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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43911/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/11/2019 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 novembre 2019 la corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 15 settembre 2017 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64, 71, 65, 72, 93, 94, 95 del DPR 380/01.

2. Avverso la predetta sentenza della corte di appello citata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza e illogicità della motivazione, in relazione all'art. 175 cod. pen.

Essendosi il giudice sottratto, attraverso una dichiarazione di inammissibilità del corrispondente quarto motivo di appello, alla valutazione degli elementi di natura oggettiva e soggettiva (modalità del fatto, incensuratezza personalità, contegno processuale) proposti in sede di gravame per ottenere il predetto beneficio.

4. Con il secondo motivo deduce l'intervenuta prescrizione dei reati in data anteriore a quella della pubblicazione della sentenza impugnata.

Al momento dell'accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sarebbero state presenti persone presso le opere contestate, e le stesse sarebbero risultate ultimate, cosicchè il termine di inizio della decorrenza della prescrizione sarebbe da individuarsi in data anteriore al 12 dicembre 2014 e in ultima analisi la consumazione del reato avrebbe dovuto essere datata in epoca prossima ma anteriore alla pubblicazione della decisione contestata.

5. Con il terzo motivo deduce, in caso di ritenuta ammissibilità del ricorso, la ormai intervenuta prescrizione dei reati. 6 fi primo motivo non è manifestamente infondato.

Va premesso che la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., (Sez. 3 -, n. 13110 del 22/01/2020 Rv. 279094 - 01).

La richiesta del beneficio della non menzione è stata formulata attraverso plurimi richiami, quale la entità del fatto, la personalità, il comportamento processuale della ricorrente, la incensuratezza e il giudizio di prognosi favorevole sotteso alla applicazione della sospensione condizionale della pena.

Se è vero che il rinvio alla mera "entità" del fatto e al comportamento processuale può ritenersi del tutto generico, non altrettanto può dirsi in ordine alla evidenziazione, seppur sintetica, della incensuratezza della stessa, della correlata personalità e del giudizio sotteso alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di concetti di per sé significativi ( incensuratezza e personalità, da valutarsi evidentemente in relazione a tale dato) ovvero già esplicati in sentenza (quale il giudizio formulato dal primo giudice a sostegno del beneficio della sospensione condizionale).

La rilevata non manifesta infondatezza del predetto motivo comporta la valida instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione, con il che non può affermarsi l'indifferenza dei reati, accertati il 12.12.2014, rispetto al decorso del tempo.

Con l'effetto che i reati risultano estinti per prescrizione e si rende pleonastico l'esame degli ulteriori motivi pur inerenti il profilo della prescrizione delle contravvenzioni.

Va peraltro aggiunto che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto il giudice di merito.

Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/11/2019 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 novembre 2019 la corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 15 settembre 2017 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64, 71, 65, 72, 93, 94, 95 del DPR 380/01. 2. Avverso la predetta sentenza della corte di appello citata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza e illogicità della motivazione, in relazione all'art. 175 cod. pen. Essendosi il giudice sottratto, attraverso una dichiarazione di inammissibilità del corrispondente quarto motivo di appello, alla valutazione degli elementi di natura oggettiva e soggettiva (modalità del fatto, incensuratezza personalità, contegno processuale) proposti in sede di gravame per ottenere il predetto beneficio. 4. Con il secondo motivo deduce l'intervenuta prescrizione dei reati in data anteriore a quella della pubblicazione della sentenza impugnata. Al momento dell'accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sarebbero state presenti persone presso le opere contestate, e le stesse sarebbero risultate ultimate, cosicchè il termine di inizio della decorrenza della prescrizione sarebbe da individuarsi in data anteriore al 12 dicembre 2014 e in ultima analisi la consumazione del reato avrebbe dovuto essere datata in epoca prossima ma anteriore alla pubblicazione della decisione contestata. 5. Con il terzo motivo deduce, in caso di ritenuta ammissibilità del ricorso, la ormai intervenuta prescrizione dei reati. 6 fi primo motivo non è manifestamente infondato. Va premesso che la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., (Sez. 3 -, n. 13110 del 22/01/2020 Rv. 279094 - 01). La richiesta del beneficio della non menzione è stata formulata attraverso plurimi richiami, quale la entità del fatto, la personalità, il comportamento processuale della ricorrente, la incensuratezza e il giudizio di prognosi favorevole sotteso alla applicazione della sospensione condizionale della pena. Se è vero che il rinvio alla mera "entità" del fatto e al comportamento processuale può ritenersi del tutto generico, non altrettanto può dirsi in ordine alla evidenziazione, seppur sintetica, della incensuratezza della stessa, della correlata personalità e del giudizio sotteso alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di concetti di per sé significativi ( incensuratezza e personalità, da valutarsi evidentemente in relazione a tale dato) ovvero già esplicati in sentenza (quale il giudizio formulato dal primo giudice a sostegno del beneficio della sospensione condizionale). La rilevata non manifesta infondatezza del predetto motivo comporta la valida instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione, con il che non può affermarsi l'indifferenza dei reati, accertati il 12.12.2014, rispetto al decorso del tempo. Con l'effetto che i reati risultano estinti per prescrizione e si rende pleonastico l'esame degli ulteriori motivi pur inerenti il profilo della prescrizione delle contravvenzioni. Va peraltro aggiunto che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto il giudice di merito. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 13
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