CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
57/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3957/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in proprio e nella qualità di ex soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamentedomiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32/A , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al controricorso -controricorrenti – N. 3957/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise , n . 223/02/2020depositata in data 6.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal Consigliere RelatoreSalvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. delMolise rigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 58/2017della C.T.P. di Isernia, che aveva accolto il ricorsodi Antonio e [OSCURATO:PERSONA], annullando gli avvisi di accertamento loro notificati, in proprio e nella qualità di ex soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il recupero di IRPEF, IRAP e IVA, per gli anni 2009-2011; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi, cui resistono Antonio e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il ricorso pone la questione – da quanto risulta, finora non affrontata da questa Corte di legittimità –della applicabilità del termine di decadenza “raddoppiato” ex art 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis) all’ipotesi in cui il reato appaia perfezionato, secondo l’Ufficio,in epoca successiva all’anno d’imposta oggetto di accertamento; ritenuto dunque non sussista l’evidenza decisoria; P.Q.M. rimette il ricorso alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso