Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27561/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26 emessa dal Tribunale di Palermo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processualedell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che – in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - riportandosi aimotivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Palermo haaccolto l’appello proposto dal Pubblico ministero e ha applicato nei confronti diAlessio D’Agostino, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazionein ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, a tutela delleesigenze cautelari riconnesse al pericolo di recidivanza specifica.2.

Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo duemotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanzaimpugnata, per mancanza di motivazione o, quantomeno, il vizio di motivazione,per contraddittorietà e/o manifesta illogicità.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza o manifestaillogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari.3.

All’udienza pubblica del 10 giugno 2026 le parti hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.

Il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], richiamando la memoria già depositata, hachiesto di rigettare il ricorso.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – in difesa del ricorrente – harichiamato i motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza per il delitto previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, inrelazione alla detenzione di circa 230 grammi di hashish, custoditi dal ricorrenteall’interno della propria abitazione; la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza èstata ritenuta alla luce del quantitativo di sostanza sequestrata, esorbitanterispetto al fabbisogno di un singolo consumatore, dalla presenza, all’internodell’abitazione di un bilancino di precisione, forbici e due involucri sporchi distupefacente, fogli con indicazione di nominativi, associati a cifre di danaro,comprese tra i 250 e i 3.000 euro.

Tali elementi – in uno con la condizioneeconomica di D’Agostino, che rende implausibile l’ipotesi dell’acquisto di una scorta– hanno indotto il Tribunale a ritenere che la droga fosse detenuta a fini di spaccio.La misura cautelare è stata disposta a tutela delle esigenze cautelaririconnesse al pericolo di recidivanza specifica, essendo D’Agostino personapregiudicata e sottoposta a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno eprescrizione di permanenza presso l’abitazione nelle ore notturne.2.

Il primo motivo di ricorso denuncia l’apparenza di motivazione (o,comunque, la sua contraddittorietà o manifesta illogicità) in relazione ai gravi indizidi colpevolezza.2.1.

Il Tribunale ha trascurato la plausibile ipotesi alternativa, cioè che ladroga fosse destinata ad uso personale.

La plausibilità di tale ipotesi –immotivatamente ignorata dal Tribunale – è corroborata da vari elementi: lostupefacente era custodito in casa e non era frammentato in dosi; il quantitativoè compatibile con una destinazione ad uso personale (tant’è che la poliziagiudiziaria ha sequestrato anche uno spinello non integralmente fumato) e conl’acquisto, a prezzo di favore, di una modica scorta (avendo D’Agostino semprelavorato in nero o, comunque, ricevuto aiuto dai propri familiari); il rinvenimentodel bilancino e delle forbici è un dato neutro (compatibile con l’esigenza diD’Agostino di pesare e frazionare lo stupefacente per il proprio consumo); gliappunti sui foglietti non contengono riferimenti espliciti allo stupefacente erisultano equivoci.2.2.

Si tratta di motivo infondato.Il Tribunale ha dato conto degli elementi di fatto emersi in occasione delcontrollo di polizia e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza,sviluppando una valutazione che non travisa gli elementi indiziari, attribuendo loroun significato all’esito di un ragionamento non manifestamente illogico.È stato considerato non decisivo il fatto che D’Agostino possa essere, a suavolta, consumatore di stupefacenti, posto che egli – oltre ad essere consumatoreben potrebbe svolgere anche attività di spaccio; è stato conseguentementevalorizzato il quantitativo di stupefacente detenuto dal ricorrente (che esorbitadallo stretto fabbisogno di un singolo consumatore e che, dunque, secondo la nonillogica valutazione del Tribunale, è coerente con l’ipotesi di destinazione dellasostanza anche alla cessione a terzi); è stata ritenuta inverosimile la tesi difensiva,di cui il Tribunale censura la genericità, dell’acquisto di una scorta per usopersonale, anche per essere la tesi difensiva poco coerente con le condizionieconomiche del ricorrente; è stata altresì ritenuta non decisiva la circostanza percui la droga non era frazionata in dosi singole (posto che il ricorrente aveva in casastrumenti – come il bilancino e le forbici – per pesare e suddividere la sostanza insingole dosi; anche sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale risulta nonmanifestamente illogica); è stato attribuito – con motivazione congrua – rilievoindiziante alla presenza di fogli con indicazione di nominativi (spesso pseudonimi)e cifre di danaro, ragionevolmente ricondotti dal Tribunale al conteggio relativo alcommercio di sostanza stupefacente; a tale ultimo riguardo – sempre conmotivazione congrua – il Tribunale ha altresì stigmatizzato il carattere genericodelle spiegazioni proposte dal ricorrente – non corroborate da elementi diconferma – rispetto alle annotazioni riportate su detti conteggi.In definitiva, il Tribunale, nel provvedimento impugnato ha valorizzatoelementi indiziari senza incorrere in travisamenti del “significante” e, prendendoin considerazione anche la prospettazione difensiva, ha attribuito a detti elementiun valore indiziario con una motivazione che è immune da vizi di illogicitàmanifesta.

Ne discende che la decisione del giudice di merito è esente da vizicensurabili in sede di legittimità.3.

Il secondo motivo di ricorso censura la decisione impugnata in relazione algiudizio di sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelareconcretamente applicata.3.1 Il vizio di motivazione investe tre distinti profili.3.1.1.

Non è motivata l’esistenza di legami con il circuito del narco-traffico;non è documentata alcuna cessione di droga.

Sicché l’esistenza del pericolo direcidivanza specifica è desunta unicamente dalla negativa considerazione deiprecedenti penali dell’imputato.

Tuttavia, si tratta di affermazioni puramenteassertive, che non suffragano l’ipotesi di esistenza di pericolo di recidivanzaspecifica concreto e attuale.3.1.2.

La motivazione è viziata anche sotto il profilo della scelta della misuracautelare.

Si applica una misura custodiale, postulando l’inadeguatezza di quellemeno afflittive, senza tuttavia spiegare in alcun modo la ragione di tale necessità.3.1.3.

La motivazione è poi del tutto assente con riferimento all’imposizionerivolta a D’Agostino di sottoporsi al controllo a distanza tramite il c.d. braccialettoelettronico.3.2.

Anche il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale del riesame di Palermoha valorizzato elementi che sono legittimamente valorizzabili nella formulazione diuna prognosi cautelare.3.2.1.

Il Tribunale ha infatti evidenziato che il ricorrente: (i) è gravato daprecedenti penali, anche per reati di indole specifica; (ii) è persona che è già stataritenuta “socialmente pericolosa” (tanto da essere sottoposto alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale); (iii) ha posto in essere un’attività illecitache non può dirsi occasionale (come risulta dalla presenza delle annotazioni con lacontabilità ritenuta riferibile all’attività illecita).La prognosi di sussistenza di pericolo di recidivanza specifica è, dunque,fondata su elementi non travisati e coerenti rispetto alla valutazione da formularee risulta sorretta da motivazione non manifestamente illogica (come tale sottrattaal sindacato di legittimità).3.2.2.

Anche il giudizio di adeguatezza della misura cautelare degli arrestidomiciliari – a discapito di misure meno afflittive – è sorretto da motivazionecongrua e non manifestamente illogica.Il Tribunale di Palermo ha richiamato la prognosi di recidivanza formulata,ritenendo intenso il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello percui si procede; ha ritenuto la necessità di limitare in modo significativo la possibilitàdi movimento e di relazione del ricorrente con altre persone, ritenendo necessariorescindere i legami con la platea di consumatori e con i canali diapprovvigionamento; ha rilevato che la sottoposizione a misura di prevenzionenon ha assicurato tale risultato e ha conseguentemente ritenuto inidonee asoddisfare le esigenze cautelari misure coercitive non custodiali.Anche sotto tale profilo, la valutazione del Tribunale muove da elementi nontravisati e si sviluppa attraverso un percorso motivazionale non manifestamenteillogico che, dunque, risulta sottratto al sindacato di legittimità.3.2.3.

Sotto il terzo profilo, si censura la mancanza di motivazione in relazionealla decisione del Tribunale di imporre a D’Agostino l’applicazione del dispositivodi controllo elettronico a distanza.Si tratta di censura manifestamente infondata.L’art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «nel disporre la misuradegli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, ilgiudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delleesigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllomediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (…)».

Il dato normativo appenaevocato, dunque, tratteggia un assetto che è esattamente opposto a quellotratteggiato dal ricorrente: l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico adistanza è considerato dal legislatore la ordinaria conseguenza della misuracautelare degli arresti domiciliari; ne discende che l’applicazione del dispositivo dicontrollo elettronico a distanza non richiede che il giudice elabori sul punto unaspecifica motivazione; viceversa, è la mancata applicazione del dispositivo dicontrollo elettronico che richiede al giudice una motivazione che dia conto delleragioni per cui non ritiene necessario tale presidio di monitoraggio, altrimenticonnaturale agli arresti domiciliari.

Ne discende che il vizio di motivazione dedottocon il secondo motivo non sussiste.4.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Ne discende, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso il 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 emessa dal Tribunale di Palermo;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processualedell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che – in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - riportandosi aimotivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Palermo haaccolto l’appello proposto dal Pubblico ministero e ha applicato nei confronti diAlessio D’Agostino, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazionein ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, a tutela delleesigenze cautelari riconnesse al pericolo di recidivanza specifica.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo duemotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanzaimpugnata, per mancanza di motivazione o, quantomeno, il vizio di motivazione,per contraddittorietà e/o manifesta illogicità.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza o manifestaillogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari.3. All’udienza pubblica del 10 giugno 2026 le parti hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe. Il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], richiamando la memoria già depositata, hachiesto di rigettare il ricorso. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – in difesa del ricorrente – harichiamato i motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza per il delitto previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, inrelazione alla detenzione di circa 230 grammi di hashish, custoditi dal ricorrenteall’interno della propria abitazione; la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza èstata ritenuta alla luce del quantitativo di sostanza sequestrata, esorbitanterispetto al fabbisogno di un singolo consumatore, dalla presenza, all’internodell’abitazione di un bilancino di precisione, forbici e due involucri sporchi distupefacente, fogli con indicazione di nominativi, associati a cifre di danaro,comprese tra i 250 e i 3.000 euro. Tali elementi – in uno con la condizioneeconomica di D’Agostino, che rende implausibile l’ipotesi dell’acquisto di una scorta– hanno indotto il Tribunale a ritenere che la droga fosse detenuta a fini di spaccio.La misura cautelare è stata disposta a tutela delle esigenze cautelaririconnesse al pericolo di recidivanza specifica, essendo D’Agostino personapregiudicata e sottoposta a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno eprescrizione di permanenza presso l’abitazione nelle ore notturne.2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’apparenza di motivazione (o,comunque, la sua contraddittorietà o manifesta illogicità) in relazione ai gravi indizidi colpevolezza.2.1. Il Tribunale ha trascurato la plausibile ipotesi alternativa, cioè che ladroga fosse destinata ad uso personale. La plausibilità di tale ipotesi –immotivatamente ignorata dal Tribunale – è corroborata da vari elementi: lostupefacente era custodito in casa e non era frammentato in dosi; il quantitativoè compatibile con una destinazione ad uso personale (tant’è che la poliziagiudiziaria ha sequestrato anche uno spinello non integralmente fumato) e conl’acquisto, a prezzo di favore, di una modica scorta (avendo D’Agostino semprelavorato in nero o, comunque, ricevuto aiuto dai propri familiari); il rinvenimentodel bilancino e delle forbici è un dato neutro (compatibile con l’esigenza diD’Agostino di pesare e frazionare lo stupefacente per il proprio consumo); gliappunti sui foglietti non contengono riferimenti espliciti allo stupefacente erisultano equivoci.2.2. Si tratta di motivo infondato.Il Tribunale ha dato conto degli elementi di fatto emersi in occasione delcontrollo di polizia e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza,sviluppando una valutazione che non travisa gli elementi indiziari, attribuendo loroun significato all’esito di un ragionamento non manifestamente illogico.È stato considerato non decisivo il fatto che D’Agostino possa essere, a suavolta, consumatore di stupefacenti, posto che egli – oltre ad essere consumatoreben potrebbe svolgere anche attività di spaccio; è stato conseguentementevalorizzato il quantitativo di stupefacente detenuto dal ricorrente (che esorbitadallo stretto fabbisogno di un singolo consumatore e che, dunque, secondo la nonillogica valutazione del Tribunale, è coerente con l’ipotesi di destinazione dellasostanza anche alla cessione a terzi); è stata ritenuta inverosimile la tesi difensiva,di cui il Tribunale censura la genericità, dell’acquisto di una scorta per usopersonale, anche per essere la tesi difensiva poco coerente con le condizionieconomiche del ricorrente; è stata altresì ritenuta non decisiva la circostanza percui la droga non era frazionata in dosi singole (posto che il ricorrente aveva in casastrumenti – come il bilancino e le forbici – per pesare e suddividere la sostanza insingole dosi; anche sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale risulta nonmanifestamente illogica); è stato attribuito – con motivazione congrua – rilievoindiziante alla presenza di fogli con indicazione di nominativi (spesso pseudonimi)e cifre di danaro, ragionevolmente ricondotti dal Tribunale al conteggio relativo alcommercio di sostanza stupefacente; a tale ultimo riguardo – sempre conmotivazione congrua – il Tribunale ha altresì stigmatizzato il carattere genericodelle spiegazioni proposte dal ricorrente – non corroborate da elementi diconferma – rispetto alle annotazioni riportate su detti conteggi.In definitiva, il Tribunale, nel provvedimento impugnato ha valorizzatoelementi indiziari senza incorrere in travisamenti del “significante” e, prendendoin considerazione anche la prospettazione difensiva, ha attribuito a detti elementiun valore indiziario con una motivazione che è immune da vizi di illogicitàmanifesta. Ne discende che la decisione del giudice di merito è esente da vizicensurabili in sede di legittimità.3. Il secondo motivo di ricorso censura la decisione impugnata in relazione algiudizio di sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelareconcretamente applicata.3.1 Il vizio di motivazione investe tre distinti profili.3.1.1. Non è motivata l’esistenza di legami con il circuito del narco-traffico;non è documentata alcuna cessione di droga. Sicché l’esistenza del pericolo direcidivanza specifica è desunta unicamente dalla negativa considerazione deiprecedenti penali dell’imputato. Tuttavia, si tratta di affermazioni puramenteassertive, che non suffragano l’ipotesi di esistenza di pericolo di recidivanzaspecifica concreto e attuale.3.1.2. La motivazione è viziata anche sotto il profilo della scelta della misuracautelare. Si applica una misura custodiale, postulando l’inadeguatezza di quellemeno afflittive, senza tuttavia spiegare in alcun modo la ragione di tale necessità.3.1.3. La motivazione è poi del tutto assente con riferimento all’imposizionerivolta a D’Agostino di sottoporsi al controllo a distanza tramite il c.d. braccialettoelettronico.3.2. Anche il secondo motivo è infondato. Il Tribunale del riesame di Palermoha valorizzato elementi che sono legittimamente valorizzabili nella formulazione diuna prognosi cautelare.3.2.1. Il Tribunale ha infatti evidenziato che il ricorrente: (i) è gravato daprecedenti penali, anche per reati di indole specifica; (ii) è persona che è già stataritenuta “socialmente pericolosa” (tanto da essere sottoposto alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale); (iii) ha posto in essere un’attività illecitache non può dirsi occasionale (come risulta dalla presenza delle annotazioni con lacontabilità ritenuta riferibile all’attività illecita).La prognosi di sussistenza di pericolo di recidivanza specifica è, dunque,fondata su elementi non travisati e coerenti rispetto alla valutazione da formularee risulta sorretta da motivazione non manifestamente illogica (come tale sottrattaal sindacato di legittimità).3.2.2. Anche il giudizio di adeguatezza della misura cautelare degli arrestidomiciliari – a discapito di misure meno afflittive – è sorretto da motivazionecongrua e non manifestamente illogica.Il Tribunale di Palermo ha richiamato la prognosi di recidivanza formulata,ritenendo intenso il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello percui si procede; ha ritenuto la necessità di limitare in modo significativo la possibilitàdi movimento e di relazione del ricorrente con altre persone, ritenendo necessariorescindere i legami con la platea di consumatori e con i canali diapprovvigionamento; ha rilevato che la sottoposizione a misura di prevenzionenon ha assicurato tale risultato e ha conseguentemente ritenuto inidonee asoddisfare le esigenze cautelari misure coercitive non custodiali.Anche sotto tale profilo, la valutazione del Tribunale muove da elementi nontravisati e si sviluppa attraverso un percorso motivazionale non manifestamenteillogico che, dunque, risulta sottratto al sindacato di legittimità.3.2.3. Sotto il terzo profilo, si censura la mancanza di motivazione in relazionealla decisione del Tribunale di imporre a D’Agostino l’applicazione del dispositivodi controllo elettronico a distanza.Si tratta di censura manifestamente infondata.L’art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «nel disporre la misuradegli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, ilgiudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delleesigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllomediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (…)». Il dato normativo appenaevocato, dunque, tratteggia un assetto che è esattamente opposto a quellotratteggiato dal ricorrente: l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico adistanza è considerato dal legislatore la ordinaria conseguenza della misuracautelare degli arresti domiciliari; ne discende che l’applicazione del dispositivo dicontrollo elettronico a distanza non richiede che il giudice elabori sul punto unaspecifica motivazione; viceversa, è la mancata applicazione del dispositivo dicontrollo elettronico che richiede al giudice una motivazione che dia conto delleragioni per cui non ritiene necessario tale presidio di monitoraggio, altrimenticonnaturale agli arresti domiciliari. Ne discende che il vizio di motivazione dedottocon il secondo motivo non sussiste.4. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Ne discende, ex art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso il 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27561/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris