Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21504/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La CORTE d'APPELLO di LECCE, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4 D.P.R. 309/1990, 23 L. 110/1975, 648 cod. pen., 10 e 14 L- 497/1974, 697 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dì motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti.

Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati.

Nello specifico il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. stabilisce espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti e anche circa la quantificazione della pena finale, diversa da quella concordata.

Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE d'APPELLO di LECCE, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4 D.P.R. 309/1990, 23 L. 110/1975, 648 cod. pen., 10 e 14 L- 497/1974, 697 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dì motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Nello specifico il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. stabilisce espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti e anche circa la quantificazione della pena finale, diversa da quella concordata. Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 21504/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris