CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 10944/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Oro ANGELILLIS che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BARRA la disposta sostituzione ex art. 73, comma 5-bis, TU Stup. con il lavoro di pubblica utilità della ta!== pena di giorni 328 di reclusione, irrogata in relazione all'art. 73 TU Stup, tenuto conto del non completo adempimento degli obblighi imposti con lo svolgimento di soli 126 giorni di sanzione sostitutiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] BARRA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione della legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per essere stata revocata la pena del lavoro di pubblica utilità, con integrale ripristino della pena detentiva originariamente irrogata, nonostante il ricorrente abbia dovuto interrompere senza colpa il lavoro per giustificati motivi (sottoposizione al programma di recupero terapeutico residenziale) incompatibili con la sanzione sostitutiva, e abbia comunque svolto una parte del lavoro di pubblica utilità, con la conseguenza che la pena doveva, in ogni caso, essere proporzionalmente ridotta. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha totalmente omesso di valutare l'esistenza dei dedotti motivi che avrebbero portato il condannato, alla luce del prospettato inserimento in una comunità terapeutica, a interrompere senza colpa lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ripristino dell'originaria pena detentiva, infatti, richiede di verificare che il condannato non sia stato incolpevolmente impossibilitato ad adempiere. 3.2. Fermo restando il doveroso indicato accertamento di merito che deve compiere il giudice dell'esecuzione per disporre la revoca della sanzione sostitutiva, è, altresì, necessario verificare il periodo di eventuale regolare espiazione della sanzione sostitutiva al fine di rideterminare la pena detentiva da espiare, tenuto conto della sanzione sostitutiva svolta. [OSCURATO:PERSONA] condivide il costante orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di stupefacenti, la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sulla base del criterio speciale di corrispondenza indicato dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sottraendo dalla durata della pena inflitta la durata del lavoro di pubblica utilità regolarmente scontato» (Sez. 1, n. 46551 del 25/05/2017, Nigro, Rv. 271130). 3.3. Il giudice dell'esecuzione, nella piena libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà ad accertare, anzitutto, la fondatezza delle asserite ragioni della sospensione del lavoro di pubblica utilità e, in caso negativo, a verificare, con specifico riferimento all'attività svolta, se e in quale misura detta attività possa considerarsi regolarmente svolta, procedendo, quindi, a determinare la parte di sanzione sostitutiva che andrà detratta, operato il ragguaglio, dalla pena originariamente inflitta. L'ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino. Così deciso il 11 febbraio 2022.