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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 26628/2023

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Sul ricorso n. 6737/2019proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 160; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.tiChiara Canuti e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Polibion. 15; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1622/03/2018, depositata il 18settembre 2018.

Visto l’atto depositato in cancelleria il 21luglio2022 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 6737/2019proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 160; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.tiChiara Canuti e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Polibion. 15; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1622/03/2018, depositata il 18settembre 2018. Visto l’atto depositato in cancelleria il 21luglio2022 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 26628/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris