CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 21291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25088-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], ALESSANDRO PASQUINIe [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. COOP., ora [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] CREDITORic. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 [OSCURATO:PERSONA] E S. [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la SENTENZA N. 1726 /20 19 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 3/7/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Pistoia, con decreto del 22/3/2018, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda con la quale, in data 28/9/2017, l ’ [OSCURATO:PERSONA] Monumentali di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.aveva chiesto di essere ammessa al concordato preventivo e, con sentenza in pari data, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di C redito Cooperativo soc. coop. e della [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato il fallimento dell a società proponente e del suo socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. L’[OSCURATO:PERSONA] Monumentali di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha proposto reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato il suo fallimento in ragione della pronuncia, asseritamente errata, con la quale il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivopresentata dalla stessa, a norma dell’art. 161, comma 6°, l.fall., con ricorso in data 28/9/2017. 1.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettatoil reclamo. 1.4. La corte, innanzitutto, ha ritenuto l ’ infondatezza delle ragioni di reclamo incentrate sulla carente contestazione di non conformità a legge di operazioni compiute dalla proponente o di non fattibilità del piano rilevando che, al contrario, come si Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 evince dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice delegato aveva espressamente rappresentato alla proponente, assistita da un legale, “tutte le perplessità, anche nella prospettiva della violazione dell’art. 173 l.f., al riguardo sia dell’atto di rettifica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che del fondo spese legali, sia ai crediti, poi poste alla base del decreto di inammissibilità, al contempo evidenziando altrettanto espressamente il rischio di declaratoria di fallimento, ai sensi dell’art. 162 l.f., per l’inammissibilità della proposta concordataria”. 1.5. La corte, inoltre, ha esaminato i motivi di reclamo con i quali la società fallita ha contestato che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse lesivo degli interessi dei creditori ed assoggettato ad autorizzazione giudiziale: e ne ha ritenuto l’infondatezza. 1.6. La corte, sul punto, dopo aver rilevato che: - il contratto d’affitto d’azienda stipulato tra la società proponente e l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (“ avente quest’ultima quale socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]”) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva(oltre ad un canone mensile di €. 3.500,00 più IVA e l’opzione finale d’acquisto in favore dell’affittuaria) che “ la concedente si accollerà ogni pretesa che verrà avanzata dai lavoratori riferita a situazioni intervenute e maturate prima della data di trasferimento” e che “il debito nei confronti dei lavoratori derivante dal TFR, da ferie e permessi, flessibilità, banca ore, ratei di mensilità aggiuntive, maturato alla data di stipula del contratto di affitto, sarà accollato dall’affittuaria”(clausola 15); -le parti, a fronte dell’oggettiva “incertezza” d i tale clausola, che non stabiliva criteri certi per la ripartizione ratione temporisdelle passività della concedente, ne hanno rideterminato, con atto stipulato in data 26/1/2018, il contenuto stabilendo, per un Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 verso, che “il debito nei confronti dei lavoratori derivante dal TFR, da ferie e permessi, flessibilità, banca ore, ratei di mensilità aggiuntive, maturato alla data di stipula del contratto di affitto, sarà accollato con effetto liberatorio dall’affittuaria, al pari di ogni altra pretesa che dovesse essere avanzata dal lavoratore riferibile a situazioni intervenute prima della data di trasferimento”, e, per altro verso, che “il credito dell’affittuaria derivante dal suddetto accollo sarà compensato, fino alla sua concorrenza, con i canoni di affitto a scadere e/o con il prezzo di acquisto dell’azienda …”; ha , per quanto ancora interessa, ritenuto che : - l ’ atto stipulato in data 26/1/2018, lì dove ha modificato l’originario contratto d’affitto d’azienda del 19/10/2016, doveva essere configurato, in ragione del contenuto delle “nuove … pattuizioni ” contenute nell ’ accordo , come un’operazione “più gravosa”per la società concedente (e cioè la “proponente il concordato”) e, nella migliore delle ipotesi, come una “transazione”; -tale atto, “ove pure non inquadrabile come atto in frode ai creditori”, era, pertanto, assoggettato ad autorizzazione giudiziale ai sensi dell’art. 167, comma 2°, l.fall., con la conseguente applicazione dell’art. 173, comma 3°, l.fall.. 1.7. L’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, ha osservato la corte, ha introdotto, come quid novi, la “rinuncia, certa e con effetto immediato, della s.a.s. ai canoni di affitto di azienda” senza, per contro , libera re la concedente dalle “ passività afferenti ai rimanenti tre dipendenti che non avevano aderito alla conciliazione in sede sindacale”. 1.8. L’efficacia liberatoria dell’accollo da parte dell’affittuaria, “già previsto nel contratto di affitto di azienda dell’anno precedente”, era stata , inoltre, espressamente condizionata, come risulta dai singoli accordi raggiunti con gli altri lavoratori in sede sindacale, “ all ’ esatto e puntuale Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 adempimento dei debiti”, nella misura, peraltro non completa, in cui erano stati“assunti” dall ’ affittuaria , “ uno dei quali, quello relativo al TFR maturato alla data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro”, mentre “gli altri, riguardanti arretrati retributivi, esigibili, con rateazione di Euro 500,00 mensili, a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, risultando, in definitiva, evidente, ha rilevato la corte,che “la liberazione della s.a.s. non fosse piena, completa e soprattutto non fosse attuale”. 1.9. La corte, poi, ha ritenuto che l ’ iscrizione nella proposta di concordato dei crediti vantati dalla società proponente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di Pistoia “al valore nominale”, a fronte dell’oggettiva e non manifestamente infondata contestazione da parte dei rispettivi debitori, era stata, sia pure con valutazione ex post, quanto meno contraria al principio di prudenza. 1.10. La corte d’appello, infine, in ragione del maggior debito privilegiato (rimasto a suo carico) nei con fronti dei lavoratori passati alle dipendenze della società affittuaria quali risultano dagli accordi sindacali (€. 193.633,89), dell’aggravio (peraltro “ottimistico”) delle prededuzioni per i l fondo per le spese legali (€. 58.400,00) rispetto a quello previsto (€. 41.600,00) nonché dell’azzeramento (dall’attivo disponibile) dei crediti nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. (€. 63.379,20), ha ritenuto che, a fronte delle esposterettifiche dei dati indicati nella proposta definitiva, non sussistevano“altresì” “elementi attendibili” per affermare che, attraverso la cessione dell’azienda in favore dell’affittuariae le somme a disposizione dei chirografari (pari ad €. 564.218,80), po tesse essere raggiunta la percentuale minima di riparto , pari al 20%, in favore di questi ultimi , complessivamente pari ad €. 2.981.550,70.Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 1.11. L’[OSCURATO:PERSONA] Monumentali di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con ricorso notificato in data 16/8/2019, ha chiesto, per nove motiv i , la cassazione della sentenza. 1.12. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsonotificato il 25/9/2019. 1.13. La Procura Generale presso la C orte d ’A ppello di Firenze, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la C redito V aldinievole B anca di credito cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] e Bientina soc. coop., ora [OSCURATO:PERSONA]Banca di credito cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] e S. Piero in [OSCURATO:SOCIETA], sono rimaste intimate. 1.14. Le parti costituite hanno depositato memorie. 1.15. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha dedotto che il tribunale di Pistoia, con sentenza n. 979/2021 e passata in giudicato a seguito del definitivo rigetto dell’appello, ha dichiarato“priva di effetto in ogni sua parte rispetto ai creditori anteriori al concordato, ex art. 167 comma 2 L.F., la modifica non autorizzata dell’art. 15 del contratto di affitto di azienda 19.10.2016 stipulata il 26.1.2018 per scrittura privata autenticata … (denominata “Atto di rettifica di affitto di azienda con opzione d’acquisto”) e, comunque, nella parte in cui stabilisce che “Il credito dell’Affittuaria derivante dal suddetto accollo sarà compensato, fino alla sua concorrenza, con i canoni di affitto a scadere e/o con il prezzo di acquisto dell’azienda ai sensi e per gli effetti del precedente art. 5”. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. La ricorrente, dopo aver, tra l’altro, evidenziato che il contratto d’affitto d’azienda stipulato in data 19/10/2016 prevedeva un termine di durata di dieci anni e che alla scadenza di tale termine l’affittuaria, in virtù del diritto di opzione previsto, Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 avrebbe potuto acquistare l’azienda al prezzo predeterminato di €. 1.400.000,00 e di aver presentato la proposta, il piano e la documentazione prevista dall’art. 161, comma 2° e 3°, l.fall. in data 30/1/2018, ha, con il primo motivo,lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1362, comma 1°, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censura ndo la sentenza impugnata nella parte in cui la c orte d ’ a ppello ha ritenuto che l’accordo stipulato in data 26/1/2018 realizzava, in ragione del fatto che “l’accollo era già previsto nel contratto di affitto di azienda dell’anno precedente”, un assetto negoziale più gravoso rispetto a quello originario eche lo stesso richiedeva, come tale, la previa autorizzazione giudiziale, omettendo, tuttavia, di considerare che: - il testo del nuovo art. 15 del contratto di affitto dell’azienda contempla, in modo chiaro ed espresso, un accollo liberatorio , a differenza di quanto previsto nella pregressa formulazione della stessa clausola, nella quale , al contrario,l’accollo era puro e semplice; - la società concedente èstata, pertanto, liberata da tutte l e passività relative ai rapporti intercorsi con i propri dipendenti trasferitiper cui, a fronte del vantaggio ricevuto dalla stessa per effetto dell’assetto negoziale conseguente alla nuova formulazione dell’art. 15, deve escludersi in radice ogni dubbio circa l’esigenza per la concedente di acquisire l’autorizzazione giudiziale. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1362, comma 1°, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’accordo stipulato in data 26/1/2018 realizzava, in ragione del quid novi costituito dalla “ rinuncia, certa e con effetto immediato, della [OSCURATO:PERSONA] ai canoni di affitto di azienda”, un assetto negoziale più gravoso rispetto a quello originario,senza, Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 tuttavia, considerare che l’art. 15 del contratto di affitto, così come rettificato dall’atto stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non prevede, in realtà, una rinuncia né espressa né tacita della società concedenteal credito relativo al pagamento dei canoni d’affitto, essendosi, piuttosto, limitato a prevedere letteralmente la compensazione, fino alla concorrenza, del diritto di credito al pagamento del canone d’affitto e/o del prezzo di acquisto in caso di esercizio dell’opzione con il controcredito dell ’ affittuaria a titolo di regresso derivante dal pagamento dalle pretese maturate dai lavoratori trasferiti per effetto dell’accollo liberatorio. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione del comb.disp. degli artt. 1362, comma 2°, e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’accordo stipulato in data 26/1/2018 realizzava un assetto negoziale più gravoso rispetto a quello originario e che lo stesso richiedeva, pertanto, la preventiva autorizzazione giudiziale prevista dall’art. 167 l.fall., omettendo, tuttavia, di considerare che: - la comune intenzione delle parti, quale emerge dal comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto, era, in realtà, quella di liberare la società concedente, in via immediata, definitiva e incondizionata, da ogni debito verso i propri dipendenti trasferiti all’affittuaria; - quest ’ ultima, dal suo canto, come emerge dai verbali di conciliazione stipulati con ciascuno di loro in sede sindacale alla metà del gennaio 2018, s i è f a tta carico , in via definitiva ed esclusiva, d i tutte le relative obbligazion i, per la somma complessiva di €. 193.633,89, indipendentemente dal momento in cui le stesse erano sorte e dal credito che ne costituisse l’oggetto, esclusi soltanto i debiti verso i dipendenti Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 che non erano stati trasferiti all’affittuaria e non avevano pertanto sottoscritto i verbali di conciliazione; - solo per un refuso materiale è stato inserito nei predetti accordi sindacali un inciso, manifestamente contrastante con l’assetto negoziale voluto dalle parti, per cui la liberazione della concedente sarebbe stata efficace soltanto a seguito dell’esatto e puntuale adempimento da parte dell’affittuario/accollante, tant’è che, come emerge dai documenti prodotti in giudizio, i dipendenti, con atti in data 3/12/2018, hanno espressamente dichiarato di rinunciare a far valere qualsiasi diritto nei confronti della concedente a prescindere dall’adempimento o meno dell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. e, coerentemente con quanto convenuto, non si sono insinuati né possono più insinuarsi nel passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].. 2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 162 l.fall. e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’accordo stipulato in data 26/1/2018 realizzava un assetto negoziale più gravoso rispetto a quello originario in ragione del mancato accollo da parte dell’affittuaria dei crediti vantati da tre dipendenti che non avevano aderito all’accordo di conciliazione sindacale, senza, però, considerare che la questione così sollevata non era stata previamente segnalata alle parti, laddove, se lo fosse stata, la proponente avrebbe evidenziato che i tre dipendenti, rispetto ai qualila concedente non era stata liberata, non avevano aderito agli accordi sindacali per il fatto che gli stessi non avevano in realtà proseguito i propri rapporti di lavoro con l’affittuaria, con la conseguenza che non vi era nessuna possibilità che gli stessi sottoscrivessero gli accordi sindacali e che l’affittuaria liberasse la concedente dai relativi debiti.Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 3.1. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 3.2. La sentenza impugnata, infatti, ha valutato la portata dall’atto posto in essere dalla società proponente in data 26/1/2018 avendo correttamente riguardo agli interessi della massa dei creditoriconcorsuali. 3.3. Secondo la corte, infatti, l’atto di rettifica, lì dove aveva inteso modificare l’originario contratto d’affitto d’azienda stipulato dall’istante il [OSCURATO:DATA_NASCITA], doveva essere configurato, in ragione delle “nuove … pattuizioni” ivi contenute, come un’operazione “più gravosa” per la società concedente e cioè, nellasostanza, come un atto di straordinaria amministrazione. 3.4. L’accordo modificativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha osservato la corte, ha, invero, introdotto, rispetto al regolamento negoziale esistente tra le parti al momento del ricorso con il quale la concedente aveva presentato (in data 28/9/2017) domanda di ammissione al concordato preventivo a norma dell’art. 161, comma 6°, l.fall., per come dettato dal contratto d ’ affitto di azienda del 19/10/2016, un elemento di novità in precedenza insussistente, vale a dire, in corrispondenza del “debito”oggetto d’accollo (in realtà già in precedenza pattuito) da parte dell’affittuaria “nei confronti dei lavoratori” (“derivante dal TFR, da ferie e permessi, flessibilità, banca ore, ratei di mensilità aggiuntive, maturato alla data di stipula del contratto di affitto, … al pari di ogni altra pretesa che dovesse essere avanzata dal lavoratore riferibile a situazioni intervenute prima della data di trasferimento”), la “rinuncia, certa e con effetto immediato” della società concedente “ai canoni di affitto di azienda” “a scadere e/o con il prezzo di acquisto dell’azienda …” da parte della stessa, e cioè ad una quota dell’attivo disponibile per la Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 soddisfazione dei suoi creditori, e, dunque, come tale, lesivo dell’integrità del patrimonio offerto a questi ultimi. 3.5. Né, ha aggiunto la corte, tale accordo ha determinato la definitiva e incondizionata liberazione della concedente (e cioè la proponente) dai debiti (concorsuali) maturati a suo cariconei confronti dei suoi dipendenti,tanto se “… afferenti ai rimanenti tre dipendenti che non avevano aderito alla conciliazione in sede sindacale”, estranei all’accollo, quanto se contratti “nei confronti dei lavoratori passati alle dipendenze della società affittuaria … per totali Euro 193.633,89”, la cui efficacia liberatoria, infatti, era stata espressamente condizionata, come risulta dai singoli accordi raggiunti con i lavoratori in sede sindacale, “all’esatto e puntuale adempimento dei debiti” (nella misura, peraltro non completa, in cui erano stati) “assunti” dall’affittuaria, posto che il debito “al TFR maturato” sarebbe stato pagato dalla stessa “alla data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro”, mentre “gli altri,riguardanti arretrati retributivi” sarebbe ro stato pagati “con rateazione di Euro 500,00 mensili, a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”. 3.6. Tale complessiva statuizione, insindacabile in relazione agli accertamenti in fatto sui quali risulta fondata, anche perché non specificamente censurata per avere il giudice di merito completamente omesso l’esame di circostanze (effettivamente) decisive, emergenti dagli atti del giudizio e doverosamente esposte in ricorso, è, in diritto, senz’altro corretta. 3.7. Questa Corte, infatti, ha,di recente, condivisibilmente affermato (Cass. n. 36370 del 2023, in motiv.) che: -la concreta riconducibilità di un atto alla categoria generale e residuale di quelli eccedenti l ’ ordinaria amministrazione, contemplati dall’art. 167, comma 2°, ultima parte, l.fall., dev’essere calibrata, ai fini della necessità della previa autorizzazione giudiziale, su connotati analoghi a quelli delle figure negoziali Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 tipizzate dalla norma a titolo soltanto esemplificativo; - l’eccedenza in concreto dall’ordinaria amministrazione viene, pertanto, a dipendere dall’oggettiva idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, per come ormai vocato all’obiettivo concorsuale, pregiudicandone la consistenza o, comunque, compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è infatti predisposta; - pertanto, se sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell’impresa strettamente aderenti alle finalità e alle dimensioni del suo patrimonio e quelli che (ancorché comportanti una spesa) lo migliorino o anche solo lo conservino, ricadono, per contro, nell’area dell’amministrazione straordinaria gli atti suscettibili di ridurlo o di gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali e prevalenti; -milita in questa direzione