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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 32474/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24578/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio Santacroce partners in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22; - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., domiciliatein Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrenti– nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REGIONE PIEMONTE - intimati - Motivazione apparente per la cassazione della sentenza n. 214/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, d epositata in data 24/04/2024, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a mezzo p.e.c. l’intimazione di pagamento n. 010 2022 9000098330 000, con la quale l’Ufficio richiedeva un credito di complessivi € 692.002,57, intimazione che la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., oggi società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., impugnava davanti alla Commissione tributaria di Asti, che rigettava il ricorso.

2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte rigettava l’appello dellacontribuente.

3. Contro tale decisionela società propone ricorso affidato a quattro motivi, cui resistono con controricorso l e agenzie fiscali, mentre non svolgono attività difensiva la Camera di commercio di Asti, la Camera di commercio di Torino e la Regione Piemonte, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 25/11/2024.

Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 7 novembre 2025 . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 36 del d. lgs. 546/1992, nonché 132, primo comma, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 del c.p.c.), in relazione all’art. 360, primo comma , n. 4 c.p.c. , poiché la Corte di giustizia avrebbe omesso di pronunciare sul secondo motivo di appello, con cui la società aveva chiesto che la sentenza di primo grado fosse dichiarata nulla perché aveva a sua volta omesso di pronunciarsi sulle eccezioni relative alla prescrizione dei singoli tributi richiestacon l’intimazione di pagamento.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 del c.p.c.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. , avendo la Corte di giustizia omesso di pronunciare sul terzomotivo di appello con cui la società aveva chiesto che la sentenza di primo grado fosse dichiarata nulla perché non aveva considerato la documentazione allegata in primo grado con la quale si dimostrava che alcune delle relate di notifica delle cartelle di pagamento –depositate dagli uffici – erano estranee all’intimazione in esame.

Con il quarto motivo si deduce «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2»il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , evidenziando l’errore compiuto dai secondi giudici nel confermare la già ritenuta durata decennale della prescrizione, laddove invece essa sarebbe quinquennale sia per le imposte erariali sia per i diritti camerali sia infine per le sanzioni.

2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei residui.

Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 , n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione  manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass.

S ez .

U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022).

In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Con particolare riferimento alla motivazione per relationem, si è affermatoche la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem , in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame(Cass. n. 2397 /2 021 ), con principio valido anche i n tema di contenzioso tributario, ove si è affermato che la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationemla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendume delle ragioni poste a fondamento della decisione(Cass. n. 9830 /2024 ).

2.2. Nel caso di specie ricorrono gli estremi del suddetto vizio, in quanto a fronte di una intimazione relativa a diversi tributi e a sanzioni, in un giudizio nel quale la parte si doleva della intervenuta prescrizione e della validità della notifica delle cartelle mentre la difesa erariale opponeva altresì la presenza di alcuni atti interruttivi, la Corte di giustizia di secondo grado ha così motivato: «L’esame critico della sentenza impugnata non ha evidenziato alcuno dei gravi errori concettuali mossi dall’Appellante alla sentenza in discorso.

Anzi, i passaggi motivazionali della sentenza appellata risultano, per ciascun recupero a tassazione delle molteplici imposte, ritenute alla fonte, tasse e diritti non corrisposti dalla S.a.s. [OSCURATO:PERSONA], assolutamente corretti e condivisibili.

Di conseguenza, la sentenza n. 100 della C.G.T. di I° grado di Asti, ivi appellata, va integralmente confermata».

Si tratta di motivazione che, unitamente alla succinta esposizione del contenuto della sentenza della CTP contenuta nella pagina 3, non soddisfa i requisiti di una corretta relatioalla sentenza di primo grado, e la cui genericità non può essere superata alla luce delle osservazioni e delle circostanze esposte nel controricorso.

Non appaiono poi rilevanti, rispetto all’oggetto del giudizio, sopra descritto, le ulteriori osservazioni contenute nella decisione e che esprimono dubbi circa la reale attività economica esercitata dalla società.

