CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna degli stessi, emessa all'esito di giudizio abbreviato, per plurimi reati di detenzione e cessione di cocaina. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione deducendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità della perizia fonica prodotta dai ricorrenti a determinare il proscioglimento degli imputati, inidoneità fondata sulla apodittica e presunta non affidabilità della metodica adottata. Si deduce che attraverso tale valutazione la Corte territoriale ha travalicato i limiti valutativi propri della fase rescindente anticipando, cosi, valutazioni riservate al giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti. Si insiste sulla validità del metodo scientifico (il sistema semiautomatico) adottato dal consulente di parte. Sotto altro profilo si insiste sulla valenza della documentazione prodotta a fornire un alibi ad [OSCURATO:PERSONA], risultando da questa (in particolare dai timbri apposti sul passaporto e l'attestazione della Polaria di Bologna) che il ricorrente non si trovava in Italia da giugno a dicembre 2010 e da gennaio ad aprile 2011 cosicché non possono essergli ascritte le condotte criminose avvenute in tali periodi. Rispetto a tale documentazione i ricorrenti deducono l'illogicità della motivazione che ha ritenuto non rilevante l'assenza dall'Italia dell'imputato nei periodi indicati in quanto le condotte ascritte non sono state contestate come commesse personalmente dall'imputato. 2.2 Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto rilevante ai fini dell'inammissibilità dell'istanza di revisione la confessione resa dai due imputati e dal correo. Si deduce, al riguardo, che dallo stesso provvedimento di autorizzazione al rilascio delle copie delle suddette confessioni risulta che tale documentazione non era nella disponibilità della Corte di appello di Ancona che, dunque, pur richiamando dette confessioni, non le ha mai acquisite né valutate. Il difensore ha depositato motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, insistendo sulla necessità che la corte di appello, in fase di delibazione dell'ammissibilità del ricorso, si limiti alla sommaria delibazione degli elementi di prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto, in parte, generici e, in parte, versati in fatto e meramente confutativi. 2. Va, innanzitutto, premesso che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene "de plano", senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu °culi", da parte del "novum" dedotto; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, del 1998, Pisco, Rv. 210040). Pur sussistendo una distinzione logica-funzionale tra le due fasi, la delibazione propria della fase rescindente implica un valutazione sommaria, ma non superficiale, degli elementi addotti dal ricorrente al fine di ottenere un capovolgimento della precedente statuizione di colpevolezza; tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep.2021, Rv. 280405) In particolare, qualora la richiesta sia proposta sulla base di prove nuove, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza dell'istanza implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o di inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili "ictu ocu/i" (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie che possono condurre non solo a valutazioni diverse degli elementi di fatto già acquisiti al processo, ma anche alla cognizione di fatti nuovi; ciò, tuttavia, a condizione che si tratti di applicazioni tecniche accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunità scientifica, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930 del 14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460; Sez. 2, n. 12751 del 08/03/2011, Cutaia, Rv. 250049; Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bompressi, Rv. 211457). 3. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi di diritto e con motivazione non illogica ed immune da vizi, senza travalicare i limiti propri della fase, ha rilevato l'immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, ivi comprese le confessioni rese dai ricorrenti e la chiamata in correità del D'Uva, della prove dedotte come "nuove" dai due ricorrenti, verificandone l'incapacità a disarticolare il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni. Quanto alla perizia, la Corte territoriale ha, innanzitutto, rilevato che il metodo Kersta, o dell'analisi spettrografica delle tracce foniche della voce, adottato nella consulenza prodotta dai ricorrenti con l'istanza di revisione, è stato screditato a livello internazionale; che i ricorrenti non hanno dimostrato l'affidabilità di tale metodo; che, comunque il consulente tecnico di parte non ha evidenziato elementi atti a comprovare l'assoluta incompatibilità delle voci registrate nelle intercettazioni, ma ha solo rilevato l'assenza o la minore presenza di compatibilità su alcuni aspetti, per esempio, la pronuncia di alcune vocali, in misura superiore al 50%; che lo stesso consulente ha escluso che ciò abbia un valore dimostrativo certo dell'identità o meno del colloquiante. La valenza non decisiva delle conclusioni della perizia fonica prodotta è stata, inoltre, corroborata da un'ulteriore argomentazione con la quale i ricorrenti omettono ogni confronto critico: il possibile mutamento della voce dei ricorrenti posto che sono state adottate per il raffronto le voci registrate nel 2021, mentre le conversazioni sono state intercettate nel 2009 e nel 2010. A fronte di tale debolezza della prova prodotta, la Corte considera la solidità delle prove a carico dei ricorrenti e, in particolare, oltre le intercettazioni telefoniche e ambientali, le confessioni rese dai due ricorrenti e dal coimputato nonché la chiamata in correità del D'Uva.E' stata, inoltre, esclusa la "novità" della documentazione relativa agli spostamenti dell'[OSCURATO:PERSONA], già esaminata dal giudice di secondo grado e, comunque, non rilevante, posto che le condotte relative al periodo dal 7 gennaio al 29 aprile 2011 non sono state contestate come commesse personalmente dell'imputato al quale, invece, sono state ascritte delle cessioni commesse personalmente in data antecedente i116 giugno 2010 (data del suo primo ingresso). Rispetto a tale logica e persuasiva trama argomentativa, i motivi di ricorso si limitano ad insistere genericamente sulla validità scientifica del metodo adottato dal perito di parte, prospettando una diversa lettura della documentazione prodotta, peraltro già esaminata nel corso del giudizio di cognizione, ed omettono, tuttavia, di confrontarsi criticamente con i profili di inconferenza delle prove individuati dalla Corte di appello. --._ Inic-1),4, Aciettfta manifesta illogicità emerge, infine, dalla valutazione della rilevanza delle confessioni rese dai due ricorrenti e della chiamata in correità del D'Uva, rispetto alla quale i due ricorrenti si limitano a denunciare genericamente la illogicità della motivazione senza tuttavia dedurre né un eventuale travisamento del contenuto dichiarativo né, soprattutto, prospettare alcuna frattura logica tra le premesse assunte in sentenza (le prove assunte nel corso del processo) e le conseguenze che ne sono state tratte (inammissibilità dell'istanza di revisione per inconferenza delle prove dedotte). 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila