CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08433/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16854-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 175/2020 del Tribunale di Gorizia, depositata il 13/05/2020; lette le conclusioni del P.M. in persona dell'Avvocato generale dello [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con declaratoria della competenza territoriale del Tribubale di Gorizia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che • -[OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale F.D.M. di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12 giugno 2020 ha proposto regolamento per competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. avverso la sentenza del tribunale di Gorizia pubblicata il 13 maggio 2020 che ha dichiarato l'incompetenza del tribunale goriziano a favore di quello di Parma sulla domanda da lui proposta nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] (d'ora in poi solo [OSCURATO:SOCIETA]); -il Palmieri aveva citato nel 2019 avanti al Tribunale di Gorizia la [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 9.750,00 per l'attività di facchinaggio svolta in aggiunta a quella ricompresa nel contratto di trasporto su strada di merce a temperatura controllata, trasporto eseguito dall'attore per oltre 10 anni per conto della convenuta sulla base di un contratto di trasporto risalente e da ultimo aggiornato il 15 giugno 2017; -la società convenuta si costituiva ed in via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del tribunale di Gorizia a favore della competenza esclusiva del tribunale di Parma, in forza della clausola presente all'art. 15 nel contratto di trasporto sottoscritto dalle parti in data 15 giugno 2017 la quale prevedeva " come Foro esclusivamente competente, con esclusione di ogni altro Foro, il Foro di Parma" ; Ric. 2020 n. 16854 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- -nel merito la [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva l'infondatezza delle domande e, in subordine, chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei diritti per il periodo antecedente il 18 ottobre 2018; -all'eccezione preliminare di incompetenza replicava l'attore Palmieri chiedendone il rigetto in quanto la clausola contrattuale sub art. 15 (che stabiliva la competenza esclusiva del Foro di Parma) non era stata specificamente approvata dall'attore cosicché, trattandosi di clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 1341, comma 2 cod. civ., essa era inefficace; -in ogni caso - osservava l'attore - il diritto fatto valere era un diritto extra contratto, al quale non poteva essere applicato il contratto di trasporto su strada di merce a temperatura controllata datato 15 giugno 2017; -in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale fondata sulla clausola contrattuale, il tribunale di Gorizia respingeva l'eccezione del Palmieri rilevando che entrambe le parti avevano firmato la pagina 14 del contratto del 15 giugno 2017, ove erano richiamate le clausole vessatorie inserite nell'accordo contrattuale così come avevano sottoscritto la dichiarazione di averne preso visione e di accettarle espressamente; -il tribunale goriziano argomentava, altresì, che il vettore, odierno attore, aveva apposto la propria firma sulla parte finale della pagina e che, seppure tale firma risultava apposta in luogo diverso da quello previsto sotto la dicitura "vettore", la genuinità della stessa consentiva di ritenere soddisfatta la previsione che richiede per le clausole vessatorie l'espressa accettazione della parte contraente; -con il presente ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] chiede venga dichiarata la competenza del tribunale di Gorizia a conoscere della causa promossa nei Ric. 2020 n. 16854 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -3- confronti di [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di due motivi, cui resiste con memoria del 1 luglio 2020 la società intimata; considerato che: -con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341e 1342 cod. civ. e degli articoli 19, 20,28 e 29 cod. proc. civ. per avere il tribunale goriziano illegittimamente ritenuto che la sigla apposta alla pag. 14 equivalesse alla specifica approvazione richiesta dal disposto dell'art. 1341 comma 2, cod. civ. che subordina, nella fattispecie di condizioni generali di contratto predisposte da uno solo dei contraenti, l'efficacia delle clausola di deroga alla competenza territoriale e costituente clausola vessatoria, alla specifica, separata ed autonoma approvazione del contraente; in tal modo, infatti, sebbene egli non l'abbia predisposta, dimostra consapevolmente aderirvi mediante la specifica sottoscrizione; -con il secondo motivo il ricorrente chiede che in conseguenza della riforma della declaratoria di incompetenza la statuizione