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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 1987

Cassazione n. 38068/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1987 avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impu- gnata limitatamente alla pena pecuniaria da rideterminare da parte della stessa Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa il 27 ottobre 2016 dal Tribunale di Patti, confermata dalla sentenza della Corte di Appello del 24 settembre 2018, ha disposto la conversione detta pena detentiva di mesi quattro di reclusione nella pena pecuniaria della multa nella misura di euro 30 mila, in aggiunta alla pena della multa di euro 200 già irrogata, e quindi ha rideterminato la pena complessiva in quella di euro 30.200 di multa.

Con l'anzidetta sentenza la Corte di appello ha accolto la richiesta di con- versione formulata ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, computando ai sensi dell'art. 135 cod. pen. l'importo di euro 250 per ciascun giorno di pena detentiva, e quindi moltiplicando per 120 giorni detto importo, così calcolando in euro 30 mila la pena pecuniaria convertita, in riferimento alla pena della reclusione di mesi quattro.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce il vizio della motivazione per- ché la sentenza di appello non ha applicato la rateizzazione prevista dall'art. 133- ter cod. pen.

Si rileva, inoltre, che in data 12 gennaio 2022 è intervenuta la sentenza n.28 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.53, comma 2,

I. 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 cod. pen. e non può superare di dieci volte tale ammontare, anziché "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 cod. pen.".

Pertanto, si adduce che la pena determinata dalla Corte di appello deve ritenersi illegale per effetto della sopravvenuta modifica della norma richiamata e che possa essere rilevata di ufficio nel giudizio di legittimità anche in caso di ricorso inammissibile, purchè non tardivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nonostante la genericità del motivo re- lativo alla richiesta di applicazione del beneficio della rateizzazione previsto dall'art. 133-ter cod. pen, richiamato dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981, nulla essendo stato specificato dal ricorrente in merito alla doverosa allegazione di ogni documentazione utile alla verifica delle proprie condizioni economiche.

Deve rilevarsi che il limite minimo giornaliero considerato ai fini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è stato oggetto di un recente intervento della Corte Costituzionale che ne ha modificato l'importo.

Con la sentenza n. 28 depositata il 1 febbraio 2022 la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in 2 I cui prevede che «MI valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indi- cata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammon- tare», anziché «[il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale» Per effetto di tale pronuncia, l'importo di 250 euro previsto dall'art. 135 cod. pen. è stato sostituito da quello di 75 euro già previsto dalla normativa in materia di decreto penale di condanna (articolo 459, co. 1-bis cod.proc.pen.) con riferi- mento al limite minimo, fermo restando il limite massimo giornaliero di 2.500 euro, parametrato all'importo di 250 euro moltiplicato per dieci, tenuto conto dell'immu- tato richiamo operato all'importo indicato dall'art. 135 cod. pen. per la determina- zione del limite massimo, rimasto invariato.

Nella sua pronuncia la stessa Corte Costituzionale ha precisato che non è stata ritenuta necessaria alcuna modifica relativa al massimo del valore giornaliero, ancorato alla misura - fissata dal legislatore - pari a dieci volte l'ammontare sta- bilito dall'art. 135 cod. pen., e dunque pari a 2.500 euro, con ciò mantenendosi ferma « una differenza di regime tra l'ordinaria sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, disciplinata dalla disposizione censurata [dall'art. 53 cit.] e quella speciale prevista dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. in materia di decreto penale di condanna, che prevede un valore giornaliero massimo pari a tre volte la somma di 75 euro (e cioè pari a 225 euro) ».

Conseguentemente, essendo stato modificato il limite minimo per la conver- sione della pena detentiva in pena pecuniaria, previsto dall'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere disposto l'annulla- mento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del valore giornaliero da computare quale base di calcolo per la disposta conversione della pena di mesi quattro di reclusione.

Si deve considerare che trattandosi della dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, la conseguente illegalità della pena può essere rilevata nel giudizio di legittimità, anche nel caso di ricorso inammissi- bile (Sez.

U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207), e non è preclusa neppure dal passaggio in giudicato, con esclusione del caso in cui la pena abbia già avuto esecuzione, non trovando applicazione le regole previste dall'art. 2 cod. pen., stante la diversità degli istituti dell'abrogazione e della dichiarazione di ille- gittimità costituzionale delle leggi e tenuto conto che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo "ius superveniens", infi- ciano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla ema- nazione di questa, la disposizione impugnata (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697).2.

L'annullamento deve essere disposto necessariamente con rinvio impli- cando valutazioni di merito precluse in sede di legittimità, da operare in base al nuovo e diverso minimo edittale previsto per la conversione della pena detentiva, poiché il Giudice a norma dell'art. 53

I. n. 689/1981 «individua il valore giorna- liero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva», tenendo conto, ai fini della determinazione di tale valore giornaliero «della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo fami- liare».

L'evidenziato mutamento della forbice edittale applicabile ai fini della conver- sione comporta l'assoluta necessità di una rimodulazione del trattamento sanzio- natorio nella considerazione che il giudice, nel determinare la pena, valuta sia il limite minimo che quello massimo, con la conseguenza che, mutato il parametro di riferimento, il giudice del merito deve inderogabilmente esercitare il potere di- screzionale conferitogli dall'art. 53 cit. in ragione dei principi di proporzionalità e di uguaglianza della pena che impongono di tenere conto delle diverse condizioni economiche dei condannati.

La pena pecuniaria complessiva risultante potrà poi eventualmente essere soggetta al beneficio della rateizzazione previsto dall'art. 133-ter cod. pen., pure richiamato dalla disposizione in esame, ove ne ricorrano le condizioni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione del valore giornaliero quale base di calcolo per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1987 avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impu- gnata limitatamente alla pena pecuniaria da rideterminare da parte della stessa Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa il 27 ottobre 2016 dal Tribunale di Patti, confermata dalla sentenza della Corte di Appello del 24 settembre 2018, ha disposto la conversione detta pena detentiva di mesi quattro di reclusione nella pena pecuniaria della multa nella misura di euro 30 mila, in aggiunta alla pena della multa di euro 200 già irrogata, e quindi ha rideterminato la pena complessiva in quella di euro 30.200 di multa. Con l'anzidetta sentenza la Corte di appello ha accolto la richiesta di con- versione formulata ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, computando ai sensi dell'art. 135 cod. pen. l'importo di euro 250 per ciascun giorno di pena detentiva, e quindi moltiplicando per 120 giorni detto importo, così calcolando in euro 30 mila la pena pecuniaria convertita, in riferimento alla pena della reclusione di mesi quattro. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce il vizio della motivazione per- ché la sentenza di appello non ha applicato la rateizzazione prevista dall'art. 133- ter cod. pen. Si rileva, inoltre, che in data 12 gennaio 2022 è intervenuta la sentenza n.28 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.53, comma 2, I. 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 cod. pen. e non può superare di dieci volte tale ammontare, anziché "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 cod. pen.". Pertanto, si adduce che la pena determinata dalla Corte di appello deve ritenersi illegale per effetto della sopravvenuta modifica della norma richiamata e che possa essere rilevata di ufficio nel giudizio di legittimità anche in caso di ricorso inammissibile, purchè non tardivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nonostante la genericità del motivo re- lativo alla richiesta di applicazione del beneficio della rateizzazione previsto dall'art. 133-ter cod. pen, richiamato dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981, nulla essendo stato specificato dal ricorrente in merito alla doverosa allegazione di ogni documentazione utile alla verifica delle proprie condizioni economiche. Deve rilevarsi che il limite minimo giornaliero considerato ai fini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è stato oggetto di un recente intervento della Corte Costituzionale che ne ha modificato l'importo. Con la sentenza n. 28 depositata il 1 febbraio 2022 la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in 2 I cui prevede che «MI valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indi- cata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammon- tare», anziché «[il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale» Per effetto di tale pronuncia, l'importo di 250 euro previsto dall'art. 135 cod. pen. è stato sostituito da quello di 75 euro già previsto dalla normativa in materia di decreto penale di condanna (articolo 459, co. 1-bis cod.proc.pen.) con riferi- mento al limite minimo, fermo restando il limite massimo giornaliero di 2.500 euro, parametrato all'importo di 250 euro moltiplicato per dieci, tenuto conto dell'immu- tato richiamo operato all'importo indicato dall'art. 135 cod. pen. per la determina- zione del limite massimo, rimasto invariato. Nella sua pronuncia la stessa Corte Costituzionale ha precisato che non è stata ritenuta necessaria alcuna modifica relativa al massimo del valore giornaliero, ancorato alla misura - fissata dal legislatore - pari a dieci volte l'ammontare sta- bilito dall'art. 135 cod. pen., e dunque pari a 2.500 euro, con ciò mantenendosi ferma « una differenza di regime tra l'ordinaria sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, disciplinata dalla disposizione censurata [dall'art. 53 cit.] e quella speciale prevista dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. in materia di decreto penale di condanna, che prevede un valore giornaliero massimo pari a tre volte la somma di 75 euro (e cioè pari a 225 euro) ». Conseguentemente, essendo stato modificato il limite minimo per la conver- sione della pena detentiva in pena pecuniaria, previsto dall'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve essere disposto l'annulla- mento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del valore giornaliero da computare quale base di calcolo per la disposta conversione della pena di mesi quattro di reclusione. Si deve considerare che trattandosi della dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, la conseguente illegalità della pena può essere rilevata nel giudizio di legittimità, anche nel caso di ricorso inammissi- bile (Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207), e non è preclusa neppure dal passaggio in giudicato, con esclusione del caso in cui la pena abbia già avuto esecuzione, non trovando applicazione le regole previste dall'art. 2 cod. pen., stante la diversità degli istituti dell'abrogazione e della dichiarazione di ille- gittimità costituzionale delle leggi e tenuto conto che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo "ius superveniens", infi- ciano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla ema- nazione di questa, la disposizione impugnata (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697).2. L'annullamento deve essere disposto necessariamente con rinvio impli- cando valutazioni di merito precluse in sede di legittimità, da operare in base al nuovo e diverso minimo edittale previsto per la conversione della pena detentiva, poiché il Giudice a norma dell'art. 53 I. n. 689/1981 «individua il valore giorna- liero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva», tenendo conto, ai fini della determinazione di tale valore giornaliero «della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo fami- liare». L'evidenziato mutamento della forbice edittale applicabile ai fini della conver- sione comporta l'assoluta necessità di una rimodulazione del trattamento sanzio- natorio nella considerazione che il giudice, nel determinare la pena, valuta sia il limite minimo che quello massimo, con la conseguenza che, mutato il parametro di riferimento, il giudice del merito deve inderogabilmente esercitare il potere di- screzionale conferitogli dall'art. 53 cit. in ragione dei principi di proporzionalità e di uguaglianza della pena che impongono di tenere conto delle diverse condizioni economiche dei condannati. La pena pecuniaria complessiva risultante potrà poi eventualmente essere soggetta al beneficio della rateizzazione previsto dall'art. 133-ter cod. pen., pure richiamato dalla disposizione in esame, ove ne ricorrano le condizioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione del valore giornaliero quale base di calcolo per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Co