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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1/2022

ECLI:EU:C:2022:578
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0682

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 14 luglio 2022 ( 1 ) Causa C‑682/20 P

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ordina un accertamento – Eccezione di illegittimità sollevata riguardo all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Presunta assenza di un ricorso effettivo contro le condizioni di esecuzione delle decisioni di accertamento – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di sequestrare i dati contenuti in strumenti di comunicazione e di archiviazione attinenti alla vita privata degli utilizzatori e di estrarne copia – Rigetto della domanda delle ricorrenti volta alla restituzione dei dati in questione – Ricorso di annullamento»

1. Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «LM») e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «ITM» o la «[OSCURATO:PERSONA]» e, congiuntamente alla LM, le «ricorrenti») chiedono l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑255/17 , in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2020:460 ), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto la loro domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, volta ad ottenere l’annullamento, in primo luogo, in via principale, di due decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] europea il 21 febbraio 2017 ( 2 ), che ingiungono alla LM e ad ogni società da essa direttamente o indirettamente controllata di assoggettarsi a un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 3 ) e, in subordine, di due decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 9 febbraio 2017, che ingiungono alla ITM e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di assoggettarsi ad un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003 ( 4 ), nonché, in secondo luogo, della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, ha sequestrato i dati presenti negli strumenti di comunicazione e di archiviazione contenenti elementi attinenti alla vita privata degli utilizzatori di detti strumenti e ne ha estratto copia e, dall’altra, ha respinto la domanda di restituzione di tali dati presentata dalle ricorrenti.

I. Fatti all’origine della controversia

2. I fatti all’origine della controversia, che figurano ai punti da 2 a 11 della sentenza impugnata, possono essere riassunti, ai fini del presente procedimento, come segue.

3. La LM è la società holding del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], che esercita le proprie attività nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare in Francia e in Belgio.

La ITM è la sua società figlia.

4. Dopo avere ricevuto informazioni relative a scambi di informazioni tra la ITM e, in particolare, la Casino, anch’essa attiva nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha adottato la decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017.

5. Il dispositivo di tale decisione così recita: «Articolo 1 (...) [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono tenute a sottoporsi a un accertamento riguardante la loro eventuale partecipazione a pratiche concordate contrarie all’articolo 101 [TFUE] nei mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo, nel mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca e nei mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo.

Tali pratiche concordate consistono in: a) scambi di informazioni, a partire dal 2015, tra imprese e/o associazioni di imprese, in particolare la AgeCore e/o i suoi membri, in particolare la [OSCURATO:PERSONA], e la ICDC (...) e/o i suoi membri, in particolare la Casino, riguardanti gli sconti ottenuti dai medesimi sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia e i prezzi sul mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia, in vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare la Francia, e b) scambi di informazioni, almeno a partire dal 2016, tra la Casino e la [OSCURATO:PERSONA] riguardanti le loro future strategie commerciali, in particolare in termini di assortimento, di sviluppo di negozi, di e‑commerce e di politica promozionale sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo e sui mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo, in Francia.

Tale accertamento può aver luogo in qualsiasi locale dell’impresa (…). [OSCURATO:PERSONA] autorizza i funzionari e le altre persone incaricate dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere a un accertamento e i funzionari e le altre persone incaricate dall’autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato a prestare loro assistenza, o nominate da quest’ultimo a tal fine, ad accedere a tutti i suoi locali e mezzi di trasporto durante il normale orario d’ufficio.

Essa sottopone ad accertamento i libri e qualsiasi altro documento aziendale, su qualsiasi forma di supporto, se i funzionari e le altre persone incaricate ne fanno richiesta e consente loro di esaminarli in loco e di fare o ottenere, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti.

Essa autorizza l’apposizione di sigilli a tutti i locali aziendali e a libri o documenti per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento.

Essa fornisce in loco, senza indugio e oralmente, chiarimenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’accertamento se detti funzionari o persone ne fanno richiesta e autorizza qualsiasi rappresentante o membro del personale a fornire tali chiarimenti.

Essa autorizza la verbalizzazione di tali chiarimenti in qualsiasi forma.

Articolo 2 L’accertamento può avere inizio il 20 febbraio 2017 o poco tempo dopo.

Articolo 3 [OSCURATO:PERSONA] (...) e tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono destinatarie della presente decisione.

La presente decisione è notificata, immediatamente prima dell’accertamento, all’impresa che ne è destinataria, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, [TFUE]».

6. Avendo inoltre ricevuto informazioni relative a scambi di informazioni tra, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] e altre imprese o associazioni di imprese, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione Tute 2 del 9 febbraio 2017.

L’articolo 1 di tale decisione menzionava l’eventuale partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a pratiche concordate consistenti «in scambi di informazioni, a partire dal 2015, tra imprese e/o associazioni di imprese, in particolare la AgeCore e/o i suoi membri, la Coopernic e/o i suoi membri e la Eurelec e/o i suoi membri, riguardanti gli sconti ottenuti dai medesimi sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia nonché i prezzi sul mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia, in vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare la Francia e la Germania».

Gli articoli 2 e 3 di detta decisione avevano lo stesso tenore degli articoli 2 e 3 della decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017.

7. Dopo essere stata informata di tale accertamento dalla [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità francese garante della concorrenza ha adito il juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry (giudice competente per l’adozione di misure restrittive della libertà personale presso il tribunale di primo grado di Evry, Francia), al fine di chiedere l’autorizzazione ad effettuare operazioni di visita e di sequestro nei locali delle ricorrenti.

Con ordinanza del 17 febbraio 2017, detto giudice ha autorizzato le visite e i sequestri richiesti in via preventiva.

Poiché nessuna delle misure adottate al momento dell’accertamento ha richiesto l’uso dei «poteri coercitivi» ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 1/2003, tale ordinanza non è stata notificata alle ricorrenti.

8. L’accertamento ha avuto inizio il 20 febbraio 2017, data in cui gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], accompagnati da rappresentanti dell’Autorità francese garante della concorrenza, si sono presentati presso i locali della [OSCURATO:PERSONA].

9. Poiché sussistevano dubbi sulla qualità di dipendente della ITM o della LM di una delle persone interessate dall’accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni Tute 1 e Tute 2 del 21 febbraio 2017, sulla base degli stessi motivi di cui alle decisioni Tute 1 e Tute 2 del 9 febbraio 2017, modificando solo la designazione della destinataria principale dell’accertamento (la ITM anziché la LM) ( 5 ).

10. Nell’ambito dell’accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, in particolare, una visita degli uffici, una raccolta di materiale, segnatamente informatico (computer portatili, telefoni cellulari, tablet, dispositivi di archiviazione), l’audizione di diverse persone e la copia del contenuto dal materiale raccolto.

11. Le ricorrenti hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA] varie lettere datate 24 febbraio 2017, nelle quali hanno espresso riserve riguardo alle decisioni di accertamento e allo svolgimento dell’accertamento condotto in base a tale decisione, contestando in particolare la copia di documenti attinenti alla vita privata dei membri del loro personale.

Tali riserve sono state integrate da una lettera inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 13 aprile 2017, con la quale veniva chiesta in particolare la restituzione di alcuni dei documenti copiati.

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

12. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2017, le ricorrenti hanno impugnato le decisioni Tute 1 e Tute 2 del 21 febbraio 2017 e, per quanto necessario, le decisioni Tute 1 e Tute 2 del 9 febbraio 2017.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, cinque motivi.

Il primo era basato su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e lamentava l’insufficienza dei ricorsi disponibili contro le condizioni di svolgimento degli accertamenti, il secondo verteva sulla mancanza di regolare notifica delle decisioni impugnate, il terzo sulla privazione del loro diritto di difendersi contro l’accertamento, il quarto sulla violazione dell’obbligo di motivazione e il quinto sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio.

13. Con decisione del 22 settembre 2017 del presidente della Nona Sezione del Tribunale, il Consiglio dell’Unione europea è stato autorizzato ad intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].

14. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a produrre una versione non riservata degli indizi di presunte infrazioni dei quali essa disponeva alla data delle decisioni impugnate e ha chiesto alle ricorrenti di prendere posizione sugli indizi prodotti.

In risposta a tale invito, la [OSCURATO:PERSONA] ha, tra l’altro, prodotto resoconti dei colloqui tenutisi nel corso del 2016 e del 2017 con tredici fornitori dei prodotti di largo consumo interessati dall’accertamento che concludevano regolarmente accordi con la Casino e la ITM (in prosieguo: i «resoconti dei colloqui»).

15. Con la sentenza impugnata, il Tribunale, da un lato, dopo avere constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non possedeva indizi sufficientemente seri che consentissero di sospettare l’esistenza di un’infrazione consistente in scambi di informazioni tra la Casino e la ITM riguardo alle loro future strategie commerciali, ha annullato l’articolo 1, lettera b), della decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017 e l’articolo 1, lettera b), della decisione Tute 1 del 21 febbraio 2017 ( 6 ).

Dall’altro, ritenendo che i ricorsi esperibili sia contro la legittimità sia contro lo svolgimento degli accertamenti fossero effettivi e constatando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva motivato sufficientemente e aveva potuto validamente disporre accertamenti riguardo all’eventuale partecipazione delle ricorrenti alle pratiche concordate elencate all’articolo 1, lettera a), delle decisioni Tute 2 del 9 e 21 febbraio 2017, il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto ( 7 ).

III. Conclusioni delle parti

16. Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, di accogliere le loro conclusioni presentate in primo grado annullando le decisioni Tute 1 del 9 e 21 febbraio 2017 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse») e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] all’integralità delle spese dell’intero procedimento, compreso il procedimento dinanzi al Tribunale.

17. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.

18. Il Consiglio chiede alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.

IV. Sull’impugnazione

19. A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Il primo motivo verte su errori di diritto e su un difetto di motivazione commessi dal Tribunale nell’ambito della sua analisi dell’effettività dei mezzi di ricorso concernenti lo svolgimento degli accertamenti.

Il secondo motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione e di limitazione delle decisioni di accertamento.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto e su una violazione del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale avrebbe qualificato come non soggetta a tale regolamento una fase procedurale «anteriore all’adozione di misure che implicano la contestazione di aver commesso un’infrazione».

Il quarto motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 8 della CEDU e dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 in quanto il Tribunale ha qualificato come «indizi sufficientemente seri» elementi viziati da irregolarità formali e sostanziali.

Infine, il quinto motivo verte sul difetto di motivazione risultante dall’assenza di controllo del valore probatorio di tali indizi e da un errore quanto alla qualificazione come «indizio».

A. Sul primo motivo di impugnazione

20. Con il primo motivo, le ricorrenti contestano, in sostanza, i punti da 83 a 112 della sentenza impugnata nei quali il Tribunale ha esaminato e respinto la loro eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003.

Nell’ambito di tale eccezione di illegittimità, le ricorrenti contestavano l’assenza, nell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, di disposizioni che conferiscano alle misure rientranti nello svolgimento di un accertamento la natura di atti suscettibili di ricorso ai sensi del Trattato e che impongano di menzionare tale possibile ricorso nella decisione di accertamento, così come deve essere menzionato, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, il ricorso esperibile dinanzi al giudice dell’Unione contro la decisione di accertamento in sé ( 8 ).

1. Sentenza impugnata

21. Dopo avere respinto, ai punti da 58 a 75 della sentenza impugnata, le eccezioni di irricevibilità opposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio all’eccezione di illegittimità sollevata dalle ricorrenti, il Tribunale ha iniziato l’esame della fondatezza di tale eccezione.

Al punto 82 della sentenza impugnata, esso ha anzitutto richiamato le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») che si sono pronunciate sul rispetto degli articoli 6 e 13 della CEDU in relazione alle visite domiciliari e ha evocato le quattro condizioni necessarie affinché sia ammessa l’esistenza di un diritto a un ricorso effettivo che emergono da tali sentenze, vale a dire la «condizione di effettività», la «condizione di efficacia», la «condizione di certezza» e la «condizione del termine ragionevole».

Al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che l’affermazione contenuta in tali sentenze, secondo la quale lo svolgimento di un’operazione di accertamento deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo nelle particolari circostanze del caso di specie, implica che siano presi in considerazione tutti i mezzi di ricorso dei quali dispone un’impresa oggetto di un accertamento e quindi un’analisi globale di detti mezzi di ricorso.

Prima di procedere a tale analisi, il Tribunale ha sottolineato che «è irrilevante che, considerato individualmente, ciascuno dei mezzi di ricorso esaminati non soddisfi le quattro condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte EDU» ( 9 ).

22. Il Tribunale ha poi individuato sei mezzi di ricorso che consentono di portare dinanzi a un giudice le contestazioni relative a un’operazione di accertamento, ossia il ricorso avverso la decisione di accertamento, il ricorso avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che sanziona un ostruzionismo all’accertamento sulla base all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da c) a e), del regolamento n. 1/2003, il ricorso avverso «qualsiasi atto che soddisfi le condizioni giurisprudenziali dell’atto impugnabile che la [OSCURATO:PERSONA] adotterebbe a seguito della decisione di accertamento e nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di accertamento, come una decisione di rigetto di una domanda di tutela di documenti a titolo della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti», fondato sulla sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 10 ) (in prosieguo: la «sentenza «[OSCURATO:PERSONA]»), il ricorso avverso la decisione finale che conclude il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la domanda di provvedimenti provvisori e, infine, il ricorso per responsabilità extracontrattuale.

23. Ai punti da 90 a 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato in che misura ciascuno di tali mezzi di ricorso consenta di censurare le condizioni nelle quali si è svolto un accertamento e di fornire un rimedio contro le eventuali irregolarità commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dello stesso.

24. Al termine di detta analisi, ai punti da 99 a 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato i motivi per i quali ritiene che il sistema di controllo dello svolgimento delle operazioni di accertamento costituito dall’insieme di tali mezzi di ricorso soddisfi le quattro condizioni menzionate al paragrafo 21 delle presenti conclusioni.

In tale contesto, esso ha in particolare precisato, al punto 101 di detta sentenza, per quanto riguarda la condizione di effettività, che, sebbene ciascuno di detti mezzi di ricorso non consenta, considerato individualmente, di effettuare un controllo della fondatezza di tutti i provvedimenti adottati nel corso dell’accertamento, il loro esercizio combinato consente un controllo siffatto.

25. Al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi concluso per il rigetto dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, basata sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo, in quanto infondata.

2. Sintesi degli argomenti delle parti

26. Dopo avere rilevato che l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] ampi poteri di indagine che costituiscono una grave ingerenza nei diritti delle imprese e dei singoli sanciti all’articolo 8 della CEDU e all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), le ricorrenti ricordano che, nella sentenza del 2 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA] c.

Repubblica ceca ( 11 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), la Corte EDU ha dichiarato che la conformità alla CEDU di tale ingerenza presuppone, tra l’altro, un ricorso effettivo che consenta di contestare, tanto in diritto quanto in fatto, non solo la legittimità dell’autorizzazione, ma altresì le condizioni di svolgimento di un accertamento al quale l’impresa ha l’obbligo di sottoporsi.

27. Le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, in particolare ai punti 83 e 87 della sentenza impugnata, dalle sentenze della Corte EDU non risulterebbe che l’effettività dei mezzi di ricorso contro la legittimità e lo svolgimento di un accertamento debba essere valutata sulla base di un’«analisi globale» dei potenziali mezzi di ricorso, né tanto meno sulla base di un’analisi per compensazione.

Esaminando congiuntamente le possibili azioni per contestare la legittimità e lo svolgimento degli accertamenti e pretendendo di compensare gli svantaggi di un mezzo con i vantaggi di un altro, il Tribunale sarebbe giunto, ai punti 83 e da 99 a 111 della sentenza impugnata, a una conclusione errata.

28. Ad avviso delle ricorrenti, un esame separato, effettuato tenendo conto delle particolari circostanze del caso di specie, avrebbe indotto il Tribunale ad escludere subito tre dei mezzi di ricorso che ha riconosciuto come effettivi, vale a dire il ricorso avverso la decisione di merito, che non sarebbe certo, non interverrebbe entro un termine ragionevole e non consentirebbe di apportare un rimedio adeguato, il ricorso per contestare la legittimità della decisione di accertamento, che non può riguardare le condizioni di svolgimento dell’accertamento, come dimostrerebbe il fatto che il Tribunale ha respinto in quanto irricevibili o inoperanti i motivi dedotti a tale riguardo dalle ricorrenti, e il ricorso per responsabilità extracontrattuale, in quanto esso ha soltanto una funzione di indennizzo.

29. Tutti gli altri mezzi di ricorso, vale a dire il ricorso relativo alle domande di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente, la domanda di provvedimenti provvisori evocata dal Tribunale in materia di protezione dei dati privati, o il ricorso avverso una decisione che sanziona un ostruzionismo, sarebbero solo parziali e non consentirebbero di verificare, in diritto e in fatto, che tutte le condizioni di svolgimento dell’accertamento soddisfacessero l’articolo 8 della CEDU.

Infatti, il cumulo di ricorsi parziali che non consentono di constatare, in concreto, l’esistenza di un ricorso conforme alle condizioni di effettività, di efficacia, di certezza e di durata ragionevole per tutte le problematiche inerenti allo svolgimento dell’accertamento che possono presentarsi non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8 della CEDU più di una mancanza di ricorso.

30. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, per quanto riguarda i mezzi di ricorso elencati nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni, il Tribunale ha fatto gravare sul singolo l’onere di creare le condizioni per avvalersene.

Pertanto, sia la domanda di provvedimenti provvisori sia l’azione ex post in materia di protezione dei dati e il ricorso sul fondamento della giurisprudenza risultante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] in materia di protezione della corrispondenza fra cliente e avvocato richiederebbero che l’impresa, sottraendosi all’accertamento in corso, arrivi a provocare una decisione esplicita o implicita di diniego da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Tali mezzi di ricorso si baserebbero inoltre sul consenso della [OSCURATO:PERSONA] a mettere i dati in una busta sigillata in attesa della decisione del Tribunale.

Per quanto riguarda il ricorso relativo all’ostruzionismo, esso presuppone che l’impresa si renda colpevole di ostruzionismo al punto da farsi infliggere una sanzione.

31. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio si oppongono a tutti gli argomenti suesposti.

3. Analisi

32. Prima di procedere all’esame in successione delle due censure che costituiscono il primo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, nella rubrica del loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti menzionano anche un difetto di motivazione che vizierebbe l’analisi del Tribunale relativa all’effettività dei mezzi di ricorso riguardanti lo svolgimento degli accertamenti.

Tuttavia, esse sviluppano tale censura solo nella replica, limitandosi in sostanza a rinviare agli argomenti esposti ai paragrafi da 27 a 29 delle presenti conclusioni.

33. Senza che occorra esaminare la questione della ricevibilità di detta censura, che è contestata dal Consiglio, o quella della sua eventuale rilevabilità d’ufficio ( 12 ), è sufficiente osservare che i motivi per i quali il Tribunale ha ritenuto che dovesse essere respinta l’argomentazione delle ricorrenti che lo invitava a constatare la mancanza di un ricorso effettivo per quanto riguarda le condizioni di svolgimento degli accertamenti risultano in modo chiaro e inequivocabile dai punti da 78 a 112 della sentenza impugnata, cosicché, su tale punto, detta sentenza soddisfa indubbiamente, a mio avviso, i requisiti di motivazione quali precisati dalla Corte ( 13 ). a) Sulla prima censura

34. Con la prima censura del loro primo motivo, le ricorrenti criticano in sostanza l’approccio del Tribunale consistente nell’analizzare tutti i mezzi di ricorso di cui dispongono le imprese per contestare la legittimità delle operazioni di svolgimento di un accertamento, al fine di verificare se, considerati nel loro insieme, essi soddisfino i requisiti di cui all’articolo 47 della Carta.

35. In primo luogo, secondo le ricorrenti, tale approccio non sarebbe in linea con la giurisprudenza della Corte EDU.

36. A tale proposito, rammento, in via preliminare, che dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta risulta che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli loro conferiti dalla CEDU.

Le spiegazioni relative alla Carta ( 14 ) precisano, in relazione a detto articolo, che il significato e la portata dei diritti garantiti dalla CEDU sono determinati non solo dal testo della CEDU e dei suoi protocolli, ma anche dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Dalle menzionate spiegazioni risulta inoltre che l’articolo 47 della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 13 della CEDU.

37. L’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sancisce, tra l’altro, il diritto di accesso a un giudice.

Tale diritto di accesso deve essere «concreto ed effettivo» ( 15 ), ossia deve consentire a chiunque di godere «di una possibilità chiara e concreta di contestare un atto costituente un’ingerenza nei suoi diritti» ( 16 ) o di una possibilità chiara e concreta di chiedere un risarcimento ( 17 ).

L’articolo 13 della CEDU ( 18 ), dal canto suo, impone agli Stati parte di detta Convenzione di prevedere un ricorso effettivo mediante il quale i singoli possano impedire un’eventuale violazione di diritti loro garantiti dalla CEDU o la sua continuazione oppure ottenere un rimedio adeguato per qualsiasi violazione che si sia già manifestata ( 19 ).

38. Per quanto riguarda il rapporto tra queste due disposizioni, la Corte EDU ha precisato che, laddove si applica, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU «costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 13» e «i suoi requisiti, che implicano tutte le garanzie proprie dei procedimenti giurisdizionali, sono più rigorosi di quelli di cui all’articolo 13, che vengono assorbiti da questi ultimi» ( 20 ).

39. In materia di visite domiciliari effettuate dalle autorità garanti della concorrenza, la questione dell’esistenza di un ricorso effettivo è stata esaminata dalla Corte sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8 della CEDU.

Quando il ricorso si basava parimenti sull’articolo 13 della CEDU, detta Corte ha dichiarato che si applicava soltanto l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 21 ), oppure non ha esaminato la censura, ritenendo superfluo tale esame ( 22 ).

40. Ciò precisato, rilevo che l’approccio seguito dal Tribunale in particolare ai punti 83 e 87 della sentenza impugnata, consistente nell’analizzare globalmente i mezzi di ricorso di cui dispongono le imprese interessate da accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 per contestare la regolarità delle operazioni di svolgimento di tali accertamenti, comprende un richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU sull’articolo 13 della CEDU.

La Corte EDU ha infatti precisato che la protezione offerta da tale articolo non si spinge fino ad esigere una forma specifica di ricorso ( 23 ) e che «l’insieme dei ricorsi offerti dal diritto nazionale può soddisfare i requisiti di cui all’articolo 13 [della CEDU] malgrado nessuno di essi li soddisfi pienamente, ove singolarmente considerato» ( 24 ).

41. Orbene, tale approccio, pur senza essere espressamente sostenuto dalla Corte EDU nel contesto dell’articolo 6, paragrafo 1, o dell’articolo 8 della CEDU, non appare incompatibile, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, con la giurisprudenza in materia di visite domiciliari da esse menzionata.

42. A tale proposito, occorre, in via preliminare, ricordare che, a partire dalla sentenza del 21 febbraio 2008, Ravon e a. c.

Francia ( 25 ) (in prosieguo: la «sentenza Ravon»), la Corte EDU ha dichiarato che le imprese interessate da visite domiciliari devono poter ottenere un controllo giurisdizionale, tanto in fatto quanto in diritto, della regolarità della decisione che dispone la visita nonché, se del caso, dei provvedimenti adottati sulla base di tale decisione ( 26 ).

43. Orbene, come correttamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in tale sentenza, così come nelle altre menzionate dalle ricorrenti, la Corte EDU, dopo avere ricordato che l’assenza di un controllo a priori della misura di accertamento può essere compensata da un controllo giurisdizionale ex post facto di tale misura e del suo svolgimento, che sia effettivo tanto in fatto quanto in diritto, ha precisato che, «quando un’operazione dichiarata irregolare abbia già avuto luogo, il ricorso o i ricorsi disponibili devono permettere di fornire all’interessato un rimedio adeguato» ( 27 ), respingendo quindi l’idea secondo cui l’unicità del ricorso sarebbe una condizione necessaria dell’effettività della tutela giurisdizionale contro siffatte misure.

44. Inoltre, nella medesima sentenza, seguendo un approccio casistico e senza fermarsi all’evidenza della mancanza, nel sistema giuridico nazionale esaminato, di un ricorso autonomo contro la misura contestata che soddisfacesse i requisiti posti dall’articolo 6, paragrafo 1, o dall’articolo 8 della CEDU, la Corte EDU ha esaminato se i diversi mezzi di ricorso a disposizione degli interessati dessero loro diritto, tenuto conto delle censure da essi dedotte, a un ricorso effettivo e ad un rimedio adeguato ( 28 ).

45. A mio avviso, gli argomenti addotti dalle ricorrenti non possono rimettere in discussione la conclusione cui sono giunto al paragrafo 41 delle presenti conclusioni.

46. In primo luogo, se pure le ricorrenti hanno correttamente sottolineato che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che la condizione di effettività deve essere valutata a livello di ciascuno dei due tipi di controllo richiesti dalla sentenza Ravon e menzionati al paragrafo 42 delle presenti conclusioni, e che l’assenza di uno di essi non può essere compensata dalla garanzia dell’altro ( 29 ), tuttavia, contrariamente a quanto sembrano supporre le ricorrenti, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha considerato che l’esistenza di un mezzo di ricorso avverso la decisione di accertamento potesse compensare di per sé la presunta assenza di controllo giurisdizionale sullo svolgimento delle operazioni di accertamento.

47. Infatti, dai punti da 90 a 98 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale ha esaminato in che misura i diversi mezzi di ricorso a disposizione delle ricorrenti, compreso il ricorso avverso la decisione di accertamento, consentissero di sottoporre ad un giudice censure relative alla regolarità dello svolgimento di tali operazioni e quindi in che misura, nonostante l’assenza di un unico mezzo di ricorso, il sistema offrisse comunque la possibilità di un controllo giurisdizionale effettivo di dette operazioni, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte EDU.

In tal senso, l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata si distingue chiaramente dalla tesi difensiva sostenuta dal governo francese e respinta dalla Corte EDU nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 30 ).

48. In secondo luogo, per quanto riguarda il punto 87 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], al quale rinviano del pari le ricorrenti, dall’affermazione, contenuta in tale punto, secondo la quale l’efficacia di un controllo giurisdizionale – sia esso il controllo a posteriori della legittimità e della necessità di una misura di perquisizione, come nella controversia che ha dato luogo a detta sentenza, oppure il controllo degli atti di esecuzione di una misura siffatta – deve essere valutata «nelle particolari circostanze del caso di specie» non si può desumere che tale valutazione non possa essere effettuata tenendo conto di tutti i mezzi di ricorso esperibili dalle imprese interessate.

49. Infatti, tale affermazione è intesa soltanto a precisare che l’effettività di un ricorso deve essere valutata in concreto ( 31 ) e la Corte EDU ha ripetutamente dichiarato che essa non ha il compito di controllare in astratto la legislazione o la prassi nazionale pertinente, bensì deve limitarsi ad esaminare le questioni sollevate dal caso concreto di cui è investita ( 32 ) e, più in particolare, a prendere in considerazione unicamente i ricorsi che potevano risultare di interesse per il ricorrente ( 33 ).

Pertanto, il punto 87 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] milita piuttosto a favore di un approccio analogo a quello adottato dal Tribunale, teso a considerare l’insieme dei mezzi di ricorso disponibili, come ha peraltro rilevato il Tribunale medesimo al punto 83 della sentenza impugnata.

Come ho già osservato al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, tale approccio è infatti stato seguito dalla Corte EDU in tutte le cause citate dalle ricorrenti ( 34 ).

50. In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale ha esaminato separatamente i sei mezzi di ricorso da esso individuati, specificando sia le censure relative alla regolarità delle operazioni di accertamento che possono essere dedotte dalle imprese interessate, sia il rimedio contro eventuali irregolarità di tali operazioni che esse possono tentare di ottenere avvalendosi di ciascuno dei mezzi di ricorso in parola.

51. È vero che l’esame del Tribunale si conclude con una valutazione globale del sistema di controllo sullo svolgimento delle operazioni di accertamento costituito dall’insieme dei mezzi di ricorso presi in considerazione, che non raggiunge necessariamente il medesimo grado di concretezza indicato nelle sentenze della Corte EDU.

Tuttavia, si deve sottolineare che il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, nella sentenza impugnata, su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, sollevata ai sensi dell’articolo 277 TFUE, il che richiedeva una valutazione generale di tale sistema, che andasse oltre le «particolari circostanze del caso di specie».

52. Nell’ambito della prima censura del loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti affermano, in secondo luogo, che, per conformarsi alla giurisprudenza della Corte EDU, il Tribunale avrebbe dovuto escludere subito dalla sua analisi i tre mezzi di ricorso costituiti dal ricorso avverso la decisione di merito che statuisce sulla sussistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza, il ricorso avverso la decisione di accertamento e il ricorso per responsabilità extracontrattuale.

53. A tale proposito, occorre osservare preliminarmente che, tenuto conto dell’approccio seguito dal Tribunale – che ritengo conforme alla giurisprudenza della Corte EDU –, non doveva logicamente essere escluso alcun mezzo di ricorso a disposizione delle imprese sottoposte a una misura di accertamento, se esso consente a queste ultime di addurre dinanzi al giudice dell’Unione una o più censure relative all’irregolarità dello svolgimento delle operazioni di accertamento.

Ciò posto, osservo quanto segue in merito ai tre mezzi di ricorso di cui le ricorrenti contestano la pertinenza.

54. Per quanto riguarda, in primo luogo, il ricorso avverso la decisione di merito che statuisce sulla sussistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza, è certamente vero, come sottolineano le ricorrenti, che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte EDU ha considerato, da un lato, che l’accessibilità di tale mezzo di ricorso è incerta, tenuto conto del requisito previo di una decisione di merito e di un ricorso contro la stessa, e, dall’altro, che esso non fornisce un rimedio adeguato in assenza della certezza di un controllo giurisdizionale che intervenga entro un termine ragionevole ( 35 ).

55. Tuttavia, tali constatazioni non sono sufficienti, a mio avviso, per concludere che il Tribunale avrebbe dovuto escludere tale mezzo di ricorso dalla sua analisi.

56. Infatti, occorre anzitutto rilevare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte EDU ha esaminato in che misura un ricorso avverso la decisione di merito adottata dall’autorità nazionale garante della concorrenza potesse costituire un ricorso effettivo ex post facto riguardante la legittimità della decisione di accertamento e non, come nel caso che ci occupa, la regolarità di uno o più provvedimenti adottati in esecuzione di tale decisione.

Orbene, la disponibilità di un mezzo di ricorso immediato contro il provvedimento che dispone l’accertamento, accompagnato dalla possibilità di chiederne la sospensione, è di fondamentale importanza per evitare le conseguenze di un’ingerenza illegittima nel diritto all’inviolabilità del domicilio sancito all’articolo 8 della CEDU o, eventualmente, per evitare l’ingerenza stessa.

57. Inoltre, si deve osservare che la Corte EDU, nel contesto più protetto delle perquisizioni presso il domicilio privato di persone fisiche ( 36 ), ha riconosciuto che, in talune circostanze, il controllo del provvedimento che viola l’articolo 8 della CEDU effettuato ex post facto dai giudici penali – e pertanto in condizioni di incertezza e di non immediatezza comparabili a quelle che caratterizzano un’indagine in materia di violazione del diritto della concorrenza – fornisce un rimedio adeguato per l’interessato, in quanto il giudice procede a un controllo efficace della legittimità e della necessità del provvedimento contestato e, se del caso, esclude dal processo penale gli elementi di prova raccolti ( 37 ).

58. Ciò detto, rilevo in ogni caso che, nel contesto dell’analisi complessiva effettuata dal Tribunale, il mezzo di ricorso costituito dal ricorso avverso la decisione finale – nel cui ambito, come correttamente affermato al punto 90 della sentenza impugnata, le imprese interessate possono ottenere il controllo del rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di tutti i limiti che le sono imposti nello svolgimento di un accertamento – consente in particolare a tali imprese di evitare il pregiudizio che subirebbero a causa di una violazione del loro diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio qualora fosse consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare a loro carico documenti acquisiti irregolarmente nel corso di un accertamento.

59. Orbene, un simile pregiudizio può concretizzarsi solo se e nel momento in cui viene adottata una decisione finale che accerta un’infrazione.

Inoltre, poiché tale pregiudizio non ricorre ove gli elementi di prova raccolti in modo irregolare vengano esclusi dal procedimento, sono irrilevanti le circostanze, fatte valere dalle ricorrenti, che le censure contro lo svolgimento delle operazioni di accertamento che possono essere sollevate nell’ambito di un ricorso avverso la decisione finale possono non condurre, se accolte, all’annullamento di tale decisione e che tale ricorso non consente di ottenere la restituzione dei documenti acquisiti irregolarmente.

60. Per quanto attiene, poi, al ricorso avverso la decisione di accertamento, osservo che il Tribunale prende in considerazione tale mezzo di ricorso solo nella misura in cui consente, nel caso in cui sia accertata un’illegittimità, di invalidare tutti i provvedimenti adottati in esecuzione di tale decisione.

Se pure è vero che, nell’ambito di un ricorso siffatto, non è consentito sollevare censure aventi direttamente ad oggetto le operazioni di svolgimento dell’accertamento, resta il fatto che detto ricorso consente indirettamente di verificare la legittimità di tali operazioni attraverso un controllo della legittimità dell’atto in base al quale esse sono state adottate.

Ne consegue che il Tribunale non ha commesso un errore prendendo in considerazione, nell’ambito della sua analisi globale dei mezzi di ricorso di cui dispongono le imprese interessate per contestare la regolarità dello svolgimento delle operazioni di accertamento, il ricorso avverso la decisione di accertamento in quanto tale.

61. Per quanto riguarda, inoltre, il ricorso per responsabilità extracontrattuale, a sostegno dei loro argomenti contro la presa in considerazione di tale mezzo di ricorso, le ricorrenti rinviano al punto 33 della sentenza Ravon, in cui la Corte EDU ha escluso che possa costituire un «controllo giurisdizionale effettivo» quale richiesto dalla sua giurisprudenza un ricorso «che consente di ottenere un risarcimento in caso di danni causati durante una visita domiciliare anziché di controllare la regolarità della decisione che la ordina e delle misure adottate in base ad essa».

A tale proposito, è sufficiente rilevare che, se pure da detto punto risulta che, in materia di visite domiciliari, un’azione volta unicamente ad ottenere un risarcimento non può, di per sé, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 38 ) o dell’articolo 8 di tale Convenzione, ciò non significa tuttavia che un’azione siffatta non possa rientrare tra le azioni di cui dispongono le imprese interessate e offrire a queste ultime un rimedio adeguato, in particolare nell’ipotesi in cui abbia già avuto luogo un’operazione di accertamento giudicata irregolare.

Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto prendendo in considerazione, nell’ambito della sua analisi complessiva, anche la possibilità, per le imprese che ritengano che illegittimità commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un accertamento abbiano arrecato loro un pregiudizio tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione, di proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale nei confronti di quest’ultima.

62. Nell’ambito della loro prima censura, le ricorrenti sostengono, in terzo luogo, che tutti gli altri mezzi di ricorso menzionati dal Tribunale sarebbero solo «parziali» e non consentirebbero di verificare, in diritto e in fatto, che tutte le condizioni di svolgimento dell’accertamento soddisfacessero l’articolo 8 della CEDU.

Le ricorrenti sottolineano in particolare l’assenza di un ricorso conforme alla CEDU che consenta di contestare la durata irragionevole di un accertamento.

63. A tale proposito, è sufficiente rilevare che, secondo la succitata giurisprudenza della Corte EDU, affinché siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, occorre che le imprese interessate da una visita domiciliare abbiano la possibilità di ottenere l’esame del contenuto delle loro contestazioni e la concessione di un rimedio adeguato.

Per contro, non è richiesto che tutte le censure che possono essere sollevate contro i provvedimenti adottati dalla pubblica autorità sulla base della decisione che dispone la visita, asseritamente lesivi del diritto garantito da tale articolo, siano presentate nell’ambito di un unico mezzo di ricorso.

64. Per quanto concerne l’asserita mancanza di un ricorso effettivo e certo, che consenta di far valere la censura relativa alla durata irragionevole di un accertamento e di ottenere un rimedio adeguato, rilevo che una censura siffatta può essere sollevata sia nell’ambito di un ricorso avverso la decisione finale, sia nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale.

Nel primo caso, se accolta, tale censura può comportare che i documenti sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo il superamento di un termine ritenuto ragionevole siano inutilizzabili ( 39 ); nel secondo caso, essa può dare luogo alla concessione di un risarcimento.

A questo proposito, sottolineo che, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del diritto a che la propria causa sia esaminata entro un termine ragionevole, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che, in linea di principio, è possibile scegliere tra un ricorso «preventivo o acceleratorio», idoneo ad abbreviare la durata del procedimento per evitare che divenga eccessiva, e un ricorso «risarcitorio, compensativo, indennitario o pecuniario», che consente di ottenere a posteriori un risarcimento per ritardi già accumulati, a prescindere dalla circostanza che il procedimento sia ancora pendente o si sia concluso ( 40 ).

65. In relazione alla prima censura del loro primo motivo, volta a contestare la valutazione globale effettuata dal Tribunale, le ricorrenti sostengono, in quarto luogo, che i due mezzi di ricorso menzionati ai punti 94 e 96 della sentenza impugnata, vale a dire la domanda di provvedimenti provvisori di sospensione durante l’accertamento e il ricorso ex post relativo alla protezione dei dati privati dei dirigenti e dei dipendenti dell’impresa sottoposta ad accertamento, restano ad oggi inediti e la loro disponibilità rimane da dimostrare.

In siffatte circostanze, tali mezzi di ricorso non potrebbero soddisfare la condizione di effettività.

66. A questo proposito, se pure le ricorrenti sottolineano correttamente che risulta, in particolare, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Irlanda ( 41 ) che un ricorso la cui disponibilità rimanga da dimostrare e la cui esistenza sia oggetto di notevole incertezza non può essere qualificato come «effettivo» ai sensi dell’articolo 13 della CEDU, rilevo tuttavia che la Corte EDU non ha esitato a dichiarare effettivo a norma di tale disposizione un ricorso anche prima che potesse stabilirsi una prassi dei giudici nazionali ( 42 ), cosicché, contrariamente a quanto sembrano affermare le ricorrenti, l’assenza di una prassi giudiziaria consolidata può non essere determinante ( 43 ).

67. Nel caso di specie, si deve osservare che la giurisprudenza derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale riconosce la ricevibilità di un ricorso contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che respinge esplicitamente o implicitamente una domanda di protezione di documenti a titolo della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti presentata nel corso di un accertamento, costituisce soltanto l’applicazione a un caso concreto di una giurisprudenza costante, richiamata ai punti da 33 a 35 della sentenza impugnata, secondo la quale costituiscono atti che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica ( 44 ).

68. Orbene, qualsiasi atto della [OSCURATO:PERSONA] che intervenga nel corso di un accertamento e corrisponda a tale definizione costituisce, in linea di principio, un atto impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

A questo proposito, sono dell’avviso che, qualora sussistano gli stessi presupposti di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], il diritto di ricorso avverso una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] respinge esplicitamente o implicitamente l’opposizione presentata dall’impresa sottoposta ad accertamento contro il sequestro di taluni documenti debba essere riconosciuto non solo quando detta opposizione si basi sul fatto che i documenti in questione sono protetti dal segreto della corrispondenza tra avvocato e cliente, come avveniva nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], o quando si tratti di documenti protetti a titolo della vita privata dei membri del personale di tale impresa ( 45 ), ipotesi ammessa dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata, ma altresì quando si sostenga che tali documenti esulano dall’ambito dell’accertamento, o che la durata dell’accertamento ha superato un termine considerato ragionevole.

69. Il Tribunale ha quindi correttamente considerato, al punto 94 della sentenza impugnata, che le imprese sottoposte ad accertamento hanno certamente la possibilità di proporre un ricorso, qualora sussistano gli stessi presupposti indicati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], avverso una decisione che respinge una domanda di tutela della vita privata dei membri del loro personale.

70. Analogamente, rilevo che, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, seguendo il procedimento sommario di cui all’articolo 39 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quale precisato nelle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del Tribunale, il presidente della Corte e il presidente del Tribunale possono sia ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, qualora ritengano che le circostanze lo richiedano, sia, nelle cause sottoposte alla Corte o al Tribunale, disporre i necessari provvedimenti provvisori.

Pertanto, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto considerando che la possibilità, evocata al punto 96 della sentenza impugnata, di ottenere, in applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, un provvedimento provvisorio che comportasse la sospensione dell’accertamento era reale.

71. Per tutti i motivi sopra esposti, ritengo che la prima censura del primo motivo di impugnazione sia infondata. b) Sulla seconda censura

72. Con la seconda censura, le ricorrenti addebitano al Tribunale, in sostanza, di far gravare sugli interessati l’onere di creare le condizioni per esperire i diversi mezzi di ricorso elencati.

73. A tale proposito, occorre rammentare che il diritto di accesso a un giudice, sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e all’articolo 47 della Carta, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, segnatamente quanto alle condizioni di ricevibilità dell’azione.

Dette limitazioni non possono tuttavia restringere l’accesso alla giustizia di cui dispone un singolo in un modo o in misura tali che il suo diritto ad avere un giudizio ne risulti pregiudicato nella sua stessa essenza.

Esse devono essere rivolte ad uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo prefissato ( 46 ).

Si deve inoltre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l’articolo 47 della Carta non è inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione ( 47 ).

74. Per quanto riguarda, anzitutto, la possibilità di impugnare una decisione esplicita o implicita di rigetto adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle operazioni di svolgimento dell’accertamento in caso di contestazione del diritto degli ispettori di sequestrare taluni documenti, rilevo che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] pone a carico delle imprese sottoposte ad accertamento solo l’obbligo di manifestare la loro opposizione all’acquisizione dei documenti di cui trattasi, motivandola ( 48 ).

Tenuto conto del fatto che tale opposizione costituisce l’unica possibilità per le imprese di tutelare nell’immediato i loro interessi ed evitare il pregiudizio derivante da un accesso irregolare della [OSCURATO:PERSONA] ai documenti oggetto di contestazione, a mio avviso non si può validamente sostenere che il suo esercizio costituisce, per dette imprese, un onere eccessivo, che ostacola di fatto il loro diritto a un ricorso effettivo.

75. Inoltre, dal punto 49 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta chiaramente che, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di un atto impugnabile non solo quando la [OSCURATO:PERSONA] accetta di porre i documenti oggetto di contestazione in una busta sigillata, respingendo successivamente la contestazione formulata dall’impresa sottoposta ad accertamento, ma altresì quando essa decide di procedere al loro sequestro.

Pertanto, a mio avviso, le ricorrenti non possono fondatamente sostenere che i ricorsi basati sulla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] richiedono «una serie di presupposti soggetti al controllo esclusivo della [OSCURATO:PERSONA]».

76. Analogamente, ritengo che non possa accogliersi l’argomento dedotto dalle ricorrenti secondo cui il ricorso per provvedimenti provvisori menzionato al punto 96 della sentenza impugnata sarebbe solo difficilmente accessibile per le imprese interessate, per il motivo che, esperendolo, esse sarebbero sottratte all’accertamento in corso.

Infatti, mi è difficile credere che l’azione di adire il Tribunale con una domanda di provvedimenti provvisori, che consente di contestare immediatamente la regolarità delle operazioni di accertamento in corso, possa costituire di per sé un onere eccessivo per l’impresa sottoposta ad accertamento, soprattutto se si considera che tale mezzo consente di ottenere una sospensione dell’esecuzione delle operazioni contestate.

77. Infine, non posso condividere nemmeno l’argomento dedotto dalle ricorrenti secondo cui il rimedio costituito dal ricorso avverso una decisione che sanziona un ostruzionismo non potrebbe costituire un ricorso effettivo in quanto obbligherebbe l’impresa sottoposta ad accertamento a rendersi colpevole di una violazione del suo dovere di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] al punto da farsi infliggere una sanzione.

78. A sostegno di tale argomento, le ricorrenti fanno valere la costante giurisprudenza della Corte, confermata recentemente dalla sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale) ( 49 ), secondo la quale il rispetto del contenuto essenziale del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta, che comprende il diritto di accesso a un giudice, osta a che, per avere accesso a un siffatto giudice, il titolare di tale diritto si veda obbligato a violare una norma o un obbligo giuridico e ad esporsi alla sanzione conseguente alla violazione stessa.

79. A questo proposito, rilevo, in primo luogo, che il ricorso avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 in caso di ostruzionismo all’accertamento non è l’unico rimedio di cui le imprese sottoposte ad accertamento dispongano per contestare la regolarità delle operazioni di svolgimento dello stesso.

Sotto tale profilo, la situazione di dette imprese non è comparabile a quella delle società ricorrenti nei procedimenti principali che hanno dato luogo alla domanda di pronuncia pregiudiziale all’origine della sentenza État luxembourgeois, in quanto le società in parola non erano private del loro diritto di adire un giudice a meno che non violassero una norma o un obbligo giuridico esponendosi a una sanzione per tale violazione.

In particolare, nelle suddette cause, la decisione che ingiungeva alle società in questione di fornire le informazioni richieste precisava che essa non poteva formare oggetto di ricorso ( 50 ).

Per contro, le imprese interessate da una decisione di accertamento possono contestare dinanzi al Tribunale sia la legittimità, sia la necessità della decisione stessa, senza essere affatto obbligate, per farlo, ad esporsi a una qualsivoglia sanzione.

Esse possono inoltre esperire i diversi mezzi di ricorso elencati dal Tribunale al fine di chiedere un controllo della regolarità delle operazioni di accertamento o di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito in relazione allo svolgimento di dette operazioni.

80. In secondo luogo, e come ho già avuto modo di osservare al paragrafo 53 delle presenti conclusioni, ove si segua l’approccio, a mio avviso corretto, adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata, consistente nell’esaminare globalmente tutti i ricorsi offerti dal sistema istituito in seno all’Unione, nessun rimedio giuridico deve essere escluso a priori, nemmeno qualora possa essere esperito soltanto in situazioni specifiche e al ricorrere di determinate circostanze.

Rilevo peraltro, a questo proposito, che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la stessa Corte EDU – la quale, come ho del pari già osservato, ha seguito un approccio analogo a quello del Tribunale nella sentenza impugnata – non ha escluso a priori dalla sua analisi la pertinenza del ricorso avverso la decisione con cui l’autorità garante della concorrenza aveva sanzionato l’impresa ricorrente per ostruzionismo durante l’accertamento, ma ha valutato se, nell’ambito di tale ricorso, detta impresa avesse avuto la possibilità di contestare la legittimità e la necessità della decisione di accertamento ( 51 ).

81. In terzo luogo, si deve rilevare che l’adozione di una decisione che sanziona un ostruzionismo è solo uno dei possibili esiti dell’esercizio del diritto di opposizione riconosciuto alle imprese sottoposte ad accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 ( 52 ).

Essa denota il verificarsi di una fase per così dire «patologica» dello svolgimento dell’accertamento.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] può utilizzare il meccanismo di sanzione previsto dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 solamente in caso di evidente ostruzione o di un uso abusivo del diritto di opposizione, e non come minaccia al fine di ottenere dalle imprese concessioni che vadano al di là dei rigorosi limiti del loro dovere di collaborazione ( 53 ).

82. A parte tali casi limite, nel corso dell’intera procedura di accertamento le imprese interessate dispongono, al fine di tutelare i loro interessi, del diritto di opporsi ad operazioni di accertamento che a loro giudizio violino i limiti che si impongono alla [OSCURATO:PERSONA] ( 54 ).

Come ho già esposto, esercitando detto diritto, le imprese in questione possono chiedere e ottenere una presa di posizione implicita o esplicita della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla fondatezza dei motivi sui quali si basa siffatta opposizione, che esse potranno impugnare dinanzi al Tribunale al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 263 TFUE, pur rispettando il loro dovere di collaborazione.

83. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la seconda censura del primo motivo di impugnazione sia parimenti infondata. c) Conclusione sul primo motivo di impugnazione

84. Per tutte le ragioni che ho appena esposto, suggerisco alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione.

B. Sul secondo motivo di impugnazione

85. Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere violato gli articoli 6 e 8 della CEDU, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, in quanto ha ignorato l’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] allorché adotta una decisione di accertamento, nonché il dovere di detta istituzione di limitare per quanto possibile la portata delle verifiche da effettuare.

Tale motivo si riferisce in particolare ai punti da 121 a 147 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha respinto il quarto motivo di ricorso, relativo a un difetto di motivazione, nonché ai punti da 158 a 165 di tale sentenza.

1. Sintesi degli argomenti delle parti

86. Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il Tribunale ha rinunciato a qualsiasi controllo dell’esattezza della motivazione delle decisioni controverse, in quanto ha ritenuto sufficiente l’identificazione dei mercati dell’approvvigionamento e la menzione di una possibile pratica di scambi di informazioni tra i distributori e/o le loro alleanze, che copre potenzialmente tutti gli aspetti tariffari delle negoziazioni con i fornitori, sebbene, a seguito della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale, le presunzioni enunciate si fossero notevolmente ridotte.

87. In secondo luogo, le ricorrenti affermano che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che le decisioni controverse aprivano un ambito di controllo illimitato alla [OSCURATO:PERSONA], autorizzandola a procedere ad una vera e propria «fishing expedition» (ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni) che le consentiva di sequestrare qualsiasi documento relativo al loro approvvigionamento in Europa e alle loro vendite in Francia.

88. In terzo luogo, ad avviso delle ricorrenti, il Tribunale non avrebbe effettivamente verificato l’adeguatezza dell’ambito definito dall’articolo 1, lettera a), delle decisioni controverse rispetto agli indizi in questione.

89. Infine, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto – in base all’obbligo di motivazione o al principio di proporzionalità – nel ritenere, al punto 161 della sentenza impugnata, che la decisione di accertamento non dovesse prevedere la durata dello stesso.

90. [OSCURATO:PERSONA] si oppone a tutte le censure dedotte dalle ricorrenti nel loro secondo motivo di impugnazione.

2. Analisi

91. Si deve ricordare che l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 impone alla [OSCURATO:PERSONA] di motivare la decisione che dispone accertamenti indicando l’oggetto e lo scopo degli stessi.

92. Come ha precisato la Corte, tale obbligo di motivazione costituisce un’esigenza fondamentale allo scopo non solo di evidenziare il carattere giustificato dell’azione prevista all’interno delle imprese interessate, ma anche di consentire loro di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione pur facendo salvi i loro diritti di difesa ( 55 ).

Ne consegue che la portata dell’obbligo di motivazione delle decisioni di accertamento non può essere limitata in base a considerazioni circa l’efficacia dell’indagine ( 56 ).

Inoltre, dal momento che solo i documenti rientranti nell’oggetto dell’accertamento possono essere ricercati, la motivazione della decisione di accertamento ha anche l’effetto di delimitare l’ambito dei poteri conferiti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] ( 57 ).

93. Per adempiere tale obbligo di motivazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve chiaramente precisare gli indizi che intende verificare ( 58 ), vale a dire ciò che si ricerca e gli elementi che devono essere oggetto dell’accertamento ( 59 ).

94. Per contro, essa non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di accertamento tutte le informazioni di cui è in possesso quanto ad asserite infrazioni, né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni ( 60 ).

Non è nemmeno indispensabile che una decisione di accertamento contenga una delimitazione precisa del mercato di cui trattasi, né un’esatta qualificazione giuridica delle asserite infrazioni o l’indicazione del periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse, purché la stessa decisione contenga gli elementi essenziali indicati al paragrafo 93 delle presenti conclusioni ( 61 ).

95. Infatti, tenuto conto del fatto che gli accertamenti avvengono nella fase iniziale dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone ancora di informazioni dettagliate al fine di emettere un parere giuridico specifico e deve innanzitutto verificare la fondatezza dei suoi sospetti nonché la portata dei fatti avvenuti, dato che lo scopo dell’accertamento è proprio quello di raccogliere elementi di prova in relazione a una presunta infrazione ( 62 ).

96. Nel caso di specie, per quanto riguarda la prima censura sollevata dalle ricorrenti nell’ambito del loro secondo motivo, relativa a un controllo insufficiente della motivazione delle decisioni controverse, rilevo che l’articolo 1, lettera a), di tali decisioni conteneva sia una chiara indicazione della presunta infrazione sulla quale verteva l’accertamento, vale a dire uno «scambio di informazioni» in materia di «prezzi» e di «sconti», sia una delimitazione dei mercati sui quali tale infrazione si sarebbe verificata.

Per quanto riguarda, da un lato, i mercati di prodotto, tale disposizione indicava il mercato dell’«approvvigionamento di beni di largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia», in relazione agli sconti, nonché il mercato delle «vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia», in relazione ai prezzi.

Per quanto riguarda, dall’altro, la definizione del mercato geografico, esso era indicato come comprendente il territorio di «vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare [quello della] Francia».

Infine, detta disposizione conteneva precisazioni riguardo alle altre imprese partecipanti alla presunta infrazione.

97. Tenuto conto degli elementi che figurano all’articolo 1, lettera a), delle decisioni controverse esposti al paragrafo precedente delle presenti conclusioni e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto concludendo, al punto 130 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto il proprio obbligo di indicare con precisione le presunzioni che intendeva verificare.

98. Quanto agli argomenti delle ricorrenti relativi alle precisazioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe apportato in merito alla natura delle restrizioni in questione per conformarsi alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale ( 63 ), si deve precisare che le informazioni alle quali fanno riferimento le ricorrenti sono contenute in estratti della versione non riservata degli indizi che avevano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di sospettare pratiche collusive riguardanti gli sconti e i prezzi, che il Tribunale ha chiesto di produrre al fine di verificare se tali indizi fossero sufficientemente seri da giustificare l’adozione delle decisioni controverse in relazione alle pratiche sopra menzionate ( 64 ).

99. Orbene, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al paragrafo 94 delle presenti conclusioni, per assolvere il proprio obbligo di motivazione, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di accertamento tutte le informazioni di cui è in possesso quanto ad asserite infrazioni, né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni.

100. Ne consegue che le ricorrenti non possono dedurre dal fatto che le presunte infrazioni in materia di sconti e di prezzi siano descritte in modo più dettagliato negli estratti della versione non riservata degli indizi in possesso della [OSCURATO:PERSONA] da essa prodotta dinanzi al Tribunale che quest’ultimo abbia «rinunciato a qualsiasi controllo della precisione della motivazione delle decisioni di accertamento» ( 65 ).

101. Per quanto riguarda l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e travisato il senso della giurisprudenza sopra richiamata in quanto avrebbe dichiarato, ai punti 250 e 254 della sentenza impugnata, che l’estensione geografica delle pratiche e il ruolo delle ricorrenti nella presunta infrazione potevano essere validamente dedotti dalla semplice menzione, nella motivazione delle decisioni di accertamento, dell’alleanza di cui la [OSCURATO:PERSONA] era membro, è sufficiente rilevare che tali punti figurano nella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui il Tribunale esamina il carattere sufficientemente serio degli indizi in possesso della [OSCURATO:PERSONA].

102. Pertanto, come detta istituzione ha correttamente sottolineato nelle sue osservazioni scritte, tale affermazione deriva da una confusione tra il controllo del rispetto della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione dell’atto impugnato e il controllo della fondatezza di detta motivazione, che implica un esame nel merito dell’atto di cui trattasi ( 66 ).

103. Derivano dalla medesima confusione sia la terza censura – che le ricorrenti si limitano peraltro ad enunciare senza esplicitarla – relativa all’assenza di un controllo effettivo dell’adeguatezza dell’ambito definito dall’articolo 1, lettera a), delle decisioni controverse rispetto agli indizi in possesso della [OSCURATO:PERSONA], sia la seconda censura dello stesso motivo, relativa al fatto che il Tribunale non ha riconosciuto che le decisioni di accertamento avevano una portata illimitata, tale da autorizzare una vera e propria «fishing expedition».

104. Per quanto riguarda, più specificamente, quest’ultima censura, da un lato, osservo che, al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale aveva già rilevato, correttamente, che la questione, sollevata dalle ricorrenti, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto a una «fishing expedition» – che non può essere autorizzata dal regolamento n. 1/2003 ( 67 ) – dipendeva dal carattere sufficiente degli indizi di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione delle decisioni controverse e che, pertanto, tale questione doveva essere esaminata nell’ambito del motivo di ricorso vertente sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio delle imprese sottoposte ad accertamento e non nell’ambito del motivo vertente sulla motivazione insufficiente di tali decisioni.

105. Dall’altro lato, rilevo che, a sostegno della medesima censura, le ricorrenti fanno riferimento all’ambito di applicazione delle decisioni controverse quale risulta non solo dal loro articolo 1, lettera a), ma altresì dal loro articolo 1, lettera b), i quali enunciavano una presunzione di infrazione avente ad oggetto scambi riguardanti le «future strategie commerciali», in particolare in materia di assortimento, di sviluppo di negozi, di e‑commerce e di politica promozionale «sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo e sui mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo, in Francia».

Orbene, dal momento che l’articolo 1, lettera b), di tali decisioni è stato definitivamente annullato dal Tribunale al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, in ogni caso le ricorrenti non sono più legittimate a fondare sul contenuto di detto articolo la loro argomentazione relativa ad un ambito eccessivamente ampio dell’oggetto dell’accertamento.

106. Atteso che l’argomento menzionato al paragrafo 102 delle presenti conclusioni e le censure indicate al paragrafo 103 delle stesse devono essere interpretati dalla Corte nel senso che mirano a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale relativa agli indizi di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare, da un lato, che tale argomento e tali censure non sono assolutamente sostenute da prove e, dall’altro, che, non essendo stato invocato alcun travisamento di detti indizi, la Corte non è, in ogni caso, competente ad esaminarli nell’ambito di un’impugnazione ( 68 ).

107. Infine, per quanto riguarda la quarta censura dedotta dalle ricorrenti nell’ambito del loro secondo motivo di impugnazione, rilevo che tale censura è diretta contro i punti da 158 a 165 della sentenza impugnata, i quali si inseriscono nell’esame del motivo di ricorso vertente sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio e, in particolare, della parte di tale analisi dedicata al controllo del rispetto del principio di proporzionalità.

In tali punti, il Tribunale, basandosi sulla sua giurisprudenza pregressa, ha considerato che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse fissato una data limite per l’esecuzione delle operazioni di accertamento non costituiva un’ingerenza sproporzionata nella sfera di attività privata delle ricorrenti.

108. A tale proposito, occorre rilevare che l’articolo 2 delle decisioni controverse stabiliva la data a partire dalla quale poteva avere luogo l’accertamento, ma non precisava la data alla quale esso doveva concludersi.

Tale indicazione era conforme all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, il quale impone alla [OSCURATO:PERSONA] di fissare la data di inizio dell’accertamento, ma nulla dice per quanto riguarda un eventuale obbligo di fissare la data di conclusione del medesimo.

109. Come ha sottolineato, correttamente, il Tribunale al punto 161 della sentenza impugnata, la mancanza della data di conclusione dell’accertamento non significa che quest’ultimo possa estendersi nel tempo in maniera illimitata, dato che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in proposito, al rispetto di un termine ragionevole, conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta ( 69 ).

110. Ne consegue che, sebbene la portata temporale di una decisione di accertamento non debba essere definita anticipatamente in tutti i suoi elementi, essa è tuttavia delimitata in modo tale da garantire che le operazioni di svolgimento dell’accertamento non superino una durata ragionevole, valutata in funzione di tutte le circostanze e di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

111. Da un lato, tale delimitazione temporale costituisce – quanto meno quando l’accertamento abbia luogo senza che la [OSCURATO:PERSONA] ricorra a mezzi di coercizione nazionali, a norma dell’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 1/2003 – una garanzia adeguata e sufficiente contro l’arbitrarietà, in particolare ove si tenga conto, per valutare la ragionevolezza della durata delle operazioni di accertamento, dell’esigenza di limitare nel tempo l’ingerenza lesiva nei diritti di cui all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della CEDU a quanto s trettamente necessario per le verifiche richieste in relazione all’oggetto dell’accertamento.

112. Dall’altro, tale delimitazione temporale garantisce, come rilevato dal Tribunale ai punti 163 e 164 della sentenza impugnata, l’effettività dei poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA], la quale richiede che la durata dell’accertamento sia adattata in funzione non solo di elementi noti in anticipo, ma altresì di elementi che si manifestino soltanto dopo l’adozione della decisione di accertamento – quali il volume delle informazioni reperite in loco, le tecnologie di indagine utilizzate ( 70 ) e il comportamento delle imprese sottoposte ad accertamento –, evitando nel contempo che la previa presa in considerazione di tali elementi aleatori induca la [OSCURATO:PERSONA] a fissare, nella decisione che dispone l’accertamento, una durata dello stesso superiore a quella che sarebbe strettamente necessaria.

113. Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che il secondo motivo di impugnazione sia integralmente infondato.

C. Sul terzo motivo di impugnazione

114. Con il terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto e una violazione del regolamento n. 1/2003 in quanto ha qualificato una fase procedurale, intervenuta prima dell’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di misure che comportano l’addebito di un’infrazione, come non soggetta a tale regolamento.

Tale motivo è diretto contro i punti da 189 a 196 della sentenza impugnata, contenuti nella parte di detta sentenza in cui il Tribunale ha esaminato il carattere sufficientemente serio degli indizi in possesso della [OSCURATO:PERSONA].

1. La sentenza impugnata

115. Al punto 189 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato, in via preliminare, che la valutazione del carattere sufficientemente serio degli indizi di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] deve essere effettuata prendendo in considerazione la circostanza che la decisione di accertamento «si inserisce nell’ambito della fase di indagine preliminare, destinata a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere tutti gli elementi rilevanti che confermino o meno l’esistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza e di assumere una prima posizione sulla direzione e sull’ulteriore continuazione da dare al procedimento».

Al punto 190, esso ha precisato che, pertanto, «in tale fase» non si può esigere che la [OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione di una decisione di accertamento, sia in possesso di elementi che dimostrino l’esistenza di un’infrazione e che occorre distinguere «tra, da un lato, le prove di un’infrazione e, dall’altro, gli indizi tali da far sorgere un ragionevole sospetto quanto al verificarsi delle presunte infrazioni».

116. Ai punti 192 e 193 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che tale distinzione «ha conseguenze [in particolare] sui requisiti relativi alla forma (...) degli indizi che giustificano le decisioni di accertamento» e che «questi ultimi non possono essere sottoposti allo stesso grado di formalismo relativo, in particolare, al rispetto delle norme imposte dal regolamento n. 1/2003 e dalla giurisprudenza pronunciata in base a tale regolamento in merito ai poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA]».

Infatti, secondo il Tribunale, «se fosse richiesto lo stesso grado di formalismo per la raccolta degli indizi che precedono un accertamento e per la raccolta delle prove di un’infrazione, ciò implicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] debba rispettare norme che disciplinano i suoi poteri di indagine, sebbene nessuna indagine ai sensi del capo V del regolamento n. 1/2003 sia stata ancora formalmente avviata e la [OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora fatto uso dei poteri di indagine che le sono conferiti, in particolare, dagli articoli da 18 a 20 del regolamento n. 1/2003, vale a dire non ha adottato misure che implichino l’addebito di una violazione, in particolare una decisione di accertamento» (punto 193 della sentenza impugnata).

Secondo il Tribunale, «[t]ale definizione del termine iniziale di un’indagine e della fase di indagine preliminare deriva da una giurisprudenza costante» (punto 194 della sentenza impugnata).

117. Al punto 196 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che tra le disposizioni che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispettare figuravano gli obblighi imposti dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 773/2004 ( 71 ), come interpretati dalla sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 72 ).

118. Al punto 206 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi concluso che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a registrare i resoconti dei colloqui tenutisi nel corso del 2016 e del 2017 con i tredici fornitori di prodotti di largo consumo interessati dall’accertamento che concludevano regolarmente accordi con la Casino e la ITM (in prosieguo: i «colloqui con i fornitori») e che gli indizi risultanti da tali colloqui non possono essere esclusi in quanto viziati da un’irregolarità formale a causa dell’inosservanza dell’obbligo di registrazione di cui all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004.

2. Sintesi degli argomenti delle parti

119. Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la definizione del termine iniziale di un’indagine e della fase d’indagine preliminare contenuta nella sentenza impugnata deriva da un travisamento della giurisprudenza della Corte.

Infatti, l’unica distinzione operata in materia di diritti applicabili in tutte le sentenze richiamate al punto 194 di tale sentenza, che peraltro riguardano solo la valutazione del termine iniziale del periodo da prendere in considerazione per valutare la durata ragionevole del procedimento, sarebbe la «distinzione tra le due fasi del procedimento amministrativo, vale a dire la fase di indagine che precede la comunicazione degli addebiti e la fase corrispondente al resto del procedimento amministrativo», distinzione che peraltro emergerebbe dallo stesso regolamento n. 773/2004.

120. In secondo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale un errore di diritto in quanto avrebbe dichiarato contra legem che il regolamento n. 1/2003 non si applica anteriormente all’adozione di una prima decisione di accertamento, mentre, a loro avviso, sia dal considerando 25 di tale regolamento sia dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004 risulta che esso «si applica pienamente a tutti gli atti della [OSCURATO:PERSONA] adottati per l’applicazione degli articoli 101 TFUE e segg., a partire dalla fase dell’individuazione delle pratiche».

Tale interpretazione sarebbe confermata dal fatto che sono soggette alle prescrizioni del regolamento n. 1/2003 sia le indagini settoriali, previste all’articolo 17 di tale regolamento, sia la dichiarazione di trattamento favorevole ( 73 ), le quali non comportano l’adozione di misure che implicano l’addebito di un’infrazione.

121. In terzo luogo, le ricorrenti contestano le conseguenze che il Tribunale trae dalla distinzione tra le prove di un’infrazione e gli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento e, in particolare, l’affermazione, contenuta nel punto 193 della sentenza impugnata, secondo cui questi ultimi non possono essere sottoposti al medesimo grado di formalismo.

Esse sostengono che tutti gli elementi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e utilizzati nei procedimenti avviati ai sensi del regolamento n. 1/2003, a titolo di indizi o di prove, devono soddisfare i medesimi requisiti ed essere sottoposti al medesimo formalismo nonché alle stesse regole procedurali destinate a garantire l’autenticità, la lealtà e l’attendibilità della prova.

Orbene, il rispetto di tali regole garantisce l’autenticità tanto della prova quanto dell’indizio, il che sarebbe un presupposto necessario per valutarne l’attendibilità.

122. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il valore probatorio richiesto affinché un elemento materiale possa costituire un indizio che consenta di adottare una decisione di accertamento è necessariamente inferiore al valore probatorio richiesto affinché un elemento materiale costituisca un mezzo di prova per dimostrare un’infrazione e che da tale distinzione deriva che gli indizi sono necessariamente sottoposti a un minore grado di formalismo rispetto alle prove.

123. In particolare, non sarebbe richiesto che tali indizi siano registrati ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, salvo ritenere che le formalità previste da tali disposizioni si applichino anche prima dell’avvio di un’indagine.

124. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che l’avvio di un’indagine – che corrisponde alla data in cui, per la prima volta, la [OSCURATO:PERSONA] esercita i propri poteri di indagine e adotta misure che implicano l’addebito di un’infrazione e comportano ripercussioni significative sulla situazione delle entità sospettate – avviene in un momento diverso e ha conseguenze giuridiche diverse rispetto all’apertura di un fascicolo e all’avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004.

Mentre l’apertura di un fascicolo sarebbe un atto interno adottato della cancelleria della Direzione generale della Concorrenza allorché attribuisce un numero di pratica, che ha il solo scopo di consentire alla Direzione generale della Concorrenza di conservare documenti, l’avvio del procedimento corrisponderebbe alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004 in vista dell’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003.

125. [OSCURATO:PERSONA] osserva che dal testo dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 risulta che un’«audizione» ai sensi di tale articolo deve essere finalizzata alla «raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine», la quale deve, per definizione, essere stata avviata in precedenza.

Essa contesta inoltre la pertinenza dei richiami operati delle ricorrenti al considerando 25 del regolamento n. 1/2003, alle indagini settoriali e alla dichiarazione di trattamento favorevole.

126. Nel caso di specie, le riunioni e le conferenze telefoniche con i tredici fornitori interessati avrebbero avuto luogo prima dell’avvio di un’indagine ai sensi del regolamento n. 1/2003 e pertanto prima di qualsiasi «procedimento». [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe quindi stata tenuta a rispettare le formalità imposte da tale disposizione.

127. Se fosse diversamente, ciò pregiudicherebbe sotto molteplici aspetti l’attuazione del diritto della concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA].

In primo luogo, impedirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere e di utilizzare indizi quando essi possano assumere esclusivamente forma orale, ad esempio una rivelazione sentita da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] durante una riunione, una visita informale di locali aziendali o in un luogo pubblico.

In secondo luogo, equivarrebbe a considerare che gli indizi non possano mai assumere forma orale, il che comprometterebbe l’efficacia delle indagini della [OSCURATO:PERSONA] ritardando la data dell’accertamento.

128. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sottoporre gli indizi ad un minor grado di formalismo rispetto alle prove garantisce l’imperativo di celerità, cui è ispirata l’adozione delle decisioni di accertamento, e l’efficacia dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA].

129. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge infine che, in ogni caso, le affermazioni delle ricorrenti riguardo all’autenticità delle prove si basano su un’interpretazione erronea della giurisprudenza.

Infatti, l’autenticità di una prova non sarebbe «un presupposto necessario» della sua attendibilità.

Il principio vigente nel diritto dell’Unione sarebbe quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva che l’unico criterio pertinente per valutare il valore probatorio delle prove regolarmente prodotte risiede nella loro attendibilità e che il valore probatorio di una prova deve essere valutato globalmente, cosicché addurre semplici dubbi non confermati circa l’autenticità di una prova non è sufficiente a comprometterne l’attendibilità.

Tali principi si applicherebbero a maggior ragione agli indizi, in quanto il valore probatorio necessario affinché un elemento materiale costituisca un indizio è, per definizione, inferiore.

3. Analisi

130. Occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine.

I colloqui basati su tale disposizione sono soggetti al rispetto delle formalità prescritte dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004.

Così, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] deve, all’inizio del colloquio, indicare la base giuridica e la finalità dello stesso e ricordarne la natura facoltativa, e informa la persona sentita qualora intenda effettuare una registrazione del colloquio.

A norma del paragrafo 3 di detto articolo, la [OSCURATO:PERSONA] può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite.

Una copia dell’eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l’approvazione.

All’occorrenza la [OSCURATO:PERSONA] può stabilire il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione.

131. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato, per quanto riguarda la portata dei requisiti di forma cui sono sottoposti i colloqui effettuati ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, che la [OSCURATO:PERSONA], laddove decida, con il consenso della persona interrogata, di procedere a un colloquio ai sensi di detta disposizione, è tenuta a registrare tale colloquio integralmente, ferma restando la possibilità di scelta, lasciata alla [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla forma di tale registrazione ( 74 ).

132. Ne consegue che grava sulla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di registrare, nella forma di sua scelta, qualsiasi colloquio da essa tenuto, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine ( 75 ).

133. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, in sostanza, che detto obbligo non si applicava ai colloqui con i fornitori, in quanto, da un lato, tali colloqui erano stati effettuati prima dell’avvio di un’indagine ai sensi del regolamento n. 1/2003, vale a dire prima che la [OSCURATO:PERSONA] adottasse un provvedimento implicante l’addebito di un’infrazione e, dall’altro, che, al fine di adottare una decisione di accertamento, la quale si colloca nell’ambito della fase d’indagine preliminare che precede l’invio di una comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta solo a disporre di indizi sostanziali seri idonei a creare un sospetto di infrazione, i quali non possono essere sottoposti al medesimo grado di formalismo richiesto per la raccolta delle prove di un’infrazione.

Le ricorrenti contestano tale conclusione con vari argomenti, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa non sia viziata da alcun errore di diritto.

134. Pertanto, al fine di statuire sul terzo motivo di impugnazione, la Corte dovrà precisare se la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a registrare, conformemente all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, i colloqui dai quali sono emerse le informazioni utilizzate come indizi che giustificano l’adozione di una decisione di accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003.

135. Per le ragioni che illustrerò nel prosieguo, ritengo che si debba rispondere a tale questione in senso affermativo.

136. Le censure dedotte dalle ricorrenti chiamano la Corte ad esaminare, da un lato, la questione relativa all’individuazione del momento della formazione di un fascicolo da parte della [OSCURATO:PERSONA] in cui i colloqui da essa svolti devono essere considerati effettuati «ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine» e, dall’altro, la questione se il minore valore probatorio richiesto per gli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento rispetto a quello richiesto per le prove di un’infrazione giustifichi il fatto che essi siano sottoposti a un grado di formalismo minore, che non implichi, in particolare, il rispetto dei requisiti di forma imposti dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 per i colloqui effettuati ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003.

137. Inizierò con l’analisi della seconda di tali questioni.

138. A tal riguardo, ritengo che né il minor valore probatorio richiesto per gli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento né la circostanza che tale decisione si collochi nella fase d’indagine preliminare che precede l’invio di una comunicazione degli addebiti non abbiano alcuna incidenza, contrariamente a quanto affermato ai punti da 189 a 192 della sentenza impugnata, sui requisiti relativi alla forma il cui rispetto s’impone alla [OSCURATO:PERSONA], in base alla normativa applicabile, allorché essa raccoglie elementi probatori da utilizzare ai fini delle sue indagini.

139. Quanto precede non equivale, ovviamente, ad affermare che la forma di un elemento materiale non abbia alcuna incidenza sul suo valore probatorio.

Ad esempio, un atto notarile ha, di norma, un valore probatorio superiore a quello di una scrittura privata.

Tuttavia, tale rapporto tra forma e valore probatorio non implica necessariamente una gradazione del formalismo cui sono sottoposte determinate categorie di elementi probatori in funzione del valore probatorio richiesto per l’uso che deve essere fatto di detti elementi.

140. Per quanto riguarda in particolare le informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] trae dai suoi colloqui con persone fisiche o giuridiche, l’assenza di qualsiasi nesso tra il valore probatorio e il rispetto dei requisiti di forma imposti dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 si evince, a mio avviso, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

141. Infatti, da tale sentenza, e in particolare dal suo punto 87, in cui la Corte ha precisato che nessun elemento ricavato dalla formulazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 o dalla finalità da quest’ultimo perseguita consente di desumere che il legislatore abbia inteso introdurre una distinzione tra due categorie di audizioni ai sensi di tale disposizione o escludere dall’ambito di applicazione della stessa talune di dette audizioni, risulta chiaramente che l’obbligo di registrazione che ne deriva riguarda qualsiasi audizione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] purché sia «relativa all’oggetto di un’indagine».

L’esistenza di un obbligo siffatto non può quindi dipendere né dal valore probatorio attribuibile alle dichiarazioni raccolte durante tali audizioni, che peraltro può essere valutato solo dopo che le audizioni si sono svolte, né dall’uso che la [OSCURATO:PERSONA] intende fare di dette informazioni durante le varie fasi del procedimento.

A tale proposito, ritengo che il richiamo operato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai lavori preparatori del regolamento n. 1/2003 non possa, di per sé, rimettere in discussione tale conclusione ( 76 ).

142. Rilevo, inoltre, che l’affermazione, contenuta ai punti da 189 a 192 della sentenza impugnata, dell’esistenza di un nesso tra il valore probatorio degli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento e il rispetto dei requisiti di forma è contraddetta, per quanto riguarda gli indizi ricavati da colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’interpretazione data dal Tribunale, ai punti 195, da 200 a 203 e 205 di detta sentenza, all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e alla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Da tali punti risulta infatti che il Tribunale ha considerato che, una volta avviata un’indagine nel senso precisato al punto 194 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, a rispettare l’obbligo di registrazione dei colloqui relativi all’oggetto di detta indagine e che tale obbligo sussiste a prescindere dal valore probatorio delle informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] può ricavare dai colloqui nonché dall’uso di dette informazioni, come indizi nell’ambito della fase di indagine preliminare, anche ai fini dell’adozione di una decisione di accertamento ( 77 ), oppure come prove nella fase dell’invio di una comunicazione degli addebiti.

143. Più in generale, la differenza tra indizi e prove risiede nel fatto che i primi permettono unicamente di presumere l’esistenza del fatto da dimostrare, mentre le seconde lo dimostrano.

Quando la costituzione di un elemento probatorio richiede determinate formalità, spesso al fine di garantirne l’autenticità e l’attendibilità, l’inosservanza di tali formalità implica che detto elemento, a prescindere dal suo valore, non possa assolvere la propria funzione probatoria.

144. Per quanto riguarda la prima delle questioni menzionate al paragrafo 136 delle presenti conclusioni, essa richiede, in sostanza, che si interpreti la nozione di «audizione» volta alla «raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.

145. Ricordo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che dai termini stessi di tale disposizione risulta chiaramente che i colloqui che ne sono oggetto sono quelli finalizzati alla «raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine», la quale per definizione deve essere stata avviata e il cui oggetto deve essere stato stabilito prima che siano effettuati tali colloqui.

Il Tribunale ne ha dedotto che l’obbligo di registrazione di detti colloqui, previsto dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, non si imponeva «nel caso di colloqui condotti prima dell’avvio di un’indagine da parte della [OSCURATO:PERSONA] (...)» ( 78 ).

Al punto 193 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che un’indagine è formalmente avviata solo quando la [OSCURATO:PERSONA] esercita i poteri di indagine conferitile in particolare dagli articoli 18, 19 e 20 del regolamento n. 1/2003, adottando un provvedimento che implica l’addebito di un’infrazione, segnatamente una decisione di accertamento e, al punto 194 di tale sentenza, ha precisato che siffatta definizione del termine iniziale di un’indagine emerge da una giurisprudenza costante.

146. Da tale giurisprudenza – derivante dalla sentenza del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 79 ) – risulta che il procedimento amministrativo avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] può dare luogo all’esame di due fasi successive, ciascuna delle quali risponde a una propria logica interna.

La prima fase, che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, ha come termine iniziale la data in cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio dei poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta provvedimenti che implicano l’addebito di un’infrazione e deve consentire a detta istituzione di prendere posizione sulla direzione del procedimento.

La seconda fase, invece, si estende dalla comunicazione degli addebiti all’adozione della decisione finale.

Essa deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi definitivamente sull’infrazione addebitata.

147. A tale proposito, occorre ricordare, al pari delle ricorrenti, che i principi enunciati nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni sono stati elaborati ai fini dell’applicazione del principio del termine ragionevole.

Nella sentenza LMV, ispirandosi alla giurisprudenza della Corte EDU ( 80 ), la Corte ha inteso individuare il momento in cui l’attività di indagine e di accertamento delle violazioni del diritto della concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] si concretizza in un atto che comporta, se non ancora un’accusa formale, quanto meno un addebito «che determin[a] importanti ripercussioni sulla situazione delle imprese sospettate» ( 81 ).

148. Orbene, al pari delle ricorrenti, non sono convinto che la logica alla base della fissazione del termine iniziale del periodo da prendere in considerazione ai fini della valutazione della durata ragionevole del procedimento amministrativo, che è volta a identificare il momento in cui l’impresa interessata viene a conoscenza dell’addebito formulato nei suoi confronti e la sua situazione viene pregiudicata dai provvedimenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA], sia pertinente quando si tratti di interpretare il testo dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003.

149. A questo proposito, ricordo che tale articolo è collocato nel capitolo V di detto regolamento, intitolato «Poteri di indagine».

Quando procede a un’audizione ai sensi di detta disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] esercita quindi un «potere di indagine», allo stesso modo in cui esercita un tale potere allorché rivolge richieste di informazioni a norma dell’articolo 18 del regolamento o adotta una decisione di accertamento ai sensi dell’articolo 20 del medesimo regolamento.

Tuttavia, mentre è pacifico che l’adozione di un atto a norma degli articoli 18 e 20 del regolamento n. 1/2003 determina l’avvio di un’«indagine», per contro, secondo l’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 adottata dal Tribunale e sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esercizio del potere sancito dal suddetto articolo non segna di per sé l’avvio di un’indagine, bensì presuppone, per essere esercitato, che un’indagine sia già stata avviata.

150. Si tratta, a mio avviso, di un elemento di incoerenza che non può essere sanato dal riconoscimento implicito, da parte del Tribunale, della possibilità che lo svolgimento di un’audizione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 segni – al pari di una richiesta di informazioni o di un accertamento – l’avvio di un’indagine nel caso in cui tale audizione comporti l’addebito di una violazione a una delle imprese sentite o ad un’impresa oggetto delle dichiarazioni rese alla [OSCURATO:PERSONA] ( 82 ).

Infatti, tale riconoscimento, da un lato, rimette in discussione l’affermazione del Tribunale secondo cui dal testo dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 risulta che un’indagine deve essere stata avviata e il suo oggetto deve essere stato fissato prima che vengano effettuate le audizioni ai sensi di tale articolo.

Dall’altro, esso risponde solo in parte alla logica sottesa alla giurisprudenza citata al punto 194 della sentenza impugnata, dato che la chiamata in causa di un’impresa terza nel corso di un’audizione non implica che essa venga a conoscenza di eventuali addebiti mossi nei suoi confronti.

151. L’incoerenza rilevata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni risulta ancora più evidente se si considera che, come correttamente sottolineato dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] può avviare un’indagine settoriale esercitando il potere sancito dall’articolo 17 del regolamento n. 1/2003 senza che sia stata addebitata un’infrazione ad un’impresa determinata ( 83 ).

152. A mio avviso, il tenore letterale dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, e in particolare l’espressione «ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine», richiede un’interpretazione diversa, che non impone necessariamente di collocare i colloqui di cui trattasi in una determinata fase del procedimento amministrativo, né di stabilire quale sia l’atto formale della [OSCURATO:PERSONA] a partire dal quale essa è tenuta a rispettare le formalità prescritte dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004.

153. Ritengo infatti che la definizione della portata di tale obbligo, e quindi la determinazione dei casi nei quali viene esercitato il potere sancito dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, dipendano essenzialmente dall’oggetto e dal tenore dei colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA].

154. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata e dal fascicolo del procedimento dinanzi al Tribunale risulta che i colloqui in questione sono stati effettuati con i fornitori dei prodotti di largo consumo interessati dalla presunzione di infrazione enunciata all’articolo 1, lettera a), delle decisioni controverse, che tali fornitori concludevano regolarmente accordi con la [OSCURATO:PERSONA] e che, in vista della preparazione di tali colloqui, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato ai fornitori sentiti un questionario riguardante in particolare il comportamento delle alleanze di distributori durante le trattative con i fornitori, l’evoluzione nel tempo del loro potere negoziale e i relativi effetti sulle condizioni di concorrenza nel mercato della distribuzione.

Inoltre, in detti questionari, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva apertamente se il fornitore fosse al corrente di scambi di informazioni commerciali sensibili tra distributori all’interno di un’alleanza e, se del caso, gli chiedeva di precisare quali fossero tali informazioni.

Dalla sentenza impugnata emerge altresì che i colloqui in questione sono stati effettuati poco dopo una riunione tenutasi il 16 settembre 2016 presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] in presenza di rappresentanti delle alleanze, alla quale erano stati invitati a partecipare i fornitori dell’insegna di distribuzione, e sono durati fino al giorno precedente all’adozione delle decisioni controverse.

155. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], quando procede a colloqui di siffatto tenore, il cui oggetto è definito in anticipo e il cui scopo consiste chiaramente nell’ottenere informazioni sul funzionamento di un determinato mercato e sul comportamento degli operatori di detto mercato al fine di individuare eventuali comportamenti illeciti o di consolidare i propri sospetti quanto all’esistenza di tali comportamenti, esercita, a mio avviso, il potere conferitole dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, indipendentemente dalla fase del procedimento in cui si svolge il colloquio.

156. In tali circostanze, è sufficiente, a mio avviso, che sia stato aperto un fascicolo presso la cancelleria della [OSCURATO:PERSONA] per ritenere che detti colloqui riguardino la «raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine» ai sensi della suddetta disposizione ( 84 ).

In altri termini, come ha affermato l’avvocato generale Wahl nelle conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 85 ), «qualsiasi riunione con terzi che sia specificamente organizzata per raccogliere informazioni significative da utilizzare nella valutazione di un caso deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003» ( 86 ).

157. Seguire un’interpretazione diversa condurrebbe al risultato, a mio avviso inammissibile, che colloqui del tenore sopra descritto si svolgerebbero al di fuori del quadro normativo costituito dal regolamento n. 1/2003.

Orbene, quando la [OSCURATO:PERSONA] esercita de facto i suoi poteri di indagine, tale quadro normativo trova necessariamente applicazione, anche nel caso in cui non sia stata «formalmente avviata» un’indagine, contrariamente a quanto sembra emergere dal punto 193 della sentenza impugnata ( 87 ).

158. Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, le informazioni ottenute attraverso tali colloqui vengano utilizzate come indizi seri sui quali basare una decisione di accertamento, ossia un provvedimento che comporta un’ingerenza nella sfera di attività privata di un’impresa e una restrizione dei suoi diritti fondamentali sanciti all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della CEDU.

159. Preciso, infine, che l’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 che propongo di seguire non implica, contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima non sarebbe più in grado di raccogliere e di utilizzare indizi quando essi possano assumere soltanto forma orale.

160. A questo proposito, da un lato, si deve rilevare che lo scenario descritto al paragrafo 154 delle presenti conclusioni è molto diverso da quello evocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte (un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] che senta una rivelazione durante una riunione, una visita informale presso locali aziendali o in un luogo pubblico).

Dall’altro, occorre precisare che la [OSCURATO:PERSONA] non procede a un’audizione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, e non ha quindi l’obbligo di registrare gli scambi con terzi, quando tali scambi non riguardano l’oggetto di una particolare indagine ( 88 ).

161. Sulla base delle considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale abbia interpretato erroneamente l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e sia incorso in un errore di diritto ritenendo che gli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori non potessero essere esclusi in quanto viziati da un’irregolarità formale a causa dell’inosservanza dell’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004.

162. Per il caso in cui la Corte decidesse di confermare l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 adottata dal Tribunale e di considerare che l’obbligo di registrare i colloqui effettuati ai sensi di tale disposizione si applica solo quando essi abbiano luogo dopo l’avvio di un’indagine nel senso precisato ai punti 193 e 194 della sentenza impugnata, ritengo comunque che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non fosse soggetta a tale obbligo.

163. Infatti, sono dell’avviso che la [OSCURATO:PERSONA], qualora prenda in considerazione la possibilità di utilizzare le informazioni emerse dai suoi scambi con terzi al fine di adottare una decisione di accertamento – come risulta chiaramente nel caso di specie alla luce dell’oggetto, del contenuto e della cronologia dei suoi colloqui con i fornitori – sia in ogni caso tenuta a registrare detti scambi conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004.

Si tratta, a mio parere, di una garanzia necessaria, tenuto conto dell’ingerenza che un accertamento comporta nei diritti fondamentali dell’impresa sottoposta ad accertamento, in particolare per consentire al giudice dell’Unione di verificare la serietà degli indizi in possesso della [OSCURATO:PERSONA] che giustificano tale ingerenza.

164. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco quindi alla Corte di accogliere il terzo motivo di impugnazione.

D. Sul quarto motivo di impugnazione

165. Il quarto motivo è suddiviso in quattro parti.

Le prime tre parti, vertenti rispettivamente su un travisamento dei fatti, un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione nei quali il Tribunale sarebbe incorso dichiarando, in primo luogo, che non era stata avviata un’indagine anteriormente all’adozione della prima decisione di accertamento (la decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017), in secondo luogo, che i resoconti dei colloqui possono essere utilizzati come indizi senza soddisfare i requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 e, in terzo luogo, che il rispetto delle formalità previste da tali disposizioni comprometterebbe l’individuazione di pratiche anticoncorrenziali, si confondono, in sostanza, con gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel loro terzo motivo di impugnazione.

Rinvio pertanto alle considerazioni svolte nell’ambito dell’esame di tale motivo.

166. Resta quindi da analizzare la quarta parte del quarto motivo di impugnazione.

Sulla quarta parte del quarto motivo di impugnazione

167. Con la quarta parte del loro quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto concludendo, al punto 219 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, alla data di adozione delle decisioni impugnate, di indizi sufficientemente seri, senza che occorresse determinare con precisione le date di redazione e di ultimazione dei resoconti dei colloqui.

168. Da un lato, esse sostengono che dalla giurisprudenza risulta che gli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento devono figurare nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla data di adozione di tale decisione, in particolare per consentire ai diversi soggetti che intervengono nel processo di elaborazione della stessa di verificare il carattere sufficientemente serio di tali indizi e la corretta delimitazione dell’ambito dell’accertamento.

Il Tribunale avrebbe quindi considerato erroneamente, al punto 208 della sentenza impugnata, che «la data pertinente da prendere in considerazione per determinare il possesso di indizi alla data delle decisioni [controverse] [era] quella dei colloqui con i fornitori che sono stati oggetto dei resoconti».

169. Dall’altro, le ricorrenti deducono che, al punto 215 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe trasferito su di loro l’onere di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva redatto tutti i resoconti dopo la data di adozione della prima decisione controversa (la decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017).

170. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la data pertinente per valutare il possesso da parte sua di indizi sotto forma di dichiarazioni orali corrisponde alla data di tali dichiarazioni e non a quella in cui essa ha formalizzato dette dichiarazioni per iscritto.

Essa rinvia a tale proposito alla sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 89 ), adottata nel contesto dei procedimenti di trattamento favorevole e menzionata al punto 209 della sentenza impugnata, dalla quale risulta che il possesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un elemento materiale equivale alla conoscenza del suo contenuto.

Orbene, nel caso di specie, i colloqui con i fornitori si sono svolti tutti anteriormente alla data della prima decisione controversa (la decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017).

Inoltre, poiché il Tribunale ha riconosciuto che, alla data di adozione delle decisioni controverse, la [OSCURATO:PERSONA] era già in possesso degli indizi risultanti dalle successive riunioni e/o conferenze telefoniche con i tredici fornitori, la sentenza impugnata non avrebbe riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] una facoltà di regolarizzazione a posteriori.

171. Rilevo, in via preliminare, che dai punti 207 e 210 della sentenza impugnata risulta chiaramente che i punti della motivazione di tale sentenza contestati dalle ricorrenti nella quarta parte del loro quarto motivo di impugnazione si basano sulla premessa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva, nel caso di specie, un obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 e, pertanto, che essa non era tenuta a dimostrare la data in cui erano stati redatti i resoconti dei colloqui, dato che l’anteriorità degli indizi risultanti da tali colloqui deve essere valutata in relazione alla data in cui sono state rese le dichiarazioni, vale a dire la data in cui si sono svolti i colloqui.

Il Tribunale ha infatti considerato che, in assenza di tale obbligo di registrazione, gli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento risultanti da colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] con terzi possono assumere unicamente una forma orale e che, nel caso di specie, i colloqui con i fornitori implicavano la conoscenza delle informazioni comunicate nel corso di tali colloqui nonché il possesso delle informazioni di cui trattasi alla data di detti colloqui.

172. Ne consegue che, qualora la Corte decidesse di accogliere, come da me proposto, il terzo motivo di impugnazione – a prescindere dalle conseguenze di tale decisione per quanto riguarda l’annullamento o la conferma della sentenza impugnata, che saranno esaminate nel prosieguo –, sarebbero parimenti inficiati i punti della motivazione della sentenza impugnata ai quali si riferisce la parte in esame.

Le considerazioni che seguono sono quindi svolte nell’ipotesi in cui la Corte non dovesse aderire alla mia proposta.

173. Sempre in via preliminare, ritengo che si possano esprimere alcune riserve riguardo al carattere conferente di tale parte, dato che essa è diretta soltanto contro uno dei due motivi sui quali si basa il rigetto, da parte del Tribunale, della censura relativa alla mancanza di anteriorità degli indizi sui quali si basano le decisioni controverse, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] dimostrato la data dei resoconti dei colloqui.

174. Infatti, per respingere tale argomento, il Tribunale ha ritenuto, da un lato, in via principale, come ho rilevato al paragrafo 171 delle presenti conclusioni, che la data pertinente da prendere in considerazione per accertare se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse degli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori prima dell’adozione delle decisioni controverse fosse la data in cui si erano tenuti tali colloqui.

Dall’altro, ad abundantiam, al punto 215 della sentenza impugnata ha dichiarato che, quand’anche si dovesse tenere conto della data in cui erano stati redatti i resoconti di detti colloqui e sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova di tale data, si poteva ragionevolmente ritenere, sulla base degli elementi prodotti da tale istituzione e alla luce del fatto che essa aveva affermato di aver redatto detti resoconti per assolvere quello che riteneva essere un obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 3, del regolamento n. 773/2004, che i resoconti in parola erano stati redatti man mano che si svolgevano gli scambi, ossia sin dall’inizio di tali scambi, risalente per lo più alla fine del 2016 ( 90 ).

175. Orbene, se pure è vero che le ricorrenti hanno dedotto una censura anche contro tale punto 215 della sentenza impugnata, detta censura riguarda solo una presunta inversione dell’onere della prova, che non risulta affatto dal ragionamento del Tribunale, il quale ha invece considerato che gli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano sufficienti a dimostrare che la parte essenziale dei resoconti dei colloqui era stata redatta anteriormente alla data della prima decisione controversa (la decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017).

Per contro, le ricorrenti non hanno rimesso in discussione lo standard probatorio applicato dal Tribunale né hanno invocato un travisamento degli elementi di prova da parte di quest’ultimo, l’unica censura che avrebbe loro consentito di far valere un errore nella valutazione di tali elementi.

176. Per il caso in cui la Corte decidesse di esaminare nel merito la parte di cui trattasi, ritengo che essa sia fondata.

177. A tale proposito, occorre rammentare che gli accertamenti promossi dalla [OSCURATO:PERSONA] mirano a raccogliere la documentazione necessaria per accertare la verità e la portata di una determinata situazione di fatto e di diritto in merito alla quale essa dispone già di informazioni ( 91 ).

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] deve disporre, prima dell’adozione di una decisione di accertamento, di elementi e di indizi sostanziali seri che la inducono a sospettare l’infrazione a carico dell’impresa interessata dall’accertamento ( 92 ).

Il possesso di tali elementi e indizi deve inoltre essere evidenziato in maniera circostanziata nella decisione che ordina un accertamento ( 93 ).

178. Da quanto precede risulta che, per dimostrare l’anteriorità degli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento rispetto alla data di adozione di tale decisione, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] non solo provare che, a detta data, essa era materialmente in possesso della fonte delle informazioni sulle quali si basa per giustificare l’accertamento, ma altresì che ha concretamente potuto valutare, da un lato, se e in quale misura tali informazioni consentissero di formulare presunzioni sull’esistenza di un’infrazione e di definire gli elementi essenziali della stessa in modo da circoscrivere l’ambito dell’accertamento e gli elementi ricercati in occasione delle verifiche e, dall’altro, se tali indizi fossero seri.

179. In altri termini, l’anteriorità degli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento rispetto alla data di adozione di tale decisione non implica soltanto il «possesso» dell’informazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la presunzione che emerge dalla giurisprudenza relativa alle decisioni di trattamento favorevole richiamata al punto 209 della sentenza impugnata, secondo la quale il mero possesso dell’informazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] equivale alla sua conoscenza, non è, a mio avviso, applicabile alle decisioni di accertamento, cosicché, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, la suddetta giurisprudenza non può essere trasposta a tale ambito.

180. Inoltre, per consentire un controllo giurisdizionale della non arbitrarietà dell’ingerenza nella sfera di attività privata dell’impresa interessata che un accertamento comporta, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che la decisione che ordina l’accertamento si basa su indizi sufficientemente seri che essa ha potuto concretamente valutare e che l’ambito delle verifiche definito da detta decisione è limitato all’infrazione che la [OSCURATO:PERSONA] può sospettare sulla base di tali indizi.

181. Orbene, ritengo che una prova siffatta possa essere fornita, in relazione ad informazioni risultanti da dichiarazioni orali di terzi che non sono state oggetto di registrazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, soltanto nel caso in cui non siano stati prodotti un resoconto dettagliato o una trascrizione del loro contenuto.

Sono quindi propenso a ritenere che la data pertinente da prendere in considerazione per determinare l’anteriorità degli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento rispetto alla data di detta decisione sia, nel caso degli indizi risultanti da tali dichiarazioni, quella alla quale vengono redatti un resoconto o una trascrizione degli scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la persona o le persone interessate, in occasione dei quali sono state raccolte le dichiarazioni in parola.

182. Aggiungo che l’esigenza di adottare rapidamente decisioni di accertamento dopo la comunicazione di informazioni su potenziali infrazioni per ridurre al minimo i rischi di perdita e di occultamento delle prove, evidenziata dal Tribunale al punto 210 della sentenza impugnata, non può, a mio avviso, portare alla definizione di una regola generale, applicabile in tutti i casi, secondo la quale rilevi, al fine di dimostrare l’anteriorità degli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento, unicamente la data in cui vengono ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni orali dalle quali sono emersi detti indizi.

