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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14927/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per Iiinammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto in luogo di privata dimora, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi.

2.1. Vizi della motivazione correlati alla violazione delle norme che disciplinano i criteri di formazione della prova in punto di riconoscimento della circostanza aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento, di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., giacchè l'imputato si sarebbe limitato ad approfittare di una finestra aperta, attraverso la quale si introduceva nell'immobile della persona offesa, senza attuare alcun espediente o accorgimento espressivo di astuzia o scaltrezza, citando il principio di diritto affermato dalle [OSCURATO:PERSONA]'.

2.2. Analoghi vizi sono denunciati con riguardo alla recidiva facoltativa immotivatamente ritenuta dalla Corte di appello in spregio agli approdi della giurisprudenza di legittimità sul punto.

2.3. Allo stesso modo, ci si duole del giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte territoriale omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, senza valorizzare gli indici positivi indicati dalla Difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non colgono nel segno le osservazioni difensive che mirano all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 seconda parte cod. pen.. 1.1.Secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza, nella sua composizione più autorevole, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall'agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto sui suoi beni.

Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale (Sez.

U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974).

Si è precisato, in tale arresto, che, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.

1.2. Il requisito della scaltrezza è stato ravvisato tutte le volte che l'attività preparatoria al reato sia tale da risultare, appunto, idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore, per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288), come nel caso di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262669; Sez. 4 n. 10041 del 06/12/2018-(dep. 12019t, Rv. 275271), violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose ( Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215). 1.3, [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, dunque, che la "ratio" dell'aggravante risiede nell'esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell'inviolabilità dei passaggi non naturali, restando integrata la frode da un artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede, e che l'artificio, a sua volta, è qualunque espediente o accorgimento atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose (Sez. 5 - n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, in motivazione). 1.4.Nel caso di specieentrambe siffatte caratteristiche sono pienamente rinvenibili, giacchè l'introduzione in una abitazione privata, non attraverso il passaggio naturale costituito dal portone di ingresso, ma accedendovi da una finestra - che ha tutt'altra finalità che quella di consentire l'accesso al bene - è idonea a sorprendere la buona fede del possessore, potendo ravvisarsi l'insidiosità della condotta nel sorprendere il detentore della res e nell'aggirarne la volontà, in relazione alla fiducia che questi legittimamente ripone nella inviolabilità dei passaggi non naturali ( Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802 ), neppure assumendo rilievo, a tal fine, né l'altezza dell'apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, Rv. 19301, conf.

Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153).

E' indubitabile che il ricorrente abbia escogitato uno stratagemma - per quanto non originale - al fine di introdursi nell'abitazione servendosi di una via di accesso diversa da quella naturale, in tal modo, sorprendendo il detentore e beneficiando della assenza di qualsiasi presidio, vigilanza o chiusura, non apprestati proprio in considerazione della diversa naturale destinazione del varco.

La Corte di appello di Bari si è, dunque, correttamente determinata.

2. Sono manifestamente infondati gli altri due motivi, che omettono il confronto con le ragioni della decisione, esplicitate chiaramente nella sentenza impugnata.

2.1. In particolare, a pg. 5 è rinvenibile la motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, che ha fatto leva sulla allarmante personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti, anche specifici, per gravi delitti contro il patrimonio, e non solo, consumati fino a tempi recenti e per un lunghissimo arco temporale, a delineare una "notevole irruenza criminale" che giustifica l'applicazione della aggravante, in coerenza con il principio di diritto, peraltro espressamente richiamato nella sentenza impugnata, affermato dalle Sezioni Unite 'Calibè' ( Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010 Cc. -(-dep. 05/10/2010 247838).

La Corte di appello ha verificato in concreto che la reiterazione dell'illecito fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, esaminando, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, quale fattore criminogeno influente sulla commissione del reato "sub iudice".

2.2. Analogamente, con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il ricorso ignora gli argomenti espressi dalla Corte di appello che, a pg. 6, ha segnalato l'intrinseca gravità della condotta furtiva, per le modalità attuative, e il contegno altamente negativo tenuto dall'imputato in sede di perquisizione domiciliari anche confrontandosi con la deduzione difensiva incentrata sulla rinuncia ai motivi di appello, scelta che ha ritenuto ininfluente.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per Iiinammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto in luogo di privata dimora, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1. Vizi della motivazione correlati alla violazione delle norme che disciplinano i criteri di formazione della prova in punto di riconoscimento della circostanza aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento, di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., giacchè l'imputato si sarebbe limitato ad approfittare di una finestra aperta, attraverso la quale si introduceva nell'immobile della persona offesa, senza attuare alcun espediente o accorgimento espressivo di astuzia o scaltrezza, citando il principio di diritto affermato dalle [OSCURATO:PERSONA]'. 2.2. Analoghi vizi sono denunciati con riguardo alla recidiva facoltativa immotivatamente ritenuta dalla Corte di appello in spregio agli approdi della giurisprudenza di legittimità sul punto. 2.3. Allo stesso modo, ci si duole del giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte territoriale omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, senza valorizzare gli indici positivi indicati dalla Difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non colgono nel segno le osservazioni difensive che mirano all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 seconda parte cod. pen.. 1.1.Secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza, nella sua composizione più autorevole, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall'agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Si è precisato, in tale arresto, che, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. 1.2. Il requisito della scaltrezza è stato ravvisato tutte le volte che l'attività preparatoria al reato sia tale da risultare, appunto, idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla res da parte del possessore, per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288), come nel caso di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262669; Sez. 4 n. 10041 del 06/12/2018-(dep. 12019t, Rv. 275271), violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose ( Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215). 1.3, [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, dunque, che la "ratio" dell'aggravante risiede nell'esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell'inviolabilità dei passaggi non naturali, restando integrata la frode da un artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede, e che l'artificio, a sua volta, è qualunque espediente o accorgimento atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose (Sez. 5 - n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, in motivazione). 1.4.Nel caso di specieentrambe siffatte caratteristiche sono pienamente rinvenibili, giacchè l'introduzione in una abitazione privata, non attraverso il passaggio naturale costituito dal portone di ingresso, ma accedendovi da una finestra - che ha tutt'altra finalità che quella di consentire l'accesso al bene - è idonea a sorprendere la buona fede del possessore, potendo ravvisarsi l'insidiosità della condotta nel sorprendere il detentore della res e nell'aggirarne la volontà, in relazione alla fiducia che questi legittimamente ripone nella inviolabilità dei passaggi non naturali ( Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802 ), neppure assumendo rilievo, a tal fine, né l'altezza dell'apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, Rv. 19301, conf. Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153). E' indubitabile che il ricorrente abbia escogitato uno stratagemma - per quanto non originale - al fine di introdursi nell'abitazione servendosi di una via di accesso diversa da quella naturale, in tal modo, sorprendendo il detentore e beneficiando della assenza di qualsiasi presidio, vigilanza o chiusura, non apprestati proprio in considerazione della diversa naturale destinazione del varco. La Corte di appello di Bari si è, dunque, correttamente determinata. 2. Sono manifestamente infondati gli altri due motivi, che omettono il confronto con le ragioni della decisione, esplicitate chiaramente nella sentenza impugnata. 2.1. In particolare, a pg. 5 è rinvenibile la motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata, che ha fatto leva sulla allarmante personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti, anche specifici, per gravi delitti contro il patrimonio, e non solo, consumati fino a tempi recenti e per un lunghissimo arco temporale, a delineare una "notevole irruenza criminale" che giustifica l'applicazione della aggravante, in coerenza con il principio di diritto, peraltro espressamente richiamato nella sentenza impugnata, affermato dalle Sezioni Unite 'Calibè' ( Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 Cc. -(-dep. 05/10/2010 247838). La Corte di appello ha verificato in concreto che la reiterazione dell'illecito fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, esaminando, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, quale fattore criminogeno influente sulla commissione del reato "sub iudice". 2.2. Analogamente, con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il ricorso ignora gli argomenti espressi dalla Corte di appello che, a pg. 6, ha segnalato l'intrinseca gravità della condotta furtiva, per le modalità attuative, e il contegno altamente negativo tenuto dall'imputato in sede di perquisizione domiciliari anche confrontandosi con la deduzione difensiva incentrata sulla rinuncia ai motivi di appello, scelta che ha ritenuto ininfluente. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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