del tribunale goriziano venga annullata con condanna della resistente alle spese del presente giudizio; -il primo motivo è fondato; -premesso che, come rilevato anche dal PM., la decisione avrebbe dovuto assumere la forma dell'ordinanza in applicazione dell'art. 279, comma 1, primo inciso, cod. proc. civ. come novellato dalla I.n.69/2009, nondimeno trattandosi di provvedimento di analogo contenuto decisorio, è comunque impugnabile per regolamento di competenza (cfr. Cass.1400/2016) e ciò in ossequio al principio (c.d. della prevalenza della sostanza sulla forma), in forza del quale, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza decisoria ovvero di ordinanza interlocutoria, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla Ric. 2020 n. 16854 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -4- denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre (Cass., sez. un., n. 25837/2007; Cass. 19/12/2014, n. 27127; Cass., ord., 19/02/20d.1 8, n. 3945); -tanto premesso, la Corte ai fini della decisione sull'istanza di regolamento di competenza è investita del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia. -ciò consente alla Corte, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto del provvedimento impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass. 2591/2006; 25232/2014; 21422/2016). -ebbene, la prima questione concerne la natura del contratto inter partes nel quale è inserita la clausola di competenza esclusiva del Foro di Parma; -si tratta cioè di un contratto che presenta plurimi elementi che conducono a qualificarlo come un contratto standard o per adesione; -il testo contrattuale è, infatti, intestato alla Stef ed è destinato a regolare in termini uniformi i singoli rapporti di essa con i vettori; la Stef è la sola parte quasi sempre esplicitamente menzionata nel contratto, mentre l'indicazione del Palmieri risulta solo nell'apposito spazio previsto per il riempimento con il nome del vettore a pag. 1, e per il resto individuato con la già predisposta indicazione anonima "il vettore"; Ric. 2020 n. 16854 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -5- -si tratta cioè di un modello contrattuale caratterizzato dal consenso, manifestato da una delle parti mediante un atto di adesione ad uno schema contrattuale predisposto dall'altra parte; per tale modello di contratto il legislatore ha voluto assicurare il concreto meccanismo contrattuale, richiedendo, negli artt 1341 e 1342 cod civ, la specifica approvazione per iscritto di determinate clausole particolarmente onerose, cosi sostituendo, alla mancata preventiva discussione sul contenuto di esse, l'osservanza di un adempimento, che, quantunque di carattere meramente formale, offra la certezza che il contraente piu debole (che è il contraente per adesione) abbia avuto conoscenza di tali clausole e le abbia quindi consapevolmente accettate (cfr. Cass. 2676/1961; id.156/1963; id.2492/1963; id. 20606/2016); . -tra tali clausole particolarmente onerose rientra quella - presente sub n. 15 del contratto- di deroga all'ordinaria competenza territoriale; -la clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è infatti valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, a tale fine ritenendosi sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta (cfr. Cass. 21816/2009; 12739/2017); -ciò posto, nel caso di specie, il contratto per adesione nel posto riservato alla specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie "per il vettore" comprensiva di quella sulla deroga della competenza, non riporta alcuna sottoscrizione, contenendo solo una sigla in calce alla pagina, peraltro Ric. 2020 n. 16854 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -6- presente in tutte le pagine, che tuttavia non può valere come specifica approvazione delle clausole vessatorie, potendo al massimo apprezzarsi come sottoscrizione del contratto in generale ma che difetta di alcun elemento che la riconduca all'approvazione specifica delle clausole vessatorie da parte del contraente per adesione; -la conseguenza di tale accertamento in fatto è che la clausola in esame non è opponibile al Palmieri; -tale conclusione che porta all'accoglimento del ricorso è assorbente rispetto alla dedotta eccezione secondo cui la domanda attorea riguarderebbe prestazioni di facchinaggio "extra contratto", così come è assorbito l'esame del secondo motivo sulle spese giudiziali; -va, quindi, dichiarata la competenza del tribunale di Gorizia con termine di giorni sessanta dalla comunicazione di questa ordinanza per la riassunzione della causa avanti ad esso anche per provvede sulle spese del presente regolamento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Gorizia, avanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento, con termine di giorni sessanta per la riassunzione della causa. Si comunichi. Così deciso a