Infatti, pur essendo ovviamente sensibile a tale esigenza, ritengo che essa non possa giustificare l’assenza di qualsiasi traccia scritta dei colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] con terzi, in mancanza di misure di registrazione formale di detti colloqui, segnatamente in casi come quello di specie, in cui i colloqui in questione si sono svolti nell’arco di varie settimane, o addirittura di vari mesi, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto il tempo di redigere i resoconti man mano che raccoglieva le dichiarazioni dei fornitori.

183. Per contro, se pure sono dell’avviso che almeno un resoconto dei colloqui sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si basa per giustificare una decisione di accertamento debba essere stato versato agli atti, per quanto possibile, prima della data di adozione della decisione di accertamento ( 94 ), ritengo che esigenze di celerità possano giustificare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si discosti da tale regola in un caso concreto.

184. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che, qualora la Corte decidesse di pronunciarsi sul merito della quarta parte del quarto motivo di impugnazione, essa dovrebbe essere dichiarata fondata.

E. Sul quinto motivo di impugnazione

185. Con il loro quinto motivo, basato su un difetto di motivazione derivante dal mancato controllo del valore probatorio degli indizi e su un errore riguardo alla qualificazione come «indizio», le ricorrenti contestano i punti da 220 a 232, 253 e 254 della sentenza impugnata.

186. Esse addebitano al Tribunale, in primo luogo, di non avere effettuato, come esse avevano chiesto e come richiederebbero gli articoli 6 e 8 della CEDU, un controllo in concreto della misura in cui le molteplici irregolarità da loro denunciate e dalle quali sarebbero viziati gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] inficerebbero l’attendibilità e quindi il valore probatorio di tali elementi.

187. A questo proposito, è giocoforza constatare che, ai punti da 224 a 232 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato un controllo siffatto valutando in successione l’attendibilità e il valore probatorio delle dichiarazioni dei fornitori riportate nei resoconti dei colloqui (punto 225), di un messaggio di posta elettronica del 22 novembre 2016 del direttore generale di un’associazione di fornitori, che riscostruisce i movimenti e i rapporti tra le insegne della grande distribuzione all’interno, in particolare, di associazioni di grandi distributori (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del direttore dell’associazione N», punto 226) e dei resoconti dei colloqui redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 229).

Negli stessi punti della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre esaminato e respinto tutti gli argomenti dalle ricorrenti volti a mettere in discussione l’attendibilità o il valore probatorio di tali diversi elementi nonché la loro qualificazione come «indizi».

188. In siffatte circostanze, tale prima censura del quinto motivo di impugnazione non può, a mio avviso, essere accolta.

189. In secondo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere qualificato, ai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, come «indizi sostanziali seri» dichiarazioni «vaghe e speculative» dalle quali esso avrebbe desunto solo l’esistenza di un parallelismo e il fatto che «nessun fornitore afferma di considerare come poco probabile» l’esistenza di uno scambio di informazioni.

Tuttavia, l’assenza di dichiarazioni che neghino la probabilità di un’intesa non può costituire un indizio sostanziale serio dell’esistenza di quest’ultima.

190. Al pari della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che, con tali argomenti – che oltretutto si riducono a contestazioni di passaggi isolati della sentenza impugnata, estrapolati dal loro contesto –, le ricorrenti mirino, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale degli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso, senza dimostrare, né peraltro dedurre, alcun travisamento di detti elementi.

191. Pertanto, tale seconda censura del quinto motivo deve, a mio avviso, essere dichiarata irricevibile.

Nella replica, le ricorrenti affermano che, con detta censura, intendono contestare la qualificazione giuridica dei fatti adottata dal Tribunale, e non la loro valutazione.

192. A tale proposito, mi limito a rilevare che, ai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sviluppato un ragionamento sovrabbondante, come dimostra l’utilizzo del termine «[i]noltre» all’inizio del punto 252 di tale sentenza.

193. Infatti, ai punti da 248 a 251 di quest’ultima, il Tribunale, dopo avere esaminato le informazioni emerse dai colloqui con i fornitori, quali riportate nei resoconti redatti dalla [OSCURATO:PERSONA], ha concluso che tali informazioni costituivano indizi sufficientemente seri dell’esistenza di un parallelismo di comportamenti tra due alleanze internazionali di distributori, vale a dire l’ICDC e l’AgeCore (di cui era membro la [OSCURATO:PERSONA]), caratterizzato dalla concomitanza e dalla convergenza delle loro richieste di sconti ai fornitori.

194. Al punto 252 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] «non si [era] limitata a comunicare indizi relativi a questo primo elemento costitutivo di una pratica concordata consistente nella corrispondenza di comportamenti sul mercato, la quale può del resto, a determinate condizioni, consentire di presumere la presenza del secondo elemento costitutivo di una pratica concordata consistente nella concertazione», ma aveva anche prodotto «indizi relativi all’esistenza di tale concertazione, consistenti, nel caso di specie, in scambi di informazioni, i quali possono anche essere considerati, nel loro insieme, sufficientemente seri».

Orbene i punti 235 e 254 della sentenza impugnata censurati dalle ricorrenti vertono, ad abundantiam, proprio sulla valutazione del carattere sufficientemente serio dei suddetti indizi.

195. Inoltre, ai punti da 256 a 258 della medesima sentenza, il Tribunale ha rilevato altresì che le dichiarazioni dei fornitori relative agli scambi tra distributori sugli sconti erano corroborate da «informazioni che menzionano i canali attraverso i quali tali scambi possono passare», emerse dalle dichiarazioni di vari fornitori e dal messaggio di posta elettronica del direttore dell’associazione N. 196.

Di conseguenza, supponendo che, con la seconda censura del loro quinto motivo, le ricorrenti intendano addebitare al Tribunale un errore di qualificazione giuridica, tale censura dovrebbe essere dichiarata inoperante.

197. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che il quinto motivo di impugnazione sia in parte infondato e in parte irricevibile o inoperante.

F. Sulle conseguenze dell’errore commesso dal Tribunale

198. Dall’analisi del terzo motivo di impugnazione emerge che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che gli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori non dovevano essere esclusi in quanto viziati da un’irregolarità formale in ragione dell’inosservanza dell’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004.

199. Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre da tale errore, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, se dalla motivazione di una decisione del Tribunale emerge una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima decisione appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza ed occorre allora procedere ad una sostituzione della motivazione ( 95 ).

200. Orbene, rilevo che, come risulta dal punto 206 della sentenza impugnata, dal momento che aveva respinto gli argomenti delle ricorrenti relativi all’inosservanza dell’obbligo di registrazione dei colloqui con i fornitori, il Tribunale ha considerato che non occorreva pronunciarsi sull’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i resoconti di tali colloqui costituirebbero registrazioni conformi all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004.

201. Occorre quindi esaminare tale argomento.

Infatti, qualora esso risultasse fondato, la parte impugnata del dispositivo della sentenza del Tribunale potrebbe essere mantenuta sulla base di una motivazione diversa da quella viziata da errori ( 96 ).

202. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto dinanzi al Tribunale di avere assolto l’obbligo di registrare le dichiarazioni dei tredici fornitori sentiti, redigendo e versando agli atti resoconti ampi e dettagliati che rispecchiano fedelmente il contenuto di tali dichiarazioni.

A suo avviso, un resoconto dettagliato e versato agli atti costituisce una delle « forme » di registrazione la cui scelta è rimessa alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, al pari di una registrazione audio o audiovisiva o di una trascrizione letterale.

Ha inoltre fatto valere che, anche supponendo che essa non abbia soddisfatto il proprio obbligo di registrazione, le dichiarazioni dei tredici fornitori sentiti costituirebbero in ogni caso degli indizi.

203. A questo proposito, ritengo che, sebbene non possa escludersi che un resoconto dettagliato redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un colloquio effettuato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e versato agli atti possa soddisfare i requisiti di forma di cui all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, ciò non possa verificarsi, in ogni caso, quando la persona che ha reso le dichiarazioni non abbia ricevuto copia di tale resoconto e non sia quindi stata messa in grado di convalidarne il contenuto o di correggere, se necessario, le proprie dichiarazioni.

Una diversa interpretazione contrasterebbe con la formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, ai sensi del quale «[u]na copia dell’eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l’approvazione» e, all’occorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce «il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa».

204. A mio avviso, non si può desumere indirettamente un’interpretazione diversa dal punto 92 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha esaminato se si potesse ritenere che la comunicazione all’impresa incriminata di una nota interna della [OSCURATO:PERSONA] che riassumeva brevemente il contenuto delle questioni affrontate durante il colloquio controverso avesse posto rimedio alla mancata registrazione formale di tali scambi.

Infatti, in detto punto, da un lato, la Corte non ha esaminato la questione se la nota di cui si trattava potesse costituire una registrazione formale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, ma soltanto la questione se la nota in parola potesse rimediare alla violazione del combinato disposto di detto articolo e dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003.

Dall’altro, la Corte si è limitata a rilevare che la nota in questione non conteneva alcuna indicazione quanto al tenore delle discussioni che si erano svolte nel corso di tale colloquio e alla natura delle informazioni fornite dalla persona sentita ed era quindi inidonea, indipendentemente da qualsiasi altro fattore, a fornire all’impresa interessata gli elementi necessari all’esercizio dei suoi diritti di difesa.

Inoltre, dai punti 95 e 96 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non si era fondata sulla suddetta nota per dimostrare l’infrazione e che si poneva solo la questione se le dichiarazioni rese durante il colloquio controverso contenessero elementi a discarico. 205.

Infine, ritengo, in linea con quanto già esposto al paragrafo 143 delle presenti conclusioni, che la violazione delle disposizioni in materia di registrazione comporti l’inutilizzabilità delle informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei colloqui non debitamente registrati ai fini dell’adozione di una decisione di accertamento.

G. Conclusione sull’impugnazione

206. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di accogliere l’impugnazione e di annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata.

V. Sul ricorso

207. Per i motivi esposti in particolare ai paragrafi da 144 a 163 e da 202 a 205 delle presenti conclusioni, ritengo che la censura dedotta dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, relativa all’inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di registrazione di cui all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, sia fondata e che gli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori debbano pertanto essere esclusi in quanto viziati da un’irregolarità formale.

208. Orbene, risulta dagli atti che le informazioni emerse da tali colloqui costituivano la parte essenziale degli indizi sui quali si basavano le decisioni controverse, mentre il messaggio di posta elettronica del direttore dell’associazione N – il cui valore probatorio è peraltro limitato dal fatto che essa contiene solo affermazioni riferite che non riflettono una conoscenza personale e diretta dei rapporti commerciali in questione – e i suoi allegati si limitano ad integrare tali informazioni.

209. In siffatte circostanze, occorre, a mio avviso, concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva, alla data di adozione delle decisioni controverse, di indizi sufficientemente seri che giustificassero le presunzioni enunciate all’articolo 1, lettera a), delle decisioni controverse, e annullare integralmente tali decisioni.

VI. Conclusione

210. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di: – annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata; – annullare la decisione C(2017) 1057 final della [OSCURATO:PERSONA], del 9 febbraio 2017, che ingiunge alla [OSCURATO:PERSONA] e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di assoggettarsi ad un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (caso AT.40466 – Tute 1), e la decisione C(2017) 1361 final della [OSCURATO:PERSONA], del 21 febbraio 2017, che ingiunge a [OSCURATO:SOCIETA] e ad ogni società da essa direttamente o indirettamente controllata di assoggettarsi a un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40466 – Tute 1); – condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale, e – dichiarare che il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Si tratta della decisione C(2017) 1361 final della [OSCURATO:PERSONA] (caso AT.40466 – Tute 1; in prosieguo: la «decisione Tute 1 del 21 febbraio 2017») e della decisione C(2017) 1360 final della [OSCURATO:PERSONA] (caso AT.40467 – Tute 2; in prosieguo: la «decisione Tute 2 del 21 febbraio 2017»). ( 3 ) Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 4 ) Si tratta della decisione C(2017) 1057 final della [OSCURATO:PERSONA] (caso AT.40466 – Tute 1; in prosieguo: la «decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017») e della decisione C(2017) 1061 final della [OSCURATO:PERSONA] (caso AT.40467 – Tute 2; in prosieguo: la «decisione Tute 2 del 9 febbraio 2017»). ( 5 ) Tra le decisioni Tute 1 del 9 febbraio 2017 e del 21 febbraio 2017, da un lato, e le decisioni Tute 2 del 9 febbraio 2017 e del 21 febbraio 2017, dall’altro, è stata modificata solo la designazione del destinatario principale dell’accertamento, la LM in un caso e la ITM nell’altro. ( 6 ) Punto 1 del dispositivo. ( 7 ) Punto 2 del dispositivo. ( 8 )

V. punto 74 della sentenza impugnata. ( 9 )

V. punto 87 della sentenza impugnata. ( 10 ) T‑125/03 e T‑253/03 , EU:T:2007:287 , punti 46 , 48 e 49 e giurisprudenza citata. ( 11

) CE:ECHR:2014:1002JUD000009711.

( 12 ) V., per quanto riguarda la rilevabilità d’ufficio del difetto di motivazione, sentenza del 28 gennaio 2016, Quimitécnica.com e de Mello/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑415/14 P , non pubblicata, EU:C:2016:58 , punto 57 ). ( 13 )

V. sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑152/19 P, punto 98 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) GU 2007, C 303, pag. 17 . ( 15 )

V. Corte EDU, 5 aprile 2018, Zubac c.

Croazia, (CE:ECHR:2018:0405JUD004016012, §§ da 76 a 79). ( 16 ) V., in tal senso, Corte EDU, 4 dicembre 1995, Bellet c.

Francia (CE:ECHR:1995:1204JUD002380594, § 38), e 20 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] c.

Romania (CE:ECHR:2020:1020JUD003688918, §§ da 75 a 77). ( 17 ) Corte EDU, 26 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Romania (CE:ECHR:2011:0726JUD000971803, §§ da 72 a 76). ( 18 ) Nella sentenza della Corte EDU del 14 gennaio 2020, X e a. c.

Russia (CE:ECHR:2020:0114JUD007804216, § 50). ( 19 ) V., in tal senso, Corte EDU, 30 ottobre 1991, Vilvarajah e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1991:1030JUD001316387, § 122); 15 novembre 1996, Chahal c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:1115JUD002241493, § 145); 27 settembre 1999, Smith e Grady c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:EHCR:1999:0927JUD003398596, § 135), e 25 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] Tănase c.

Romania (CE:ECHR:2019:0625JUD004172013, § 217). ( 20 ) V., in tal senso, Corte EDU, 20 novembre 2008, società IFB c.

Francia (CE:ECHR:2008:1120JUD000205804, § 22); 21 febbraio 2008, Ravon e a. c.

Francia (CE:ECHR:2008:0221JUD001849703, § 27), e 21 dicembre 2010, Primagaz c.

Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308, § 23). ( 21 ) Corte EDU, 21 dicembre 2010, Primagaz c.

Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308, § 23). ( 22 ) V., ad esempio, Corte EDU, 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a. c.

Francia (EC:ECHR:2010:1221JUD002940808, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), e sentenza [OSCURATO:PERSONA], §

103. Per quanto riguarda le visite domiciliari in settori diversi dal diritto della concorrenza, la Corte EDU ha tuttavia esaminato la questione dell’esistenza di un ricorso effettivo anche sotto il profilo dell’articolo 13 della CEDU, v., ad esempio, sentenza della Corte EDU del 19 gennaio 2017, Posevini c.

Bulgaria (CE:ECHR:2017:0119JUD006363814, § 84, in prosieguo: la «sentenza Posevini»), in cui la Corte EDU ha esaminato congiuntamente la censura relativa a una violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU e ha ritenuto che non occorresse esaminare l’atto introduttivo alla luce del terzo fondamento invocato, vale a dire l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. ( 23 ) Corte EDU, 20 marzo 2008, Boudaïeva e a. c.

Russia (CE:ECHR:2008:0320JUD001533902, § 190). ( 24 )

V. Corte EDU, 24 ottobre 1983, Silver e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1983:1024JUD000594772, § 113), pronunciata nel contesto di un’applicazione combinata degli articoli 8 e 13 della CEDU; 26 marzo 1987, Leander c.

Svezia (CE:ECHR:1987:0326JUD000924881, §§ 77 e 84); 15 novembre 1996, Chahal c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:1115JUD002241493, § 145); 26 ottobre 2000, Kudła c.

Polonia (CE:ECHR:2000:1026JUD003021096, § 157); 13 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia (CE:ECHR:2012:1213JUD002268907, §§ 79 e 80), e 10 luglio 2020, Mugemangango c.

Belgio (EC:ECHR:2020:0710JUD000031015, § 131). ( 25

) CE:ECHR:2008:0221JUD001849703.

( 26 )

V. sentenza Ravon, §§ da 28 a 35, nonché Corte EDU, 18 settembre 2008, Kandler e a. c.

Francia (CE:ECHR:2008:0918JUD001865905 § 26); 20 novembre 2008, società IFB c.

Francia (CE:ECHR:2008:1120JUD000205804, § 26), e 16 ottobre 2008, Maschino c.

Francia (CE:ECHR:2008:1016JUD001044703, § 22). ( 27 )

V. sentenza Ravon, § 87 e giurisprudenza ivi citata (il corsivo è mio). ( 28 ) V., ad esempio, nel contesto dell’analisi dell’articolo 8 della CEDU, sentenze [OSCURATO:PERSONA], §§ da 89 a 91, e [OSCURATO:PERSONA], §§ da 37 a 43. V., per il medesimo approccio, ancorché in un contesto diverso (perquisizioni presso il domicilio privato e professionale di una persona fisica), sentenza Posevini, §§ da 84 a

86. ( 29 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], §

42. ( 30 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], §

34. ( 31 ) V., in tal senso, sentenza Ravon, §

29. ( 32 ) V., in relazione all’articolo 13 della CEDU, Corte EDU, 16 febbraio 2000, Amann c.

Svizzera (CE:ECHR:2000:0216JUD002779895, § 88), e 28 gennaio 2003, Peck c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2003:0128JUD004464798, § 102). ( 33 )

V. in tal senso, ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA], § 89, e sentenza Posevini, §

84. ( 34 )

V. sentenza Ravon, §§ da 30 a 33, sentenza [OSCURATO:PERSONA], §§ da 89 a 91, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], §§ da 38 a

43. ( 35 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], §

40. ( 36 )

V. Corte EDU, 14 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. c.

Norvegia, (CE:ECHR:2013:0314JUD002411708, § 104).

V. altresì sentenza del 18 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, C‑583/13 P , EU:C:2015:404 , punto 20 ). ( 37 )

V. Corte EDU, 10 aprile 2007, Panarisi c.

Italia (CE:EHCR:2007:0410JUD004679499 §§ 76 e 77); 2 dicembre 2010, Uzun c.

Germania (CE:EHCR:2010:0902JUD003562305, §§ 71 e 72), e 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna (CE:EHCR:2017:0530JUD003260012, § 37). ( 38 ) Ricordo che, nella sentenza Ravon, la Corte EDU ha esaminato la censura sollevata dalle ricorrenti nella causa che ha dato luogo a tale sentenza unicamente sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. ( 39 ) Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui detta censura può condurre all’annullamento della decisione finale solo eccezionalmente, rinvio a quanto ho esposto al paragrafo 59 delle presenti conclusioni. ( 40 )

V. in particolare Corte EDU, 8 giugno 2006, Sürmeli c.

Germania (CE:ECHR:2006:0608JUD007552901, § 99 e giurisprudenza ivi citata). ( 41 )

V. Corte CEDU, 10 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] c.

Irlanda (CE:ECHR:2010:0910JUD003133306, §§ da 115 a 122). ( 42 ) V., nell’ambito della valutazione della ricevibilità della domanda sul fondamento dell’articolo 35, paragrafo 1, della CEDU, Corte EDU, 4 luglio 2002, Slaviček c.

Croazia (CE:ECHR:2002:0704DEC002086202), e 5 settembre 2002, Nogolica c.

Croazia (CE:ECHR:2002:0905DEC00778401). ( 43 )

V. Corte EDU, 1 o marzo 2005, Charzyński c.

Polonia (CE:ECHR:2005:0301DEC001521203, § 41).

V. altresì Corte EDU, Guida sull’articolo 13 della CEDU, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_ITA.pdf. ( 44 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 45 a 53 e

56. ( 45 ) Sull’esclusione dall’ambito d’indagine riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] dei documenti che non abbiano carattere aziendale, vale a dire quelli che non si riferiscano all’attività dell’impresa sul mercato, v. sentenze del 18 maggio 1982, AM & S Europe/[OSCURATO:PERSONA] (155/79, punto 16), e del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] (C‑94/00, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2002:603 , punto 45 ). ( 46 ) V., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑73/10 P , EU:C:2010:684 , punto 53 ); v. altresì Corte EDU, 28 ottobre 1998, Pérez de [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (CE:ECHR:1998:1028JUD002809095, § 44). ( 47 ) Sentenza del 30 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑560/18 P , EU:C:2020:330 , punto 62 ). ( 48 ) V., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 80 e 82, nonché sentenza AM & S. Ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha addebitato alle ricorrenti di non avere rispettato le condizioni stabilite nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Ad ogni modo, In ogni caso, tali punti non formano oggetto dell’impugnazione in esame. ( 49 ) C‑245/19 e C‑246/19; in prosieguo: la «sentenza État luxembourgeois, EU:C:2020:795 , punto 66 . ( 50 )

V. sentenza État luxembourgeois, punti 27 e

37. ( 51 ) Le ricorrenti non possono quindi far valere la sentenza della Corte EDU del 29 luglio 1998, Guérin c.

Francia (CE:ECHR:1998:0729JUD002520194, § 43). ( 52 ) V., per l’affermazione di tale diritto di opposizione, sentenza del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑289/11, T‑290/11 e T‑521/11 ; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, EU:T:2013:404 , punto 87 ). ( 53 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, punto

90. ( 54 ) Tale diritto di opposizione assume particolare importanza nell’ambito del sistema delle garanzie che consentono di mantenere l’esercizio dei poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] entro limiti compatibili con il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della CEDU. ( 55 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, punto 56 e giurisprudenza ivi citata. ( 56 )

V. sentenza del 17 ottobre 1989, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 85/87 , EU:C:1989:379 , punto 8 e giurisprudenza ivi citata). ( 57 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, punto

60. ( 58 )

V. sentenza del 17 ottobre 1989, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 85/87 , EU:C:1989:379 , punto 9 ). ( 59 )

V. sentenza del 25 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑37/13 P , EU:C:2014:2030 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 60 )

V. sentenza del 25 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑37/13 P , EU:C:2014:2030 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). ( 61 )

V. sentenza del 25 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑37/13 P , EU:C:2014:2030 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 62 )

V. sentenza del 25 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑37/13 P , EU:C:2014:2030 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). ( 63 ) Si tratta delle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale il 3 dicembre 2018 nonché il 13 maggio e il 25 settembre 2019, menzionate al punto 176 della sentenza impugnata. ( 64 )

V. punto 176 della sentenza impugnata.

Per contro, dal punto 130 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale non ha ritenuto necessario disporre le misure di organizzazione del procedimento richieste dalle ricorrenti affinché la [OSCURATO:PERSONA] precisasse le presunzioni all’origine delle decisioni controverse, ritenendo che tali presunzioni fossero state sufficientemente dettagliate per soddisfare l’obbligo di motivazione incombente alla [OSCURATO:PERSONA]. ( 65 ) Rilevo, inoltre, che dalle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 5 giugno 2019 risulta che, nella fase di adozione delle decisioni controverse, tale istituzione era indecisa riguardo alla corretta qualificazione dell’oggetto dei presunti scambi di informazioni come «sconti sui mercati dell’approvvigionamento» o «prezzi di vendita di servizi ai fabbricanti», il che potrebbe giustificare l’adozione, in tali decisioni, di una formulazione più ampia nell’enunciazione delle presunzioni da verificare. ( 66 ) V., inter alia, sentenza del 2 settembre 2021, EPSU/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑928/19 P , EU:C:2021:656 , punto 108 ). ( 67 ) Condivido, a tale proposito, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑606/18 P , EU:C:2020:207 , paragrafo 55 ). ( 68 ) V., da ultimo, ordinanza del 2 giugno 2022, Arnautu/Parlamento ( C‑573/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:448 , punto 93 e giurisprudenza ivi citata). ( 69 ) V., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑449/14 , EU:T:2018:456 , punto 69 ). ( 70 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑606/18 P , EU:C:2020:207 , paragrafo 65 ), nonché la sentenza pronunciata in tale causa, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑606/18 P , EU:C:2020:571 , punti 88 e 89 ). ( 71 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ). ( 72 ) C‑413/14 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2017:632 . ( 73 ) Conformemente alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, 2006/C 298/11, dell’8 dicembre 2006 ( GU 2006, C 298, pag. 17 ). ( 74 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

90. ( 75 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

91. ( 76 )

V. proposta di regolamento del Consiglio concernente l’applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 [COM (2000) 582 final, GU 2000, C 365 E, pag. 284 ].

Nel commento all’articolo 19 di detta proposta, che prevede il potere della [OSCURATO:PERSONA] di sentire persone fisiche o giuridiche, interessate o meno dal procedimento, e di verbalizzare le loro risposte, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che «[t]ale disposizione colma una lacuna nei poteri della [OSCURATO:PERSONA], consentendo che le osservazioni orali possano essere verbalizzate e addotte come prova nei procedimenti».

Orbene, il termine “prova” deve essere inteso, a mio avviso, nel senso ampio di «elemento di prova», indipendentemente dal suo valore probatorio in relazione al fatto da dimostrare. ( 77 ) Non si può escludere che, dopo avere esercitato uno dei poteri di indagine previsti al capitolo V del regolamento n. 1/2003, ad esempio inviando una richiesta di informazioni a una determinata impresa o procedendo ad accertamenti presso i suoi locali, la [OSCURATO:PERSONA] riceva, nel corso di un colloquio con una persona fisica o giuridica relativo all’oggetto dell’indagine avviata mediante l’adozione di tali atti, informazioni che le consentano di supporre che un’impresa fino ad allora non sospettata sia coinvolta nelle presunte infrazioni che hanno portato all’avvio dell’indagine.

Orbene, in tal caso, seguendo la logica dei punti 195, da 200 a 203 e 205 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad applicare l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e a procedere ad una registrazione conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, anche qualora intendesse utilizzare le informazioni ricevute solo come indizi sui quali basare una decisione di accertamento nei confronti di tale impresa. ( 78 )

V. sentenza impugnata, punti 200 e

201. ( 79 ) C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P; in prosieguo: la «sentenza LMV, EU:C:2002:582 , punto 182 . ( 80 ) Secondo la Corte EDU, il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole, sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, è volto, in materia penale, a garantire che gli imputati non rimangano sotto processo per un periodo troppo lungo e che venga adottata una decisione sulla fondatezza dell’accusa.

V. Corte EDU, 27 giugno 1968, Wemhoff c.

Germania, (CE:ECHR:1968:0627JUD000212264, § 18), e 3 dicembre 2009, Kart c.

Turchia (CE:ECHR:2008:0708JUD000891705, § 68).

Conformemente a tale obiettivo, il periodo da prendere in considerazione al fine di valutare la durata ragionevole del procedimento inizia, secondo la Corte EDU, alla data in cui una persona viene accusata [v.

Corte EDU, 27 giugno 1968, Neumeister c.

Austria (CE:ECHR:1968:0627JUD000193663, § 18)], o a una data precedente, ad esempio alla data di avvio delle indagini preliminari [v.

Corte EDU, 16 luglio 1971, Ringeisen c.

Austria (CE:ECHR:1971:0716JUD000261465, § 110, cui si è ispirata la Corte nella sentenza LMV)], fermo restando che il momento da prendere in considerazione è quello in cui il ricorrente viene a conoscenza dell’accusa o quello in cui la sua situazione è sostanzialmente pregiudicata dai provvedimenti adottati nell’ambito di un’indagine o di un procedimento penale [v.

Corte EDU, 27 luglio 2006, Mamič c.

Slovenia (n. 2) (CE:ECHR:2006:0727JUD007577801, §§ 23 e 24), e 28 maggio 2019, Liblik e a. c.

Estonia (CE:ECHR:2019:0528JUD000017315, § 94)]. ( 81 )

V. sentenza LVM, punto

182. ( 82 )

V. punto 205 della sentenza impugnata. ( 83 ) Ritengo che il richiamo operato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑611/16 P , EU:C:2021:245 ), non possa rimettere in discussione la constatazione dell’assenza di un addebito ai sensi della giurisprudenza citata al punto 194 della sentenza impugnata al momento dell’avvio di un’indagine settoriale.

Ai punti 153 e 154 della sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑611/16 P , EU:C:2021:245 ), ai quali fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA], la Corte si limita infatti a precisare che «le indagini di settore costituiscono uno strumento destinato a confermare presunzioni circa l’esistenza di restrizioni della concorrenza nel settore interessato da tali indagini» e che «quando la [OSCURATO:PERSONA] procede all’avvio di simili indagini, le imprese appartenenti al settore interessato e, in particolare, quelle che hanno concluso accordi espressamente contemplati dalla decisione di avvio dell’indagine in questione (...) devono attendersi che possano essere avviati singoli procedimenti nei loro confronti in futuro».

Al punto 139 di tale sentenza, la Corte ha inoltre chiaramente indicato che le prime misure che implicavano un addebito da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ricorrenti nella causa che ha dato luogo a detta sentenza erano state adottate in date successive all’avvio dell’indagine settoriale in questione (si tratta della data in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato l’esistenza dell’indagine settoriale). ( 84 ) Rilevo, inoltre, che il manuale di procedura interna della [OSCURATO:PERSONA] in materia di applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE del 12 marzo 2012 (https://ec.europa.eu/competition/antitrust/antitrust_manproc_11_2019_en.pdf, in prosieguo, il «manuale di procedura della [OSCURATO:PERSONA]», capitolo 8, punto 2.5) sembra avvalorare questa tesi laddove indica che, «per quanto riguarda la certezza circa l’oggetto dell’indagine al momento dell’audizione, almeno un caso deve essere registrato con un numero di caso specifico».

Sottolineo che l’apertura di un fascicolo prima dello svolgimento dell’audizione consente di fornire i riferimenti necessari ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. ( 85 ) C‑413/14 P , EU:C:2016:788 , paragrafo 232 . ( 86 ) Rilevo inoltre che, al paragrafo 233 di tali conclusioni, l’avvocato generale Wahl non esclude nemmeno che un’audizione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 possa svolgersi prima che un’indagine sia «in corso». ( 87 ) È peraltro in tal senso che a mio avviso occorre interpretare l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004. [OSCURATO:PERSONA] può esercitare i suoi poteri di indagine ai sensi del capitolo V del regolamento n. 1/2003 – compreso quello previsto all’articolo 19 – anche «prima dell’avvio del procedimento». ( 88 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2016:788 , paragrafo 233 ).

V. altresì manuale di procedura della [OSCURATO:PERSONA], capitolo 8, punto

2.4. ( 89 ) C-617/13 P , EU:C:2016:416 , punti da 66 a 74 . ( 90 ) Sebbene tale conclusione risulti più chiaramente dal punto 216 della sentenza impugnata, che tuttavia si basa su una prova prodotta tardivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata irricevibile dal Tribunale, essa emerge, a mio avviso, già sufficientemente dal punto 215 di tale sentenza. ( 91 )

V. sentenza del 26 giugno 1980, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 136/79 , EU:C:1980:169 , punti 13 e 21 ). ( 92 )

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 99; [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, punto 172, e del 27 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑521/09 , EU:T:2014:1000 , punto 53 ). ( 93 ) V., in particolare, sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑621/16 , non pubblicata, EU:T:2018:367 , punto 85 e giurisprudenza ivi citata). ( 94 ) Se è vero che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non ha affrontato la questione relativa al momento in cui si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] disponga degli indizi da essa raccolti sui quali si basa una decisione di accertamento, dal punto 61 di detta sentenza risulta tuttavia che, di norma, detti indizi devono essere presenti nel suo fascicolo già prima che sia adottata tale decisione. ( 95 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

94. ( 96 ) Ritengo che, nelle circostanze del caso di specie, la Corte possa procedere, se del caso, a una sostituzione della motivazione, anche se ciò comporta l’esame di un argomento sul quale il Tribunale non si è pronunciato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0682 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 14 luglio 2022 ( 1 ) Causa C‑682/20 P [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ordina un accertamento – Eccezione di illegittimità sollevata riguardo all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Presunta assenza di un ricorso effettivo contro le condizioni di esecuzione delle decisioni di accertamento – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di sequestrare i dati contenuti in strumenti di comunicazione e di archiviazione attinenti alla vita privata degli utilizzatori e di estrarne copia – Rigetto della domanda delle ricorrenti volta alla restituzione dei dati in questione – Ricorso di annullamento» 1. Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «LM») e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «ITM» o la «[OSCURATO:PERSONA]» e, congiuntamente alla LM, le «ricorrenti») chiedono l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑255/17 , in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2020:460 ), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto la loro domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, volta ad ottenere l’annullamento, in primo luogo, in via principale, di due decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] europea il 21 febbraio 2017 ( 2 ), che ingiungono alla LM e ad ogni società da essa direttamente o indirettamente controllata di assoggettarsi a un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 3 ) e, in subordine, di due decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 9 febbraio 2017, che ingiungono alla ITM e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di assoggettarsi ad un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003 ( 4 ), nonché, in secondo luogo, della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, ha sequestrato i dati presenti negli strumenti di comunicazione e di archiviazione contenenti elementi attinenti alla vita privata degli utilizzatori di detti strumenti e ne ha estratto copia e, dall’altra, ha respinto la domanda di restituzione di tali dati presentata dalle ricorrenti. I. Fatti all’origine della controversia 2. I fatti all’origine della controversia, che figurano ai punti da 2 a 11 della sentenza impugnata, possono essere riassunti, ai fini del presente procedimento, come segue. 3. La LM è la società holding del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], che esercita le proprie attività nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare in Francia e in Belgio. La ITM è la sua società figlia. 4. Dopo avere ricevuto informazioni relative a scambi di informazioni tra la ITM e, in particolare, la Casino, anch’essa attiva nel settore della distribuzione alimentare e non alimentare, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha adottato la decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017. 5. Il dispositivo di tale decisione così recita: «Articolo 1 (...) [OSCURATO:PERSONA] (...) nonché tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono tenute a sottoporsi a un accertamento riguardante la loro eventuale partecipazione a pratiche concordate contrarie all’articolo 101 [TFUE] nei mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo, nel mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca e nei mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo. Tali pratiche concordate consistono in: a) scambi di informazioni, a partire dal 2015, tra imprese e/o associazioni di imprese, in particolare la AgeCore e/o i suoi membri, in particolare la [OSCURATO:PERSONA], e la ICDC (...) e/o i suoi membri, in particolare la Casino, riguardanti gli sconti ottenuti dai medesimi sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia e i prezzi sul mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia, in vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare la Francia, e b) scambi di informazioni, almeno a partire dal 2016, tra la Casino e la [OSCURATO:PERSONA] riguardanti le loro future strategie commerciali, in particolare in termini di assortimento, di sviluppo di negozi, di e‑commerce e di politica promozionale sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo e sui mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo, in Francia. Tale accertamento può aver luogo in qualsiasi locale dell’impresa (…). [OSCURATO:PERSONA] autorizza i funzionari e le altre persone incaricate dalla [OSCURATO:PERSONA] a procedere a un accertamento e i funzionari e le altre persone incaricate dall’autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato a prestare loro assistenza, o nominate da quest’ultimo a tal fine, ad accedere a tutti i suoi locali e mezzi di trasporto durante il normale orario d’ufficio. Essa sottopone ad accertamento i libri e qualsiasi altro documento aziendale, su qualsiasi forma di supporto, se i funzionari e le altre persone incaricate ne fanno richiesta e consente loro di esaminarli in loco e di fare o ottenere, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti. Essa autorizza l’apposizione di sigilli a tutti i locali aziendali e a libri o documenti per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento. Essa fornisce in loco, senza indugio e oralmente, chiarimenti relativi all’oggetto e allo scopo dell’accertamento se detti funzionari o persone ne fanno richiesta e autorizza qualsiasi rappresentante o membro del personale a fornire tali chiarimenti. Essa autorizza la verbalizzazione di tali chiarimenti in qualsiasi forma. Articolo 2 L’accertamento può avere inizio il 20 febbraio 2017 o poco tempo dopo. Articolo 3 [OSCURATO:PERSONA] (...) e tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate sono destinatarie della presente decisione. La presente decisione è notificata, immediatamente prima dell’accertamento, all’impresa che ne è destinataria, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, [TFUE]». 6. Avendo inoltre ricevuto informazioni relative a scambi di informazioni tra, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] e altre imprese o associazioni di imprese, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione Tute 2 del 9 febbraio 2017. L’articolo 1 di tale decisione menzionava l’eventuale partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a pratiche concordate consistenti «in scambi di informazioni, a partire dal 2015, tra imprese e/o associazioni di imprese, in particolare la AgeCore e/o i suoi membri, la Coopernic e/o i suoi membri e la Eurelec e/o i suoi membri, riguardanti gli sconti ottenuti dai medesimi sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia nonché i prezzi sul mercato delle vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia, in vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare la Francia e la Germania». Gli articoli 2 e 3 di detta decisione avevano lo stesso tenore degli articoli 2 e 3 della decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017. 7. Dopo essere stata informata di tale accertamento dalla [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità francese garante della concorrenza ha adito il juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry (giudice competente per l’adozione di misure restrittive della libertà personale presso il tribunale di primo grado di Evry, Francia), al fine di chiedere l’autorizzazione ad effettuare operazioni di visita e di sequestro nei locali delle ricorrenti. Con ordinanza del 17 febbraio 2017, detto giudice ha autorizzato le visite e i sequestri richiesti in via preventiva. Poiché nessuna delle misure adottate al momento dell’accertamento ha richiesto l’uso dei «poteri coercitivi» ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 1/2003, tale ordinanza non è stata notificata alle ricorrenti. 8. L’accertamento ha avuto inizio il 20 febbraio 2017, data in cui gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA], accompagnati da rappresentanti dell’Autorità francese garante della concorrenza, si sono presentati presso i locali della [OSCURATO:PERSONA]. 9. Poiché sussistevano dubbi sulla qualità di dipendente della ITM o della LM di una delle persone interessate dall’accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni Tute 1 e Tute 2 del 21 febbraio 2017, sulla base degli stessi motivi di cui alle decisioni Tute 1 e Tute 2 del 9 febbraio 2017, modificando solo la designazione della destinataria principale dell’accertamento (la ITM anziché la LM) ( 5 ). 10. Nell’ambito dell’accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, in particolare, una visita degli uffici, una raccolta di materiale, segnatamente informatico (computer portatili, telefoni cellulari, tablet, dispositivi di archiviazione), l’audizione di diverse persone e la copia del contenuto dal materiale raccolto. 11. Le ricorrenti hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA] varie lettere datate 24 febbraio 2017, nelle quali hanno espresso riserve riguardo alle decisioni di accertamento e allo svolgimento dell’accertamento condotto in base a tale decisione, contestando in particolare la copia di documenti attinenti alla vita privata dei membri del loro personale. Tali riserve sono state integrate da una lettera inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 13 aprile 2017, con la quale veniva chiesta in particolare la restituzione di alcuni dei documenti copiati. II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 12. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2017, le ricorrenti hanno impugnato le decisioni Tute 1 e Tute 2 del 21 febbraio 2017 e, per quanto necessario, le decisioni Tute 1 e Tute 2 del 9 febbraio 2017. A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, cinque motivi. Il primo era basato su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e lamentava l’insufficienza dei ricorsi disponibili contro le condizioni di svolgimento degli accertamenti, il secondo verteva sulla mancanza di regolare notifica delle decisioni impugnate, il terzo sulla privazione del loro diritto di difendersi contro l’accertamento, il quarto sulla violazione dell’obbligo di motivazione e il quinto sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio. 13. Con decisione del 22 settembre 2017 del presidente della Nona Sezione del Tribunale, il Consiglio dell’Unione europea è stato autorizzato ad intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. 14. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a produrre una versione non riservata degli indizi di presunte infrazioni dei quali essa disponeva alla data delle decisioni impugnate e ha chiesto alle ricorrenti di prendere posizione sugli indizi prodotti. In risposta a tale invito, la [OSCURATO:PERSONA] ha, tra l’altro, prodotto resoconti dei colloqui tenutisi nel corso del 2016 e del 2017 con tredici fornitori dei prodotti di largo consumo interessati dall’accertamento che concludevano regolarmente accordi con la Casino e la ITM (in prosieguo: i «resoconti dei colloqui»). 15. Con la sentenza impugnata, il Tribunale, da un lato, dopo avere constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non possedeva indizi sufficientemente seri che consentissero di sospettare l’esistenza di un’infrazione consistente in scambi di informazioni tra la Casino e la ITM riguardo alle loro future strategie commerciali, ha annullato l’articolo 1, lettera b), della decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017 e l’articolo 1, lettera b), della decisione Tute 1 del 21 febbraio 2017 ( 6 ). Dall’altro, ritenendo che i ricorsi esperibili sia contro la legittimità sia contro lo svolgimento degli accertamenti fossero effettivi e constatando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva motivato sufficientemente e aveva potuto validamente disporre accertamenti riguardo all’eventuale partecipazione delle ricorrenti alle pratiche concordate elencate all’articolo 1, lettera a), delle decisioni Tute 2 del 9 e 21 febbraio 2017, il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto ( 7 ). III. Conclusioni delle parti 16. Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, di accogliere le loro conclusioni presentate in primo grado annullando le decisioni Tute 1 del 9 e 21 febbraio 2017 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse») e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] all’integralità delle spese dell’intero procedimento, compreso il procedimento dinanzi al Tribunale. 17. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese. 18. Il Consiglio chiede alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese. IV. Sull’impugnazione 19. A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono cinque motivi. Il primo motivo verte su errori di diritto e su un difetto di motivazione commessi dal Tribunale nell’ambito della sua analisi dell’effettività dei mezzi di ricorso concernenti lo svolgimento degli accertamenti. Il secondo motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione e di limitazione delle decisioni di accertamento. Il terzo motivo verte su un errore di diritto e su una violazione del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale avrebbe qualificato come non soggetta a tale regolamento una fase procedurale «anteriore all’adozione di misure che implicano la contestazione di aver commesso un’infrazione». Il quarto motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 8 della CEDU e dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 in quanto il Tribunale ha qualificato come «indizi sufficientemente seri» elementi viziati da irregolarità formali e sostanziali. Infine, il quinto motivo verte sul difetto di motivazione risultante dall’assenza di controllo del valore probatorio di tali indizi e da un errore quanto alla qualificazione come «indizio». A. Sul primo motivo di impugnazione 20. Con il primo motivo, le ricorrenti contestano, in sostanza, i punti da 83 a 112 della sentenza impugnata nei quali il Tribunale ha esaminato e respinto la loro eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. Nell’ambito di tale eccezione di illegittimità, le ricorrenti contestavano l’assenza, nell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, di disposizioni che conferiscano alle misure rientranti nello svolgimento di un accertamento la natura di atti suscettibili di ricorso ai sensi del Trattato e che impongano di menzionare tale possibile ricorso nella decisione di accertamento, così come deve essere menzionato, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, il ricorso esperibile dinanzi al giudice dell’Unione contro la decisione di accertamento in sé ( 8 ). 1. Sentenza impugnata 21. Dopo avere respinto, ai punti da 58 a 75 della sentenza impugnata, le eccezioni di irricevibilità opposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio all’eccezione di illegittimità sollevata dalle ricorrenti, il Tribunale ha iniziato l’esame della fondatezza di tale eccezione. Al punto 82 della sentenza impugnata, esso ha anzitutto richiamato le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») che si sono pronunciate sul rispetto degli articoli 6 e 13 della CEDU in relazione alle visite domiciliari e ha evocato le quattro condizioni necessarie affinché sia ammessa l’esistenza di un diritto a un ricorso effettivo che emergono da tali sentenze, vale a dire la «condizione di effettività», la «condizione di efficacia», la «condizione di certezza» e la «condizione del termine ragionevole». Al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che l’affermazione contenuta in tali sentenze, secondo la quale lo svolgimento di un’operazione di accertamento deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo nelle particolari circostanze del caso di specie, implica che siano presi in considerazione tutti i mezzi di ricorso dei quali dispone un’impresa oggetto di un accertamento e quindi un’analisi globale di detti mezzi di ricorso. Prima di procedere a tale analisi, il Tribunale ha sottolineato che «è irrilevante che, considerato individualmente, ciascuno dei mezzi di ricorso esaminati non soddisfi le quattro condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte EDU» ( 9 ). 22. Il Tribunale ha poi individuato sei mezzi di ricorso che consentono di portare dinanzi a un giudice le contestazioni relative a un’operazione di accertamento, ossia il ricorso avverso la decisione di accertamento, il ricorso avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che sanziona un ostruzionismo all’accertamento sulla base all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da c) a e), del regolamento n. 1/2003, il ricorso avverso «qualsiasi atto che soddisfi le condizioni giurisprudenziali dell’atto impugnabile che la [OSCURATO:PERSONA] adotterebbe a seguito della decisione di accertamento e nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di accertamento, come una decisione di rigetto di una domanda di tutela di documenti a titolo della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti», fondato sulla sentenza del 17 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 10 ) (in prosieguo: la «sentenza «[OSCURATO:PERSONA]»), il ricorso avverso la decisione finale che conclude il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la domanda di provvedimenti provvisori e, infine, il ricorso per responsabilità extracontrattuale. 23. Ai punti da 90 a 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato in che misura ciascuno di tali mezzi di ricorso consenta di censurare le condizioni nelle quali si è svolto un accertamento e di fornire un rimedio contro le eventuali irregolarità commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dello stesso. 24. Al termine di detta analisi, ai punti da 99 a 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato i motivi per i quali ritiene che il sistema di controllo dello svolgimento delle operazioni di accertamento costituito dall’insieme di tali mezzi di ricorso soddisfi le quattro condizioni menzionate al paragrafo 21 delle presenti conclusioni. In tale contesto, esso ha in particolare precisato, al punto 101 di detta sentenza, per quanto riguarda la condizione di effettività, che, sebbene ciascuno di detti mezzi di ricorso non consenta, considerato individualmente, di effettuare un controllo della fondatezza di tutti i provvedimenti adottati nel corso dell’accertamento, il loro esercizio combinato consente un controllo siffatto. 25. Al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi concluso per il rigetto dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, basata sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo, in quanto infondata. 2. Sintesi degli argomenti delle parti 26. Dopo avere rilevato che l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] ampi poteri di indagine che costituiscono una grave ingerenza nei diritti delle imprese e dei singoli sanciti all’articolo 8 della CEDU e all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), le ricorrenti ricordano che, nella sentenza del 2 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA] c. Repubblica ceca ( 11 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), la Corte EDU ha dichiarato che la conformità alla CEDU di tale ingerenza presuppone, tra l’altro, un ricorso effettivo che consenta di contestare, tanto in diritto quanto in fatto, non solo la legittimità dell’autorizzazione, ma altresì le condizioni di svolgimento di un accertamento al quale l’impresa ha l’obbligo di sottoporsi. 27. Le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, in particolare ai punti 83 e 87 della sentenza impugnata, dalle sentenze della Corte EDU non risulterebbe che l’effettività dei mezzi di ricorso contro la legittimità e lo svolgimento di un accertamento debba essere valutata sulla base di un’«analisi globale» dei potenziali mezzi di ricorso, né tanto meno sulla base di un’analisi per compensazione. Esaminando congiuntamente le possibili azioni per contestare la legittimità e lo svolgimento degli accertamenti e pretendendo di compensare gli svantaggi di un mezzo con i vantaggi di un altro, il Tribunale sarebbe giunto, ai punti 83 e da 99 a 111 della sentenza impugnata, a una conclusione errata. 28. Ad avviso delle ricorrenti, un esame separato, effettuato tenendo conto delle particolari circostanze del caso di specie, avrebbe indotto il Tribunale ad escludere subito tre dei mezzi di ricorso che ha riconosciuto come effettivi, vale a dire il ricorso avverso la decisione di merito, che non sarebbe certo, non interverrebbe entro un termine ragionevole e non consentirebbe di apportare un rimedio adeguato, il ricorso per contestare la legittimità della decisione di accertamento, che non può riguardare le condizioni di svolgimento dell’accertamento, come dimostrerebbe il fatto che il Tribunale ha respinto in quanto irricevibili o inoperanti i motivi dedotti a tale riguardo dalle ricorrenti, e il ricorso per responsabilità extracontrattuale, in quanto esso ha soltanto una funzione di indennizzo. 29. Tutti gli altri mezzi di ricorso, vale a dire il ricorso relativo alle domande di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente, la domanda di provvedimenti provvisori evocata dal Tribunale in materia di protezione dei dati privati, o il ricorso avverso una decisione che sanziona un ostruzionismo, sarebbero solo parziali e non consentirebbero di verificare, in diritto e in fatto, che tutte le condizioni di svolgimento dell’accertamento soddisfacessero l’articolo 8 della CEDU. Infatti, il cumulo di ricorsi parziali che non consentono di constatare, in concreto, l’esistenza di un ricorso conforme alle condizioni di effettività, di efficacia, di certezza e di durata ragionevole per tutte le problematiche inerenti allo svolgimento dell’accertamento che possono presentarsi non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8 della CEDU più di una mancanza di ricorso. 30. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, per quanto riguarda i mezzi di ricorso elencati nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni, il Tribunale ha fatto gravare sul singolo l’onere di creare le condizioni per avvalersene. Pertanto, sia la domanda di provvedimenti provvisori sia l’azione ex post in materia di protezione dei dati e il ricorso sul fondamento della giurisprudenza risultante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] in materia di protezione della corrispondenza fra cliente e avvocato richiederebbero che l’impresa, sottraendosi all’accertamento in corso, arrivi a provocare una decisione esplicita o implicita di diniego da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tali mezzi di ricorso si baserebbero inoltre sul consenso della [OSCURATO:PERSONA] a mettere i dati in una busta sigillata in attesa della decisione del Tribunale. Per quanto riguarda il ricorso relativo all’ostruzionismo, esso presuppone che l’impresa si renda colpevole di ostruzionismo al punto da farsi infliggere una sanzione. 31. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio si oppongono a tutti gli argomenti suesposti. 3. Analisi 32. Prima di procedere all’esame in successione delle due censure che costituiscono il primo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, nella rubrica del loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti menzionano anche un difetto di motivazione che vizierebbe l’analisi del Tribunale relativa all’effettività dei mezzi di ricorso riguardanti lo svolgimento degli accertamenti. Tuttavia, esse sviluppano tale censura solo nella replica, limitandosi in sostanza a rinviare agli argomenti esposti ai paragrafi da 27 a 29 delle presenti conclusioni. 33. Senza che occorra esaminare la questione della ricevibilità di detta censura, che è contestata dal Consiglio, o quella della sua eventuale rilevabilità d’ufficio ( 12 ), è sufficiente osservare che i motivi per i quali il Tribunale ha ritenuto che dovesse essere respinta l’argomentazione delle ricorrenti che lo invitava a constatare la mancanza di un ricorso effettivo per quanto riguarda le condizioni di svolgimento degli accertamenti risultano in modo chiaro e inequivocabile dai punti da 78 a 112 della sentenza impugnata, cosicché, su tale punto, detta sentenza soddisfa indubbiamente, a mio avviso, i requisiti di motivazione quali precisati dalla Corte ( 13 ). a) Sulla prima censura 34. Con la prima censura del loro primo motivo, le ricorrenti criticano in sostanza l’approccio del Tribunale consistente nell’analizzare tutti i mezzi di ricorso di cui dispongono le imprese per contestare la legittimità delle operazioni di svolgimento di un accertamento, al fine di verificare se, considerati nel loro insieme, essi soddisfino i requisiti di cui all’articolo 47 della Carta. 35. In primo luogo, secondo le ricorrenti, tale approccio non sarebbe in linea con la giurisprudenza della Corte EDU. 36. A tale proposito, rammento, in via preliminare, che dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta risulta che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli loro conferiti dalla CEDU. Le spiegazioni relative alla Carta ( 14 ) precisano, in relazione a detto articolo, che il significato e la portata dei diritti garantiti dalla CEDU sono determinati non solo dal testo della CEDU e dei suoi protocolli, ma anche dalla giurisprudenza della Corte EDU. Dalle menzionate spiegazioni risulta inoltre che l’articolo 47 della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 13 della CEDU. 37. L’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sancisce, tra l’altro, il diritto di accesso a un giudice. Tale diritto di accesso deve essere «concreto ed effettivo» ( 15 ), ossia deve consentire a chiunque di godere «di una possibilità chiara e concreta di contestare un atto costituente un’ingerenza nei suoi diritti» ( 16 ) o di una possibilità chiara e concreta di chiedere un risarcimento ( 17 ). L’articolo 13 della CEDU ( 18 ), dal canto suo, impone agli Stati parte di detta Convenzione di prevedere un ricorso effettivo mediante il quale i singoli possano impedire un’eventuale violazione di diritti loro garantiti dalla CEDU o la sua continuazione oppure ottenere un rimedio adeguato per qualsiasi violazione che si sia già manifestata ( 19 ). 38. Per quanto riguarda il rapporto tra queste due disposizioni, la Corte EDU ha precisato che, laddove si applica, l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU «costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 13» e «i suoi requisiti, che implicano tutte le garanzie proprie dei procedimenti giurisdizionali, sono più rigorosi di quelli di cui all’articolo 13, che vengono assorbiti da questi ultimi» ( 20 ). 39. In materia di visite domiciliari effettuate dalle autorità garanti della concorrenza, la questione dell’esistenza di un ricorso effettivo è stata esaminata dalla Corte sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8 della CEDU. Quando il ricorso si basava parimenti sull’articolo 13 della CEDU, detta Corte ha dichiarato che si applicava soltanto l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 21 ), oppure non ha esaminato la censura, ritenendo superfluo tale esame ( 22 ). 40. Ciò precisato, rilevo che l’approccio seguito dal Tribunale in particolare ai punti 83 e 87 della sentenza impugnata, consistente nell’analizzare globalmente i mezzi di ricorso di cui dispongono le imprese interessate da accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 per contestare la regolarità delle operazioni di svolgimento di tali accertamenti, comprende un richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU sull’articolo 13 della CEDU. La Corte EDU ha infatti precisato che la protezione offerta da tale articolo non si spinge fino ad esigere una forma specifica di ricorso ( 23 ) e che «l’insieme dei ricorsi offerti dal diritto nazionale può soddisfare i requisiti di cui all’articolo 13 [della CEDU] malgrado nessuno di essi li soddisfi pienamente, ove singolarmente considerato» ( 24 ). 41. Orbene, tale approccio, pur senza essere espressamente sostenuto dalla Corte EDU nel contesto dell’articolo 6, paragrafo 1, o dell’articolo 8 della CEDU, non appare incompatibile, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, con la giurisprudenza in materia di visite domiciliari da esse menzionata. 42. A tale proposito, occorre, in via preliminare, ricordare che, a partire dalla sentenza del 21 febbraio 2008, Ravon e a. c. Francia ( 25 ) (in prosieguo: la «sentenza Ravon»), la Corte EDU ha dichiarato che le imprese interessate da visite domiciliari devono poter ottenere un controllo giurisdizionale, tanto in fatto quanto in diritto, della regolarità della decisione che dispone la visita nonché, se del caso, dei provvedimenti adottati sulla base di tale decisione ( 26 ). 43. Orbene, come correttamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in tale sentenza, così come nelle altre menzionate dalle ricorrenti, la Corte EDU, dopo avere ricordato che l’assenza di un controllo a priori della misura di accertamento può essere compensata da un controllo giurisdizionale ex post facto di tale misura e del suo svolgimento, che sia effettivo tanto in fatto quanto in diritto, ha precisato che, «quando un’operazione dichiarata irregolare abbia già avuto luogo, il ricorso o i ricorsi disponibili devono permettere di fornire all’interessato un rimedio adeguato» ( 27 ), respingendo quindi l’idea secondo cui l’unicità del ricorso sarebbe una condizione necessaria dell’effettività della tutela giurisdizionale contro siffatte misure. 44. Inoltre, nella medesima sentenza, seguendo un approccio casistico e senza fermarsi all’evidenza della mancanza, nel sistema giuridico nazionale esaminato, di un ricorso autonomo contro la misura contestata che soddisfacesse i requisiti posti dall’articolo 6, paragrafo 1, o dall’articolo 8 della CEDU, la Corte EDU ha esaminato se i diversi mezzi di ricorso a disposizione degli interessati dessero loro diritto, tenuto conto delle censure da essi dedotte, a un ricorso effettivo e ad un rimedio adeguato ( 28 ). 45. A mio avviso, gli argomenti addotti dalle ricorrenti non possono rimettere in discussione la conclusione cui sono giunto al paragrafo 41 delle presenti conclusioni. 46. In primo luogo, se pure le ricorrenti hanno correttamente sottolineato che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che la condizione di effettività deve essere valutata a livello di ciascuno dei due tipi di controllo richiesti dalla sentenza Ravon e menzionati al paragrafo 42 delle presenti conclusioni, e che l’assenza di uno di essi non può essere compensata dalla garanzia dell’altro ( 29 ), tuttavia, contrariamente a quanto sembrano supporre le ricorrenti, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha considerato che l’esistenza di un mezzo di ricorso avverso la decisione di accertamento potesse compensare di per sé la presunta assenza di controllo giurisdizionale sullo svolgimento delle operazioni di accertamento. 47. Infatti, dai punti da 90 a 98 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale ha esaminato in che misura i diversi mezzi di ricorso a disposizione delle ricorrenti, compreso il ricorso avverso la decisione di accertamento, consentissero di sottoporre ad un giudice censure relative alla regolarità dello svolgimento di tali operazioni e quindi in che misura, nonostante l’assenza di un unico mezzo di ricorso, il sistema offrisse comunque la possibilità di un controllo giurisdizionale effettivo di dette operazioni, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte EDU. In tal senso, l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata si distingue chiaramente dalla tesi difensiva sostenuta dal governo francese e respinta dalla Corte EDU nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 30 ). 48. In secondo luogo, per quanto riguarda il punto 87 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], al quale rinviano del pari le ricorrenti, dall’affermazione, contenuta in tale punto, secondo la quale l’efficacia di un controllo giurisdizionale – sia esso il controllo a posteriori della legittimità e della necessità di una misura di perquisizione, come nella controversia che ha dato luogo a detta sentenza, oppure il controllo degli atti di esecuzione di una misura siffatta – deve essere valutata «nelle particolari circostanze del caso di specie» non si può desumere che tale valutazione non possa essere effettuata tenendo conto di tutti i mezzi di ricorso esperibili dalle imprese interessate. 49. Infatti, tale affermazione è intesa soltanto a precisare che l’effettività di un ricorso deve essere valutata in concreto ( 31 ) e la Corte EDU ha ripetutamente dichiarato che essa non ha il compito di controllare in astratto la legislazione o la prassi nazionale pertinente, bensì deve limitarsi ad esaminare le questioni sollevate dal caso concreto di cui è investita ( 32 ) e, più in particolare, a prendere in considerazione unicamente i ricorsi che potevano risultare di interesse per il ricorrente ( 33 ). Pertanto, il punto 87 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] milita piuttosto a favore di un approccio analogo a quello adottato dal Tribunale, teso a considerare l’insieme dei mezzi di ricorso disponibili, come ha peraltro rilevato il Tribunale medesimo al punto 83 della sentenza impugnata. Come ho già osservato al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, tale approccio è infatti stato seguito dalla Corte EDU in tutte le cause citate dalle ricorrenti ( 34 ). 50. In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale ha esaminato separatamente i sei mezzi di ricorso da esso individuati, specificando sia le censure relative alla regolarità delle operazioni di accertamento che possono essere dedotte dalle imprese interessate, sia il rimedio contro eventuali irregolarità di tali operazioni che esse possono tentare di ottenere avvalendosi di ciascuno dei mezzi di ricorso in parola. 51. È vero che l’esame del Tribunale si conclude con una valutazione globale del sistema di controllo sullo svolgimento delle operazioni di accertamento costituito dall’insieme dei mezzi di ricorso presi in considerazione, che non raggiunge necessariamente il medesimo grado di concretezza indicato nelle sentenze della Corte EDU. Tuttavia, si deve sottolineare che il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, nella sentenza impugnata, su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, sollevata ai sensi dell’articolo 277 TFUE, il che richiedeva una valutazione generale di tale sistema, che andasse oltre le «particolari circostanze del caso di specie». 52. Nell’ambito della prima censura del loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti affermano, in secondo luogo, che, per conformarsi alla giurisprudenza della Corte EDU, il Tribunale avrebbe dovuto escludere subito dalla sua analisi i tre mezzi di ricorso costituiti dal ricorso avverso la decisione di merito che statuisce sulla sussistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza, il ricorso avverso la decisione di accertamento e il ricorso per responsabilità extracontrattuale. 53. A tale proposito, occorre osservare preliminarmente che, tenuto conto dell’approccio seguito dal Tribunale – che ritengo conforme alla giurisprudenza della Corte EDU –, non doveva logicamente essere escluso alcun mezzo di ricorso a disposizione delle imprese sottoposte a una misura di accertamento, se esso consente a queste ultime di addurre dinanzi al giudice dell’Unione una o più censure relative all’irregolarità dello svolgimento delle operazioni di accertamento. Ciò posto, osservo quanto segue in merito ai tre mezzi di ricorso di cui le ricorrenti contestano la pertinenza. 54. Per quanto riguarda, in primo luogo, il ricorso avverso la decisione di merito che statuisce sulla sussistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza, è certamente vero, come sottolineano le ricorrenti, che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte EDU ha considerato, da un lato, che l’accessibilità di tale mezzo di ricorso è incerta, tenuto conto del requisito previo di una decisione di merito e di un ricorso contro la stessa, e, dall’altro, che esso non fornisce un rimedio adeguato in assenza della certezza di un controllo giurisdizionale che intervenga entro un termine ragionevole ( 35 ). 55. Tuttavia, tali constatazioni non sono sufficienti, a mio avviso, per concludere che il Tribunale avrebbe dovuto escludere tale mezzo di ricorso dalla sua analisi. 56. Infatti, occorre anzitutto rilevare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte EDU ha esaminato in che misura un ricorso avverso la decisione di merito adottata dall’autorità nazionale garante della concorrenza potesse costituire un ricorso effettivo ex post facto riguardante la legittimità della decisione di accertamento e non, come nel caso che ci occupa, la regolarità di uno o più provvedimenti adottati in esecuzione di tale decisione. Orbene, la disponibilità di un mezzo di ricorso immediato contro il provvedimento che dispone l’accertamento, accompagnato dalla possibilità di chiederne la sospensione, è di fondamentale importanza per evitare le conseguenze di un’ingerenza illegittima nel diritto all’inviolabilità del domicilio sancito all’articolo 8 della CEDU o, eventualmente, per evitare l’ingerenza stessa. 