CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39692/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE dì TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TORINO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 01/06/2020, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Torino in data 14/9/2018 (irr. il 29/12/2018) e quella di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 c.p.p. Propone ricorso per cassazione la condannata, deducendo violazione di legge con riferimento alla data di conoscenza della sentenza, che erroneamente il giudice fa decorrere dalla data di notificazione dell'ordine di carcerazione, e alla mancata conversione nel rimedio di cui all'art. 629- bis c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Ciò che occorre, anzitutto, chiarire è la proponibilità dell'incidente di esecuzione e della restituzione nel termine avverso una sentenza pronunciata in assenza, quando si lamenta, come nel caso dì specie, l'invalidità del giudizio per violazione del contraddittorio. Ebbene, si tratta di una questione che deve essere proposta con il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., unica impugnazione straordinaria esperibile contro le sentenze pronunciate in assenza, quando si intenda dedurre la mancata conoscenza del procedimento anche derivante da nullità assolute verificatesi nel giudizio di merito. In proposito si è recentemente espresso il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, LOVRIC, Rv. 280931 - 01 - 02), il quale ha chiarito che: - il condannato con sentenza pronunciata «in assenza», che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione propria e/o del suo difensore nel procedimento di cognizione, non può a tal fine adire il giudice dell'esecuzione, con richiesta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., formulando questione sulla formazione del titolo esecutivo; - le nullità che abbiano riguardato la citazione dell'imputato e/o del difensore, coperte dal giudicato, pongano il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. peri., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata; - la richiesta formulata dal condannato, perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza (art. 670 cod. proc. pen.) in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato (principio già affermato da Sez. U, n. 36848_ { del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). La subordinata richiesta di restituzione nel termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. è stata rigettata perché tardiva, alla luce della data di conoscenza della sentenza che decorre dalla notificazione dell'ordine di carcerazione (Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274309); si tratta, del resto, dì una istanza originariamente inammissibile perché non viene dedotto il caso fortuito o la forza maggiore, ma unicamente la presunta nullità del giudizio di merito che, però, è estranea all'ambito di applicazione dell'art. 175 cod. proc. peri. Deve, quindi, concludersi per l'inammissibilità del ricorso in quanto le istanze difensive, reiterate davanti al giudice dell'esecuzione, sono manifestamente infondate e, dunque, ricadono nella previsione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Non si può fare a meno di notare, nell'ottica delle garanzie sostanziali di accesso alla giustizia riconosciute dalla Carta costituzionale e della Convenzione EDU, che il condannato ha comunque potuto esercitare il previsto rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore - [OSCURATO:PERSONA] ' ,' / Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] e