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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10949/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/06/2021 dalla Corte di Appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 21 giugno 2021 con la quale la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 489, in relazione agli artt. 477 e 478 cod. pen., per aver esibito agli agenti della Polizia municipale una patente di guida contraffatta.

2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto per violazione di legge e per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la corte territoriale ha omesso di rispondere al motivo di appello con il quale - richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero rileva ai fini della sussistenza del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate da codice della strada ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese — si era evidenziata l'assenza di accertamenti volti a verificare «in concreto se il documento contraffatto abilitava il Tifekciu, ai sensi e per gli effetti degli artt. 135 e 136 C.d.S. alla guida in Italia». [OSCURATO:PERSONA]

1. La questione giuridica sollevata è infondata sia perché sviluppa una censura replicante il motivi di gravame, priva di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinente a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. 2..

La corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali ha confermato la decisione di primo grado, evidenziando e sviluppando, in maniera logica e completa, argomenti con i quali la difesa non si confronta, così spendendo le proprie censure su rilievi privi di pregio.

I giudici d'appello, condividendo le ragioni sottese alla motivazione del giudice di prime cure, hanno evidenziato che: - la patente estera, esibita dall'imputato, era un documento idoneo a ingannare la fede pubblica, in quanto presentava timbri corrispondenti a quelli di un documento genuino; - non risultava per tabulas l'asserita carenza di validità del documento;- la patente, indipendentemente dalla sua eventuale non validità — che, come detto, non risultava per tabulas - non presentava quei caratteri di contraffazione tali da renderlo, al pari di un documento inesistente o assolutamente nullo, privo di valenza probatoria.

Ad avviso dei giudici di merito, il documento di guida esibito dal ricorrente, per la sua apparente corrispondenza ad un documento genuino, era pienamente idoneo ad ingannare la fede pubblica, e, per il contenuto funzionale all'abilitazione alla guida, non era affatto irrilevante ai fini del suo significato e del suo valore probatorio.

La corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto, che questo Collegio intende riaffermare, secondo cui ricorre il delitto di cui agli artt. 489, in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen. nel caso di falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero, non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282252; Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847; Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172).

Alla stregua di siffatte considerazioni, pertanto, il Collegio ritiene di disattendere l'orientamento, richiamato dalla difesa, secondo il quale la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, richieste per la conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese (Sez. 5 , n. 24227 del 28/04/2021, Tarar, Rv. 281439 — 01; Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180).

Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/06/2021 dalla Corte di Appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 21 giugno 2021 con la quale la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 489, in relazione agli artt. 477 e 478 cod. pen., per aver esibito agli agenti della Polizia municipale una patente di guida contraffatta. 2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto per violazione di legge e per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la corte territoriale ha omesso di rispondere al motivo di appello con il quale - richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero rileva ai fini della sussistenza del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate da codice della strada ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese — si era evidenziata l'assenza di accertamenti volti a verificare «in concreto se il documento contraffatto abilitava il Tifekciu, ai sensi e per gli effetti degli artt. 135 e 136 C.d.S. alla guida in Italia». [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione giuridica sollevata è infondata sia perché sviluppa una censura replicante il motivi di gravame, priva di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinente a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. 2.. La corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali ha confermato la decisione di primo grado, evidenziando e sviluppando, in maniera logica e completa, argomenti con i quali la difesa non si confronta, così spendendo le proprie censure su rilievi privi di pregio. I giudici d'appello, condividendo le ragioni sottese alla motivazione del giudice di prime cure, hanno evidenziato che: - la patente estera, esibita dall'imputato, era un documento idoneo a ingannare la fede pubblica, in quanto presentava timbri corrispondenti a quelli di un documento genuino; - non risultava per tabulas l'asserita carenza di validità del documento;- la patente, indipendentemente dalla sua eventuale non validità — che, come detto, non risultava per tabulas - non presentava quei caratteri di contraffazione tali da renderlo, al pari di un documento inesistente o assolutamente nullo, privo di valenza probatoria. Ad avviso dei giudici di merito, il documento di guida esibito dal ricorrente, per la sua apparente corrispondenza ad un documento genuino, era pienamente idoneo ad ingannare la fede pubblica, e, per il contenuto funzionale all'abilitazione alla guida, non era affatto irrilevante ai fini del suo significato e del suo valore probatorio. La corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto, che questo Collegio intende riaffermare, secondo cui ricorre il delitto di cui agli artt. 489, in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen. nel caso di falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero, non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada (Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282252; Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847; Sez. 5, n. 57004 del 27/09/2018, B., Rv. 274172). Alla stregua di siffatte considerazioni, pertanto, il Collegio ritiene di disattendere l'orientamento, richiamato dalla difesa, secondo il quale la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, richieste per la conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese (Sez. 5 , n. 24227 del 28/04/2021, Tarar, Rv. 281439 — 01; Sez. 5, n. 21929 del 17/04/2018, Ramos, Rv. 273022; Sez. 5, n. 9268 del 02/12/2014, dep. 2015, Ndiaye, Rv. 262963; Sez. 5, n. 12693 del 08/03/2007, Aghohawa, Rv. 236180). Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d