CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 10838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19282-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto n. R.G. 3322/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19282/2021 Numero sezionale 1079/2022 Numero di raccolta generale 10838/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Guinea, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Guinea, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, ritenendo non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale esponeva di aver lasciato la Guinea a seguito degli scontri sorti tra i partiti UFDG e RPG in occasione delle elezioni, per essere stato accusato e ritenuto responsabile dell’incendio di alcuni negozi, ai quali si era propagato l’incendio doloso delle due sedi dei partiti. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale. 3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 28 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ.. 4. I motivi di ricorso sono così rubricati: «I. Violazione o falsa applicazione degli artt. 3, terzo, quarto e quinto comma del d.lgs. 251/2007 in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. per erronea esclusione della credibilità del richiedente nella parte in cui la Corte Territoriale non ha valutato la credibilità del Ric. 2021 n. 19282 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19282/2021 Numero sezionale 1079/2022 Numero di raccolta generale 10838/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 ricorrente nel suo complesso, ma soffermandosi solamente su elementi isolati (Cass.8 giugno 2020, n. 10906); II. Violazione degli artt. 2, lettera f) 5, 7 e 8, primo comma, lettera e bis) del d.lgs. 251/2007 in relazione all’art. 360, primo co, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte Territoriale non ritiene di riconoscere lo status di rifugiato per motivi politici; III. Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998 nella parte in cui la Corte Territoriale non ritiene di riconoscere la protezione speciale, nonostante l’inserimento socio-lavorativo, da un lato, e la situazione di instabilità del Paese di origine ». Con i primi due motivi il ricorrente censura il giudizio di credibilità espresso dal Tribunale di Venezia (per un refuso indicato nella rubrica dei motivi come Corte territoriale), anche ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, per violazione dei criteri legali, non avendo il Tribunale considerato la storia nel suo complesso e avendo valorizzato solo una circostanza contraddittoria, senza valutare i rischi del Paese di origine dovuti agli scontri elettorali. Con il terzo motivo censura il mancato riconoscimento della protezione speciale e lamenta il difetto del giudizio di comparazione tra la sua condizione personale in Italia di inserimento socio-lavorativo, quella in cui ha vissuto prima della fuga e la situazione di instabilità nel Paese di origine. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 5.1. In punto di giudizio di non credibilità, il Tribunale, con idonea motivazione (Cass. S.U. 8053/2014), ha evidenziato i profili di incoerenza e contraddittorietà del racconto del richiedente (pag.6 decreto impugnato). Il ricorrente lamenta il difetto di cooperazione istruttoria ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (secondo motivo) e si duole della valutazione di non credibilità della vicenda narrata (primo motivo) svolgendo considerazioni astratte e generiche, Ric. 2021 n. 19282 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19282/2021 Numero sezionale 1079/2022 Numero di raccolta generale 10838/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 prive di specifica critica al decisum e dirette a sollecitare impropriamente il riesame dei fatti (Cass. 24507/2021). Se il racconto del richiedente è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca alla base una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Cass. n. 2355/2020; Cass.8819/2020), sicché una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo per la gravità delle riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca (Cass. 24575/2020; Cass. 6738/2021). 5.2. In ordine al diniego della protezione umanitaria, il Tribunale, facendo applicazione del d.l.130/2020 (pag.12 decreto), ha ritenuto non dimostrato il radicamento in Italia del ricorrente, rilevando che egli aveva prodotto solo una busta paga di lavoro prestato a luglio 2020 e che il rimpatrio non era idoneo a provocare la lesione della sua vita privata e familiare. Rispetto a dette argomentazioni, la censura (terzo motivo) non si confronta, atteso che il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, deducendo di essere integrato, senza nulla specificare a confutazione della contraria affermazione del Tribunale, e richiamando l’instabile situazione della Guinea, senza alcun concreto e individualizzante riferimento. 6. Nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, nella irritualità della costituzione dell’Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 19282 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 19282/2021 Numero sezionale 1079/2022 Numero di raccolta generale 10838/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Prima, del 28 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 19282 sez. M1 - ud. 28-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I