il testo novellato dell’art. 167 l.fall., e, in particolare, il comma 3°, che non a caso rimette al tribunale la facoltà di determinare un limite di valore degli atti al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione. 3.8. L’art. 167, comma 2°, l.fall. presidia, in definitiva, l’interesse della massa con la conseguenza che “la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto deve dunque tener conto esclusivamente dell’interesse dei creditori e non già di quello dell’imprenditore insolvente” (Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv., punto 17) e dev’essere, pertanto,svolta, caso per caso, in relazione alla specifica finalità che l’atto compiuto risulta perseguire rispetto all’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori (in termini, sia pure a proposito dell’art. 173 l.fall., Cass. n. 26646 del 2018). 3.9. Lo stesso criterio, peraltro, vale anche per stabilire la necessità o meno dell’autorizzazione prevista, per il caso(come Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 quello in esame) in cui l’imprenditore abbia presentato la domanda di concordato con riserva, dall’art. 161, comma 7°, l.fall., a norma del quale, infatti, “dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale…”. 3.10. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che pure in siffatta ipotesi il debitore può compiere senza la necessità della previa autorizzazione del tribunale soltanto gli atti di gestione dell’impresa finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. 3.11. Nell’ambito della fase di “preconcordato” è, dunque, certamente concessa al debitore la facoltà di compiere atti di gestione dell’impresa senza necessità di autorizzazione ma pur sempre tenendo conto del fine primario che, come si evince dall’art. 161, commi 6° e 7°, l.fall., la procedura giudiziale conseguente alla domanda di ammissione con riserva è volta a perseguire, vale a dire la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, dovendo essere, in effetti, autorizzati dal tribunale tutti gli atti dei quali in concreto si accerti , come ha fatto la corte d’appello,l’“idoneità a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori … perché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti”(Cass. n. 14713 del 2019, in motiv.). 3.12. La sentenza impugnata, infatti, ha, come visto, ritenuto che l’atto di rettifica posto in essere dalla concedente in data 26/1/2018 (la cui possibil e incidenza negativa sull’ammissibilità del concordato era stata rappresentat a alla proponente dal giudice delegato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 doveva essere configurato, nella sostanza, come un atto di straordinaria amministrazione, in ragione: - a) innanzitutto, della pattuita compensazione tra il credito (di regresso) dell’affittuaria (conseguente al pagamento dei debiti verso i dipendenti accollati dalla stessa) ed il suo debito verso la concedente (e, quindi, a seguito della proposta, la massa dei suoi creditori) a versare agli stessii canoni di affitto e/o il prezzo d’acquisto dell’azienda offerta in cessione, e, dunque, della natura sostanzialmente pregiudizievole (per la concedente e, in prospettiva, per i suoi creditori) di tale accollo, che, quand’anche, in ipotesi, liberatorio tra la concedente e i lavoratori aderenti, non lo è affatto (pur se esteso a tutti i debiti della concedente verso i dipendenti: e comunque non anche alle “passività afferenti ai rimanenti tre dipendenti che non avevano aderito alla conciliazione in sede sindacale”, senz’altro oggetto dell’accollo previsto nel contratto originario)nei rapporti interni con l’affittuaria, che ha, appunto, il diritto (non previsto nel contratto d’affitto originariamente stipulato: ed è questo il punto) di “conteggiare” il relativo pagamento a compensazione, fino a concorrenza delle somme versate ai dipendenti, dei controcrediti (confluiti, poi, nell’attivo concordatario) ai canoni d’affitto e/o al prezzo d’acquisto dell’azienda (laddove, nell’originario contratto, l’accollo deidebiti verso i dipendenti da parte dell’affittuaria l’avrebbe obbligata, almeno nei rapporti interni, a versare alla concedente e, quindi, alla massa dei suoi creditori,le relative somme); - b) in secondo luogo, dell’efficacia differita ed eventuale dell’accollo ivi pattuito rispetto ai debiti dei “lavoratori passati alle dipendenze della società affittuaria … per totali Euro 193.633,89”, la cui efficacia liberatoria , infatti, era stata espressamente condizionata, come risulta dai singoli accordi raggiunti con i lavoratori in sede sindacale, “all’esatto e Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 puntuale adempimento dei debiti” (nella misura, peraltro non completa, in cui erano stati) “assunti” dall’affittuaria (posto che il debito “al TFR maturato” sarebbe stato pagato dalla stessa “alla data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro”, mentre “gli altri, riguardanti arretrati retributivi”sarebbero stato pagati “con rateazione di Euro 500,00 mensili, a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”), a nulla, per contro, rilevando (a fronte del silenzio inammissibilmente serbato sul punto dalla ricorrente) le dichiarazioni asseritamente chiarificatrici rese dai dipendenti che, in ragione della loro natura sostanzialmente dismissiva delle pretese retributive e risarcitorie verso la concedente così come emergenti dagli accordi sindacali, dovevano essere, a loro volta, rese, a pena d’invalidità (da far valere nel termine di sei mesi ma con decorrenza dalla data di cessazione, nella specie non prospettata, del rapporto di lavoro), nelle forme tassativamente previste dall’art. 2113 c.c.. 3.13. La valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell’atto dev’essere, in effetti, compiuta, come ha indubbiamente fatto la corte d’appello, avendoriguardo all’interesse della massa dei creditori, essendo, invero,possibile che atti (astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell’impresa) possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nel contesto procedimentale attivato dalla domanda suddetta, laddove gli stessi finiscano, come nel caso in esame, per investire gli interessi del ceto creditorio mediante l’assunzione di ulteriori debiti e/o la sottrazione di beni alla disponibilità della massa. 3.14. Ed una volta che l ’ atto, in ragione dell ’ incidenza negativa che lo stesso ha avuto sull’integrità o il valore del patrimonio della società debitrice, sia qualificabile come di Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 straordinaria amministrazione, il suo compimento senza la necessaria autorizzazione del tribunale comporta, come ha correttamente affermato la corte d’appello, l’inammissibilità del concordato dalla stessa proposto (cfr. Cass. n. 280 del 2017, in motiv., lì dove precisa che le norme previste dagli artt. 161, comma 7°, 167 e 173, comma 3°, l.fall. esigono l’autorizzazione giudiziale per i diversi atti di straordinaria amministrazione “sanzionando comunque in difetto con la non ammissione del debitore al concordato preventivo il loro compimento autonomo”). 4.1. Con il quinto ed il sesto motivo , la ricorrente, lamentando, rispettivamente, la violazione degli artt. 132 e c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’accordo stipulato in data 26/1/2018 dovesse essere qualificato, nella migliore delle ipotesi, come una transazione, omettendo, tuttavia, di fornire una qualsivoglia motivazione in ordine a tale statuizione ed, in ogni caso, senza aver preliminarmente accertato la sussistenza dei relativi elementi costitutivi, vale a dire una lite tra le parti da comporre o da prevenire e l a realizzazione di reciproche concessioni tra le parti. 4.2. Con il settimo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 162 l.fall. e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il piano di concordato fosse inidoneo ad assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale minima del 20% prescritta dall’art. 160, comma 4°, l.fall. in ragione del fatto che, a fronte dell’oggettiva e non manifestamente infondata contestazione, i Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 crediti vantati dalla proponente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di Pistoia dovevano esseresvalutati nella misura del 100%, senza, tuttavia, considerare che tale questione non ha mai formato oggetto del dibattito processuale e senza che la corte l’abbia sottoposta al contraddittorio tra le parti. 4.3. Con l’ottavo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6°, Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il piano di concordato fosse inidoneo ad assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale minima del 20% prescritta dall’art. 160, comma 4°, l.fall. in ragione del fatto che, a fronte dell’oggettiva e non manifestamente infondata contestazione, i crediti vantati dalla proponente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di Pistoia dovevano esseresvalutati nella misura del 100%, senza, tuttavia, esporre le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che le contestazioni sollevate dai debitori non erano manifestamente infondate. 4.4. Con il nono motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111, comma 6°, Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il piano di concordato fosse inidoneo ad assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale minima del 20% prescritta dall’art. 160, comma 4°, l.fall. in ragione del fatto che, a fronte dell’oggettiva e non manifestamente infondata contestazione, i crediti vantati dalla proponente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Comune di Pistoia dovevano essere, in realtà, totalmente azzerati, senza, tuttavia, esporre le ragioni per le quali ha ritenuto che il principio Ric. 2019n.25088 - Sez. 1 - CC del 3 luglio 20 2 4 di prudenza imponesse di svalutare le relative pretese proprio nella misura del 100%. 4.5. I motivi, per il rigetto dei primi quattro, risultano, evidentemente, assorbiti. 5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. 6. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori d