CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 32151/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8360/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4542 del12/10/202 1; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torino, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per ottenere l’indennizzo assicurativo dovuto per il furto della sua autovettura, occorso nel maggio 2017; l’attore contestava le ragioni del rifiuto opposto prima del giudizio dalla compagnia assicuratrice, la quale si era limitata ad eccepire che il veicolo era sottoposto a fermo amministrativo; - costituendosi nel giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la mancata prova del furto del mezzo, oltre alla sottoposizione dello stesso a fermo amministrativo, asseritamente ostativo alla corresponsione dell’indennizzo; - il Giudice di Pace, dopo aver concesso termine «per la formulazione delle istanze istruttorie definitive exart. 320 c. 4 cpc», riteneva la causa matura per la decisione e, con la sentenza n. 2433 del 2019, respingeva la domanda attorea in quanto il furto della vettura non era stato dimostrato e la parte attrice era decaduta dalle istanze istruttorie; - l’odierno ricorrente proponeva appello e il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 4542 del 12/10/2021, respingeva l’impugnazione: in particolare, per quanto qui rileva, il giudice d’appello affermava che la prova del fatto costitutivo del preteso indennizzo assicurativo – cioè, il furto del veicolo –doveva essere fornita, a norma dell ’ art. 320 c.p.c. , sin dall ’ inizio della controversia innanzi al Giudice di Pace, mentre l’attore si era limitato a depositare la querela sporta ai Carabinieri, priva di valenza probatoria; il fatto che la compagnia avesse respinto stragiudizialmente la richiesta di indennizzo in ragione del fermo amministrativo non integrava confessione stragiudiziale (o, comunque, riconoscimento dotato di efficacia probatoria) dell’avvenuta sottrazione della vettura, sicché – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante – la contestazione giudiziale del fatto storico denunciato non giustificava la proposizione di ulteriori mezzi di prova (ex art. 320, comma 4, c.p.c., ratione temporisvigente); inoltre, la richiesta di prova orale articolata nella memoria era da considerare inidonea a dimostrare il fatto storico del furto, né alle lacune dei capitoli si sarebbe potuto sopperire con una richiesta di chiarimenti e precisazioni exart. 253 c.p.c.; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la menzionata sentenza con ricorso per cassazione, basato su due motivi; - l’intimata [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;- all’esito della camera di consiglio del 22/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - col primo motivo, il ricorrente deduce «violazione artt.116 e 320 cpc»; sostiene il ricorrente che il giudice d’appello avrebbe mancato di «prestare la dovuta attenzione al doc. 7 prodotto in primo grado» e, cioè, al rifiuto stragiudiziale dell’indennizzo; per la motivazione addotta dalla compagnia assicuratrice, «l’atto di citazione in primo grado è stato giustamente impostato sulla circostanza che l’indennizzo veniva negato per la presenza del fermo amministrativo tale circostanza, e vale a dire sull’incidenza o meno del fermo amministrativo sull’indennizzo del furto, e il ricorrente si è limitato, in buona fede, a produrre la denuncia del furto», di talché la contestazione del furto, svolta solo nel giudizio, costituiva nuova difesa che escludeva la decadenza dell’attore dalla facoltà di formulare istanze istruttorie; - la censura è inammissibile; - il Tribunale ha illustrato, anche con dovizia di riferimenti giurisprudenziali, le ragioni per le quali il documento n. 7 prodotto dall’attore – il rifiuto dell ’ indennizzo assicurativo – non aveva natura di confessione stragiudiziale (o di implicita ammissione dell’avvenuto furto) e, pertanto, non esonerava l’assicurato dall’onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, articolando i necessari mezzi istruttori sin dall’atto introduttivo ex art. 320 c.p.c. , senza possibilità di dedurre successivamente capitoli di prova orale, la cui esigenza non poteva ritenersi determinata dalla difesa della controparte; - afronte di tale dettagliata motivazione, l’odierno ricorrente afferma che il giudice d’appello non ha tenuto in adeguata considerazione il predetto documento, che, invece, è stato puntualmente esaminato, valutato e (correttamente) reputato inidoneo ad esentare l’attore dall’onere probatorio o a giustificare l’ammissione di mezzi istruttori exart. 320, comma 4, c.p.c. (ratione temporisvigente) e, cioè, resi necessari dalle difese avversarie; - la suesposta osservazione rende ex seinconsistente la censura, che – pretendendo di applicare il principio di non contestazione (del furto) al di fuori del processo –è anche manifestamente infondata; - col secondo motivo, il ricorrente lamenta «violazione artt. 116 e 253 cpc», per avere il Tribunale affermato che le circostanze dedotte per la prova orale, suscettibili di integrazioni in corso di assunzione, erano inidonee a dimostrare il furto; - anche questa censura è inammissibile; - in primis, si rileva che la statuizione di Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018, Rv. 647571-01– secondo cui «l a censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione» – si attaglia anche alla fattispecie qui esaminata, nella quale (come già esposto in relazione al primo motivo) si è rilevata la tardiva deduzione delle istanze istruttorie; - in secondo luogo, «il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendirisulti priva di fondamento» (da ultimo, ex multis , Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024, Rv. 671851-01);- nel caso de quo il giudice di merito ha rilevato che l ’ attore « non ha articolato capitoli di prova, limitandosi a produrre la denuncia di furto presentata in data 23.5.2017 presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]», reputata priva di valenza probatoria; è vero che la presentazione di una denuncia-querela introduce (quantomeno) un elemento indiziario (non foss’altro perché la simulazione di reato integra il delitto exart. 367 c.p.), ma il Tribunale non ha affatto omesso di sottoporre il predetto documento ad un’attenta e congruamente motivata valutazione (come tale insindacabile in sede di legittimità), rispetto alla quale le prove orali non ammesse difettano del requisito di decisività; - in definitiva, il ricorso è inammissibile; - non deve farsi luogo alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensiodell’intimata; - va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ri