CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32082/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di IVREA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea con sentenza del 25/1/23 applicava a [OSCURATO:PERSONA] - su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero - la pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro millieseicento di multa per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., applicata in continuazione ad altro reato già giudicato con sentenza definitiva. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, contestando con l'unico motivo carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di congruità della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti,, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applic:azione (Sezione 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01). Ed invero, come si è accennato, l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientra quella denunciata con il presente ricorso (Sez. Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01). In altri termini, qualora le parti abbiano concordato l'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il gior