CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33986/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26528-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, [OSCURATO:PERSONA] 774 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE; - intimati - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, t depositata, il 14/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 52. R.G. 26528/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino egiziano, ricorre per cassazione contro il provvedimento del 14 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di prorogare il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per un ulteriore periodo di quindici giorni. Gli intimati (il Ministero dell'interno, la Prefettura della provincia di Potenza e la Questura di Potenza) non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia la "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286/1998", cui "deve essere aggiunto quanto previsto dall'art. 13" del medesimo d.lgs: il Giudice di pace non ha tenuto conto della circostanza che il decreto del Prefetto alla base del trattenimento era stato notificato il 18 ottobre 2013, così che il provvedimento impugnato è fondato su presupposti non più attuali. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia infatti la violazione o erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, disposizione che attiene all'ipotesi dell'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell'ordine di allontanamento e non è pertanto pertinente alla doglianza riportata nel ricorso. Viene poi richiamato genericamente l'art. 13 del medesimo d.lgs. 286/1998, senza individuare lo specifico precetto violato dal provvedimento impugnato. D'altro canto le censure sono dal ricorrente rivolte avverso non il provvedimento impugnato, che ha prorogato il trattenimento presso il centro di permanenza, ma nei confronti del decreto di espulsione che, ad avviso del ricorrente, avrebbe perso efficacia essendo stato notificato il 18 ottobre 2013 e quindi pronunciato sulla base di presupposti non più attuali, presupposti che - va sottolineato - consistono in precedenti penali (v. p. 2 del decreto di espulsione). II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. Il P sente (Feli 1n1 &frIa f [OSCURATO:PERSONA] osiTpao