CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1971
Cassazione n. 30851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1971 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Torino ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 22 novembre 2021, con la quale egli era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 500 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.41.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza di cm.13 di cui cm.7 di lama (fatto avvenuto in Asti il 29 gennaio 2021); Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. dando rilievo al contesto nel quale l'azione era stata posta in essere, alle fattezze del coltello ed ai precedenti penali che complessivamente valutati ostavano al riconoscimento della causa di non punibilità; Rilevato, inoltre, che nella sentenza impugnata è stato spiegato - con motivazione congrua e non contraddittoria - che non poteva essere configurata l'ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art.4, in considerazione dei precedenti penali e del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato; Considerato che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa le precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta come sopra indicato; Considerato, poi, che in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1 - , Sentenza n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 - 01); Ritenuto, inoltre, che risultano inammissibili le censure contenute nel primo motivo di ricorso riguardanti la responsabilità per il reato oggetto di imputazione, trattandosi di questione che non era stata sollevata con i motivi di appello e della quale non si lamenta nemmeno l'omesso esame da parte della Corte territoriale; Considerato, infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C