57. Inoltre, si deve osservare che la Corte EDU, nel contesto più protetto delle perquisizioni presso il domicilio privato di persone fisiche ( 36 ), ha riconosciuto che, in talune circostanze, il controllo del provvedimento che viola l’articolo 8 della CEDU effettuato ex post facto dai giudici penali – e pertanto in condizioni di incertezza e di non immediatezza comparabili a quelle che caratterizzano un’indagine in materia di violazione del diritto della concorrenza – fornisce un rimedio adeguato per l’interessato, in quanto il giudice procede a un controllo efficace della legittimità e della necessità del provvedimento contestato e, se del caso, esclude dal processo penale gli elementi di prova raccolti ( 37 ). 58. Ciò detto, rilevo in ogni caso che, nel contesto dell’analisi complessiva effettuata dal Tribunale, il mezzo di ricorso costituito dal ricorso avverso la decisione finale – nel cui ambito, come correttamente affermato al punto 90 della sentenza impugnata, le imprese interessate possono ottenere il controllo del rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di tutti i limiti che le sono imposti nello svolgimento di un accertamento – consente in particolare a tali imprese di evitare il pregiudizio che subirebbero a causa di una violazione del loro diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio qualora fosse consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare a loro carico documenti acquisiti irregolarmente nel corso di un accertamento. 59. Orbene, un simile pregiudizio può concretizzarsi solo se e nel momento in cui viene adottata una decisione finale che accerta un’infrazione. Inoltre, poiché tale pregiudizio non ricorre ove gli elementi di prova raccolti in modo irregolare vengano esclusi dal procedimento, sono irrilevanti le circostanze, fatte valere dalle ricorrenti, che le censure contro lo svolgimento delle operazioni di accertamento che possono essere sollevate nell’ambito di un ricorso avverso la decisione finale possono non condurre, se accolte, all’annullamento di tale decisione e che tale ricorso non consente di ottenere la restituzione dei documenti acquisiti irregolarmente. 60. Per quanto attiene, poi, al ricorso avverso la decisione di accertamento, osservo che il Tribunale prende in considerazione tale mezzo di ricorso solo nella misura in cui consente, nel caso in cui sia accertata un’illegittimità, di invalidare tutti i provvedimenti adottati in esecuzione di tale decisione. Se pure è vero che, nell’ambito di un ricorso siffatto, non è consentito sollevare censure aventi direttamente ad oggetto le operazioni di svolgimento dell’accertamento, resta il fatto che detto ricorso consente indirettamente di verificare la legittimità di tali operazioni attraverso un controllo della legittimità dell’atto in base al quale esse sono state adottate. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso un errore prendendo in considerazione, nell’ambito della sua analisi globale dei mezzi di ricorso di cui dispongono le imprese interessate per contestare la regolarità dello svolgimento delle operazioni di accertamento, il ricorso avverso la decisione di accertamento in quanto tale. 61. Per quanto riguarda, inoltre, il ricorso per responsabilità extracontrattuale, a sostegno dei loro argomenti contro la presa in considerazione di tale mezzo di ricorso, le ricorrenti rinviano al punto 33 della sentenza Ravon, in cui la Corte EDU ha escluso che possa costituire un «controllo giurisdizionale effettivo» quale richiesto dalla sua giurisprudenza un ricorso «che consente di ottenere un risarcimento in caso di danni causati durante una visita domiciliare anziché di controllare la regolarità della decisione che la ordina e delle misure adottate in base ad essa». A tale proposito, è sufficiente rilevare che, se pure da detto punto risulta che, in materia di visite domiciliari, un’azione volta unicamente ad ottenere un risarcimento non può, di per sé, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 38 ) o dell’articolo 8 di tale Convenzione, ciò non significa tuttavia che un’azione siffatta non possa rientrare tra le azioni di cui dispongono le imprese interessate e offrire a queste ultime un rimedio adeguato, in particolare nell’ipotesi in cui abbia già avuto luogo un’operazione di accertamento giudicata irregolare. Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto prendendo in considerazione, nell’ambito della sua analisi complessiva, anche la possibilità, per le imprese che ritengano che illegittimità commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un accertamento abbiano arrecato loro un pregiudizio tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione, di proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale nei confronti di quest’ultima. 62. Nell’ambito della loro prima censura, le ricorrenti sostengono, in terzo luogo, che tutti gli altri mezzi di ricorso menzionati dal Tribunale sarebbero solo «parziali» e non consentirebbero di verificare, in diritto e in fatto, che tutte le condizioni di svolgimento dell’accertamento soddisfacessero l’articolo 8 della CEDU. Le ricorrenti sottolineano in particolare l’assenza di un ricorso conforme alla CEDU che consenta di contestare la durata irragionevole di un accertamento. 63. A tale proposito, è sufficiente rilevare che, secondo la succitata giurisprudenza della Corte EDU, affinché siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, occorre che le imprese interessate da una visita domiciliare abbiano la possibilità di ottenere l’esame del contenuto delle loro contestazioni e la concessione di un rimedio adeguato. Per contro, non è richiesto che tutte le censure che possono essere sollevate contro i provvedimenti adottati dalla pubblica autorità sulla base della decisione che dispone la visita, asseritamente lesivi del diritto garantito da tale articolo, siano presentate nell’ambito di un unico mezzo di ricorso. 64. Per quanto concerne l’asserita mancanza di un ricorso effettivo e certo, che consenta di far valere la censura relativa alla durata irragionevole di un accertamento e di ottenere un rimedio adeguato, rilevo che una censura siffatta può essere sollevata sia nell’ambito di un ricorso avverso la decisione finale, sia nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale. Nel primo caso, se accolta, tale censura può comportare che i documenti sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo il superamento di un termine ritenuto ragionevole siano inutilizzabili ( 39 ); nel secondo caso, essa può dare luogo alla concessione di un risarcimento. A questo proposito, sottolineo che, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del diritto a che la propria causa sia esaminata entro un termine ragionevole, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che, in linea di principio, è possibile scegliere tra un ricorso «preventivo o acceleratorio», idoneo ad abbreviare la durata del procedimento per evitare che divenga eccessiva, e un ricorso «risarcitorio, compensativo, indennitario o pecuniario», che consente di ottenere a posteriori un risarcimento per ritardi già accumulati, a prescindere dalla circostanza che il procedimento sia ancora pendente o si sia concluso ( 40 ). 65. In relazione alla prima censura del loro primo motivo, volta a contestare la valutazione globale effettuata dal Tribunale, le ricorrenti sostengono, in quarto luogo, che i due mezzi di ricorso menzionati ai punti 94 e 96 della sentenza impugnata, vale a dire la domanda di provvedimenti provvisori di sospensione durante l’accertamento e il ricorso ex post relativo alla protezione dei dati privati dei dirigenti e dei dipendenti dell’impresa sottoposta ad accertamento, restano ad oggi inediti e la loro disponibilità rimane da dimostrare. In siffatte circostanze, tali mezzi di ricorso non potrebbero soddisfare la condizione di effettività. 66. A questo proposito, se pure le ricorrenti sottolineano correttamente che risulta, in particolare, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Irlanda ( 41 ) che un ricorso la cui disponibilità rimanga da dimostrare e la cui esistenza sia oggetto di notevole incertezza non può essere qualificato come «effettivo» ai sensi dell’articolo 13 della CEDU, rilevo tuttavia che la Corte EDU non ha esitato a dichiarare effettivo a norma di tale disposizione un ricorso anche prima che potesse stabilirsi una prassi dei giudici nazionali ( 42 ), cosicché, contrariamente a quanto sembrano affermare le ricorrenti, l’assenza di una prassi giudiziaria consolidata può non essere determinante ( 43 ). 67. Nel caso di specie, si deve osservare che la giurisprudenza derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale riconosce la ricevibilità di un ricorso contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che respinge esplicitamente o implicitamente una domanda di protezione di documenti a titolo della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti presentata nel corso di un accertamento, costituisce soltanto l’applicazione a un caso concreto di una giurisprudenza costante, richiamata ai punti da 33 a 35 della sentenza impugnata, secondo la quale costituiscono atti che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica ( 44 ). 68. Orbene, qualsiasi atto della [OSCURATO:PERSONA] che intervenga nel corso di un accertamento e corrisponda a tale definizione costituisce, in linea di principio, un atto impugnabile con un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. A questo proposito, sono dell’avviso che, qualora sussistano gli stessi presupposti di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], il diritto di ricorso avverso una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] respinge esplicitamente o implicitamente l’opposizione presentata dall’impresa sottoposta ad accertamento contro il sequestro di taluni documenti debba essere riconosciuto non solo quando detta opposizione si basi sul fatto che i documenti in questione sono protetti dal segreto della corrispondenza tra avvocato e cliente, come avveniva nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], o quando si tratti di documenti protetti a titolo della vita privata dei membri del personale di tale impresa ( 45 ), ipotesi ammessa dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata, ma altresì quando si sostenga che tali documenti esulano dall’ambito dell’accertamento, o che la durata dell’accertamento ha superato un termine considerato ragionevole. 69. Il Tribunale ha quindi correttamente considerato, al punto 94 della sentenza impugnata, che le imprese sottoposte ad accertamento hanno certamente la possibilità di proporre un ricorso, qualora sussistano gli stessi presupposti indicati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], avverso una decisione che respinge una domanda di tutela della vita privata dei membri del loro personale. 70. Analogamente, rilevo che, ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, seguendo il procedimento sommario di cui all’articolo 39 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quale precisato nelle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del Tribunale, il presidente della Corte e il presidente del Tribunale possono sia ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, qualora ritengano che le circostanze lo richiedano, sia, nelle cause sottoposte alla Corte o al Tribunale, disporre i necessari provvedimenti provvisori. Pertanto, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto considerando che la possibilità, evocata al punto 96 della sentenza impugnata, di ottenere, in applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, un provvedimento provvisorio che comportasse la sospensione dell’accertamento era reale. 71. Per tutti i motivi sopra esposti, ritengo che la prima censura del primo motivo di impugnazione sia infondata. b) Sulla seconda censura 72. Con la seconda censura, le ricorrenti addebitano al Tribunale, in sostanza, di far gravare sugli interessati l’onere di creare le condizioni per esperire i diversi mezzi di ricorso elencati. 73. A tale proposito, occorre rammentare che il diritto di accesso a un giudice, sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e all’articolo 47 della Carta, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, segnatamente quanto alle condizioni di ricevibilità dell’azione. Dette limitazioni non possono tuttavia restringere l’accesso alla giustizia di cui dispone un singolo in un modo o in misura tali che il suo diritto ad avere un giudizio ne risulti pregiudicato nella sua stessa essenza. Esse devono essere rivolte ad uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo prefissato ( 46 ). Si deve inoltre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l’articolo 47 della Carta non è inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione ( 47 ). 74. Per quanto riguarda, anzitutto, la possibilità di impugnare una decisione esplicita o implicita di rigetto adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle operazioni di svolgimento dell’accertamento in caso di contestazione del diritto degli ispettori di sequestrare taluni documenti, rilevo che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] pone a carico delle imprese sottoposte ad accertamento solo l’obbligo di manifestare la loro opposizione all’acquisizione dei documenti di cui trattasi, motivandola ( 48 ). Tenuto conto del fatto che tale opposizione costituisce l’unica possibilità per le imprese di tutelare nell’immediato i loro interessi ed evitare il pregiudizio derivante da un accesso irregolare della [OSCURATO:PERSONA] ai documenti oggetto di contestazione, a mio avviso non si può validamente sostenere che il suo esercizio costituisce, per dette imprese, un onere eccessivo, che ostacola di fatto il loro diritto a un ricorso effettivo. 75. Inoltre, dal punto 49 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta chiaramente che, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di un atto impugnabile non solo quando la [OSCURATO:PERSONA] accetta di porre i documenti oggetto di contestazione in una busta sigillata, respingendo successivamente la contestazione formulata dall’impresa sottoposta ad accertamento, ma altresì quando essa decide di procedere al loro sequestro. Pertanto, a mio avviso, le ricorrenti non possono fondatamente sostenere che i ricorsi basati sulla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] richiedono «una serie di presupposti soggetti al controllo esclusivo della [OSCURATO:PERSONA]». 76. Analogamente, ritengo che non possa accogliersi l’argomento dedotto dalle ricorrenti secondo cui il ricorso per provvedimenti provvisori menzionato al punto 96 della sentenza impugnata sarebbe solo difficilmente accessibile per le imprese interessate, per il motivo che, esperendolo, esse sarebbero sottratte all’accertamento in corso. Infatti, mi è difficile credere che l’azione di adire il Tribunale con una domanda di provvedimenti provvisori, che consente di contestare immediatamente la regolarità delle operazioni di accertamento in corso, possa costituire di per sé un onere eccessivo per l’impresa sottoposta ad accertamento, soprattutto se si considera che tale mezzo consente di ottenere una sospensione dell’esecuzione delle operazioni contestate. 77. Infine, non posso condividere nemmeno l’argomento dedotto dalle ricorrenti secondo cui il rimedio costituito dal ricorso avverso una decisione che sanziona un ostruzionismo non potrebbe costituire un ricorso effettivo in quanto obbligherebbe l’impresa sottoposta ad accertamento a rendersi colpevole di una violazione del suo dovere di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] al punto da farsi infliggere una sanzione. 78. A sostegno di tale argomento, le ricorrenti fanno valere la costante giurisprudenza della Corte, confermata recentemente dalla sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale) ( 49 ), secondo la quale il rispetto del contenuto essenziale del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta, che comprende il diritto di accesso a un giudice, osta a che, per avere accesso a un siffatto giudice, il titolare di tale diritto si veda obbligato a violare una norma o un obbligo giuridico e ad esporsi alla sanzione conseguente alla violazione stessa. 79. A questo proposito, rilevo, in primo luogo, che il ricorso avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 in caso di ostruzionismo all’accertamento non è l’unico rimedio di cui le imprese sottoposte ad accertamento dispongano per contestare la regolarità delle operazioni di svolgimento dello stesso. Sotto tale profilo, la situazione di dette imprese non è comparabile a quella delle società ricorrenti nei procedimenti principali che hanno dato luogo alla domanda di pronuncia pregiudiziale all’origine della sentenza État luxembourgeois, in quanto le società in parola non erano private del loro diritto di adire un giudice a meno che non violassero una norma o un obbligo giuridico esponendosi a una sanzione per tale violazione. In particolare, nelle suddette cause, la decisione che ingiungeva alle società in questione di fornire le informazioni richieste precisava che essa non poteva formare oggetto di ricorso ( 50 ). Per contro, le imprese interessate da una decisione di accertamento possono contestare dinanzi al Tribunale sia la legittimità, sia la necessità della decisione stessa, senza essere affatto obbligate, per farlo, ad esporsi a una qualsivoglia sanzione. Esse possono inoltre esperire i diversi mezzi di ricorso elencati dal Tribunale al fine di chiedere un controllo della regolarità delle operazioni di accertamento o di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito in relazione allo svolgimento di dette operazioni. 80. In secondo luogo, e come ho già avuto modo di osservare al paragrafo 53 delle presenti conclusioni, ove si segua l’approccio, a mio avviso corretto, adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata, consistente nell’esaminare globalmente tutti i ricorsi offerti dal sistema istituito in seno all’Unione, nessun rimedio giuridico deve essere escluso a priori, nemmeno qualora possa essere esperito soltanto in situazioni specifiche e al ricorrere di determinate circostanze. Rilevo peraltro, a questo proposito, che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la stessa Corte EDU – la quale, come ho del pari già osservato, ha seguito un approccio analogo a quello del Tribunale nella sentenza impugnata – non ha escluso a priori dalla sua analisi la pertinenza del ricorso avverso la decisione con cui l’autorità garante della concorrenza aveva sanzionato l’impresa ricorrente per ostruzionismo durante l’accertamento, ma ha valutato se, nell’ambito di tale ricorso, detta impresa avesse avuto la possibilità di contestare la legittimità e la necessità della decisione di accertamento ( 51 ). 81. In terzo luogo, si deve rilevare che l’adozione di una decisione che sanziona un ostruzionismo è solo uno dei possibili esiti dell’esercizio del diritto di opposizione riconosciuto alle imprese sottoposte ad accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 ( 52 ). Essa denota il verificarsi di una fase per così dire «patologica» dello svolgimento dell’accertamento. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] può utilizzare il meccanismo di sanzione previsto dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 solamente in caso di evidente ostruzione o di un uso abusivo del diritto di opposizione, e non come minaccia al fine di ottenere dalle imprese concessioni che vadano al di là dei rigorosi limiti del loro dovere di collaborazione ( 53 ). 82. A parte tali casi limite, nel corso dell’intera procedura di accertamento le imprese interessate dispongono, al fine di tutelare i loro interessi, del diritto di opporsi ad operazioni di accertamento che a loro giudizio violino i limiti che si impongono alla [OSCURATO:PERSONA] ( 54 ). Come ho già esposto, esercitando detto diritto, le imprese in questione possono chiedere e ottenere una presa di posizione implicita o esplicita della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla fondatezza dei motivi sui quali si basa siffatta opposizione, che esse potranno impugnare dinanzi al Tribunale al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 263 TFUE, pur rispettando il loro dovere di collaborazione. 83. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la seconda censura del primo motivo di impugnazione sia parimenti infondata. c) Conclusione sul primo motivo di impugnazione 84. Per tutte le ragioni che ho appena esposto, suggerisco alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione. B. Sul secondo motivo di impugnazione 85. Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere violato gli articoli 6 e 8 della CEDU, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, in quanto ha ignorato l’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] allorché adotta una decisione di accertamento, nonché il dovere di detta istituzione di limitare per quanto possibile la portata delle verifiche da effettuare. Tale motivo si riferisce in particolare ai punti da 121 a 147 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha respinto il quarto motivo di ricorso, relativo a un difetto di motivazione, nonché ai punti da 158 a 165 di tale sentenza. 1. Sintesi degli argomenti delle parti 86. Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il Tribunale ha rinunciato a qualsiasi controllo dell’esattezza della motivazione delle decisioni controverse, in quanto ha ritenuto sufficiente l’identificazione dei mercati dell’approvvigionamento e la menzione di una possibile pratica di scambi di informazioni tra i distributori e/o le loro alleanze, che copre potenzialmente tutti gli aspetti tariffari delle negoziazioni con i fornitori, sebbene, a seguito della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale, le presunzioni enunciate si fossero notevolmente ridotte. 87. In secondo luogo, le ricorrenti affermano che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che le decisioni controverse aprivano un ambito di controllo illimitato alla [OSCURATO:PERSONA], autorizzandola a procedere ad una vera e propria «fishing expedition» (ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni) che le consentiva di sequestrare qualsiasi documento relativo al loro approvvigionamento in Europa e alle loro vendite in Francia. 88. In terzo luogo, ad avviso delle ricorrenti, il Tribunale non avrebbe effettivamente verificato l’adeguatezza dell’ambito definito dall’articolo 1, lettera a), delle decisioni controverse rispetto agli indizi in questione. 89. Infine, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto – in base all’obbligo di motivazione o al principio di proporzionalità – nel ritenere, al punto 161 della sentenza impugnata, che la decisione di accertamento non dovesse prevedere la durata dello stesso. 90. [OSCURATO:PERSONA] si oppone a tutte le censure dedotte dalle ricorrenti nel loro secondo motivo di impugnazione. 2. Analisi 91. Si deve ricordare che l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 impone alla [OSCURATO:PERSONA] di motivare la decisione che dispone accertamenti indicando l’oggetto e lo scopo degli stessi. 92. Come ha precisato la Corte, tale obbligo di motivazione costituisce un’esigenza fondamentale allo scopo non solo di evidenziare il carattere giustificato dell’azione prevista all’interno delle imprese interessate, ma anche di consentire loro di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione pur facendo salvi i loro diritti di difesa ( 55 ). Ne consegue che la portata dell’obbligo di motivazione delle decisioni di accertamento non può essere limitata in base a considerazioni circa l’efficacia dell’indagine ( 56 ). Inoltre, dal momento che solo i documenti rientranti nell’oggetto dell’accertamento possono essere ricercati, la motivazione della decisione di accertamento ha anche l’effetto di delimitare l’ambito dei poteri conferiti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] ( 57 ). 93. Per adempiere tale obbligo di motivazione, la [OSCURATO:PERSONA] deve chiaramente precisare gli indizi che intende verificare ( 58 ), vale a dire ciò che si ricerca e gli elementi che devono essere oggetto dell’accertamento ( 59 ). 94. Per contro, essa non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di accertamento tutte le informazioni di cui è in possesso quanto ad asserite infrazioni, né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni ( 60 ). Non è nemmeno indispensabile che una decisione di accertamento contenga una delimitazione precisa del mercato di cui trattasi, né un’esatta qualificazione giuridica delle asserite infrazioni o l’indicazione del periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse, purché la stessa decisione contenga gli elementi essenziali indicati al paragrafo 93 delle presenti conclusioni ( 61 ). 95. Infatti, tenuto conto del fatto che gli accertamenti avvengono nella fase iniziale dell’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone ancora di informazioni dettagliate al fine di emettere un parere giuridico specifico e deve innanzitutto verificare la fondatezza dei suoi sospetti nonché la portata dei fatti avvenuti, dato che lo scopo dell’accertamento è proprio quello di raccogliere elementi di prova in relazione a una presunta infrazione ( 62 ). 96. Nel caso di specie, per quanto riguarda la prima censura sollevata dalle ricorrenti nell’ambito del loro secondo motivo, relativa a un controllo insufficiente della motivazione delle decisioni controverse, rilevo che l’articolo 1, lettera a), di tali decisioni conteneva sia una chiara indicazione della presunta infrazione sulla quale verteva l’accertamento, vale a dire uno «scambio di informazioni» in materia di «prezzi» e di «sconti», sia una delimitazione dei mercati sui quali tale infrazione si sarebbe verificata. Per quanto riguarda, da un lato, i mercati di prodotto, tale disposizione indicava il mercato dell’«approvvigionamento di beni di largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia», in relazione agli sconti, nonché il mercato delle «vendite di servizi ai fabbricanti di prodotti di marca nei settori dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene e dei prodotti per la pulizia», in relazione ai prezzi. Per quanto riguarda, dall’altro, la definizione del mercato geografico, esso era indicato come comprendente il territorio di «vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare [quello della] Francia». Infine, detta disposizione conteneva precisazioni riguardo alle altre imprese partecipanti alla presunta infrazione. 97. Tenuto conto degli elementi che figurano all’articolo 1, lettera a), delle decisioni controverse esposti al paragrafo precedente delle presenti conclusioni e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto concludendo, al punto 130 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto il proprio obbligo di indicare con precisione le presunzioni che intendeva verificare. 98. Quanto agli argomenti delle ricorrenti relativi alle precisazioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe apportato in merito alla natura delle restrizioni in questione per conformarsi alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale ( 63 ), si deve precisare che le informazioni alle quali fanno riferimento le ricorrenti sono contenute in estratti della versione non riservata degli indizi che avevano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di sospettare pratiche collusive riguardanti gli sconti e i prezzi, che il Tribunale ha chiesto di produrre al fine di verificare se tali indizi fossero sufficientemente seri da giustificare l’adozione delle decisioni controverse in relazione alle pratiche sopra menzionate ( 64 ). 99. Orbene, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al paragrafo 94 delle presenti conclusioni, per assolvere il proprio obbligo di motivazione, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di accertamento tutte le informazioni di cui è in possesso quanto ad asserite infrazioni, né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni. 100. Ne consegue che le ricorrenti non possono dedurre dal fatto che le presunte infrazioni in materia di sconti e di prezzi siano descritte in modo più dettagliato negli estratti della versione non riservata degli indizi in possesso della [OSCURATO:PERSONA] da essa prodotta dinanzi al Tribunale che quest’ultimo abbia «rinunciato a qualsiasi controllo della precisione della motivazione delle decisioni di accertamento» ( 65 ). 101. Per quanto riguarda l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e travisato il senso della giurisprudenza sopra richiamata in quanto avrebbe dichiarato, ai punti 250 e 254 della sentenza impugnata, che l’estensione geografica delle pratiche e il ruolo delle ricorrenti nella presunta infrazione potevano essere validamente dedotti dalla semplice menzione, nella motivazione delle decisioni di accertamento, dell’alleanza di cui la [OSCURATO:PERSONA] era membro, è sufficiente rilevare che tali punti figurano nella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui il Tribunale esamina il carattere sufficientemente serio degli indizi in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. 102. Pertanto, come detta istituzione ha correttamente sottolineato nelle sue osservazioni scritte, tale affermazione deriva da una confusione tra il controllo del rispetto della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione dell’atto impugnato e il controllo della fondatezza di detta motivazione, che implica un esame nel merito dell’atto di cui trattasi ( 66 ). 103. Derivano dalla medesima confusione sia la terza censura – che le ricorrenti si limitano peraltro ad enunciare senza esplicitarla – relativa all’assenza di un controllo effettivo dell’adeguatezza dell’ambito definito dall’articolo 1, lettera a), delle decisioni controverse rispetto agli indizi in possesso della [OSCURATO:PERSONA], sia la seconda censura dello stesso motivo, relativa al fatto che il Tribunale non ha riconosciuto che le decisioni di accertamento avevano una portata illimitata, tale da autorizzare una vera e propria «fishing expedition». 104. Per quanto riguarda, più specificamente, quest’ultima censura, da un lato, osservo che, al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale aveva già rilevato, correttamente, che la questione, sollevata dalle ricorrenti, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto a una «fishing expedition» – che non può essere autorizzata dal regolamento n. 1/2003 ( 67 ) – dipendeva dal carattere sufficiente degli indizi di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione delle decisioni controverse e che, pertanto, tale questione doveva essere esaminata nell’ambito del motivo di ricorso vertente sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio delle imprese sottoposte ad accertamento e non nell’ambito del motivo vertente sulla motivazione insufficiente di tali decisioni. 105. Dall’altro lato, rilevo che, a sostegno della medesima censura, le ricorrenti fanno riferimento all’ambito di applicazione delle decisioni controverse quale risulta non solo dal loro articolo 1, lettera a), ma altresì dal loro articolo 1, lettera b), i quali enunciavano una presunzione di infrazione avente ad oggetto scambi riguardanti le «future strategie commerciali», in particolare in materia di assortimento, di sviluppo di negozi, di e‑commerce e di politica promozionale «sui mercati dell’approvvigionamento di beni di largo consumo e sui mercati di vendita ai consumatori di beni di largo consumo, in Francia». Orbene, dal momento che l’articolo 1, lettera b), di tali decisioni è stato definitivamente annullato dal Tribunale al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, in ogni caso le ricorrenti non sono più legittimate a fondare sul contenuto di detto articolo la loro argomentazione relativa ad un ambito eccessivamente ampio dell’oggetto dell’accertamento. 106. Atteso che l’argomento menzionato al paragrafo 102 delle presenti conclusioni e le censure indicate al paragrafo 103 delle stesse devono essere interpretati dalla Corte nel senso che mirano a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale relativa agli indizi di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare, da un lato, che tale argomento e tali censure non sono assolutamente sostenute da prove e, dall’altro, che, non essendo stato invocato alcun travisamento di detti indizi, la Corte non è, in ogni caso, competente ad esaminarli nell’ambito di un’impugnazione ( 68 ). 107. Infine, per quanto riguarda la quarta censura dedotta dalle ricorrenti nell’ambito del loro secondo motivo di impugnazione, rilevo che tale censura è diretta contro i punti da 158 a 165 della sentenza impugnata, i quali si inseriscono nell’esame del motivo di ricorso vertente sulla violazione del diritto all’inviolabilità del domicilio e, in particolare, della parte di tale analisi dedicata al controllo del rispetto del principio di proporzionalità. In tali punti, il Tribunale, basandosi sulla sua giurisprudenza pregressa, ha considerato che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse fissato una data limite per l’esecuzione delle operazioni di accertamento non costituiva un’ingerenza sproporzionata nella sfera di attività privata delle ricorrenti. 108. A tale proposito, occorre rilevare che l’articolo 2 delle decisioni controverse stabiliva la data a partire dalla quale poteva avere luogo l’accertamento, ma non precisava la data alla quale esso doveva concludersi. Tale indicazione era conforme all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, il quale impone alla [OSCURATO:PERSONA] di fissare la data di inizio dell’accertamento, ma nulla dice per quanto riguarda un eventuale obbligo di fissare la data di conclusione del medesimo. 109. Come ha sottolineato, correttamente, il Tribunale al punto 161 della sentenza impugnata, la mancanza della data di conclusione dell’accertamento non significa che quest’ultimo possa estendersi nel tempo in maniera illimitata, dato che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in proposito, al rispetto di un termine ragionevole, conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta ( 69 ). 110. Ne consegue che, sebbene la portata temporale di una decisione di accertamento non debba essere definita anticipatamente in tutti i suoi elementi, essa è tuttavia delimitata in modo tale da garantire che le operazioni di svolgimento dell’accertamento non superino una durata ragionevole, valutata in funzione di tutte le circostanze e di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. 111. Da un lato, tale delimitazione temporale costituisce – quanto meno quando l’accertamento abbia luogo senza che la [OSCURATO:PERSONA] ricorra a mezzi di coercizione nazionali, a norma dell’articolo 20, paragrafi da 6 a 8, del regolamento n. 1/2003 – una garanzia adeguata e sufficiente contro l’arbitrarietà, in particolare ove si tenga conto, per valutare la ragionevolezza della durata delle operazioni di accertamento, dell’esigenza di limitare nel tempo l’ingerenza lesiva nei diritti di cui all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della CEDU a quanto s trettamente necessario per le verifiche richieste in relazione all’oggetto dell’accertamento. 112. Dall’altro, tale delimitazione temporale garantisce, come rilevato dal Tribunale ai punti 163 e 164 della sentenza impugnata, l’effettività dei poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA], la quale richiede che la durata dell’accertamento sia adattata in funzione non solo di elementi noti in anticipo, ma altresì di elementi che si manifestino soltanto dopo l’adozione della decisione di accertamento – quali il volume delle informazioni reperite in loco, le tecnologie di indagine utilizzate ( 70 ) e il comportamento delle imprese sottoposte ad accertamento –, evitando nel contempo che la previa presa in considerazione di tali elementi aleatori induca la [OSCURATO:PERSONA] a fissare, nella decisione che dispone l’accertamento, una durata dello stesso superiore a quella che sarebbe strettamente necessaria. 113. Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che il secondo motivo di impugnazione sia integralmente infondato. C. Sul terzo motivo di impugnazione 114. Con il terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto e una violazione del regolamento n. 1/2003 in quanto ha qualificato una fase procedurale, intervenuta prima dell’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di misure che comportano l’addebito di un’infrazione, come non soggetta a tale regolamento. Tale motivo è diretto contro i punti da 189 a 196 della sentenza impugnata, contenuti nella parte di detta sentenza in cui il Tribunale ha esaminato il carattere sufficientemente serio degli indizi in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. 1. La sentenza impugnata 115. Al punto 189 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato, in via preliminare, che la valutazione del carattere sufficientemente serio degli indizi di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] deve essere effettuata prendendo in considerazione la circostanza che la decisione di accertamento «si inserisce nell’ambito della fase di indagine preliminare, destinata a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere tutti gli elementi rilevanti che confermino o meno l’esistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza e di assumere una prima posizione sulla direzione e sull’ulteriore continuazione da dare al procedimento». Al punto 190, esso ha precisato che, pertanto, «in tale fase» non si può esigere che la [OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione di una decisione di accertamento, sia in possesso di elementi che dimostrino l’esistenza di un’infrazione e che occorre distinguere «tra, da un lato, le prove di un’infrazione e, dall’altro, gli indizi tali da far sorgere un ragionevole sospetto quanto al verificarsi delle presunte infrazioni». 116. Ai punti 192 e 193 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che tale distinzione «ha conseguenze [in particolare] sui requisiti relativi alla forma (...) degli indizi che giustificano le decisioni di accertamento» e che «questi ultimi non possono essere sottoposti allo stesso grado di formalismo relativo, in particolare, al rispetto delle norme imposte dal regolamento n. 1/2003 e dalla giurisprudenza pronunciata in base a tale regolamento in merito ai poteri di indagine della [OSCURATO:PERSONA]». Infatti, secondo il Tribunale, «se fosse richiesto lo stesso grado di formalismo per la raccolta degli indizi che precedono un accertamento e per la raccolta delle prove di un’infrazione, ciò implicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] debba rispettare norme che disciplinano i suoi poteri di indagine, sebbene nessuna indagine ai sensi del capo V del regolamento n. 1/2003 sia stata ancora formalmente avviata e la [OSCURATO:PERSONA] non abbia ancora fatto uso dei poteri di indagine che le sono conferiti, in particolare, dagli articoli da 18 a 20 del regolamento n. 1/2003, vale a dire non ha adottato misure che implichino l’addebito di una violazione, in particolare una decisione di accertamento» (punto 193 della sentenza impugnata). Secondo il Tribunale, «[t]ale definizione del termine iniziale di un’indagine e della fase di indagine preliminare deriva da una giurisprudenza costante» (punto 194 della sentenza impugnata). 