Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 19353/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Milano, con sentenza in data 22/09/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, n. 1) cod. pen..

Proponeva ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria della pena.

Il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; nel caso di specie il vizio lamentato è inammissibile in quanto del tutto generica è la dedotta mancata specificazione dei singoli aumenti di pena sui reati che sarebbero stati oggetto già di continuazione in relazione alla prima sentenza (e in ordine alla quale le parti hanno individuato sub 1) il reato più grave) su cui poi è stato apportato altro aumento ex art.81 cpv. c.p. in ordine al reato oggetto del presente giudizio.

Infatti, non si precisa la tipologia degli altri reati che hanno formato oggetto di continuazione nella prima sentenza, l'esatta misura del loro aumento apportato in quella sede dal giudice del merito, né si evidenzia in che misura l'aumento complessivamente apportato dal giudice - peraltro assai contenuto e aderente a quello indicato dalle parti - abbia determinato - in relazione a ciascun possibile aumento - una pena complessivamente illegale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere tensore I r sidente ------ • Gìo anni Ari [OSCURATO:PERSONA] ì o v D.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Milano, con sentenza in data 22/09/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, n. 1) cod. pen.. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; nel caso di specie il vizio lamentato è inammissibile in quanto del tutto generica è la dedotta mancata specificazione dei singoli aumenti di pena sui reati che sarebbero stati oggetto già di continuazione in relazione alla prima sentenza (e in ordine alla quale le parti hanno individuato sub 1) il reato più grave) su cui poi è stato apportato altro aumento ex art.81 cpv. c.p. in ordine al reato oggetto del presente giudizio. Infatti, non si precisa la tipologia degli altri reati che hanno formato oggetto di continuazione nella prima sentenza, l'esatta misura del loro aumento apportato in quella sede dal giudice del merito, né si evidenzia in che misura l'aumento complessivamente apportato dal giudice - peraltro assai contenuto e aderente a quello indicato dalle parti - abbia determinato - in relazione a ciascun possibile aumento - una pena complessivamente illegale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere tensore I r sidente ------ • Gìo anni Ari [OSCURATO:PERSONA] ì o v D.