La ritenuta nullità della sentenza per vizio motivazionale assorbe gli altri motivi di ricorso. 3.Concludendo va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; va cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24578/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio Santacroce partners in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22; - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., domiciliatein Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrenti– nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REGIONE PIEMONTE - intimati - Motivazione apparente per la cassazione della sentenza n. 214/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, d epositata in data 24/04/2024, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a mezzo p.e.c. l’intimazione di pagamento n. 010 2022 9000098330 000, con la quale l’Ufficio richiedeva un credito di complessivi € 692.002,57, intimazione che la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., oggi società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s., impugnava davanti alla Commissione tributaria di Asti, che rigettava il ricorso. 2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte rigettava l’appello dellacontribuente. 3. Contro tale decisionela società propone ricorso affidato a quattro motivi, cui resistono con controricorso l e agenzie fiscali, mentre non svolgono attività difensiva la Camera di commercio di Asti, la Camera di commercio di Torino e la Regione Piemonte, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 25/11/2024. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 7 novembre 2025 . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 36 del d. lgs. 546/1992, nonché 132, primo comma, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 del c.p.c.), in relazione all’art. 360, primo comma , n. 4 c.p.c. , poiché la Corte di giustizia avrebbe omesso di pronunciare sul secondo motivo di appello, con cui la società aveva chiesto che la sentenza di primo grado fosse dichiarata nulla perché aveva a sua volta omesso di pronunciarsi sulle eccezioni relative alla prescrizione dei singoli tributi richiestacon l’intimazione di pagamento. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 del c.p.c.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. , avendo la Corte di giustizia omesso di pronunciare sul terzomotivo di appello con cui la società aveva chiesto che la sentenza di primo grado fosse dichiarata nulla perché non aveva considerato la documentazione allegata in primo grado con la quale si dimostrava che alcune delle relate di notifica delle cartelle di pagamento –depositate dagli uffici – erano estranee all’intimazione in esame. Con il quarto motivo si deduce «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2»il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , evidenziando l’errore compiuto dai secondi giudici nel confermare la già ritenuta durata decennale della prescrizione, laddove invece essa sarebbe quinquennale sia per le imposte erariali sia per i diritti camerali sia infine per le sanzioni. 2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei residui. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 , n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione  manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. S ez . U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Con particolare riferimento alla motivazione per relationem, si è affermatoche la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem , in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame(Cass. n. 2397 /2 021 ), con principio valido anche i n tema di contenzioso tributario, ove si è affermato che la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationemla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendume delle ragioni poste a fondamento della decisione(Cass. n. 9830 /2024 ). 2.2. Nel caso di specie ricorrono gli estremi del suddetto vizio, in quanto a fronte di una intimazione relativa a diversi tributi e a sanzioni, in un giudizio nel quale la parte si doleva della intervenuta prescrizione e della validità della notifica delle cartelle mentre la difesa erariale opponeva altresì la presenza di alcuni atti interruttivi, la Corte di giustizia di secondo grado ha così motivato: «L’esame critico della sentenza impugnata non ha evidenziato alcuno dei gravi errori concettuali mossi dall’Appellante alla sentenza in discorso. Anzi, i passaggi motivazionali della sentenza appellata risultano, per ciascun recupero a tassazione delle molteplici imposte, ritenute alla fonte, tasse e diritti non corrisposti dalla S.a.s. [OSCURATO:PERSONA], assolutamente corretti e condivisibili. Di conseguenza, la sentenza n. 100 della C.G.T. di I° grado di Asti, ivi appellata, va integralmente confermata». Si tratta di motivazione che, unitamente alla succinta esposizione del contenuto della sentenza della CTP contenuta nella pagina 3, non soddisfa i requisiti di una corretta relatioalla sentenza di primo grado, e la cui genericità non può essere superata alla luce delle osservazioni e delle circostanze esposte nel controricorso. Non appaiono poi rilevanti, rispetto all’oggetto del giudizio, sopra descritto, le ulteriori osservazioni contenute nella decisione e che esprimono dubbi circa la reale attività economica esercitata dalla società. La ritenuta nullità della sentenza per vizio motivazionale assorbe gli altri motivi di ricorso. 3.Concludendo va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; va cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemont
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