117. Al punto 196 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che tra le disposizioni che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispettare figuravano gli obblighi imposti dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 773/2004 ( 71 ), come interpretati dalla sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 72 ). 118. Al punto 206 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi concluso che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a registrare i resoconti dei colloqui tenutisi nel corso del 2016 e del 2017 con i tredici fornitori di prodotti di largo consumo interessati dall’accertamento che concludevano regolarmente accordi con la Casino e la ITM (in prosieguo: i «colloqui con i fornitori») e che gli indizi risultanti da tali colloqui non possono essere esclusi in quanto viziati da un’irregolarità formale a causa dell’inosservanza dell’obbligo di registrazione di cui all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 2. Sintesi degli argomenti delle parti 119. Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la definizione del termine iniziale di un’indagine e della fase d’indagine preliminare contenuta nella sentenza impugnata deriva da un travisamento della giurisprudenza della Corte. Infatti, l’unica distinzione operata in materia di diritti applicabili in tutte le sentenze richiamate al punto 194 di tale sentenza, che peraltro riguardano solo la valutazione del termine iniziale del periodo da prendere in considerazione per valutare la durata ragionevole del procedimento, sarebbe la «distinzione tra le due fasi del procedimento amministrativo, vale a dire la fase di indagine che precede la comunicazione degli addebiti e la fase corrispondente al resto del procedimento amministrativo», distinzione che peraltro emergerebbe dallo stesso regolamento n. 773/2004. 120. In secondo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale un errore di diritto in quanto avrebbe dichiarato contra legem che il regolamento n. 1/2003 non si applica anteriormente all’adozione di una prima decisione di accertamento, mentre, a loro avviso, sia dal considerando 25 di tale regolamento sia dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004 risulta che esso «si applica pienamente a tutti gli atti della [OSCURATO:PERSONA] adottati per l’applicazione degli articoli 101 TFUE e segg., a partire dalla fase dell’individuazione delle pratiche». Tale interpretazione sarebbe confermata dal fatto che sono soggette alle prescrizioni del regolamento n. 1/2003 sia le indagini settoriali, previste all’articolo 17 di tale regolamento, sia la dichiarazione di trattamento favorevole ( 73 ), le quali non comportano l’adozione di misure che implicano l’addebito di un’infrazione. 121. In terzo luogo, le ricorrenti contestano le conseguenze che il Tribunale trae dalla distinzione tra le prove di un’infrazione e gli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento e, in particolare, l’affermazione, contenuta nel punto 193 della sentenza impugnata, secondo cui questi ultimi non possono essere sottoposti al medesimo grado di formalismo. Esse sostengono che tutti gli elementi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e utilizzati nei procedimenti avviati ai sensi del regolamento n. 1/2003, a titolo di indizi o di prove, devono soddisfare i medesimi requisiti ed essere sottoposti al medesimo formalismo nonché alle stesse regole procedurali destinate a garantire l’autenticità, la lealtà e l’attendibilità della prova. Orbene, il rispetto di tali regole garantisce l’autenticità tanto della prova quanto dell’indizio, il che sarebbe un presupposto necessario per valutarne l’attendibilità. 122. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il valore probatorio richiesto affinché un elemento materiale possa costituire un indizio che consenta di adottare una decisione di accertamento è necessariamente inferiore al valore probatorio richiesto affinché un elemento materiale costituisca un mezzo di prova per dimostrare un’infrazione e che da tale distinzione deriva che gli indizi sono necessariamente sottoposti a un minore grado di formalismo rispetto alle prove. 123. In particolare, non sarebbe richiesto che tali indizi siano registrati ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, salvo ritenere che le formalità previste da tali disposizioni si applichino anche prima dell’avvio di un’indagine. 124. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che l’avvio di un’indagine – che corrisponde alla data in cui, per la prima volta, la [OSCURATO:PERSONA] esercita i propri poteri di indagine e adotta misure che implicano l’addebito di un’infrazione e comportano ripercussioni significative sulla situazione delle entità sospettate – avviene in un momento diverso e ha conseguenze giuridiche diverse rispetto all’apertura di un fascicolo e all’avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004. Mentre l’apertura di un fascicolo sarebbe un atto interno adottato della cancelleria della Direzione generale della Concorrenza allorché attribuisce un numero di pratica, che ha il solo scopo di consentire alla Direzione generale della Concorrenza di conservare documenti, l’avvio del procedimento corrisponderebbe alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004 in vista dell’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003. 125. [OSCURATO:PERSONA] osserva che dal testo dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 risulta che un’«audizione» ai sensi di tale articolo deve essere finalizzata alla «raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine», la quale deve, per definizione, essere stata avviata in precedenza. Essa contesta inoltre la pertinenza dei richiami operati delle ricorrenti al considerando 25 del regolamento n. 1/2003, alle indagini settoriali e alla dichiarazione di trattamento favorevole. 126. Nel caso di specie, le riunioni e le conferenze telefoniche con i tredici fornitori interessati avrebbero avuto luogo prima dell’avvio di un’indagine ai sensi del regolamento n. 1/2003 e pertanto prima di qualsiasi «procedimento». [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe quindi stata tenuta a rispettare le formalità imposte da tale disposizione. 127. Se fosse diversamente, ciò pregiudicherebbe sotto molteplici aspetti l’attuazione del diritto della concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, impedirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere e di utilizzare indizi quando essi possano assumere esclusivamente forma orale, ad esempio una rivelazione sentita da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] durante una riunione, una visita informale di locali aziendali o in un luogo pubblico. In secondo luogo, equivarrebbe a considerare che gli indizi non possano mai assumere forma orale, il che comprometterebbe l’efficacia delle indagini della [OSCURATO:PERSONA] ritardando la data dell’accertamento. 128. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sottoporre gli indizi ad un minor grado di formalismo rispetto alle prove garantisce l’imperativo di celerità, cui è ispirata l’adozione delle decisioni di accertamento, e l’efficacia dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 129. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge infine che, in ogni caso, le affermazioni delle ricorrenti riguardo all’autenticità delle prove si basano su un’interpretazione erronea della giurisprudenza. Infatti, l’autenticità di una prova non sarebbe «un presupposto necessario» della sua attendibilità. Il principio vigente nel diritto dell’Unione sarebbe quello del libero apprezzamento delle prove, da cui deriva che l’unico criterio pertinente per valutare il valore probatorio delle prove regolarmente prodotte risiede nella loro attendibilità e che il valore probatorio di una prova deve essere valutato globalmente, cosicché addurre semplici dubbi non confermati circa l’autenticità di una prova non è sufficiente a comprometterne l’attendibilità. Tali principi si applicherebbero a maggior ragione agli indizi, in quanto il valore probatorio necessario affinché un elemento materiale costituisca un indizio è, per definizione, inferiore. 3. Analisi 130. Occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine. I colloqui basati su tale disposizione sono soggetti al rispetto delle formalità prescritte dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. Così, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] deve, all’inizio del colloquio, indicare la base giuridica e la finalità dello stesso e ricordarne la natura facoltativa, e informa la persona sentita qualora intenda effettuare una registrazione del colloquio. A norma del paragrafo 3 di detto articolo, la [OSCURATO:PERSONA] può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite. Una copia dell’eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l’approvazione. All’occorrenza la [OSCURATO:PERSONA] può stabilire il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione. 131. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato, per quanto riguarda la portata dei requisiti di forma cui sono sottoposti i colloqui effettuati ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, che la [OSCURATO:PERSONA], laddove decida, con il consenso della persona interrogata, di procedere a un colloquio ai sensi di detta disposizione, è tenuta a registrare tale colloquio integralmente, ferma restando la possibilità di scelta, lasciata alla [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla forma di tale registrazione ( 74 ). 132. Ne consegue che grava sulla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di registrare, nella forma di sua scelta, qualsiasi colloquio da essa tenuto, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine ( 75 ). 133. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, in sostanza, che detto obbligo non si applicava ai colloqui con i fornitori, in quanto, da un lato, tali colloqui erano stati effettuati prima dell’avvio di un’indagine ai sensi del regolamento n. 1/2003, vale a dire prima che la [OSCURATO:PERSONA] adottasse un provvedimento implicante l’addebito di un’infrazione e, dall’altro, che, al fine di adottare una decisione di accertamento, la quale si colloca nell’ambito della fase d’indagine preliminare che precede l’invio di una comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta solo a disporre di indizi sostanziali seri idonei a creare un sospetto di infrazione, i quali non possono essere sottoposti al medesimo grado di formalismo richiesto per la raccolta delle prove di un’infrazione. Le ricorrenti contestano tale conclusione con vari argomenti, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa non sia viziata da alcun errore di diritto. 134. Pertanto, al fine di statuire sul terzo motivo di impugnazione, la Corte dovrà precisare se la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a registrare, conformemente all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, i colloqui dai quali sono emerse le informazioni utilizzate come indizi che giustificano l’adozione di una decisione di accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. 135. Per le ragioni che illustrerò nel prosieguo, ritengo che si debba rispondere a tale questione in senso affermativo. 136. Le censure dedotte dalle ricorrenti chiamano la Corte ad esaminare, da un lato, la questione relativa all’individuazione del momento della formazione di un fascicolo da parte della [OSCURATO:PERSONA] in cui i colloqui da essa svolti devono essere considerati effettuati «ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine» e, dall’altro, la questione se il minore valore probatorio richiesto per gli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento rispetto a quello richiesto per le prove di un’infrazione giustifichi il fatto che essi siano sottoposti a un grado di formalismo minore, che non implichi, in particolare, il rispetto dei requisiti di forma imposti dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 per i colloqui effettuati ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. 137. Inizierò con l’analisi della seconda di tali questioni. 138. A tal riguardo, ritengo che né il minor valore probatorio richiesto per gli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento né la circostanza che tale decisione si collochi nella fase d’indagine preliminare che precede l’invio di una comunicazione degli addebiti non abbiano alcuna incidenza, contrariamente a quanto affermato ai punti da 189 a 192 della sentenza impugnata, sui requisiti relativi alla forma il cui rispetto s’impone alla [OSCURATO:PERSONA], in base alla normativa applicabile, allorché essa raccoglie elementi probatori da utilizzare ai fini delle sue indagini. 139. Quanto precede non equivale, ovviamente, ad affermare che la forma di un elemento materiale non abbia alcuna incidenza sul suo valore probatorio. Ad esempio, un atto notarile ha, di norma, un valore probatorio superiore a quello di una scrittura privata. Tuttavia, tale rapporto tra forma e valore probatorio non implica necessariamente una gradazione del formalismo cui sono sottoposte determinate categorie di elementi probatori in funzione del valore probatorio richiesto per l’uso che deve essere fatto di detti elementi. 140. Per quanto riguarda in particolare le informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] trae dai suoi colloqui con persone fisiche o giuridiche, l’assenza di qualsiasi nesso tra il valore probatorio e il rispetto dei requisiti di forma imposti dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 si evince, a mio avviso, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 141. Infatti, da tale sentenza, e in particolare dal suo punto 87, in cui la Corte ha precisato che nessun elemento ricavato dalla formulazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 o dalla finalità da quest’ultimo perseguita consente di desumere che il legislatore abbia inteso introdurre una distinzione tra due categorie di audizioni ai sensi di tale disposizione o escludere dall’ambito di applicazione della stessa talune di dette audizioni, risulta chiaramente che l’obbligo di registrazione che ne deriva riguarda qualsiasi audizione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] purché sia «relativa all’oggetto di un’indagine». L’esistenza di un obbligo siffatto non può quindi dipendere né dal valore probatorio attribuibile alle dichiarazioni raccolte durante tali audizioni, che peraltro può essere valutato solo dopo che le audizioni si sono svolte, né dall’uso che la [OSCURATO:PERSONA] intende fare di dette informazioni durante le varie fasi del procedimento. A tale proposito, ritengo che il richiamo operato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai lavori preparatori del regolamento n. 1/2003 non possa, di per sé, rimettere in discussione tale conclusione ( 76 ). 142. Rilevo, inoltre, che l’affermazione, contenuta ai punti da 189 a 192 della sentenza impugnata, dell’esistenza di un nesso tra il valore probatorio degli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento e il rispetto dei requisiti di forma è contraddetta, per quanto riguarda gli indizi ricavati da colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’interpretazione data dal Tribunale, ai punti 195, da 200 a 203 e 205 di detta sentenza, all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Da tali punti risulta infatti che il Tribunale ha considerato che, una volta avviata un’indagine nel senso precisato al punto 194 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, a rispettare l’obbligo di registrazione dei colloqui relativi all’oggetto di detta indagine e che tale obbligo sussiste a prescindere dal valore probatorio delle informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] può ricavare dai colloqui nonché dall’uso di dette informazioni, come indizi nell’ambito della fase di indagine preliminare, anche ai fini dell’adozione di una decisione di accertamento ( 77 ), oppure come prove nella fase dell’invio di una comunicazione degli addebiti. 143. Più in generale, la differenza tra indizi e prove risiede nel fatto che i primi permettono unicamente di presumere l’esistenza del fatto da dimostrare, mentre le seconde lo dimostrano. Quando la costituzione di un elemento probatorio richiede determinate formalità, spesso al fine di garantirne l’autenticità e l’attendibilità, l’inosservanza di tali formalità implica che detto elemento, a prescindere dal suo valore, non possa assolvere la propria funzione probatoria. 144. Per quanto riguarda la prima delle questioni menzionate al paragrafo 136 delle presenti conclusioni, essa richiede, in sostanza, che si interpreti la nozione di «audizione» volta alla «raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. 145. Ricordo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che dai termini stessi di tale disposizione risulta chiaramente che i colloqui che ne sono oggetto sono quelli finalizzati alla «raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine», la quale per definizione deve essere stata avviata e il cui oggetto deve essere stato stabilito prima che siano effettuati tali colloqui. Il Tribunale ne ha dedotto che l’obbligo di registrazione di detti colloqui, previsto dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, non si imponeva «nel caso di colloqui condotti prima dell’avvio di un’indagine da parte della [OSCURATO:PERSONA] (...)» ( 78 ). Al punto 193 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che un’indagine è formalmente avviata solo quando la [OSCURATO:PERSONA] esercita i poteri di indagine conferitile in particolare dagli articoli 18, 19 e 20 del regolamento n. 1/2003, adottando un provvedimento che implica l’addebito di un’infrazione, segnatamente una decisione di accertamento e, al punto 194 di tale sentenza, ha precisato che siffatta definizione del termine iniziale di un’indagine emerge da una giurisprudenza costante. 146. Da tale giurisprudenza – derivante dalla sentenza del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 79 ) – risulta che il procedimento amministrativo avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] può dare luogo all’esame di due fasi successive, ciascuna delle quali risponde a una propria logica interna. La prima fase, che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, ha come termine iniziale la data in cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio dei poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta provvedimenti che implicano l’addebito di un’infrazione e deve consentire a detta istituzione di prendere posizione sulla direzione del procedimento. La seconda fase, invece, si estende dalla comunicazione degli addebiti all’adozione della decisione finale. Essa deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi definitivamente sull’infrazione addebitata. 147. A tale proposito, occorre ricordare, al pari delle ricorrenti, che i principi enunciati nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni sono stati elaborati ai fini dell’applicazione del principio del termine ragionevole. Nella sentenza LMV, ispirandosi alla giurisprudenza della Corte EDU ( 80 ), la Corte ha inteso individuare il momento in cui l’attività di indagine e di accertamento delle violazioni del diritto della concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] si concretizza in un atto che comporta, se non ancora un’accusa formale, quanto meno un addebito «che determin[a] importanti ripercussioni sulla situazione delle imprese sospettate» ( 81 ). 148. Orbene, al pari delle ricorrenti, non sono convinto che la logica alla base della fissazione del termine iniziale del periodo da prendere in considerazione ai fini della valutazione della durata ragionevole del procedimento amministrativo, che è volta a identificare il momento in cui l’impresa interessata viene a conoscenza dell’addebito formulato nei suoi confronti e la sua situazione viene pregiudicata dai provvedimenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA], sia pertinente quando si tratti di interpretare il testo dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. 149. A questo proposito, ricordo che tale articolo è collocato nel capitolo V di detto regolamento, intitolato «Poteri di indagine». Quando procede a un’audizione ai sensi di detta disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] esercita quindi un «potere di indagine», allo stesso modo in cui esercita un tale potere allorché rivolge richieste di informazioni a norma dell’articolo 18 del regolamento o adotta una decisione di accertamento ai sensi dell’articolo 20 del medesimo regolamento. Tuttavia, mentre è pacifico che l’adozione di un atto a norma degli articoli 18 e 20 del regolamento n. 1/2003 determina l’avvio di un’«indagine», per contro, secondo l’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 adottata dal Tribunale e sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esercizio del potere sancito dal suddetto articolo non segna di per sé l’avvio di un’indagine, bensì presuppone, per essere esercitato, che un’indagine sia già stata avviata. 150. Si tratta, a mio avviso, di un elemento di incoerenza che non può essere sanato dal riconoscimento implicito, da parte del Tribunale, della possibilità che lo svolgimento di un’audizione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 segni – al pari di una richiesta di informazioni o di un accertamento – l’avvio di un’indagine nel caso in cui tale audizione comporti l’addebito di una violazione a una delle imprese sentite o ad un’impresa oggetto delle dichiarazioni rese alla [OSCURATO:PERSONA] ( 82 ). Infatti, tale riconoscimento, da un lato, rimette in discussione l’affermazione del Tribunale secondo cui dal testo dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 risulta che un’indagine deve essere stata avviata e il suo oggetto deve essere stato fissato prima che vengano effettuate le audizioni ai sensi di tale articolo. Dall’altro, esso risponde solo in parte alla logica sottesa alla giurisprudenza citata al punto 194 della sentenza impugnata, dato che la chiamata in causa di un’impresa terza nel corso di un’audizione non implica che essa venga a conoscenza di eventuali addebiti mossi nei suoi confronti. 151. L’incoerenza rilevata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni risulta ancora più evidente se si considera che, come correttamente sottolineato dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] può avviare un’indagine settoriale esercitando il potere sancito dall’articolo 17 del regolamento n. 1/2003 senza che sia stata addebitata un’infrazione ad un’impresa determinata ( 83 ). 152. A mio avviso, il tenore letterale dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, e in particolare l’espressione «ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine», richiede un’interpretazione diversa, che non impone necessariamente di collocare i colloqui di cui trattasi in una determinata fase del procedimento amministrativo, né di stabilire quale sia l’atto formale della [OSCURATO:PERSONA] a partire dal quale essa è tenuta a rispettare le formalità prescritte dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 153. Ritengo infatti che la definizione della portata di tale obbligo, e quindi la determinazione dei casi nei quali viene esercitato il potere sancito dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, dipendano essenzialmente dall’oggetto e dal tenore dei colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 154. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata e dal fascicolo del procedimento dinanzi al Tribunale risulta che i colloqui in questione sono stati effettuati con i fornitori dei prodotti di largo consumo interessati dalla presunzione di infrazione enunciata all’articolo 1, lettera a), delle decisioni controverse, che tali fornitori concludevano regolarmente accordi con la [OSCURATO:PERSONA] e che, in vista della preparazione di tali colloqui, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato ai fornitori sentiti un questionario riguardante in particolare il comportamento delle alleanze di distributori durante le trattative con i fornitori, l’evoluzione nel tempo del loro potere negoziale e i relativi effetti sulle condizioni di concorrenza nel mercato della distribuzione. Inoltre, in detti questionari, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva apertamente se il fornitore fosse al corrente di scambi di informazioni commerciali sensibili tra distributori all’interno di un’alleanza e, se del caso, gli chiedeva di precisare quali fossero tali informazioni. Dalla sentenza impugnata emerge altresì che i colloqui in questione sono stati effettuati poco dopo una riunione tenutasi il 16 settembre 2016 presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] in presenza di rappresentanti delle alleanze, alla quale erano stati invitati a partecipare i fornitori dell’insegna di distribuzione, e sono durati fino al giorno precedente all’adozione delle decisioni controverse. 155. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], quando procede a colloqui di siffatto tenore, il cui oggetto è definito in anticipo e il cui scopo consiste chiaramente nell’ottenere informazioni sul funzionamento di un determinato mercato e sul comportamento degli operatori di detto mercato al fine di individuare eventuali comportamenti illeciti o di consolidare i propri sospetti quanto all’esistenza di tali comportamenti, esercita, a mio avviso, il potere conferitole dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, indipendentemente dalla fase del procedimento in cui si svolge il colloquio. 156. In tali circostanze, è sufficiente, a mio avviso, che sia stato aperto un fascicolo presso la cancelleria della [OSCURATO:PERSONA] per ritenere che detti colloqui riguardino la «raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine» ai sensi della suddetta disposizione ( 84 ). In altri termini, come ha affermato l’avvocato generale Wahl nelle conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 85 ), «qualsiasi riunione con terzi che sia specificamente organizzata per raccogliere informazioni significative da utilizzare nella valutazione di un caso deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003» ( 86 ). 157. Seguire un’interpretazione diversa condurrebbe al risultato, a mio avviso inammissibile, che colloqui del tenore sopra descritto si svolgerebbero al di fuori del quadro normativo costituito dal regolamento n. 1/2003. Orbene, quando la [OSCURATO:PERSONA] esercita de facto i suoi poteri di indagine, tale quadro normativo trova necessariamente applicazione, anche nel caso in cui non sia stata «formalmente avviata» un’indagine, contrariamente a quanto sembra emergere dal punto 193 della sentenza impugnata ( 87 ). 158. Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, le informazioni ottenute attraverso tali colloqui vengano utilizzate come indizi seri sui quali basare una decisione di accertamento, ossia un provvedimento che comporta un’ingerenza nella sfera di attività privata di un’impresa e una restrizione dei suoi diritti fondamentali sanciti all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della CEDU. 159. Preciso, infine, che l’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 che propongo di seguire non implica, contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima non sarebbe più in grado di raccogliere e di utilizzare indizi quando essi possano assumere soltanto forma orale. 160. A questo proposito, da un lato, si deve rilevare che lo scenario descritto al paragrafo 154 delle presenti conclusioni è molto diverso da quello evocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte (un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] che senta una rivelazione durante una riunione, una visita informale presso locali aziendali o in un luogo pubblico). Dall’altro, occorre precisare che la [OSCURATO:PERSONA] non procede a un’audizione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, e non ha quindi l’obbligo di registrare gli scambi con terzi, quando tali scambi non riguardano l’oggetto di una particolare indagine ( 88 ). 161. Sulla base delle considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale abbia interpretato erroneamente l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e sia incorso in un errore di diritto ritenendo che gli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori non potessero essere esclusi in quanto viziati da un’irregolarità formale a causa dell’inosservanza dell’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 162. Per il caso in cui la Corte decidesse di confermare l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 adottata dal Tribunale e di considerare che l’obbligo di registrare i colloqui effettuati ai sensi di tale disposizione si applica solo quando essi abbiano luogo dopo l’avvio di un’indagine nel senso precisato ai punti 193 e 194 della sentenza impugnata, ritengo comunque che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] non fosse soggetta a tale obbligo. 163. Infatti, sono dell’avviso che la [OSCURATO:PERSONA], qualora prenda in considerazione la possibilità di utilizzare le informazioni emerse dai suoi scambi con terzi al fine di adottare una decisione di accertamento – come risulta chiaramente nel caso di specie alla luce dell’oggetto, del contenuto e della cronologia dei suoi colloqui con i fornitori – sia in ogni caso tenuta a registrare detti scambi conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. Si tratta, a mio parere, di una garanzia necessaria, tenuto conto dell’ingerenza che un accertamento comporta nei diritti fondamentali dell’impresa sottoposta ad accertamento, in particolare per consentire al giudice dell’Unione di verificare la serietà degli indizi in possesso della [OSCURATO:PERSONA] che giustificano tale ingerenza. 164. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco quindi alla Corte di accogliere il terzo motivo di impugnazione. D. Sul quarto motivo di impugnazione 165. Il quarto motivo è suddiviso in quattro parti. Le prime tre parti, vertenti rispettivamente su un travisamento dei fatti, un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione nei quali il Tribunale sarebbe incorso dichiarando, in primo luogo, che non era stata avviata un’indagine anteriormente all’adozione della prima decisione di accertamento (la decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017), in secondo luogo, che i resoconti dei colloqui possono essere utilizzati come indizi senza soddisfare i requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 e, in terzo luogo, che il rispetto delle formalità previste da tali disposizioni comprometterebbe l’individuazione di pratiche anticoncorrenziali, si confondono, in sostanza, con gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel loro terzo motivo di impugnazione. Rinvio pertanto alle considerazioni svolte nell’ambito dell’esame di tale motivo. 166. Resta quindi da analizzare la quarta parte del quarto motivo di impugnazione. Sulla quarta parte del quarto motivo di impugnazione 167. Con la quarta parte del loro quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto concludendo, al punto 219 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, alla data di adozione delle decisioni impugnate, di indizi sufficientemente seri, senza che occorresse determinare con precisione le date di redazione e di ultimazione dei resoconti dei colloqui. 168. Da un lato, esse sostengono che dalla giurisprudenza risulta che gli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento devono figurare nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla data di adozione di tale decisione, in particolare per consentire ai diversi soggetti che intervengono nel processo di elaborazione della stessa di verificare il carattere sufficientemente serio di tali indizi e la corretta delimitazione dell’ambito dell’accertamento. Il Tribunale avrebbe quindi considerato erroneamente, al punto 208 della sentenza impugnata, che «la data pertinente da prendere in considerazione per determinare il possesso di indizi alla data delle decisioni [controverse] [era] quella dei colloqui con i fornitori che sono stati oggetto dei resoconti». 169. Dall’altro, le ricorrenti deducono che, al punto 215 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe trasferito su di loro l’onere di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva redatto tutti i resoconti dopo la data di adozione della prima decisione controversa (la decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017). 170. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la data pertinente per valutare il possesso da parte sua di indizi sotto forma di dichiarazioni orali corrisponde alla data di tali dichiarazioni e non a quella in cui essa ha formalizzato dette dichiarazioni per iscritto. Essa rinvia a tale proposito alla sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 89 ), adottata nel contesto dei procedimenti di trattamento favorevole e menzionata al punto 209 della sentenza impugnata, dalla quale risulta che il possesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un elemento materiale equivale alla conoscenza del suo contenuto. Orbene, nel caso di specie, i colloqui con i fornitori si sono svolti tutti anteriormente alla data della prima decisione controversa (la decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017). Inoltre, poiché il Tribunale ha riconosciuto che, alla data di adozione delle decisioni controverse, la [OSCURATO:PERSONA] era già in possesso degli indizi risultanti dalle successive riunioni e/o conferenze telefoniche con i tredici fornitori, la sentenza impugnata non avrebbe riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] una facoltà di regolarizzazione a posteriori. 171. Rilevo, in via preliminare, che dai punti 207 e 210 della sentenza impugnata risulta chiaramente che i punti della motivazione di tale sentenza contestati dalle ricorrenti nella quarta parte del loro quarto motivo di impugnazione si basano sulla premessa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva, nel caso di specie, un obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004 e, pertanto, che essa non era tenuta a dimostrare la data in cui erano stati redatti i resoconti dei colloqui, dato che l’anteriorità degli indizi risultanti da tali colloqui deve essere valutata in relazione alla data in cui sono state rese le dichiarazioni, vale a dire la data in cui si sono svolti i colloqui. Il Tribunale ha infatti considerato che, in assenza di tale obbligo di registrazione, gli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento risultanti da colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] con terzi possono assumere unicamente una forma orale e che, nel caso di specie, i colloqui con i fornitori implicavano la conoscenza delle informazioni comunicate nel corso di tali colloqui nonché il possesso delle informazioni di cui trattasi alla data di detti colloqui. 172. Ne consegue che, qualora la Corte decidesse di accogliere, come da me proposto, il terzo motivo di impugnazione – a prescindere dalle conseguenze di tale decisione per quanto riguarda l’annullamento o la conferma della sentenza impugnata, che saranno esaminate nel prosieguo –, sarebbero parimenti inficiati i punti della motivazione della sentenza impugnata ai quali si riferisce la parte in esame. Le considerazioni che seguono sono quindi svolte nell’ipotesi in cui la Corte non dovesse aderire alla mia proposta. 173. Sempre in via preliminare, ritengo che si possano esprimere alcune riserve riguardo al carattere conferente di tale parte, dato che essa è diretta soltanto contro uno dei due motivi sui quali si basa il rigetto, da parte del Tribunale, della censura relativa alla mancanza di anteriorità degli indizi sui quali si basano le decisioni controverse, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] dimostrato la data dei resoconti dei colloqui. 174. Infatti, per respingere tale argomento, il Tribunale ha ritenuto, da un lato, in via principale, come ho rilevato al paragrafo 171 delle presenti conclusioni, che la data pertinente da prendere in considerazione per accertare se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse degli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori prima dell’adozione delle decisioni controverse fosse la data in cui si erano tenuti tali colloqui. Dall’altro, ad abundantiam, al punto 215 della sentenza impugnata ha dichiarato che, quand’anche si dovesse tenere conto della data in cui erano stati redatti i resoconti di detti colloqui e sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova di tale data, si poteva ragionevolmente ritenere, sulla base degli elementi prodotti da tale istituzione e alla luce del fatto che essa aveva affermato di aver redatto detti resoconti per assolvere quello che riteneva essere un obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 3, del regolamento n. 773/2004, che i resoconti in parola erano stati redatti man mano che si svolgevano gli scambi, ossia sin dall’inizio di tali scambi, risalente per lo più alla fine del 2016 ( 90 ). 175. Orbene, se pure è vero che le ricorrenti hanno dedotto una censura anche contro tale punto 215 della sentenza impugnata, detta censura riguarda solo una presunta inversione dell’onere della prova, che non risulta affatto dal ragionamento del Tribunale, il quale ha invece considerato che gli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano sufficienti a dimostrare che la parte essenziale dei resoconti dei colloqui era stata redatta anteriormente alla data della prima decisione controversa (la decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017). Per contro, le ricorrenti non hanno rimesso in discussione lo standard probatorio applicato dal Tribunale né hanno invocato un travisamento degli elementi di prova da parte di quest’ultimo, l’unica censura che avrebbe loro consentito di far valere un errore nella valutazione di tali elementi. 176. Per il caso in cui la Corte decidesse di esaminare nel merito la parte di cui trattasi, ritengo che essa sia fondata. 177. A tale proposito, occorre rammentare che gli accertamenti promossi dalla [OSCURATO:PERSONA] mirano a raccogliere la documentazione necessaria per accertare la verità e la portata di una determinata situazione di fatto e di diritto in merito alla quale essa dispone già di informazioni ( 91 ). Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] deve disporre, prima dell’adozione di una decisione di accertamento, di elementi e di indizi sostanziali seri che la inducono a sospettare l’infrazione a carico dell’impresa interessata dall’accertamento ( 92 ). Il possesso di tali elementi e indizi deve inoltre essere evidenziato in maniera circostanziata nella decisione che ordina un accertamento ( 93 ). 178. Da quanto precede risulta che, per dimostrare l’anteriorità degli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento rispetto alla data di adozione di tale decisione, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] non solo provare che, a detta data, essa era materialmente in possesso della fonte delle informazioni sulle quali si basa per giustificare l’accertamento, ma altresì che ha concretamente potuto valutare, da un lato, se e in quale misura tali informazioni consentissero di formulare presunzioni sull’esistenza di un’infrazione e di definire gli elementi essenziali della stessa in modo da circoscrivere l’ambito dell’accertamento e gli elementi ricercati in occasione delle verifiche e, dall’altro, se tali indizi fossero seri. 179. In altri termini, l’anteriorità degli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento rispetto alla data di adozione di tale decisione non implica soltanto il «possesso» dell’informazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la presunzione che emerge dalla giurisprudenza relativa alle decisioni di trattamento favorevole richiamata al punto 209 della sentenza impugnata, secondo la quale il mero possesso dell’informazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] equivale alla sua conoscenza, non è, a mio avviso, applicabile alle decisioni di accertamento, cosicché, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, la suddetta giurisprudenza non può essere trasposta a tale ambito. 180. Inoltre, per consentire un controllo giurisdizionale della non arbitrarietà dell’ingerenza nella sfera di attività privata dell’impresa interessata che un accertamento comporta, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che la decisione che ordina l’accertamento si basa su indizi sufficientemente seri che essa ha potuto concretamente valutare e che l’ambito delle verifiche definito da detta decisione è limitato all’infrazione che la [OSCURATO:PERSONA] può sospettare sulla base di tali indizi. 181. Orbene, ritengo che una prova siffatta possa essere fornita, in relazione ad informazioni risultanti da dichiarazioni orali di terzi che non sono state oggetto di registrazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, soltanto nel caso in cui non siano stati prodotti un resoconto dettagliato o una trascrizione del loro contenuto. Sono quindi propenso a ritenere che la data pertinente da prendere in considerazione per determinare l’anteriorità degli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento rispetto alla data di detta decisione sia, nel caso degli indizi risultanti da tali dichiarazioni, quella alla quale vengono redatti un resoconto o una trascrizione degli scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la persona o le persone interessate, in occasione dei quali sono state raccolte le dichiarazioni in parola. 182. Aggiungo che l’esigenza di adottare rapidamente decisioni di accertamento dopo la comunicazione di informazioni su potenziali infrazioni per ridurre al minimo i rischi di perdita e di occultamento delle prove, evidenziata dal Tribunale al punto 210 della sentenza impugnata, non può, a mio avviso, portare alla definizione di una regola generale, applicabile in tutti i casi, secondo la quale rilevi, al fine di dimostrare l’anteriorità degli indizi sui quali si basa una decisione di accertamento, unicamente la data in cui vengono ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni orali dalle quali sono emersi detti indizi. Infatti, pur essendo ovviamente sensibile a tale esigenza, ritengo che essa non possa giustificare l’assenza di qualsiasi traccia scritta dei colloqui effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] con terzi, in mancanza di misure di registrazione formale di detti colloqui, segnatamente in casi come quello di specie, in cui i colloqui in questione si sono svolti nell’arco di varie settimane, o addirittura di vari mesi, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto il tempo di redigere i resoconti man mano che raccoglieva le dichiarazioni dei fornitori. 183. Per contro, se pure sono dell’avviso che almeno un resoconto dei colloqui sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si basa per giustificare una decisione di accertamento debba essere stato versato agli atti, per quanto possibile, prima della data di adozione della decisione di accertamento ( 94 ), ritengo che esigenze di celerità possano giustificare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si discosti da tale regola in un caso concreto. 184. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che, qualora la Corte decidesse di pronunciarsi sul merito della quarta parte del quarto motivo di impugnazione, essa dovrebbe essere dichiarata fondata. E. Sul quinto motivo di impugnazione 185. Con il loro quinto motivo, basato su un difetto di motivazione derivante dal mancato controllo del valore probatorio degli indizi e su un errore riguardo alla qualificazione come «indizio», le ricorrenti contestano i punti da 220 a 232, 253 e 254 della sentenza impugnata. 186. Esse addebitano al Tribunale, in primo luogo, di non avere effettuato, come esse avevano chiesto e come richiederebbero gli articoli 6 e 8 della CEDU, un controllo in concreto della misura in cui le molteplici irregolarità da loro denunciate e dalle quali sarebbero viziati gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] inficerebbero l’attendibilità e quindi il valore probatorio di tali elementi. 187. A questo proposito, è giocoforza constatare che, ai punti da 224 a 232 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato un controllo siffatto valutando in successione l’attendibilità e il valore probatorio delle dichiarazioni dei fornitori riportate nei resoconti dei colloqui (punto 225), di un messaggio di posta elettronica del 22 novembre 2016 del direttore generale di un’associazione di fornitori, che riscostruisce i movimenti e i rapporti tra le insegne della grande distribuzione all’interno, in particolare, di associazioni di grandi distributori (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del direttore dell’associazione N», punto 226) e dei resoconti dei colloqui redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 229). Negli stessi punti della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre esaminato e respinto tutti gli argomenti dalle ricorrenti volti a mettere in discussione l’attendibilità o il valore probatorio di tali diversi elementi nonché la loro qualificazione come «indizi». 188. In siffatte circostanze, tale prima censura del quinto motivo di impugnazione non può, a mio avviso, essere accolta. 189. In secondo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere qualificato, ai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, come «indizi sostanziali seri» dichiarazioni «vaghe e speculative» dalle quali esso avrebbe desunto solo l’esistenza di un parallelismo e il fatto che «nessun fornitore afferma di considerare come poco probabile» l’esistenza di uno scambio di informazioni. Tuttavia, l’assenza di dichiarazioni che neghino la probabilità di un’intesa non può costituire un indizio sostanziale serio dell’esistenza di quest’ultima. 190. Al pari della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che, con tali argomenti – che oltretutto si riducono a contestazioni di passaggi isolati della sentenza impugnata, estrapolati dal loro contesto –, le ricorrenti mirino, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale degli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso, senza dimostrare, né peraltro dedurre, alcun travisamento di detti elementi. 191. Pertanto, tale seconda censura del quinto motivo deve, a mio avviso, essere dichiarata irricevibile. Nella replica, le ricorrenti affermano che, con detta censura, intendono contestare la qualificazione giuridica dei fatti adottata dal Tribunale, e non la loro valutazione. 192. A tale proposito, mi limito a rilevare che, ai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sviluppato un ragionamento sovrabbondante, come dimostra l’utilizzo del termine «[i]noltre» all’inizio del punto 252 di tale sentenza. 193. Infatti, ai punti da 248 a 251 di quest’ultima, il Tribunale, dopo avere esaminato le informazioni emerse dai colloqui con i fornitori, quali riportate nei resoconti redatti dalla [OSCURATO:PERSONA], ha concluso che tali informazioni costituivano indizi sufficientemente seri dell’esistenza di un parallelismo di comportamenti tra due alleanze internazionali di distributori, vale a dire l’ICDC e l’AgeCore (di cui era membro la [OSCURATO:PERSONA]), caratterizzato dalla concomitanza e dalla convergenza delle loro richieste di sconti ai fornitori. 194. Al punto 252 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] «non si [era] limitata a comunicare indizi relativi a questo primo elemento costitutivo di una pratica concordata consistente nella corrispondenza di comportamenti sul mercato, la quale può del resto, a determinate condizioni, consentire di presumere la presenza del secondo elemento costitutivo di una pratica concordata consistente nella concertazione», ma aveva anche prodotto «indizi relativi all’esistenza di tale concertazione, consistenti, nel caso di specie, in scambi di informazioni, i quali possono anche essere considerati, nel loro insieme, sufficientemente seri». Orbene i punti 235 e 254 della sentenza impugnata censurati dalle ricorrenti vertono, ad abundantiam, proprio sulla valutazione del carattere sufficientemente serio dei suddetti indizi. 195. Inoltre, ai punti da 256 a 258 della medesima sentenza, il Tribunale ha rilevato altresì che le dichiarazioni dei fornitori relative agli scambi tra distributori sugli sconti erano corroborate da «informazioni che menzionano i canali attraverso i quali tali scambi possono passare», emerse dalle dichiarazioni di vari fornitori e dal messaggio di posta elettronica del direttore dell’associazione N. 196. Di conseguenza, supponendo che, con la seconda censura del loro quinto motivo, le ricorrenti intendano addebitare al Tribunale un errore di qualificazione giuridica, tale censura dovrebbe essere dichiarata inoperante. 197. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che il quinto motivo di impugnazione sia in parte infondato e in parte irricevibile o inoperante. F. Sulle conseguenze dell’errore commesso dal Tribunale 198. Dall’analisi del terzo motivo di impugnazione emerge che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che gli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori non dovevano essere esclusi in quanto viziati da un’irregolarità formale in ragione dell’inosservanza dell’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e dall’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 199. Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre da tale errore, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, se dalla motivazione di una decisione del Tribunale emerge una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima decisione appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza ed occorre allora procedere ad una sostituzione della motivazione ( 95 ). 200. Orbene, rilevo che, come risulta dal punto 206 della sentenza impugnata, dal momento che aveva respinto gli argomenti delle ricorrenti relativi all’inosservanza dell’obbligo di registrazione dei colloqui con i fornitori, il Tribunale ha considerato che non occorreva pronunciarsi sull’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i resoconti di tali colloqui costituirebbero registrazioni conformi all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004. 201. Occorre quindi esaminare tale argomento. Infatti, qualora esso risultasse fondato, la parte impugnata del dispositivo della sentenza del Tribunale potrebbe essere mantenuta sulla base di una motivazione diversa da quella viziata da errori ( 96 ). 202. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto dinanzi al Tribunale di avere assolto l’obbligo di registrare le dichiarazioni dei tredici fornitori sentiti, redigendo e versando agli atti resoconti ampi e dettagliati che rispecchiano fedelmente il contenuto di tali dichiarazioni. A suo avviso, un resoconto dettagliato e versato agli atti costituisce una delle « forme » di registrazione la cui scelta è rimessa alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, al pari di una registrazione audio o audiovisiva o di una trascrizione letterale. Ha inoltre fatto valere che, anche supponendo che essa non abbia soddisfatto il proprio obbligo di registrazione, le dichiarazioni dei tredici fornitori sentiti costituirebbero in ogni caso degli indizi. 203. A questo proposito, ritengo che, sebbene non possa escludersi che un resoconto dettagliato redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un colloquio effettuato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e versato agli atti possa soddisfare i requisiti di forma di cui all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, ciò non possa verificarsi, in ogni caso, quando la persona che ha reso le dichiarazioni non abbia ricevuto copia di tale resoconto e non sia quindi stata messa in grado di convalidarne il contenuto o di correggere, se necessario, le proprie dichiarazioni. Una diversa interpretazione contrasterebbe con la formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, ai sensi del quale «[u]na copia dell’eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l’approvazione» e, all’occorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce «il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa». 204. A mio avviso, non si può desumere indirettamente un’interpretazione diversa dal punto 92 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha esaminato se si potesse ritenere che la comunicazione all’impresa incriminata di una nota interna della [OSCURATO:PERSONA] che riassumeva brevemente il contenuto delle questioni affrontate durante il colloquio controverso avesse posto rimedio alla mancata registrazione formale di tali scambi. Infatti, in detto punto, da un lato, la Corte non ha esaminato la questione se la nota di cui si trattava potesse costituire una registrazione formale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, ma soltanto la questione se la nota in parola potesse rimediare alla violazione del combinato disposto di detto articolo e dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. Dall’altro, la Corte si è limitata a rilevare che la nota in questione non conteneva alcuna indicazione quanto al tenore delle discussioni che si erano svolte nel corso di tale colloquio e alla natura delle informazioni fornite dalla persona sentita ed era quindi inidonea, indipendentemente da qualsiasi altro fattore, a fornire all’impresa interessata gli elementi necessari all’esercizio dei suoi diritti di difesa. Inoltre, dai punti 95 e 96 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non si era fondata sulla suddetta nota per dimostrare l’infrazione e che si poneva solo la questione se le dichiarazioni rese durante il colloquio controverso contenessero elementi a discarico. 205. Infine, ritengo, in linea con quanto già esposto al paragrafo 143 delle presenti conclusioni, che la violazione delle disposizioni in materia di registrazione comporti l’inutilizzabilità delle informazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei colloqui non debitamente registrati ai fini dell’adozione di una decisione di accertamento. G. Conclusione sull’impugnazione 206. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di accogliere l’impugnazione e di annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata. V. Sul ricorso 207. Per i motivi esposti in particolare ai paragrafi da 144 a 163 e da 202 a 205 delle presenti conclusioni, ritengo che la censura dedotta dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, relativa all’inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di registrazione di cui all’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, sia fondata e che gli indizi risultanti dai colloqui con i fornitori debbano pertanto essere esclusi in quanto viziati da un’irregolarità formale. 208. Orbene, risulta dagli atti che le informazioni emerse da tali colloqui costituivano la parte essenziale degli indizi sui quali si basavano le decisioni controverse, mentre il messaggio di posta elettronica del direttore dell’associazione N – il cui valore probatorio è peraltro limitato dal fatto che essa contiene solo affermazioni riferite che non riflettono una conoscenza personale e diretta dei rapporti commerciali in questione – e i suoi allegati si limitano ad integrare tali informazioni. 209. In siffatte circostanze, occorre, a mio avviso, concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva, alla data di adozione delle decisioni controverse, di indizi sufficientemente seri che giustificassero le presunzioni enunciate all’articolo 1, lettera a), delle decisioni controverse, e annullare integralmente tali decisioni. VI. Conclusione 210. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di: – annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata; – annullare la decisione C(2017) 1057 final della [OSCURATO:PERSONA], del 9 febbraio 2017, che ingiunge alla [OSCURATO:PERSONA] e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di assoggettarsi ad un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (caso AT.40466 – Tute 1), e la decisione C(2017) 1361 final della [OSCURATO:PERSONA], del 21 febbraio 2017, che ingiunge a [OSCURATO:SOCIETA] e ad ogni società da essa direttamente o indirettamente controllata di assoggettarsi a un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40466 – Tute 1); – condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale, e – dichiarare che il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Si tratta della decisione C(2017) 1361 final della [OSCURATO:PERSONA] (caso AT.40466 – Tute 1; in prosieguo: la «decisione Tute 1 del 21 febbraio 2017») e della decisione C(2017) 1360 final della [OSCURATO:PERSONA] (caso AT.40467 – Tute 2; in prosieguo: la «decisione Tute 2 del 21 febbraio 2017»). ( 3 ) Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 4 ) Si tratta della decisione C(2017) 1057 final della [OSCURATO:PERSONA] (caso AT.40466 – Tute 1; in prosieguo: la «decisione Tute 1 del 9 febbraio 2017») e della decisione C(2017) 1061 final della [OSCURATO:PERSONA] (caso AT.40467 – Tute 2; in prosieguo: la «decisione Tute 2 del 9 febbraio 2017»). ( 5 ) Tra le decisioni Tute 1 del 9 febbraio 2017 e del 21 febbraio 2017, da un lato, e le decisioni Tute 2 del 9 febbraio 2017 e del 21 febbraio 2017, dall’altro, è stata modificata solo la designazione del destinatario principale dell’accertamento, la LM in un caso e la ITM nell’altro. ( 6 ) Punto 1 del dispositivo. ( 7 ) Punto 2 del dispositivo. ( 8 ) V. punto 74 della sentenza impugnata. ( 9 ) V. punto 87 della sentenza impugnata. ( 10 ) T‑125/03 e T‑253/03 , EU:T:2007:287 , punti 46 , 48 e 49 e giurisprudenza citata. ( 11 ) CE:ECHR:2014:1002JUD000009711. ( 12 ) V., per quanto riguarda la rilevabilità d’ufficio del difetto di motivazione, sentenza del 28 gennaio 2016, Quimitécnica.com e de Mello/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑415/14 P , non pubblicata, EU:C:2016:58 , punto 57 ). ( 13 ) V. sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑152/19 P, punto 98 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) GU 2007, C 303, pag. 17 . ( 15 ) V. Corte EDU, 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia, (CE:ECHR:2018:0405JUD004016012, §§ da 76 a 79). ( 16 ) V., in tal senso, Corte EDU, 4 dicembre 1995, Bellet c. Francia (CE:ECHR:1995:1204JUD002380594, § 38), e 20 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] c. Romania (CE:ECHR:2020:1020JUD003688918, §§ da 75 a 77). ( 17 ) Corte EDU, 26 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Romania (CE:ECHR:2011:0726JUD000971803, §§ da 72 a 76). ( 18 ) Nella sentenza della Corte EDU del 14 gennaio 2020, X e a. c. Russia (CE:ECHR:2020:0114JUD007804216, § 50). ( 19 ) V., in tal senso, Corte EDU, 30 ottobre 1991, Vilvarajah e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1991:1030JUD001316387, § 122); 15 novembre 1996, Chahal c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:1115JUD002241493, § 145); 27 settembre 1999, Smith e Grady c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:EHCR:1999:0927JUD003398596, § 135), e 25 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] Tănase c. Romania (CE:ECHR:2019:0625JUD004172013, § 217). ( 20 ) V., in tal senso, Corte EDU, 20 novembre 2008, società IFB c. Francia (CE:ECHR:2008:1120JUD000205804, § 22); 21 febbraio 2008, Ravon e a. c. Francia (CE:ECHR:2008:0221JUD001849703, § 27), e 21 dicembre 2010, Primagaz c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308, § 23). ( 21 ) Corte EDU, 21 dicembre 2010, Primagaz c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308, § 23). ( 22 ) V., ad esempio, Corte EDU, 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Francia (EC:ECHR:2010:1221JUD002940808, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), e sentenza [OSCURATO:PERSONA], § 103. Per quanto riguarda le visite domiciliari in settori diversi dal diritto della concorrenza, la Corte EDU ha tuttavia esaminato la questione dell’esistenza di un ricorso effettivo anche sotto il profilo dell’articolo 13 della CEDU, v., ad esempio, sentenza della Corte EDU del 19 gennaio 2017, Posevini c. Bulgaria (CE:ECHR:2017:0119JUD006363814, § 84, in prosieguo: la «sentenza Posevini»), in cui la Corte EDU ha esaminato congiuntamente la censura relativa a una violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU e ha ritenuto che non occorresse esaminare l’atto introduttivo alla luce del terzo fondamento invocato, vale a dire l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. ( 23 ) Corte EDU, 20 marzo 2008, Boudaïeva e a. c. Russia (CE:ECHR:2008:0320JUD001533902, § 190). ( 24 ) V. Corte EDU, 24 ottobre 1983, Silver e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1983:1024JUD000594772, § 113), pronunciata nel contesto di un’applicazione combinata degli articoli 8 e 13 della CEDU; 26 marzo 1987, Leander c. Svezia (CE:ECHR:1987:0326JUD000924881, §§ 77 e 84); 15 novembre 1996, Chahal c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:1115JUD002241493, § 145); 26 ottobre 2000, Kudła c. Polonia (CE:ECHR:2000:1026JUD003021096, § 157); 13 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia (CE:ECHR:2012:1213JUD002268907, §§ 79 e 80), e 10 luglio 2020, Mugemangango c. Belgio (EC:ECHR:2020:0710JUD000031015, § 131). ( 25 ) CE:ECHR:2008:0221JUD001849703. ( 26 ) V. sentenza Ravon, §§ da 28 a 35, nonché Corte EDU, 18 settembre 2008, Kandler e a. c. Francia (CE:ECHR:2008:0918JUD001865905 § 26); 20 novembre 2008, società IFB c. Francia (CE:ECHR:2008:1120JUD000205804, § 26), e 16 ottobre 2008, Maschino c. Francia (CE:ECHR:2008:1016JUD001044703, § 22). ( 27 ) V. sentenza Ravon, § 87 e giurisprudenza ivi citata (il corsivo è mio). ( 28 ) V., ad esempio, nel contesto dell’analisi dell’articolo 8 della CEDU, sentenze [OSCURATO:PERSONA], §§ da 89 a 91, e [OSCURATO:PERSONA], §§ da 37 a 43. V., per il medesimo approccio, ancorché in un contesto diverso (perquisizioni presso il domicilio privato e professionale di una persona fisica), sentenza Posevini, §§ da 84 a 86. ( 29 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], § 42. ( 30 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], § 34. ( 31 ) V., in tal senso, sentenza Ravon, § 29. ( 32 ) V., in relazione all’articolo 13 della CEDU, Corte EDU, 16 febbraio 2000, Amann c. Svizzera (CE:ECHR:2000:0216JUD002779895, § 88), e 28 gennaio 2003, Peck c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2003:0128JUD004464798, § 102). ( 33 ) V. in tal senso, ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA], § 89, e sentenza Posevini, § 84. ( 34 ) V. sentenza Ravon, §§ da 30 a 33, sentenza [OSCURATO:PERSONA], §§ da 89 a 91, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], §§ da 38 a 43. ( 35 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], § 40. ( 36 ) V. Corte EDU, 14 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Norvegia, (CE:ECHR:2013:0314JUD002411708, § 104). V. altresì sentenza del 18 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, C‑583/13 P , EU:C:2015:404 , punto 20 ). ( 37 ) V. Corte EDU, 10 aprile 2007, Panarisi c. Italia (CE:EHCR:2007:0410JUD004679499 §§ 76 e 77); 2 dicembre 2010, Uzun c. Germania (CE:EHCR:2010:0902JUD003562305, §§ 71 e 72), e 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna (CE:EHCR:2017:0530JUD003260012, § 37). ( 38 ) Ricordo che, nella sentenza Ravon, la Corte EDU ha esaminato la censura sollevata dalle ricorrenti nella causa che ha dato luogo a tale sentenza unicamente sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. ( 39 ) Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui detta censura può condurre all’annullamento della decisione finale solo eccezionalmente, rinvio a quanto ho esposto al paragrafo 59 delle presenti conclusioni. ( 40 ) V. in particolare Corte EDU, 8 giugno 2006, Sürmeli c. Germania (CE:ECHR:2006:0608JUD007552901, § 99 e giurisprudenza ivi citata). ( 41 ) V. Corte CEDU, 10 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] c. Irlanda (CE:ECHR:2010:0910JUD003133306, §§ da 115 a 122). ( 42 ) V., nell’ambito della valutazione della ricevibilità della domanda sul fondamento dell’articolo 35, paragrafo 1, della CEDU, Corte EDU, 4 luglio 2002, Slaviček c. Croazia (CE:ECHR:2002:0704DEC002086202), e 5 settembre 2002, Nogolica c. Croazia (CE:ECHR:2002:0905DEC00778401). ( 43 ) V. Corte EDU, 1 o marzo 2005, Charzyński c. Polonia (CE:ECHR:2005:0301DEC001521203, § 41). V. altresì Corte EDU, Guida sull’articolo 13 della CEDU, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_ITA.pdf. ( 44 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 45 a 53 e 56. ( 45 ) Sull’esclusione dall’ambito d’indagine riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] dei documenti che non abbiano carattere aziendale, vale a dire quelli che non si riferiscano all’attività dell’impresa sul mercato, v. sentenze del 18 maggio 1982, AM & S Europe/[OSCURATO:PERSONA] (155/79, punto 16), e del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] (C‑94/00, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2002:603 , punto 45 ). ( 46 ) V., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑73/10 P , EU:C:2010:684 , punto 53 ); v. altresì Corte EDU, 28 ottobre 1998, Pérez de [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (CE:ECHR:1998:1028JUD002809095, § 44). ( 47 ) Sentenza del 30 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑560/18 P , EU:C:2020:330 , punto 62 ). ( 48 ) V., segnatamente, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 80 e 82, nonché sentenza AM & S. Ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha addebitato alle ricorrenti di non avere rispettato le condizioni stabilite nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Ad ogni modo, In ogni caso, tali punti non formano oggetto dell’impugnazione in esame. ( 49 ) C‑245/19 e C‑246/19; in prosieguo: la «sentenza État luxembourgeois, EU:C:2020:795 , punto 66 . ( 50 ) V. sentenza État luxembourgeois, punti 27 e 37. ( 51 ) Le ricorrenti non possono quindi far valere la sentenza della Corte EDU del 29 luglio 1998, Guérin c. Francia (CE:ECHR:1998:0729JUD002520194, § 43). ( 52 ) V., per l’affermazione di tale diritto di opposizione, sentenza del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑289/11, T‑290/11 e T‑521/11 ; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, EU:T:2013:404 , punto 87 ). ( 53 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, punto 90. ( 54 ) Tale diritto di opposizione assume particolare importanza nell’ambito del sistema delle garanzie che consentono di mantenere l’esercizio dei poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] entro limiti compatibili con il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della CEDU. ( 55 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, punto 56 e giurisprudenza ivi citata. ( 56 ) V. sentenza del 17 ottobre 1989, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 85/87 , EU:C:1989:379 , punto 8 e giurisprudenza ivi citata). ( 57 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, punto 60. ( 58 ) V. sentenza del 17 ottobre 1989, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 85/87 , EU:C:1989:379 , punto 9 ). ( 59 ) V. sentenza del 25 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑37/13 P , EU:C:2014:2030 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 60 ) V. sentenza del 25 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑37/13 P , EU:C:2014:2030 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). ( 61 ) V. sentenza del 25 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑37/13 P , EU:C:2014:2030 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 62 ) V. sentenza del 25 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑37/13 P , EU:C:2014:2030 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). ( 63 ) Si tratta delle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale il 3 dicembre 2018 nonché il 13 maggio e il 25 settembre 2019, menzionate al punto 176 della sentenza impugnata. ( 64 ) V. punto 176 della sentenza impugnata. Per contro, dal punto 130 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale non ha ritenuto necessario disporre le misure di organizzazione del procedimento richieste dalle ricorrenti affinché la [OSCURATO:PERSONA] precisasse le presunzioni all’origine delle decisioni controverse, ritenendo che tali presunzioni fossero state sufficientemente dettagliate per soddisfare l’obbligo di motivazione incombente alla [OSCURATO:PERSONA]. ( 65 ) Rilevo, inoltre, che dalle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 5 giugno 2019 risulta che, nella fase di adozione delle decisioni controverse, tale istituzione era indecisa riguardo alla corretta qualificazione dell’oggetto dei presunti scambi di informazioni come «sconti sui mercati dell’approvvigionamento» o «prezzi di vendita di servizi ai fabbricanti», il che potrebbe giustificare l’adozione, in tali decisioni, di una formulazione più ampia nell’enunciazione delle presunzioni da verificare. ( 66 ) V., inter alia, sentenza del 2 settembre 2021, EPSU/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑928/19 P , EU:C:2021:656 , punto 108 ). ( 67 ) Condivido, a tale proposito, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑606/18 P , EU:C:2020:207 , paragrafo 55 ). ( 68 ) V., da ultimo, ordinanza del 2 giugno 2022, Arnautu/Parlamento ( C‑573/21 P , non pubblicata, EU:C:2022:448 , punto 93 e giurisprudenza ivi citata). ( 69 ) V., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑449/14 , EU:T:2018:456 , punto 69 ). ( 70 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑606/18 P , EU:C:2020:207 , paragrafo 65 ), nonché la sentenza pronunciata in tale causa, sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑606/18 P , EU:C:2020:571 , punti 88 e 89 ). ( 71 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ). ( 72 ) C‑413/14 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2017:632 . ( 73 ) Conformemente alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, 2006/C 298/11, dell’8 dicembre 2006 ( GU 2006, C 298, pag. 17 ). ( 74 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 90. ( 75 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 91. ( 76 ) V. proposta di regolamento del Consiglio concernente l’applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 [COM (2000) 582 final, GU 2000, C 365 E, pag. 284 ]. Nel commento all’articolo 19 di detta proposta, che prevede il potere della [OSCURATO:PERSONA] di sentire persone fisiche o giuridiche, interessate o meno dal procedimento, e di verbalizzare le loro risposte, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che «[t]ale disposizione colma una lacuna nei poteri della [OSCURATO:PERSONA], consentendo che le osservazioni orali possano essere verbalizzate e addotte come prova nei procedimenti». Orbene, il termine “prova” deve essere inteso, a mio avviso, nel senso ampio di «elemento di prova», indipendentemente dal suo valore probatorio in relazione al fatto da dimostrare. ( 77 ) Non si può escludere che, dopo avere esercitato uno dei poteri di indagine previsti al capitolo V del regolamento n. 1/2003, ad esempio inviando una richiesta di informazioni a una determinata impresa o procedendo ad accertamenti presso i suoi locali, la [OSCURATO:PERSONA] riceva, nel corso di un colloquio con una persona fisica o giuridica relativo all’oggetto dell’indagine avviata mediante l’adozione di tali atti, informazioni che le consentano di supporre che un’impresa fino ad allora non sospettata sia coinvolta nelle presunte infrazioni che hanno portato all’avvio dell’indagine. Orbene, in tal caso, seguendo la logica dei punti 195, da 200 a 203 e 205 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad applicare l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e a procedere ad una registrazione conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, anche qualora intendesse utilizzare le informazioni ricevute solo come indizi sui quali basare una decisione di accertamento nei confronti di tale impresa. ( 78 ) V. sentenza impugnata, punti 200 e 201. ( 79 ) C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P; in prosieguo: la «sentenza LMV, EU:C:2002:582 , punto 182 . ( 80 ) Secondo la Corte EDU, il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole, sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, è volto, in materia penale, a garantire che gli imputati non rimangano sotto processo per un periodo troppo lungo e che venga adottata una decisione sulla fondatezza dell’accusa. V. Corte EDU, 27 giugno 1968, Wemhoff c. Germania, (CE:ECHR:1968:0627JUD000212264, § 18), e 3 dicembre 2009, Kart c. Turchia (CE:ECHR:2008:0708JUD000891705, § 68). Conformemente a tale obiettivo, il periodo da prendere in considerazione al fine di valutare la durata ragionevole del procedimento inizia, secondo la Corte EDU, alla data in cui una persona viene accusata [v. Corte EDU, 27 giugno 1968, Neumeister c. Austria (CE:ECHR:1968:0627JUD000193663, § 18)], o a una data precedente, ad esempio alla data di avvio delle indagini preliminari [v. Corte EDU, 16 luglio 1971, Ringeisen c. Austria (CE:ECHR:1971:0716JUD000261465, § 110, cui si è ispirata la Corte nella sentenza LMV)], fermo restando che il momento da prendere in considerazione è quello in cui il ricorrente viene a conoscenza dell’accusa o quello in cui la sua situazione è sostanzialmente pregiudicata dai provvedimenti adottati nell’ambito di un’indagine o di un procedimento penale [v. Corte EDU, 27 luglio 2006, Mamič c. Slovenia (n. 2) (CE:ECHR:2006:0727JUD007577801, §§ 23 e 24), e 28 maggio 2019, Liblik e a. c. Estonia (CE:ECHR:2019:0528JUD000017315, § 94)]. ( 81 ) V. sentenza LVM, punto 182. ( 82 ) V. punto 205 della sentenza impugnata. ( 83 ) Ritengo che il richiamo operato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑611/16 P , EU:C:2021:245 ), non possa rimettere in discussione la constatazione dell’assenza di un addebito ai sensi della giurisprudenza citata al punto 194 della sentenza impugnata al momento dell’avvio di un’indagine settoriale. Ai punti 153 e 154 della sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑611/16 P , EU:C:2021:245 ), ai quali fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA], la Corte si limita infatti a precisare che «le indagini di settore costituiscono uno strumento destinato a confermare presunzioni circa l’esistenza di restrizioni della concorrenza nel settore interessato da tali indagini» e che «quando la [OSCURATO:PERSONA] procede all’avvio di simili indagini, le imprese appartenenti al settore interessato e, in particolare, quelle che hanno concluso accordi espressamente contemplati dalla decisione di avvio dell’indagine in questione (...) devono attendersi che possano essere avviati singoli procedimenti nei loro confronti in futuro». Al punto 139 di tale sentenza, la Corte ha inoltre chiaramente indicato che le prime misure che implicavano un addebito da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle ricorrenti nella causa che ha dato luogo a detta sentenza erano state adottate in date successive all’avvio dell’indagine settoriale in questione (si tratta della data in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato l’esistenza dell’indagine settoriale). ( 84 ) Rilevo, inoltre, che il manuale di procedura interna della [OSCURATO:PERSONA] in materia di applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE del 12 marzo 2012 (https://ec.europa.eu/competition/antitrust/antitrust_manproc_11_2019_en.pdf, in prosieguo, il «manuale di procedura della [OSCURATO:PERSONA]», capitolo 8, punto 2.5) sembra avvalorare questa tesi laddove indica che, «per quanto riguarda la certezza circa l’oggetto dell’indagine al momento dell’audizione, almeno un caso deve essere registrato con un numero di caso specifico». Sottolineo che l’apertura di un fascicolo prima dello svolgimento dell’audizione consente di fornire i riferimenti necessari ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. ( 85 ) C‑413/14 P , EU:C:2016:788 , paragrafo 232 . ( 86 ) Rilevo inoltre che, al paragrafo 233 di tali conclusioni, l’avvocato generale Wahl non esclude nemmeno che un’audizione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003 possa svolgersi prima che un’indagine sia «in corso». ( 87 ) È peraltro in tal senso che a mio avviso occorre interpretare l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004. [OSCURATO:PERSONA] può esercitare i suoi poteri di indagine ai sensi del capitolo V del regolamento n. 1/2003 – compreso quello previsto all’articolo 19 – anche «prima dell’avvio del procedimento». ( 88 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑413/14 P , EU:C:2016:788 , paragrafo 233 ). V. altresì manuale di procedura della [OSCURATO:PERSONA], capitolo 8, punto 2.4. ( 89 ) C-617/13 P , EU:C:2016:416 , punti da 66 a 74 . ( 90 ) Sebbene tale conclusione risulti più chiaramente dal punto 216 della sentenza impugnata, che tuttavia si basa su una prova prodotta tardivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata irricevibile dal Tribunale, essa emerge, a mio avviso, già sufficientemente dal punto 215 di tale sentenza. ( 91 ) V. sentenza del 26 giugno 1980, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 136/79 , EU:C:1980:169 , punti 13 e 21 ). ( 92 ) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 99; [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale, punto 172, e del 27 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑521/09 , EU:T:2014:1000 , punto 53 ). ( 93 ) V., in particolare, sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑621/16 , non pubblicata, EU:T:2018:367 , punto 85 e giurisprudenza ivi citata). ( 94 ) Se è vero che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non ha affrontato la questione relativa al momento in cui si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] disponga degli indizi da essa raccolti sui quali si basa una decisione di accertamento, dal punto 61 di detta sentenza risulta tuttavia che, di norma, detti indizi devono essere presenti nel suo fascicolo già prima che sia adottata tale decisione. ( 95 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 94. ( 96 ) Ritengo che, nelle circostanze del caso di specie, la Corte possa procedere, se del caso, a una sostituzione della motivazione, anche se ciò comporta l’esame di un argomento sul quale il Tribunale non si è pronunciato.