CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 21792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39832/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'artt. 341- bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, inerenti- rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio in ragione del discostamento dal minimo edittale, sono tutti meramente reiterativi di analoghi motivi di appello già vagliati e disattesi alla Corte territoriale con motivazione immune da censure (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMaria [OSCURATO:PERSONA] ostanzo •10 2