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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18797/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BERATO,[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], LUCIANIADALGISA E [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARRETTAAGOSTINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –Numero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5285/2024,depositata il giorno 26 luglio 2024.Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Gli odierni ricorrenti - in epigrafe dettagliatamente indicati -,deducendo di avere frequentato (in differenti periodi di tempo) corsipost lauream di specializzazione universitaria in medicina (con iscrizioniavvenute tra l’anno 1980 e l’anno 1990) e di non aver ricevuto laremunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, domandarono giudizialmente la condanna della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri in via principale, al pagamento dell’adeguataremunerazione per ogni anno di corso di specializzazione frequentatooppure, in via alternativa, al risarcimento dei danni patiti per lamancata attuazione delle menzionate direttive comunitarie.2.

L’adito Tribunale di Roma rigettò le domande per intervenutaprescrizione del diritto, con pronuncia poi confermata dalla decisione inepigrafe indicata.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte capitolina, verificato chela lite era relativa a frequenza di corsi di specializzazione conclusaprima della fine dell’anno accademico 1990-1991, ha individuato il diesa quo del termine di prescrizione (ordinaria decennale) nella data dientrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, quale momentodi consolidamento dell’inadempimento statale, reso manifesto dallaprevisione normativa di una - soltanto soggettivamente parziale -ottemperanza alle regole comunitarie.3.

Per la cassazione di questa sentenza i ricorrenti hanno propostoimpugnazione di legittimità, affidata a due motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri.r.g. n. 5401/2025 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.Non sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie,nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; dell’art.19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, c.d.

Carta di Nizza(approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16,delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999(procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10,11 e 12 delle Preleggi cod. civ. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod.civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16agosto, n. 191) nonché dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999», inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..In estrema sintesi, parte ricorrente assume che la decorrenza delcorso della prescrizione vada ancorata al superamento delle incertezzegiurisprudenziali in ordine al rimedio giurisdizionale da adoperare perottenere il ristoro del danno nello specifico settore, cioè a dire nonprima del 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 erano state fugate leperplessità sulla giurisdizione, nel 2009 quelle sulla natura dell’azioneesperibile e, appunto nel 2011, quelle sulla legittimazione passiva unicadello Stato: e tanto anche alla luce del principio di effettività della tutelagiurisdizionale per come declinato dalla Corte di giustizia della Unioneeuropea, alla quale sollecita nuovo rinvio pregiudiziale.r.g. n. 5401/2025 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/20262.

La doglianza non supera lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ..La sentenza impugnata si colloca nel solco di un consolidatoorientamento di nomofilachia, meramente contrastato dai ricorrenti,senza tuttavia formulare alcun rilievo critico idoneo a sollecitare unarimeditazione dei presupposti fondativi o degli esiti interpretativi.2.1.

Costituisce infatti jus receptum, nella giurisprudenza di questaCorte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno dainadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttiven. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che hannofrequentato corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilitàdel regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, siprescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, datadi entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessunainfluenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4,comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - secondo cui laprescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art.2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebberoderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, siè effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto diespressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia soltantorispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata invigore, ossia al 1° gennaio 2012 (Cass. 09/02/2012, n. 1917, cheriprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816; indirizzoconfermato da oltre seicento successivi arresti – alcuni dei quali resianche nella composizione tipica di organo della nomofilachia: Cass.,Sez.

U, 27/11/2018, n. 30646; Cass., Sez.

U, 31/05/2022, n. 17619;Cass., Sez.

U, 09/06/2022, n. 18640 – ed ex plurimis, per segnalarner.g. n. 5401/2025 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026alcuni (tra i più di duecento) su ricorsi patrocinati proprio dallo stessodifensore degli odierni ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. n. 13758 del 2018; n. 16452del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 18961 del 2020; n.41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del 2021; n. 2201 del2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 18684del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022; n. 29132 del 2022;n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del 2022; n. 32960del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del 2023; n.4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089 del 2023;n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n. 14478 del 2023; n. 14618del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del 2023; n. 29076 del 2024;n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n. 10782 del 2025; n. 11318del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del 2025; n. 27938 del 2025;n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n. 30158 del 2025; n. 33662del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del 2026; nn. 5518-5519 del2026; n. 5529 del 2026).L’emanazione della citata legge n. 370 del 1999 - il cui art. 11 hariconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quantirisultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse sul punto dalgiudice amministrativo - ha definitivamente palesato l’adempimentosoggettivamente parziale dello Stato per i medici specializzandi chehanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992,sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per glialtri (non destinatari della disciplina), la ragionevole cristallizzazionederivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di unripensamento normativo, onerava della reazione gli esclusi, innescandoil decorso del termine prescrizionale.In dettaglio: «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE,relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dir.g. n. 5401/2025 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza delloStato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato inecessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al terminedell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmentecolmata con la legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che hariconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore deibeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quelmomento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore del menzionato art. 11» (così Cass. n. 1917 del 2012, cit.).2.2.

A fronte di ciò, non assume valenza, in senso contrario, ilrilievo per cui soltanto in tempi ampiamente successivi al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativead aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione (se devoluta aigiudici ordinari o amministrativi); la natura dell’azione esperibile (secontrattuale o aquiliana); il termine di prescrizione; l’individuazione dellegittimato passivo della domanda.Tali argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo dirimarcare (in specie, cfr. la citata Cass. n. 32959 del 2022) - sono deltutto infondati e inidonei a indurre ad un ripensamento della stabilenomofilachia sopra menzionata.Giova, al riguardo, ricordare che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lar.g. n. 5401/2025 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, nonha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azioneesperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, qualericostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcunriflesso sulla maturazione della stessa.

Quanto alla legittimazionepassiva - premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri e che l’evocazione in giudizio di un diverso organostatuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ex art. 4 dellalegge 25 marzo 1958, n. 260 (Cass., Sez.

Un., 27/11/2018, n. 30649)- va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmentedesumersi che il destinatario della pretesa creditoria era individuabilenell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.2.3.

Con riferimento alla remunerazione, occorre evidenziare che,a séguito dell’intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11della legge n. 370 del 1999 - ha effettuato una aestimatio del danno,alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribaditoanche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (tanto venne stabilito da Cass. n. 1917 del 2012,con princìpi costantemente ribaditi, ex aliis, da Cass., Sez.

U, n. 30649del 2018; cfr., ancora la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, inmodo articolato, Cass. 24/01/2020, n. 1641).Pertanto, la disciplina del trattamento economico dei medicispecializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 è applicabilein favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrerer.g. n. 5401/2025 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo eulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrerela prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959).2.4.

Sulla scorta delle illustrate considerazioni, non ravvisandosiincertezza sulla questione, va disattesa l’istanza di rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. sullaquestione formulata dal ricorrente nei seguenti termini: «se allastregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possaconsiderarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridicadell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini diprescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimatopassivamente e prima che sia individuata la giurisdizione internacompetente a conoscere la domanda».Come già osservato in precedenti arresti, la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizionerelativa ai medici specializzandi ha evidenziato l’insussistenza di unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettivitàtutelato dal diritto europeo, apparendo la predetta soluzione di certorispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» edidonea a garantire l’adeguatezza dei mezzi di tutela per un’azionegiurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritticonferiti da una direttiva comunitaria.r.g. n. 5401/2025 8Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna normadell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovereun giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardivadubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a risponderedi tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza circal'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere dellarelativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dalmomento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediantelo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto,le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.32959 del 2022).2.5.

Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottatacon i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte Europea deiDiritti Umani, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accessoal tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione.Giova osservare, al riguardo, che dalla giurisprudenza sul punto siricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deveessere «concreto ed effettivo» (Bellet c.

Francia, 4.12.1995; Zubac c.Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concretapossibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoidiritti» (Bellet c.

Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c.

Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA];disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine dellapresentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziariosono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione dellagiustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto(Canete de Goni c.

Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte diStrasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino lenorme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessivar.g. n. 5401/2025 9Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge([OSCURATO:PERSONA] ad altri c.

Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (MiragallEscolano e altri c.

Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che ildiritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere adecorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamenteessere informate di una decisione giudiziaria che impone loro unobbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità diuna violazione dell’art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che laprescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazionedelle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiaraindicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, 17/04/2009, n.9147) e che il diritto era esercitabile immediatamente, nonnecessitando della proposizione preventiva dell’azione davanti algiudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturentedalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass.,Sez.

U, n. 18640 del 2022, cit.).3.

Il secondo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione legge12 novembre 2011 n. 183, art. 4, comma 43 e dell’art. 2947 cod. civ.in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. –violazione art. 112 cod. proc. civ. ultrapetizione – violazione art. 329,secondo comma, cod. proc. civ. giudicato interno».Si assume, in breve, che il citato art. 4, comma 43, della legge n.183 del 2011 abbia operato una riqualificazione autoritativa dellafattispecie senza effetti retroattivi: pertanto, per i fatti anterioriall’entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 il credito risarcitorioresta soggetto al termine decennale di prescrizione.3.1.

Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione.r.g. n. 5401/2025 10Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026In primis, poiché l’affermazione censurata dagli impugnanti è stataformulata dalla Corte territoriale ad abundantiam e per meracompletezza argomentativa, cioè a dire per compiutamente descriverela disciplina normativa sulla materia: ai fini del riscontro in concretodella avvenuta estinzione della pretesa risarcitoria azionata è statavalutata l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione nell’arco ditempo decennale corrente tra il 27 ottobre 1999 e il 27 ottobre 2009.In secondo luogo, perché la tesi prospettata dagli impugnanti circala portata applicativa della menzionata innovazione legislativa si ponein contrasto con orientamento di nomofilachia del pari consolidato.È stato infatti ripetutamente evidenziato che, in ossequio aldisposto dell’art. 252 disp. att. cod. civ., il diritto al risarcimento deldanno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguitodell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, èsoggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1°gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesseuna durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che ilfatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epocaanteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il terminedecennale per la sua residua durata, fermo restando che, ove il corsodella prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successivaalla suddetta data, a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovotermine quinquennale (Cass. 20/12/2023, n. 35571; v. anche, conf.,tra le pronunce massimate, Cass. 01/08/2025, n. 22191).4.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.5.

Il regolamento delle spese afferenti il giudizio di legittimità segueil principio della soccombenza, con condanna solidale dei ricorrenti, inragione della comunanza di interessi evidenziata dalla identità dellequestioni giuridiche sollevate.r.g. n. 5401/2025 11Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/20265.1.

Onde determinare lo scaglione tariffario da applicare per ilcomputo dei compensi professionali, il valore della causa va individuatoin base al petitum (art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55), ovvero in basealla domanda di importo più elevato (Cass. 17/07/2024, n. 10367).In prime cure, i ricorrenti domandarono la condanna dello Stato alpagamento della somma di euro 11.103,82 per ogni anno del corso dispecializzazione: attesa la durata quinquennale di alcuni dei corsifrequentati, l’importo della domanda più elevata era, in sorte capitale,pari ad euro 55.519,10.Avendo gli attori richiesto le maggiorazioni per interessi e perrivalutazione monetaria, aggiungendo gli accessori a tale titolomaturati (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.), si addiviene ad unimporto compreso nello scaglione tra euro 260.000 ed euro 520.000.Per una causa di tale valore, ritiene la Corte di operare laliquidazione dei compensi professionali come segue:-) individuando quale parametro il valore di euro 4.500, prossimoal minimo in considerazione della natura stereotipata delle questioniposte dai ricorrenti;-) aumentando detto valore ex art. 4, secondo comma, d.m. n. 55del 2014 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primofino al decimo (e quindi del 270%) e quindi di un ulteriore 10% perciascun ricorrente dall’11° al 16°, e così complessivamente del 330%;-) pervenendo così ad un importo totale di euro 14.850 (4.500 x330%) più 4.500, ovvero euro 19.350, oggetto della finale condanna.5.2.

Poiché la parte vittoriosa è costituita da amministrazioni delloStato, per le quali vige il sistema della prenotazione a debitodell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario con iscrizione in un registro di cancelleria dellesomme dovute a tale titolo, la condanna alla rifusione delle spese vivedeve essere limitata al rimborso delle spese eventualmente prenotater.g. n. 5401/2025 12Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v., ex aliis, Cass.11/09/2018, n. 22014; Cass. 18/04/2000).6.

La dichiarata inammissibilità del ricorso risulta conforme ad unmonolitico orientamento nomofilattico affermatosi da molto tempo,avverso il quale il ricorrente si è limitato a replicare argomenti in sensocontrario già reiteratamente riconosciuti privi di giuridico fondamentoda plurimi e concordi arresti di questa Corte.L’impugnazione spiegata ha realizzato, in tal modo, un uso abusivodel ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificatosviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosiin chiara incompatibilità con un quadro ordinamentale che, da un lato,deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale deidiritti (art.6 CEDU) e, d’altro canto, deve tenere conto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo e dellaconseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azionimeramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazionein esame (da ultimo, Cass. 28/12/2023, n. 36308; Cass. 04/08/2021,n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) el’irrogazione ai ricorrenti, in solido tra loro, della condanna alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.e liquidata come in dispositivo, la quale «configura una sanzione dicarattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elementosoggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello dellasua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito oresistito pretestuosamente» (così, ex plurimis, Cass. 13/02/2023, n.4300; Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812).7.

Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questar.g. n. 5401/2025 13Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da partedei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 19.350 per compensi professionali, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore della controricorrente, a titolo di responsabilità processualeaggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,dell’ulteriore somma di euro 6.500.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 5401/2025 14Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BERATO,[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], LUCIANIADALGISA E [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARRETTAAGOSTINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –Numero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5285/2024,depositata il giorno 26 luglio 2024.Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Gli odierni ricorrenti - in epigrafe dettagliatamente indicati -,deducendo di avere frequentato (in differenti periodi di tempo) corsipost lauream di specializzazione universitaria in medicina (con iscrizioniavvenute tra l’anno 1980 e l’anno 1990) e di non aver ricevuto laremunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n.82/76, domandarono giudizialmente la condanna della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri in via principale, al pagamento dell’adeguataremunerazione per ogni anno di corso di specializzazione frequentatooppure, in via alternativa, al risarcimento dei danni patiti per lamancata attuazione delle menzionate direttive comunitarie.2. L’adito Tribunale di Roma rigettò le domande per intervenutaprescrizione del diritto, con pronuncia poi confermata dalla decisione inepigrafe indicata.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte capitolina, verificato chela lite era relativa a frequenza di corsi di specializzazione conclusaprima della fine dell’anno accademico 1990-1991, ha individuato il diesa quo del termine di prescrizione (ordinaria decennale) nella data dientrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, quale momentodi consolidamento dell’inadempimento statale, reso manifesto dallaprevisione normativa di una - soltanto soggettivamente parziale -ottemperanza alle regole comunitarie.3. Per la cassazione di questa sentenza i ricorrenti hanno propostoimpugnazione di legittimità, affidata a due motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri.r.g. n. 5401/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.Non sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie,nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; dell’art.19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, c.d. Carta di Nizza(approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16,delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999(procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10,11 e 12 delle Preleggi cod. civ. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod.civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16agosto, n. 191) nonché dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999», inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..In estrema sintesi, parte ricorrente assume che la decorrenza delcorso della prescrizione vada ancorata al superamento delle incertezzegiurisprudenziali in ordine al rimedio giurisdizionale da adoperare perottenere il ristoro del danno nello specifico settore, cioè a dire nonprima del 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 erano state fugate leperplessità sulla giurisdizione, nel 2009 quelle sulla natura dell’azioneesperibile e, appunto nel 2011, quelle sulla legittimazione passiva unicadello Stato: e tanto anche alla luce del principio di effettività della tutelagiurisdizionale per come declinato dalla Corte di giustizia della Unioneeuropea, alla quale sollecita nuovo rinvio pregiudiziale.r.g. n. 5401/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/20262. La doglianza non supera lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ..La sentenza impugnata si colloca nel solco di un consolidatoorientamento di nomofilachia, meramente contrastato dai ricorrenti,senza tuttavia formulare alcun rilievo critico idoneo a sollecitare unarimeditazione dei presupposti fondativi o degli esiti interpretativi.2.1. Costituisce infatti jus receptum, nella giurisprudenza di questaCorte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno dainadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttiven. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che hannofrequentato corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilitàdel regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, siprescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, datadi entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessunainfluenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4,comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - secondo cui laprescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancatorecepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art.2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebberoderivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, siè effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto diespressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia soltantorispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata invigore, ossia al 1° gennaio 2012 (Cass. 09/02/2012, n. 1917, cheriprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816; indirizzoconfermato da oltre seicento successivi arresti – alcuni dei quali resianche nella composizione tipica di organo della nomofilachia: Cass.,Sez. U, 27/11/2018, n. 30646; Cass., Sez. U, 31/05/2022, n. 17619;Cass., Sez. U, 09/06/2022, n. 18640 – ed ex plurimis, per segnalarner.g. n. 5401/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026alcuni (tra i più di duecento) su ricorsi patrocinati proprio dallo stessodifensore degli odierni ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. n. 13758 del 2018; n. 16452del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 18961 del 2020; n.41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del 2021; n. 2201 del2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 18684del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del 2022; n. 29132 del 2022;n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n. 32959 del 2022; n. 32960del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del 2023; n.4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089 del 2023;n. 12702 del 2023; n. 12815 del 2023; n. 14478 del 2023; n. 14618del 2023; n. 16365 del 2023; n. 36556 del 2023; n. 29076 del 2024;n. 29334 del 2024; n. 10781 del 2025; n. 10782 del 2025; n. 11318del 2025; n. 18536 del 2025; n. 27932 del 2025; n. 27938 del 2025;n. 30155 del 2025; n. 30156 del 2025; n. 30158 del 2025; n. 33662del 2025; n. 1118 del 2026; n. 1516 del 2026; nn. 5518-5519 del2026; n. 5529 del 2026).L’emanazione della citata legge n. 370 del 1999 - il cui art. 11 hariconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quantirisultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse sul punto dalgiudice amministrativo - ha definitivamente palesato l’adempimentosoggettivamente parziale dello Stato per i medici specializzandi chehanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992,sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per