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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 47303/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermò la sentenza in data 19/4/2021 del Tribunale di Sassari, che aveva ritento [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256 comma 3 d.lgs. 152 del 2006, per aver realizzato, in concorso con altri, una discarica abusiva, destinata allo smaltimento anche di rifiuti speciali pericolosi e non, in agro del Comune di Valledoria, e l'aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed € 4000,00 di ammenda, con pena sospesa, disponendo, a integrazione della pronuncia appellata, la confisca del terreno.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che con unico motivo denuncia la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e dell'art. 256 comma 3 d.lgs. citato rappresentando che l'appello era stato proposto dal solo imputato per cui, non avendo il Tribunale disposto la confisca del terreno, l'adozione della misura di sicurezza da parte della Corte territoriale costituiva una violazione del divieto di reformatio in pius. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Sassari omise di disporre la confisca del terreno nei confronti degli imputati e la decisione non fu impugnata dal PM.

La Corte d'appello, quindi, chiamata a pronunciarsi sui gravami degli imputati, confermò la sentenza di primo grado disponendo la confisca dei fondi.

Questa Corte, con riferimento alla confisca dei terreni oggetto di una lottizzazione abusiva disposta dalla Corte d'appello benché la sentenza di primo grado, che non l'aveva adottata, non fosse stata impugnata dal PM, ha affermato il principio di seguito riportato: "il giudice dell'appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, non può ordinare la confisca dei terreni abusivamente lottizzati non disposta dal primo giudice, ostandovi il divieto di reformatio in peius, sebbene all'omissione possa ovviarsi in sede esecutiva in ragione di quanto disposto dall'art. 676 cod. proc. pen." ( Sez. 3, n. 51820 del 28/9/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274096 - 01; conf.

Sez. 3, 1052 del 25/9/2019, (dep. 2020), Scognamillo).

Tale principio, enunciato in relazione a una misura avente la natura di sanzione amministrativa, risulta con ancor maggiore evidenza applicabile nel caso di specie, costituendo la confisca contestata una misura di sicurezza obbligatoria ( Sez. 3, n. 21640 del 26/04/2001,Cannavò, Rv. 219523 - 01Sez. 3, n. 21640 del 2001) avente una chiara funzione sanzionatoria (Sez. 3, Sentenza n. 37548 del 27/06/2013, Rattenuti, Rv. 257687 - 01), per cui l'applicazione da parte del giudice di appello, in difetto di gravame da parte dell'accusa, costituisce una violazione del divieto di reformatio in peius.

La confisca, inoltre, risulta assunta senza che le parti siano state interpellate in ordine alla possibilità di integrare, ex art. 130 cod.proc. pen., con l'adozione di tale misura la decisione appellata.

Non è, pertanto, applicabile al caso in esame l'orientamento di legittimità che ritiene che "l'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16714 del 12/3/2024, Annunziata, Rv. 286197 - 01).All'omessa confisca, pertanto, dovrà porre rimedio il giudice dell'esecuzione con lo strumento previsto "dall' art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (in tal senso da ultimo Sez. 6, n. 25602 del 27/5/2020 Ammerti, Rv. 274578; Sez. 5, n. 26481 del 4/5/2015, Cannone, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/2/2004, Laklaa, Rv. 261886)" (Sez. 3, n. 16714 del 12/3/2024, Annunziata, Rv. 286197 - 01).

La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio in relazione alla disposta confisca.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla statuizione sulla confisca, statuizione che elimina.

Cosi deciso il 18/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermò la sentenza in data 19/4/2021 del Tribunale di Sassari, che aveva ritento [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256 comma 3 d.lgs. 152 del 2006, per aver realizzato, in concorso con altri, una discarica abusiva, destinata allo smaltimento anche di rifiuti speciali pericolosi e non, in agro del Comune di Valledoria, e l'aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed € 4000,00 di ammenda, con pena sospesa, disponendo, a integrazione della pronuncia appellata, la confisca del terreno. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che con unico motivo denuncia la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e dell'art. 256 comma 3 d.lgs. citato rappresentando che l'appello era stato proposto dal solo imputato per cui, non avendo il Tribunale disposto la confisca del terreno, l'adozione della misura di sicurezza da parte della Corte territoriale costituiva una violazione del divieto di reformatio in pius. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo è fondato. Il Tribunale di Sassari omise di disporre la confisca del terreno nei confronti degli imputati e la decisione non fu impugnata dal PM. La Corte d'appello, quindi, chiamata a pronunciarsi sui gravami degli imputati, confermò la sentenza di primo grado disponendo la confisca dei fondi. Questa Corte, con riferimento alla confisca dei terreni oggetto di una lottizzazione abusiva disposta dalla Corte d'appello benché la sentenza di primo grado, che non l'aveva adottata, non fosse stata impugnata dal PM, ha affermato il principio di seguito riportato: "il giudice dell'appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, non può ordinare la confisca dei terreni abusivamente lottizzati non disposta dal primo giudice, ostandovi il divieto di reformatio in peius, sebbene all'omissione possa ovviarsi in sede esecutiva in ragione di quanto disposto dall'art. 676 cod. proc. pen." ( Sez. 3, n. 51820 del 28/9/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274096 - 01; conf. Sez. 3, 1052 del 25/9/2019, (dep. 2020), Scognamillo). Tale principio, enunciato in relazione a una misura avente la natura di sanzione amministrativa, risulta con ancor maggiore evidenza applicabile nel caso di specie, costituendo la confisca contestata una misura di sicurezza obbligatoria ( Sez. 3, n. 21640 del 26/04/2001,Cannavò, Rv. 219523 - 01Sez. 3, n. 21640 del 2001) avente una chiara funzione sanzionatoria (Sez. 3, Sentenza n. 37548 del 27/06/2013, Rattenuti, Rv. 257687 - 01), per cui l'applicazione da parte del giudice di appello, in difetto di gravame da parte dell'accusa, costituisce una violazione del divieto di reformatio in peius. La confisca, inoltre, risulta assunta senza che le parti siano state interpellate in ordine alla possibilità di integrare, ex art. 130 cod.proc. pen., con l'adozione di tale misura la decisione appellata. Non è, pertanto, applicabile al caso in esame l'orientamento di legittimità che ritiene che "l'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16714 del 12/3/2024, Annunziata, Rv. 286197 - 01).All'omessa confisca, pertanto, dovrà porre rimedio il giudice dell'esecuzione con lo strumento previsto "dall' art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (in tal senso da ultimo Sez. 6, n. 25602 del 27/5/2020 Ammerti, Rv. 274578; Sez. 5, n. 26481 del 4/5/2015, Cannone, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/2/2004, Laklaa, Rv. 261886)" (Sez. 3, n. 16714 del 12/3/2024, Annunziata, Rv. 286197 - 01). La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio in relazione alla disposta confisca. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla statuizione sulla confisca, statuizione che elimina. Cosi deciso il 18/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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