro 70.957,50 per [OSCURATO:PERSONA]; ha, altresì, disposto la revocadella confisca, il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quantosequestrato in eccedenza rispetto ai suddetti importi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo,vizio di motivazione in merito alla determinazione della quota di profittoconfiscabile.Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale ha omesso di compierel’accertamento richiesto dalla sentenza rescindente al fine di individuare la quotadi profitto concretamente conseguita da ciascun concorrente e si è limitata adapplicare il criterio sussidiario relativo alla divisione del profitto in parti uguali.

Sirileva, infatti, che, sin dalla sentenza di primo grado, si è chiarito che il ricorrenteha svolto il ruolo di mediatore e che, per tale attività, lo stesso, sulla base deibonifici riportati in sentenza, ha percepito un profitto pari a euro

14.000. Allastregua di tali considerazioni e della natura sanzionatoria della confisca, ilricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la limitazione dellaconfisca all'importo pari a 14.000 euro.3.

Il Procuratore Generale ha depositato una memoria in cui, nel concludereper il rigetto del ricorso, ha osservato che il profitto conseguito non può ritenersilimitato alla somma dei bonifici accreditati dai coimputati sui conti spagnoli delricorrente, per l’ovvia considerazione che operazioni illecite tracciaterappresentano l’eccezione rispetto a quelle effettuate in nero, come è riscontratoanche dal rinvenimento in sede di perquisizione della somma in contanti di euro70.000 nella disponibilità dell’imputato, della cui provenienza non veniva offertaalcuna ragionevole giustificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra lorologicamente connessi, sono infondati.La Corte territoriale, muovendosi nel solco ermeneutico tracciato dalleSezioni Unite “Massini” ha correttamente proceduto all’accertamento richiestodalla sentenza rescindente.In particolare, la sentenza, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico,ha chiarito il criterio adottato nella quantificazione del profitto, facendo riferimentoad un dato emerso dalle conversazioni intercettate, non oggetto di censura nelricorso in esame, ovvero la percentuale sulle somme riciclate nella misuracompresa tra il 18% (concretamente applicata dalla sentenza in attuazione delprincipio del favor rei), e il 26%, concordata tra il gruppo che eseguiva le truffee quello dei riciclatori campani.A differenza di quanto prospetta il ricorrente, la Corte territoriale, basandosisugli elementi emergenti dai capi della sentenza divenuti irrevocabili (il perimetrodel giudizio di rinvio era, infatti, circoscritto al solo punto relativo alla confisca),ha, inoltre, ricostruito il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], non solo quale intermediario tra ilgruppo dei campani e Greco, ma anche come “gestore” dei “napoletani”, che,oltre a occuparsi in concreto dello scambio di informazioni tra i gruppi, erapresente in tutti i passaggi di denaro e, soprattutto, reclamava per gli stessi lapropria quota di profitto.Incrociando tali elementi (percentuale concordata e ruolo del ricorrente),la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, haripartito in parti uguali il profitto (pari al 18% di quanto riciclato) conseguito daciascun imputato, sottolineando che non è emerso dal compendio probatorio agliripartizione interna del profitto.Così facendo, la sentenza impugnata ha dato concreta attuazione alprincipio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Massini” secondo il quale, in casodi concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, laconfisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamentea quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto diprova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione dellaquota di arricchimento del singolo concorrente, come accaduto nella fattispecie inesame, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024,dep. 2025, Massini, Rv. 287756).2.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 dalla Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale NicolaLettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, decidendo insede di rinvio, ha rideterminato l'importo delle confische, anche per equivalente,disposte nei confronti degli imputati in euro 41.428,52 per [OSCURATO:PERSONA] e incomplessivi euro 70.957,50 per [OSCURATO:PERSONA]; ha, altresì, disposto la revocadella confisca, il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quantosequestrato in eccedenza rispetto ai suddetti importi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo,vizio di motivazione in merito alla determinazione della quota di profittoconfiscabile.Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale ha omesso di compierel’accertamento richiesto dalla sentenza rescindente al fine di individuare la quotadi profitto concretamente conseguita da ciascun concorrente e si è limitata adapplicare il criterio sussidiario relativo alla divisione del profitto in parti uguali. Sirileva, infatti, che, sin dalla sentenza di primo grado, si è chiarito che il ricorrenteha svolto il ruolo di mediatore e che, per tale attività, lo stesso, sulla base deibonifici riportati in sentenza, ha percepito un profitto pari a euro 14.000. Allastregua di tali considerazioni e della natura sanzionatoria della confisca, ilricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la limitazione dellaconfisca all'importo pari a 14.000 euro.3. Il Procuratore Generale ha depositato una memoria in cui, nel concludereper il rigetto del ricorso, ha osservato che il profitto conseguito non può ritenersilimitato alla somma dei bonifici accreditati dai coimputati sui conti spagnoli delricorrente, per l’ovvia considerazione che operazioni illecite tracciaterappresentano l’eccezione rispetto a quelle effettuate in nero, come è riscontratoanche dal rinvenimento in sede di perquisizione della somma in contanti di euro70.000 nella disponibilità dell’imputato, della cui provenienza non veniva offertaalcuna ragionevole giustificazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra lorologicamente connessi, sono infondati.La Corte territoriale, muovendosi nel solco ermeneutico tracciato dalleSezioni Unite “Massini” ha correttamente proceduto all’accertamento richiestodalla sentenza rescindente.In particolare, la sentenza, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico,ha chiarito il criterio adottato nella quantificazione del profitto, facendo riferimentoad un dato emerso dalle conversazioni intercettate, non oggetto di censura nelricorso in esame, ovvero la percentuale sulle somme riciclate nella misuracompresa tra il 18% (concretamente applicata dalla sentenza in attuazione delprincipio del favor rei), e il 26%, concordata tra il gruppo che eseguiva le truffee quello dei riciclatori campani.A differenza di quanto prospetta il ricorrente, la Corte territoriale, basandosisugli elementi emergenti dai capi della sentenza divenuti irrevocabili (il perimetrodel giudizio di rinvio era, infatti, circoscritto al solo punto relativo alla confisca),ha, inoltre, ricostruito il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], non solo quale intermediario tra ilgruppo dei campani e Greco, ma anche come “gestore” dei “napoletani”, che,oltre a occuparsi in concreto dello scambio di informazioni tra i gruppi, erapresente in tutti i passaggi di denaro e, soprattutto, reclamava per gli stessi lapropria quota di profitto.Incrociando tali elementi (percentuale concordata e ruolo del ricorrente),la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, haripartito in parti uguali il profitto (pari al 18% di quanto riciclato) conseguito daciascun imputato, sottolineando che non è emerso dal compendio probatorio agliripartizione interna del profitto.Così facendo, la sentenza impugnata ha dato concreta attuazione alprincipio di diritto affermato dalle Sezioni Unite “Massini” secondo il quale, in casodi concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, laconfisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamentea quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto diprova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione dellaquota di arricchimento del singolo concorrente, come accaduto nella fattispecie inesame, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024,dep. 2025, Massini, Rv. 287756).2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]
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