glialtri (non destinatari della disciplina), la ragionevole cristallizzazionederivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di unripensamento normativo, onerava della reazione gli esclusi, innescandoil decorso del termine prescrizionale.In dettaglio: «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE,relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dir.g. n. 5401/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza delloStato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato inecessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al terminedell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmentecolmata con la legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che hariconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore deibeneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analogaprestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quelmomento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe piùemanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Neiconfronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entratain vigore del menzionato art. 11» (così Cass. n. 1917 del 2012, cit.).2.2. A fronte di ciò, non assume valenza, in senso contrario, ilrilievo per cui soltanto in tempi ampiamente successivi al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativead aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione (se devoluta aigiudici ordinari o amministrativi); la natura dell’azione esperibile (secontrattuale o aquiliana); il termine di prescrizione; l’individuazione dellegittimato passivo della domanda.Tali argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo dirimarcare (in specie, cfr. la citata Cass. n. 32959 del 2022) - sono deltutto infondati e inidonei a indurre ad un ripensamento della stabilenomofilachia sopra menzionata.Giova, al riguardo, ricordare che la questione della giurisdizionenon incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione dellalesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere lar.g. n. 5401/2025 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, nonha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azioneesperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, qualericostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcunriflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazionepassiva - premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei Ministri e che l’evocazione in giudizio di un diverso organostatuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ex art. 4 dellalegge 25 marzo 1958, n. 260 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649)- va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmentedesumersi che il destinatario della pretesa creditoria era individuabilenell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.2.3. Con riferimento alla remunerazione, occorre evidenziare che,a séguito dell’intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11della legge n. 370 del 1999 - ha effettuato una aestimatio del danno,alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribaditoanche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (tanto venne stabilito da Cass. n. 1917 del 2012,con princìpi costantemente ribaditi, ex aliis, da Cass., Sez. U, n. 30649del 2018; cfr., ancora la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, inmodo articolato, Cass. 24/01/2020, n. 1641).Pertanto, la disciplina del trattamento economico dei medicispecializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 è applicabilein favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrerer.g. n. 5401/2025 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo eulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrerela prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959).2.4. Sulla scorta delle illustrate considerazioni, non ravvisandosiincertezza sulla questione, va disattesa l’istanza di rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. sullaquestione formulata dal ricorrente nei seguenti termini: «se allastregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possaconsiderarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridicadell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini diprescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimatopassivamente e prima che sia individuata la giurisdizione internacompetente a conoscere la domanda».Come già osservato in precedenti arresti, la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizionerelativa ai medici specializzandi ha evidenziato l’insussistenza di unpotenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettivitàtutelato dal diritto europeo, apparendo la predetta soluzione di certorispettosa del richiamo a termini di prescrizione «ragionevoli» edidonea a garantire l’adeguatezza dei mezzi di tutela per un’azionegiurisdizionale proposta dai singoli per ottenere la protezione dei diritticonferiti da una direttiva comunitaria.r.g. n. 5401/2025 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna normadell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovereun giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardivadubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a risponderedi tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza circal'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere dellarelativa domanda non poteva ostare al decorso della prescrizione, dalmomento che ogni eventuale errore poteva essere emendato mediantelo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto,le citate Cass. n. 18640 del 2022 e n.32959 del 2022).2.5. Va pure sottolineata la compatibilità della soluzione adottatacon i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte Europea deiDiritti Umani, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accessoal tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione.Giova osservare, al riguardo, che dalla giurisprudenza sul punto siricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deveessere «concreto ed effettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c.Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concretapossibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoidiritti» (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA];disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine dellapresentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziariosono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione dellagiustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto(Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte diStrasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino lenorme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessivar.g. n. 5401/2025 9Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (MiragallEscolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che ildiritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere adecorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamenteessere informate di una decisione giudiziaria che impone loro unobbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità diuna violazione dell’art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che laprescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazionedelle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiaraindicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 17/04/2009, n.9147) e che il diritto era esercitabile immediatamente, nonnecessitando della proposizione preventiva dell’azione davanti algiudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturentedalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass.,Sez. U, n. 18640 del 2022, cit.).3. Il secondo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione legge12 novembre 2011 n. 183, art. 4, comma 43 e dell’art. 2947 cod. civ.in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. –violazione art. 112 cod. proc. civ. ultrapetizione – violazione art. 329,secondo comma, cod. proc. civ. giudicato interno».Si assume, in breve, che il citato art. 4, comma 43, della legge n.183 del 2011 abbia operato una riqualificazione autoritativa dellafattispecie senza effetti retroattivi: pertanto, per i fatti anterioriall’entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 il credito risarcitorioresta soggetto al termine decennale di prescrizione.3.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione.r.g. n. 5401/2025 10Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026In primis, poiché l’affermazione censurata dagli impugnanti è stataformulata dalla Corte territoriale ad abundantiam e per meracompletezza argomentativa, cioè a dire per compiutamente descriverela disciplina normativa sulla materia: ai fini del riscontro in concretodella avvenuta estinzione della pretesa risarcitoria azionata è statavalutata l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione nell’arco ditempo decennale corrente tra il 27 ottobre 1999 e il 27 ottobre 2009.In secondo luogo, perché la tesi prospettata dagli impugnanti circala portata applicativa della menzionata innovazione legislativa si ponein contrasto con orientamento di nomofilachia del pari consolidato.È stato infatti ripetutamente evidenziato che, in ossequio aldisposto dell’art. 252 disp. att. cod. civ., il diritto al risarcimento deldanno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguitodell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, èsoggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1°gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesseuna durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che ilfatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epocaanteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il terminedecennale per la sua residua durata, fermo restando che, ove il corsodella prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successivaalla suddetta data, a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovotermine quinquennale (Cass. 20/12/2023, n. 35571; v. anche, conf.,tra le pronunce massimate, Cass. 01/08/2025, n. 22191).4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.5. Il regolamento delle spese afferenti il giudizio di legittimità segueil principio della soccombenza, con condanna solidale dei ricorrenti, inragione della comunanza di interessi evidenziata dalla identità dellequestioni giuridiche sollevate.r.g. n. 5401/2025 11Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/20265.1. Onde determinare lo scaglione tariffario da applicare per ilcomputo dei compensi professionali, il valore della causa va individuatoin base al petitum (art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55), ovvero in basealla domanda di importo più elevato (Cass. 17/07/2024, n. 10367).In prime cure, i ricorrenti domandarono la condanna dello Stato alpagamento della somma di euro 11.103,82 per ogni anno del corso dispecializzazione: attesa la durata quinquennale di alcuni dei corsifrequentati, l’importo della domanda più elevata era, in sorte capitale,pari ad euro 55.519,10.Avendo gli attori richiesto le maggiorazioni per interessi e perrivalutazione monetaria, aggiungendo gli accessori a tale titolomaturati (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.), si addiviene ad unimporto compreso nello scaglione tra euro 260.000 ed euro 520.000.Per una causa di tale valore, ritiene la Corte di operare laliquidazione dei compensi professionali come segue:-) individuando quale parametro il valore di euro 4.500, prossimoal minimo in considerazione della natura stereotipata delle questioniposte dai ricorrenti;-) aumentando detto valore ex art. 4, secondo comma, d.m. n. 55del 2014 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primofino al decimo (e quindi del 270%) e quindi di un ulteriore 10% perciascun ricorrente dall’11° al 16°, e così complessivamente del 330%;-) pervenendo così ad un importo totale di euro 14.850 (4.500 x330%) più 4.500, ovvero euro 19.350, oggetto della finale condanna.5.2. Poiché la parte vittoriosa è costituita da amministrazioni delloStato, per le quali vige il sistema della prenotazione a debitodell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario con iscrizione in un registro di cancelleria dellesomme dovute a tale titolo, la condanna alla rifusione delle spese vivedeve essere limitata al rimborso delle spese eventualmente prenotater.g. n. 5401/2025 12Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v., ex aliis, Cass.11/09/2018, n. 22014; Cass. 18/04/2000).6. La dichiarata inammissibilità del ricorso risulta conforme ad unmonolitico orientamento nomofilattico affermatosi da molto tempo,avverso il quale il ricorrente si è limitato a replicare argomenti in sensocontrario già reiteratamente riconosciuti privi di giuridico fondamentoda plurimi e concordi arresti di questa Corte.L’impugnazione spiegata ha realizzato, in tal modo, un uso abusivodel ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificatosviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosiin chiara incompatibilità con un quadro ordinamentale che, da un lato,deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale deidiritti (art.6 CEDU) e, d’altro canto, deve tenere conto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo e dellaconseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azionimeramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazionein esame (da ultimo, Cass. 28/12/2023, n. 36308; Cass. 04/08/2021,n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) el’irrogazione ai ricorrenti, in solido tra loro, della condanna alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.e liquidata come in dispositivo, la quale «configura una sanzione dicarattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elementosoggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello dellasua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito oresistito pretestuosamente» (così, ex plurimis, Cass. 13/02/2023, n.4300; Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812).7. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questar.g. n. 5401/2025 13Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5401/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 18797/2026Data pubblicazione 09/06/2026Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da partedei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 19.350 per compensi professionali, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore della controricorrente, a titolo di responsabilità processualeaggravata ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,dell’ulteriore somma di euro 6.500.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 5401/2025 14Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]